CASS
Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
Massime • 1
La dichiarazione di delinquenza professionale, cui segue l'applicazione di misure di sicurezza, può intervenire anche nei confronti di soggetto che sia in espiazione della pena detentiva, posto che occorre tenere distinto il momento deliberativo da quello esecutivo della misura, a nulla rilevando che quest'ultimo sia lontano nel tempo, dal momento che il giudizio di pericolosità è sempre rivalutabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/04/2024, n. 21524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21524 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
ACR REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano QUARTA SEZIONE PENALE 21524-24 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 Composta da: EMANUELE DI VO - Presidente - Sent. n. sez. 578/2024 -UP 12/04/2024 IE LA R.G.N. 5864/2024 UG BE ND D'EA AR ES OR ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: OR GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR ES;
* lette le conclusioni del P.G. T RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 29 novembre 2023 la Corte d'appello di ES, giudicando a seguito di rinvio della Corte di cassazione e nei limiti del disposto annullamento della sentenza della Corte d'appello di ES emessa in data 28.4.2022, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di ES del 30.9.2021, ha confermato la dichiarazione di delinquente professionale di EL EP ed ha revocato la misura di sicurezza della assegnazione del medesimo ad una colonia agricola per anni tre.
2. Riepilogando in sintesi la vicenda processuale: -con sentenza del 30.9.2021 il Gup del Tribunale di ES, all'esito di rito abbreviato, dichiarava EL EP colpevole dei reati ascrittigli ai capi 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61 (tutti relativi al reato di cui all'art. 73 comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309), 62 (riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990), 63 (limitatamente ai fatti di illecita detenzione commessi in data anteriore al 29.5.2018 e 9.6.2018, quest'ultimo riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990) e 73 (art. 73 comma 1 d.p.r. 309 del 1990 ), unificati tra loro dal vincolo della continuazione, nonché dei reati di cui ai capi 68) (art. 378 cod.pen.) e 76 (artt. 81, 582, 585, 610 cod.pen.), unificati tra loro dal vincolo della continuazione, e lo condannava alla pena di anni 14 e mesi 6 di reclusione ed Euro 74.000 di multa. L'imputato era dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Era altresì dichiarato delinquente professionale ed assegnato ad una colonia agricola per la durata di anni tre;
- interposto appello, con sentenza del 28.4.2022 la Corte di appello di ES revocava la dichiarazione di delinquenza professionale del EL confermando nel resto la sentenza impugnata;
proposto ricorso per cassazione da parte dell'imputato e del Procuratore generale presso la Corte d'appello di ES, questa Corte, Sez. 3, con sentenza resa all'udienza del 20.4.2023, per quanto riguarda la posizione del EL, annullava la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la revoca della dichiarazione di delinquenza professionale;
rinviando per un nuovo giudizio alj altra sezione della Corte d'appello di ES e confermando nel resto la sentenza;
in particolare rilevava che la Corte territoriale aveva ritenuto non sussistente il presupposto temporale del secondo decennio rimarcando che l'ultimo precedente era stato commesso dal EL in data 10.11.2004 e quindi i 2 fatti per cui si procede (commessi tra il maggio ed il luglio 2018) si porrebbero oltre il limite del secondo decennio previsto dalla norma con inizio dalla data dell'ultimo dei precedenti delitti, essendo tuttavia tale affermazione erronea in quanto non tiene conto del disposto dell'art. 102, comma 2, cod.pen. secondo cui "Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive"; - la Corte d'appello, quale giudice del rinvio con la sentenza oggi impugnata, dopo aver confermato la dichiarazione di delinquente professionale del EL, ha del pari ritenuto che detta dichiarazione vada scissa dalla concreta applicazione della misura di sicurezza, atteso che la prima va ancorata al momento in cui viene commesso il reato la cui condanna origina la dichiarazione di professionalità, mentre la seconda deve necessariamente guardare al momento dell'applicazione della misura, presupponendo una dichiarazione di pericolosità attuale;
ha quindi revocato la misura di sicurezza non ritenendo di poter addivenire ad un giudizio di pericolosità attuale.
