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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3502 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI CE NE Presidente dott. EN RI ED Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 29 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2669/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Ester Ferrari Morandi Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Cinzia Eutizi CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 335/2024 del Tribunale del lavoro di Viterbo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 13 febbraio 2023 conveniva l' Parte_1 CP_1 davanti al Tribunale di Viterbo in funzione di giudice del lavoro premettendo di avere presentato il 9 giugno 2021 domanda per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984, con richiesta di applicazione della speciale normativa di cui all'art. 37 del d.P.R. n. 818/1957 in ordine al requisito contributivo;
che l' aveva respinto la domanda osservando che negli ultimi 5 anni CP_1 non erano stati versati i 156 contributi settimanali di legge;
che il ricorso amministrativo presentato non aveva avuto esito favorevole.
Pag. 1 di 8 Deduceva dunque di essere in possesso del cd. “requisito contributivo generico” ai fini della percezione della prestazione in esame, ossia dei 5 anni di contribuzione complessiva, come risultava dall'estratto contributivo prodotto agli atti, richiamando sul punto giurisprudenza di legittimità; sosteneva, infatti, che la cessazione dell'attività lavorativa gli fosse stata imposta dalle sue condizioni di salute, con la conseguenza che il difetto del requisito contributivo non poteva essergli imputato, come comprovato dalla copiosa documentazione medica allegata, che dimostrava la sussistenza di una tale condizione non solo nel quinquennio precedente alla domanda amministrativa (9 giugno
2016-9 giugno 2021), ma fin dal 2014.
Richiamate dettagliatamente le patologie che lo affliggevano, riferiva dunque di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. ma che l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dall' per difetto del CP_1 requisito contributivo era stata accolta dal Tribunale, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso con provvedimento del 27 dicembre 2022.
Sulla base di tanto, affermava fosse suo interesse vedersi riconosciuto il diritto alla prestazione invocata, “pertanto, ai sensi dell'art. 696 c.p.c. e delle regole generali del diritto processuale civile” promuoveva “un giudizio ordinario di merito per il soddisfacimento del proprio diritto soggettivo”, non potendo “il provvedimento sopra indicato … essere condiviso”, così “avverso lo stesso” proponendo il presente ricorso.
Lamentava dunque la superficialità e frettolosità della censurata pronuncia di inammissibilità dell'a.t.p. sulla base della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 37 del d.P.R. n. 818/1957 in tema di requisito contributivo. Ribadiva, dunque, che “il mancato raggiungimento del requisito contributivo minimo per accedere ai benefici pensionistici di cui alla legge n. 222/84 fosse carente per ragioni non imputabili al richiedente” e che “conseguentemente, fosse sufficiente nel caso in esame il possesso
(anch'esso dimostrato tramite rinvio all'estratto contributivo in atti) del solo requisito contributivo generico (5 anni di contribuzione nella vita lavorativa) così come previsto dall'art. 37 del D.P.R. 26 APRILE 1957 n. 818 e confermato dall'insegnamento della
Suprema Corte di Cassazione n. 26667/2018…anche attraverso il richiamo alla documentazione medica presente in atti e sempre considerando la natura sommaria della verifica dell'interesse ad agire in un giudizio come quello disciplinato dall'art. 445 bis
Pag. 2 di 8 c.p.c. esclusivamente finalizzato all'accertamento del requisito medico-legale”, ciò che trovava conferma in una precedente decisione del Tribunale di Roma prodotta in atti.
Né avevano rilievo ai fini del presente giudizio i riferimenti operati dall' alle CP_1 percentuali di invalidità civile riconosciute nel tempo al ricorrente “in quanto la valutazione da effettuare ai fini del giudizio in merito all'impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro ha come riferimento un criterio concreto (ovvero proprio la capacità di dedicarsi a proficuo lavoro) e non, come nel caso dell'invalidità civile, dei parametri percentuali fissi (come quelli stabiliti dal D.M. 05/02/1992)”.
Addotta la “possibilità di presentare un ricorso di merito in seguito al mancato espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in seguito ad una pronuncia di improcedibilità o inammissibilità dello stesso” in ragione di giurisprudenza di legittimità testualmente citata, concludeva con richiesta di “RITENERE e DICHIARARE il diritto del ricorrente all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 09/06/2021 o dalla data che risulterà di Giustizia.
