Art. 10.
Al personale di cui al primo comma del precedente art. 4, che non si sia avvalso della facolta' prevista dall'art. 5 e non venga assunto alle dipendenze dello Stato a norma dell'art. 7, e' corrisposta, oltre il normale trattamento di licenziamento, una indennita' pari a tre mensilita' dello stipendio goduto alla data della presente legge - aggiornata dei miglioramenti economici di cui alle leggi 12 aprile 1949, n. 149 e 11 aprile 1950, n. 130 - e dei relativi accessori, costituiti dalla indennita' di;
carovita, comprese le eventuali quote complementari, dall'indennita' di caropane e dal premio giornaliero di presenza computato su 25 giorni per ciascun mese.
Al personale di cui al primo comma del precedente art. 4, che non si sia avvalso della facolta' prevista dall'art. 5 e non venga assunto alle dipendenze dello Stato a norma dell'art. 7, e' corrisposta, oltre il normale trattamento di licenziamento, una indennita' pari a tre mensilita' dello stipendio goduto alla data della presente legge - aggiornata dei miglioramenti economici di cui alle leggi 12 aprile 1949, n. 149 e 11 aprile 1950, n. 130 - e dei relativi accessori, costituiti dalla indennita' di;
carovita, comprese le eventuali quote complementari, dall'indennita' di caropane e dal premio giornaliero di presenza computato su 25 giorni per ciascun mese.