3. Avverso detta sentenza il Procuratore generale presso la Corte d'appello di ES ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui ha dedotto la violazione dell'art. 109 cod.pen. con riferimento alla revoca della misura di sicurezza della assegnazione ad una colonia agricola per anni tre (ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod.proc.pen.) ed il vizio di motivazione sul punto (ex art. 606 lett. e) cod. proc.pen.). Si rileva che la Corte territoriale ha affermato che il EL é detenuto per questa causa dal 2018, cosicché non é possibile formulare un giudizio di pericolosità attuale nei suoi riguardi risultando tale statuizione in contrasto con l'orientamento di questa Corte in materia di applicazione delle misure di sicurezza. Ed invero, premesso che la misura di sicurezza può essere applicata anche a persona che si trovi in espiazione della pena detentiva, la Corte territoriale ha rilevato che il EL non ha mai svolto attività lavorativa e che dopo la carcerazione subita ha ripreso l'attività delittuosa svolta in precedenza non potendo all'evidenza trarre da altre fonti i mezzi di sussistenza e non avendo sortito alcun effetto deterrente le numerose condanne e l'espiazione della pena.
4. La Procura generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il motivo é fondato. 3 2. La professionalità nel reato è un istituto strettamente collegato alla pericolosità del soggetto al quale il codice, in adesione agli orientamenti positivistici, assegna una funzione di difesa sociale. La figura è caratterizzata dal fatto che il reo vive abitualmente dei profitti della propria attività criminosa e proprio tale circostanza viene ritenuta indice di elevata pericolosità e di recidiva. Il delinquente professionale va così ad individuare una categoria strutturata sull'abitualità ad alto indice di pericolosità, una categoria che comprende quei delinquenti che presentano una visione distorta della realtà e rovesciata rispetto ai principi morali e sociali su cui si fonda la società, tanto che il delitto per l'autore perderebbe del tutto il suo carattere di fatto contra ius. In questi soggetti la personalità appare alterata ed il risultato è che la resistenza al delitto si affievolisce in quanto lo stesso non desta avversione;
pertanto il delinquente professionale è un individuo che vive un rapporto non-conflittuale col delitto subendo, senza rendersene conto, gli effetti di una vera e propria appartenenza psicologica».
Per questi motivi
, affinché si configuri l'istituto del delinquente professionale, occorre un'attività umana delittuosa persistente e indirizzata alla commissione dei delitti, quasi un «costume di vita» che individua nei proventi del reato un vero e proprio mezzo di sostentamento. L'istituto del delinquente professionale rappresenta una forma speciale di abitualità: delinquente e contravventore professionale è chi, trovandosi nelle condizioni richieste dalla legge per essere dichiarato delinquente ° contravventore abituale possa dirsi che viva abitualmente, anche soltanto in parte, dei proventi del reato. La dichiarazione di professionalità non può avvenire per presunzione, ma da un esame del giudice volto ad accertare che il singolo colpevole è dedito al reato e ha fatto dell'illecito, ex art. 105 cod.pen., una sua professione. Secondo la giurisprudenza di legittimita' (Sez. 5, n. 13933 del 24 settembre 1986, Rv. 174558; Sez. 2, n. 2483 del 15 dicembre 1969, dep. 1970, Rv. 114612), la professionalita' nel reato non puo' essere presunta sulla base delle condanne anteriori, ma e' una qualifica che si attribuisce solo ove risulti dimostrato che il delinquente abituale tragga fonte di guadagno pressoche' costante dalla reiterazione delle sue azioni criminose. La ratio di tale forma di pericolosita' qualificata va infatti ravvisata nel "sistema di vita" e, quindi, nella maggiore pericolosita' ed allarme sociale che suscita questa particolare categoria di soggetti. Quanto al secondo profilo, ovvero l'applicazione della misura di sicurezza, l'art. 216 cod.pen. prevede che, nei confronti di un soggetto che sia stato dichiarato 4 40 delinquente abituale, professionale o per tendenza, e' obbligatoria l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro. Tale misura trova la sua giustificazione nell'accertata pericolosita' sociale del condannato, la cui valutazione e' compito specifico ed esclusivo del giudice di merito (Sez. 4, n. 535 del 23 novembre 1988, Battistutti, Rv. 180195; Sez. 1, n. 14014 del 09 marzo 2011, Ciccarelli, Rv. 249866). Ne deriva che non vi e' alcuna violazione di principi costituzionali o convenzionali, conseguendo l'applicazione della misura di sicurezza in esame ad un preventivo giudizio di pericolosita' sociale qualificata - riconducibile ad un "sistema di vita" del condannato - e non ad un arbitrio del giudice.