E conseguentemente: CONDANNARE l' al pagamento dell'assegno ordinario di CP_1 invalidità ex art. 1 l. 222/84 in favore della [recte, del] ricorrente con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, o dalla data che risulterà di giustizia, oltre interessi come per legge”, vinte le spese di lite, da distrarsi.
Ritualmente costituito il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' ribadendo CP_1
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza nel merito del ricorso per carenza del requisito contributivo, in difetto dei presupposti della cd. neutralizzazione, opponendosi all'espletamento di consulenza medico-legale. Rilevava infatti che nel tempo al ricorrente erano state riconosciute percentuali di invalidità assai inferiori al 75% e che lo stesso
Tribunale adito, con sentenza n. 222/2022, depositata il 18 maggio 2022, aveva infine affermato l'inesistenza della condizione di inabilità al 100% ai fini della percezione della pensione.
Istruita in forma documentale e disposta consulenza tecnica medico-legale, che accertava che il aveva visto ridotta la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle Parte_1 sue attitudini in misura superiore ai 2/3 “a far data da giugno 2021 data della domanda”, la causa era infine decisa con la sentenza n. 335/2024, depositata il 22 aprile 2024, che nondimeno dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire dichiarando irripetibili le spese processuali. In particolare, il Tribunale evidenziava che
Pag. 3 di 8 “Seppure l'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc e la seguente fase di opposizione abbiano ad oggetto esclusivamente l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile per i benefici invocati dal ricorrente, è chiaro che a tale accertamento si possa procedere solo ove sussistano gli altri requisiti socio economici richiesti per le prestazioni di volta in volta invocate in quanto integrano l'interesse ad agire”, ciò che nel caso di specie non sussisteva, stante la carenza del requisito contributivo e dei presupposti per l'applicazione del d.P.R. n. 818/1957, atteso che il ricorrente nell'arco precedente alla presentazione della domanda non risultava “malato con certificazioni attestate da enti previdenziali o pubblica amministrazione ospedaliera”, emergendo unicamente “diversi accessi in pronto soccorso, domande di invalidità ed accertamento di invalidità nella misura del 75%”, ovverossia situazioni “che sicuramente concorrono ad uno stato di invalidità del ricorrente ma non sono tali da integrare un periodo di malattia continuativa che potrebbe giustificare la sufficienza dell'invocato requisito generico delle 156 settimane di contribuzione disancorate dall'arco temporale di riferimento (5 anni antecedenti la domanda amministrativa)”, con la conseguente carenza di interesse ad agire.
Con atto depositato il 27 settembre 2024 il proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza citata sostenendo l'erroneità della declaratoria di inammissibilità, nuovamente affermando di avere fornito prova della circostanza – “anche attraverso il richiamo alla documentazione medica present[e] in atti” – che il mancato conseguimento del requisito contributivo non fosse a sé imputabile, siccome dipendente dalle sue condizioni di salute, dovendosi dunque considerare il solo requisito contributivo generico, attestato dall'estratto contributivo versato agli atti. Censurava l'affermazione secondo la quale si poteva accedere alla neutralizzazione del periodo antecedente alla domanda solo nel caso di malattia dimostrata con certificazioni attestate da enti previdenziali o pubblica amministrazione ospedaliera che vadano a coprire l'intero periodo, denunciandone la contrarietà rispetto all'interpretazione dell'art. 37 del d.P.R. n. 818/1957 data dalla Corte di cassazione. Richiamava il proprio quadro patologico che, “oltre ad essere presente nel quinquennio precedente la domanda amministrativa (9/06/2016 – 9/06/2021), era di gravità tale da rendere impossibile lo svolgimento di qualsivoglia proficuo lavoro già nel
2014”. Evidenziava, quindi che lo stesso consulente nominato in primo grado aveva
Pag. 4 di 8 ritenuto sussistente il requisito medico-legale per l'ottenimento della provvidenza in questione, ribadendo che ai fini della neutralizzazione non era necessario
• che ricorresse “una assoluta e permanente incapacità di fare qualunque lavoro
(Cass. 6585/2016), posto che si tratta di una regola mirante a che il diritto non sia pregiudicato da una qualunque impossibilità non imputabile di lavorare (in tal senso anche Cass. 166/209, e poi 26667/2018), e, quindi, di contribuire”
• che la malattia si fosse verificata a rapporto di lavoro in corso e che ai fini in esame la malattia fosse “da valutare con lo stesso metro della malattia che sospende il rapporto ai sensi dell'art. 2110 c.c., ossia quella che avrebbe reso (a prescindere dalla sua permanenza e definitività) impossibile o usurante la prestazione di lavoro se ci fosse stato un rapporto in corso;
e che il contenuto di tale virtuale rapporto vada identificato nella cd. “sfera attitudinale” dell'interessato negli stessi termini nei quali è posto, “mutatis mutandis”, dall'art 1 della legge n. 222/84”, così richiedendo l'esperimento di una nuova consulenza medica, questa volta “finalizzata all'accertamento dell'esistenza della condizione sanitaria necessaria ad escludere, secondo il diritto vivente (Cass. 3826/99, 166/2009, 6585/2016, 26667/2018), la necessità del cd. requisito contributivo mobile, formulando al CTU il seguente quesito: “DICA IL CTU se ed in quale arco temporale ricompreso nel quinquennio anteriore alla prima domanda amministrativa (giugno 2016/giugno 2021) l'attore versasse, ai sensi degli artt. 56, lett.
a) punto 2 del RDL n. 1827/1935, e 37, co. 2, lett. d) del DPR n. 818/57, in una condizione di malattia atta a legittimare la cd. neutralizzazione del cd. requisito contributivo mobile””.
Sulla base di tanto concludeva richiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di
“RITENERE e DICHIARARE il diritto del ricorrente all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
09/06/2021 o dalla data che risulterà di Giustizia. E conseguentemente: CONDANNARE
l' al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/84 in favore CP_1 della ricorrente con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, o dalla data che risulterà di giustizia, oltre interessi come per legge”; il tutto, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio e loro distrazione.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' deducendo che il CP_1 requisito sanitario accertato dal c.t.u. di prime cure era stato già riconosciuto in sede
Pag. 5 di 8 amministrativa, di guisa che la consulenza disposta era stata svolta in maniera superflua, come anche evidenziato dallo stesso ausiliario;
eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'appello in quanto ci si muoveva all'interno del perimetro definito dall'art. 445-bis
c.p.c., ciò che era stato affermato dallo stesso Tribunale, laddove aveva rilevato che il ricorrente aveva agito “in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo”; si doveva dunque dare applicazione al principio di legittimità consolidato secondo il quale “l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice, a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione”, con la conseguenza che l'appello era inammissibile ai sensi dell'art. 445-bis, comma 7, c.p.c. In via subordinata, evidenziava la novità della domanda tesa all'accertamento dell'esistenza della condizione sanitaria per l'applicazione della cd. neutralizzazione, comprensiva del quesito da formulare in caso di ulteriore ammissione di c.t.u. medico-legale, questione mai affrontata in tali termini nel corso del primo grado del giudizio, ove la condizione legittimante ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 818/1957 era stata prospettata dal Parte_1 come “acclarata e sottintesa” quale presupposto per l'accoglimento dell'unica domanda proposta, concernente l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità; sottolineava che avverso la formulazione del quesito al c.t.u. nominato in primo grado – vertente esclusivamente sull'accertamento del requisito sanitario ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984 – l'odierno appellante nulla aveva obiettato. Eccepiva, ad ogni buon conto, l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità e ne sosteneva comunque l'infondatezza, non confrontandosi esso con le ragioni della decisione, basate sull'affermata insufficienza della documentazione prodotta al fine dell'applicazione della neutralizzazione, ciò che non risultava in alcun modo censurato con il gravame considerato che l'appellante si era limitato a reiterare le argomentazioni svolte in precedenza;
deduceva l'insussistenza dell'invocata neutralizzazione atteso che era mancata la prova di una condizione patologica duratura, tale da non consentire alcun proficuo lavoro, oltre che accertata da strutture pubbliche;
rilevava che neanche nel quinquennio precedente alla negata neutralizzazione (vale a dire tra il 10 giugno 2011 e il 9 giugno 2016) l'appellante aveva versato alcun contributo;
ribadiva che nel corso del tempo al non era mai stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 100%, Parte_1
Pag. 6 di 8 ma solo ampiamente inferiore, pari al 64% fino al 2018 e successivamente del 75%, ciò che dimostrava l'inconsistenza delle altrui argomentazioni.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile per le ragioni esposte di seguito.