3.Con specifico riguardo al tema del rapporto tra applicazione della misura di sicurezza e stato detentivo, dalla disciplina risultante dal coordinamento fra le disposizioni del codice penale ed in particolare dagli artt. 207 e 208 cod.pen., la giurisprudenza di legittimità ha fatto derivare il principio secondo cui la dichiarazione di delinquenza professionale, a cui segue l'applicazione di misure di sicurezza personali, può intervenire anche in riferimento ad un soggetto che si trovi in stato di espiazione di pena detentiva, dovendo distinguersi tra il momento deliberativo e il momento di esecuzione della misura di sicurezza, a nulla rilevando che l'esecuzione sia lontana nel tempo, essendo sempre rivalutabile il giudizio di pericolosità (in questo senso facendo in realtà riferimento al delinquente abituale ma con principi che trovano applicazione anche per il delinquente professionale, (cfr. Cass. Sez. 1, n. 2698 del 10 dicembre 2010, dep. 2011, Frizziero, Rv. 249557). Nel pervenire a tale conclusione, si è evidenziato che le misure di sicurezza personali hanno presupposti sostanzialmente identici a quelli delle misure di prevenzione personali e tendono alla eliminazione della pericolosità sociale della persona cui esse si applicano e che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio secondo cui la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche nei confronti di persona detenuta, dovendosi distinguere tra "momento deliberativo e momento esecutivo" della misura ed attenendo unicamente all'esecuzione di questa la sua incompatibilità con lo stato di detenzione del proposto. Ne deriva che l'esecuzione della misura di prevenzione personale può iniziare solo quando venga a cessare lo stato di detenzione, ferma restando la possibilità per il soggetto di chiederne la revoca, per l'eventuale venire meno della pericolosità in conseguenza dell'incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. S.U., n. 6 del 25 marzo 1993, Tumminelli, Rv. 194063; Cass. S.U., n. 10281 del 25 ottobre 2007, dep. 2008, Gallo, Rv. 238658). 5 40 La cessazione della pericolosità sociale può essere accertata dal magistrato di sorveglianza anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per la misura di sicurezza applicata;
questo avviene anche nel caso di applicazione provvisoria in corso di procedimento penale nei confronti del minore, dell'infermo di mente, dell'ubriaco abituale, della persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti о dell'intossicato cronico. Per dichiarare la cessazione della pericolosità e quindi la revoca delle misure di sicurezza, nonché dell'eventuale dichiarazione di delinquente abituale, professionale o per tendenza, il giudice deve procedere al riesame della pericolosità e a tal fine deve riconsiderare le condizione della persona per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa.
5.Ebbene, la sentenza impugnata nel revocare tout court la misura di sicurezza dell'assegnazione del EL ad una colonia agricola, in ragione dello stato detentivo del medesimo, non ha fatto buon governo dei principi dinanzi esposti ed ha ritenuto preclusivo all'applicazione della stessa tale condizione del medesimo, senza valutare gli indici, pur presenti, di pericolosità sociale del medesimo.
6. In conclusione la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla revoca della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di ES. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di ES. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così decisp in Roma il 12.4.2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Marina ES MA Di SA DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi. 30/05/024 ARIOJUDIZIAR IL FUNZIONARIO Dott.ssa Caliendo 6
udita la relazione svolta dal Consigliere AR ES;
* lette le conclusioni del P.G. T RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 29 novembre 2023 la Corte d'appello di ES, giudicando a seguito di rinvio della Corte di cassazione e nei limiti del disposto annullamento della sentenza della Corte d'appello di ES emessa in data 28.4.2022, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di ES del 30.9.2021, ha confermato la dichiarazione di delinquente professionale di EL EP ed ha revocato la misura di sicurezza della assegnazione del medesimo ad una colonia agricola per anni tre.