Come è noto, l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione effettuata, anche implicitamente, ad opera del giudice nello stesso provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa nonché da quella operata dalla parte (ex multis, Cass. n. 3338/2012;
Cass. n. 2948/2015; Cass. n. 23390/2020; Cass. n. 15162/2021; da ultimo, Cass. n.
23566/2025).
Nella specie, il Tribunale ha esplicitamente collocato il ricorso introduttivo del presente giudizio nell'ambito del procedimento per a.t.p. delineato dall'art. 445-bis c.p.c., come emerge non solo dallo stesso incipit della sentenza: “Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., depositato il 13.2.2023, parte ricorrente…”, ma anche da quanto esposto nei motivi della decisione, ove il primo giudice si è premurato di ribadire che “Il ricorrente ha agito in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo”, così pervenendo ad una dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire stante la carenza della dimostrazione del possesso del requisito contributivo indispensabile per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, in tal modo confermando di muoversi all'interno del perimetro disegnato dal citato sesto comma dell'art. 445-bis c.p.c.
Orbene, come correttamente posto in rilievo da parte dell' l'ultimo comma CP_1 dell'art. 445-bis c.p.c. prevede con chiarezza che “la sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”, con la conseguenza che avverso di essa era proponibile esclusivamente ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Pag. 7 di 8 Pertanto, a nulla vale la qualificazione della domanda operata dalla parte che, come già precisato in precedenza, deve attenersi a quella effettuata dal giudice, a prescindere dalla sua esattezza o meno in applicazione del principio dell'apparenza richiamato in apertura.
Il gravame qui proposto va pertanto dichiarato inammissibile per non essere la sentenza impugnata censurabile con atto di appello.
Spese irripetibili alla luce della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Si deve nondimeno dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 27 settembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Viterbo
n. 335/2024, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- dichiara non tenuto alla rifusione delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EN RI ED VI CE NE
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI CE NE Presidente dott. EN RI ED Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 29 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2669/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Ester Ferrari Morandi Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Cinzia Eutizi CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 335/2024 del Tribunale del lavoro di Viterbo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 13 febbraio 2023 conveniva l' Parte_1 CP_1 davanti al Tribunale di Viterbo in funzione di giudice del lavoro premettendo di avere presentato il 9 giugno 2021 domanda per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984, con richiesta di applicazione della speciale normativa di cui all'art. 37 del d.P.R. n. 818/1957 in ordine al requisito contributivo;
che l' aveva respinto la domanda osservando che negli ultimi 5 anni CP_1 non erano stati versati i 156 contributi settimanali di legge;
che il ricorso amministrativo presentato non aveva avuto esito favorevole.
Pag. 1 di 8 Deduceva dunque di essere in possesso del cd. “requisito contributivo generico” ai fini della percezione della prestazione in esame, ossia dei 5 anni di contribuzione complessiva, come risultava dall'estratto contributivo prodotto agli atti, richiamando sul punto giurisprudenza di legittimità; sosteneva, infatti, che la cessazione dell'attività lavorativa gli fosse stata imposta dalle sue condizioni di salute, con la conseguenza che il difetto del requisito contributivo non poteva essergli imputato, come comprovato dalla copiosa documentazione medica allegata, che dimostrava la sussistenza di una tale condizione non solo nel quinquennio precedente alla domanda amministrativa (9 giugno
2016-9 giugno 2021), ma fin dal 2014.
Richiamate dettagliatamente le patologie che lo affliggevano, riferiva dunque di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. ma che l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dall' per difetto del CP_1 requisito contributivo era stata accolta dal Tribunale, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso con provvedimento del 27 dicembre 2022.
Sulla base di tanto, affermava fosse suo interesse vedersi riconosciuto il diritto alla prestazione invocata, “pertanto, ai sensi dell'art. 696 c.p.c. e delle regole generali del diritto processuale civile” promuoveva “un giudizio ordinario di merito per il soddisfacimento del proprio diritto soggettivo”, non potendo “il provvedimento sopra indicato … essere condiviso”, così “avverso lo stesso” proponendo il presente ricorso.
Lamentava dunque la superficialità e frettolosità della censurata pronuncia di inammissibilità dell'a.t.p. sulla base della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 37 del d.P.R. n. 818/1957 in tema di requisito contributivo. Ribadiva, dunque, che “il mancato raggiungimento del requisito contributivo minimo per accedere ai benefici pensionistici di cui alla legge n. 222/84 fosse carente per ragioni non imputabili al richiedente” e che “conseguentemente, fosse sufficiente nel caso in esame il possesso
(anch'esso dimostrato tramite rinvio all'estratto contributivo in atti) del solo requisito contributivo generico (5 anni di contribuzione nella vita lavorativa) così come previsto dall'art. 37 del D.P.R. 26 APRILE 1957 n. 818 e confermato dall'insegnamento della
Suprema Corte di Cassazione n. 26667/2018…anche attraverso il richiamo alla documentazione medica presente in atti e sempre considerando la natura sommaria della verifica dell'interesse ad agire in un giudizio come quello disciplinato dall'art. 445 bis
Pag. 2 di 8 c.p.c. esclusivamente finalizzato all'accertamento del requisito medico-legale”, ciò che trovava conferma in una precedente decisione del Tribunale di Roma prodotta in atti.
Né avevano rilievo ai fini del presente giudizio i riferimenti operati dall' alle CP_1 percentuali di invalidità civile riconosciute nel tempo al ricorrente “in quanto la valutazione da effettuare ai fini del giudizio in merito all'impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro ha come riferimento un criterio concreto (ovvero proprio la capacità di dedicarsi a proficuo lavoro) e non, come nel caso dell'invalidità civile, dei parametri percentuali fissi (come quelli stabiliti dal D.M. 05/02/1992)”.
Addotta la “possibilità di presentare un ricorso di merito in seguito al mancato espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in seguito ad una pronuncia di improcedibilità o inammissibilità dello stesso” in ragione di giurisprudenza di legittimità testualmente citata, concludeva con richiesta di “RITENERE e DICHIARARE il diritto del ricorrente all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 09/06/2021 o dalla data che risulterà di Giustizia.
E conseguentemente: CONDANNARE l' al pagamento dell'assegno ordinario di CP_1 invalidità ex art. 1 l. 222/84 in favore della [recte, del] ricorrente con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, o dalla data che risulterà di giustizia, oltre interessi come per legge”, vinte le spese di lite, da distrarsi.
Ritualmente costituito il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' ribadendo CP_1
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza nel merito del ricorso per carenza del requisito contributivo, in difetto dei presupposti della cd. neutralizzazione, opponendosi all'espletamento di consulenza medico-legale. Rilevava infatti che nel tempo al ricorrente erano state riconosciute percentuali di invalidità assai inferiori al 75% e che lo stesso
Tribunale adito, con sentenza n. 222/2022, depositata il 18 maggio 2022, aveva infine affermato l'inesistenza della condizione di inabilità al 100% ai fini della percezione della pensione.
Istruita in forma documentale e disposta consulenza tecnica medico-legale, che accertava che il aveva visto ridotta la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle Parte_1 sue attitudini in misura superiore ai 2/3 “a far data da giugno 2021 data della domanda”, la causa era infine decisa con la sentenza n. 335/2024, depositata il 22 aprile 2024, che nondimeno dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire dichiarando irripetibili le spese processuali. In particolare, il Tribunale evidenziava che
Pag. 3 di 8 “Seppure l'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc e la seguente fase di opposizione abbiano ad oggetto esclusivamente l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile per i benefici invocati dal ricorrente, è chiaro che a tale accertamento si possa procedere solo ove sussistano gli altri requisiti socio economici richiesti per le prestazioni di volta in volta invocate in quanto integrano l'interesse ad agire”, ciò che nel caso di specie non sussisteva, stante la carenza del requisito contributivo e dei presupposti per l'applicazione del d.P.R. n. 818/1957, atteso che il ricorrente nell'arco precedente alla presentazione della domanda non risultava “malato con certificazioni attestate da enti previdenziali o pubblica amministrazione ospedaliera”, emergendo unicamente “diversi accessi in pronto soccorso, domande di invalidità ed accertamento di invalidità nella misura del 75%”, ovverossia situazioni “che sicuramente concorrono ad uno stato di invalidità del ricorrente ma non sono tali da integrare un periodo di malattia continuativa che potrebbe giustificare la sufficienza dell'invocato requisito generico delle 156 settimane di contribuzione disancorate dall'arco temporale di riferimento (5 anni antecedenti la domanda amministrativa)”, con la conseguente carenza di interesse ad agire.
Con atto depositato il 27 settembre 2024 il proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza citata sostenendo l'erroneità della declaratoria di inammissibilità, nuovamente affermando di avere fornito prova della circostanza – “anche attraverso il richiamo alla documentazione medica present[e] in atti” – che il mancato conseguimento del requisito contributivo non fosse a sé imputabile, siccome dipendente dalle sue condizioni di salute, dovendosi dunque considerare il solo requisito contributivo generico, attestato dall'estratto contributivo versato agli atti. Censurava l'affermazione secondo la quale si poteva accedere alla neutralizzazione del periodo antecedente alla domanda solo nel caso di malattia dimostrata con certificazioni attestate da enti previdenziali o pubblica amministrazione ospedaliera che vadano a coprire l'intero periodo, denunciandone la contrarietà rispetto all'interpretazione dell'art. 37 del d.P.R. n. 818/1957 data dalla Corte di cassazione. Richiamava il proprio quadro patologico che, “oltre ad essere presente nel quinquennio precedente la domanda amministrativa (9/06/2016 – 9/06/2021), era di gravità tale da rendere impossibile lo svolgimento di qualsivoglia proficuo lavoro già nel
2014”. Evidenziava, quindi che lo stesso consulente nominato in primo grado aveva
Pag. 4 di 8 ritenuto sussistente il requisito medico-legale per l'ottenimento della provvidenza in questione, ribadendo che ai fini della neutralizzazione non era necessario
• che ricorresse “una assoluta e permanente incapacità di fare qualunque lavoro
(Cass. 6585/2016), posto che si tratta di una regola mirante a che il diritto non sia pregiudicato da una qualunque impossibilità non imputabile di lavorare (in tal senso anche Cass. 166/209, e poi 26667/2018), e, quindi, di contribuire”
• che la malattia si fosse verificata a rapporto di lavoro in corso e che ai fini in esame la malattia fosse “da valutare con lo stesso metro della malattia che sospende il rapporto ai sensi dell'art. 2110 c.c., ossia quella che avrebbe reso (a prescindere dalla sua permanenza e definitività) impossibile o usurante la prestazione di lavoro se ci fosse stato un rapporto in corso;
e che il contenuto di tale virtuale rapporto vada identificato nella cd. “sfera attitudinale” dell'interessato negli stessi termini nei quali è posto, “mutatis mutandis”, dall'art 1 della legge n. 222/84”, così richiedendo l'esperimento di una nuova consulenza medica, questa volta “finalizzata all'accertamento dell'esistenza della condizione sanitaria necessaria ad escludere, secondo il diritto vivente (Cass. 3826/99, 166/2009, 6585/2016, 26667/2018), la necessità del cd. requisito contributivo mobile, formulando al CTU il seguente quesito: “DICA IL CTU se ed in quale arco temporale ricompreso nel quinquennio anteriore alla prima domanda amministrativa (giugno 2016/giugno 2021) l'attore versasse, ai sensi degli artt. 56, lett.
a) punto 2 del RDL n. 1827/1935, e 37, co. 2, lett. d) del DPR n. 818/57, in una condizione di malattia atta a legittimare la cd. neutralizzazione del cd. requisito contributivo mobile””.
Sulla base di tanto concludeva richiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di
“RITENERE e DICHIARARE il diritto del ricorrente all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
09/06/2021 o dalla data che risulterà di Giustizia. E conseguentemente: CONDANNARE
l' al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/84 in favore CP_1 della ricorrente con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, o dalla data che risulterà di giustizia, oltre interessi come per legge”; il tutto, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio e loro distrazione.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' deducendo che il CP_1 requisito sanitario accertato dal c.t.u. di prime cure era stato già riconosciuto in sede
Pag. 5 di 8 amministrativa, di guisa che la consulenza disposta era stata svolta in maniera superflua, come anche evidenziato dallo stesso ausiliario;
eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'appello in quanto ci si muoveva all'interno del perimetro definito dall'art. 445-bis
c.p.c., ciò che era stato affermato dallo stesso Tribunale, laddove aveva rilevato che il ricorrente aveva agito “in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo”; si doveva dunque dare applicazione al principio di legittimità consolidato secondo il quale “l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice, a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione”, con la conseguenza che l'appello era inammissibile ai sensi dell'art. 445-bis, comma 7, c.p.c. In via subordinata, evidenziava la novità della domanda tesa all'accertamento dell'esistenza della condizione sanitaria per l'applicazione della cd. neutralizzazione, comprensiva del quesito da formulare in caso di ulteriore ammissione di c.t.u. medico-legale, questione mai affrontata in tali termini nel corso del primo grado del giudizio, ove la condizione legittimante ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 818/1957 era stata prospettata dal Parte_1 come “acclarata e sottintesa” quale presupposto per l'accoglimento dell'unica domanda proposta, concernente l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità; sottolineava che avverso la formulazione del quesito al c.t.u. nominato in primo grado – vertente esclusivamente sull'accertamento del requisito sanitario ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984 – l'odierno appellante nulla aveva obiettato. Eccepiva, ad ogni buon conto, l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità e ne sosteneva comunque l'infondatezza, non confrontandosi esso con le ragioni della decisione, basate sull'affermata insufficienza della documentazione prodotta al fine dell'applicazione della neutralizzazione, ciò che non risultava in alcun modo censurato con il gravame considerato che l'appellante si era limitato a reiterare le argomentazioni svolte in precedenza;
deduceva l'insussistenza dell'invocata neutralizzazione atteso che era mancata la prova di una condizione patologica duratura, tale da non consentire alcun proficuo lavoro, oltre che accertata da strutture pubbliche;
rilevava che neanche nel quinquennio precedente alla negata neutralizzazione (vale a dire tra il 10 giugno 2011 e il 9 giugno 2016) l'appellante aveva versato alcun contributo;
ribadiva che nel corso del tempo al non era mai stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 100%, Parte_1
Pag. 6 di 8 ma solo ampiamente inferiore, pari al 64% fino al 2018 e successivamente del 75%, ciò che dimostrava l'inconsistenza delle altrui argomentazioni.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile per le ragioni esposte di seguito.
Come è noto, l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione effettuata, anche implicitamente, ad opera del giudice nello stesso provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa nonché da quella operata dalla parte (ex multis, Cass. n. 3338/2012;
Cass. n. 2948/2015; Cass. n. 23390/2020; Cass. n. 15162/2021; da ultimo, Cass. n.
23566/2025).
Nella specie, il Tribunale ha esplicitamente collocato il ricorso introduttivo del presente giudizio nell'ambito del procedimento per a.t.p. delineato dall'art. 445-bis c.p.c., come emerge non solo dallo stesso incipit della sentenza: “Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., depositato il 13.2.2023, parte ricorrente…”, ma anche da quanto esposto nei motivi della decisione, ove il primo giudice si è premurato di ribadire che “Il ricorrente ha agito in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo”, così pervenendo ad una dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire stante la carenza della dimostrazione del possesso del requisito contributivo indispensabile per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, in tal modo confermando di muoversi all'interno del perimetro disegnato dal citato sesto comma dell'art. 445-bis c.p.c.
Orbene, come correttamente posto in rilievo da parte dell' l'ultimo comma CP_1 dell'art. 445-bis c.p.c. prevede con chiarezza che “la sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”, con la conseguenza che avverso di essa era proponibile esclusivamente ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Pag. 7 di 8 Pertanto, a nulla vale la qualificazione della domanda operata dalla parte che, come già precisato in precedenza, deve attenersi a quella effettuata dal giudice, a prescindere dalla sua esattezza o meno in applicazione del principio dell'apparenza richiamato in apertura.
Il gravame qui proposto va pertanto dichiarato inammissibile per non essere la sentenza impugnata censurabile con atto di appello.
Spese irripetibili alla luce della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Si deve nondimeno dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 27 settembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Viterbo
n. 335/2024, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- dichiara non tenuto alla rifusione delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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