2. Riepilogando in sintesi la vicenda processuale: -con sentenza del 30.9.2021 il Gup del Tribunale di ES, all'esito di rito abbreviato, dichiarava EL EP colpevole dei reati ascrittigli ai capi 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61 (tutti relativi al reato di cui all'art. 73 comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309), 62 (riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990), 63 (limitatamente ai fatti di illecita detenzione commessi in data anteriore al 29.5.2018 e 9.6.2018, quest'ultimo riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990) e 73 (art. 73 comma 1 d.p.r. 309 del 1990 ), unificati tra loro dal vincolo della continuazione, nonché dei reati di cui ai capi 68) (art. 378 cod.pen.) e 76 (artt. 81, 582, 585, 610 cod.pen.), unificati tra loro dal vincolo della continuazione, e lo condannava alla pena di anni 14 e mesi 6 di reclusione ed Euro 74.000 di multa. L'imputato era dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Era altresì dichiarato delinquente professionale ed assegnato ad una colonia agricola per la durata di anni tre;
- interposto appello, con sentenza del 28.4.2022 la Corte di appello di ES revocava la dichiarazione di delinquenza professionale del EL confermando nel resto la sentenza impugnata;
proposto ricorso per cassazione da parte dell'imputato e del Procuratore generale presso la Corte d'appello di ES, questa Corte, Sez. 3, con sentenza resa all'udienza del 20.4.2023, per quanto riguarda la posizione del EL, annullava la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la revoca della dichiarazione di delinquenza professionale;
rinviando per un nuovo giudizio alj altra sezione della Corte d'appello di ES e confermando nel resto la sentenza;
in particolare rilevava che la Corte territoriale aveva ritenuto non sussistente il presupposto temporale del secondo decennio rimarcando che l'ultimo precedente era stato commesso dal EL in data 10.11.2004 e quindi i 2 fatti per cui si procede (commessi tra il maggio ed il luglio 2018) si porrebbero oltre il limite del secondo decennio previsto dalla norma con inizio dalla data dell'ultimo dei precedenti delitti, essendo tuttavia tale affermazione erronea in quanto non tiene conto del disposto dell'art. 102, comma 2, cod.pen. secondo cui "Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive"; - la Corte d'appello, quale giudice del rinvio con la sentenza oggi impugnata, dopo aver confermato la dichiarazione di delinquente professionale del EL, ha del pari ritenuto che detta dichiarazione vada scissa dalla concreta applicazione della misura di sicurezza, atteso che la prima va ancorata al momento in cui viene commesso il reato la cui condanna origina la dichiarazione di professionalità, mentre la seconda deve necessariamente guardare al momento dell'applicazione della misura, presupponendo una dichiarazione di pericolosità attuale;
ha quindi revocato la misura di sicurezza non ritenendo di poter addivenire ad un giudizio di pericolosità attuale.
3. Avverso detta sentenza il Procuratore generale presso la Corte d'appello di ES ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui ha dedotto la violazione dell'art. 109 cod.pen. con riferimento alla revoca della misura di sicurezza della assegnazione ad una colonia agricola per anni tre (ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod.proc.pen.) ed il vizio di motivazione sul punto (ex art. 606 lett. e) cod. proc.pen.). Si rileva che la Corte territoriale ha affermato che il EL é detenuto per questa causa dal 2018, cosicché non é possibile formulare un giudizio di pericolosità attuale nei suoi riguardi risultando tale statuizione in contrasto con l'orientamento di questa Corte in materia di applicazione delle misure di sicurezza. Ed invero, premesso che la misura di sicurezza può essere applicata anche a persona che si trovi in espiazione della pena detentiva, la Corte territoriale ha rilevato che il EL non ha mai svolto attività lavorativa e che dopo la carcerazione subita ha ripreso l'attività delittuosa svolta in precedenza non potendo all'evidenza trarre da altre fonti i mezzi di sussistenza e non avendo sortito alcun effetto deterrente le numerose condanne e l'espiazione della pena.
4. La Procura generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il motivo é fondato. 3 2. La professionalità nel reato è un istituto strettamente collegato alla pericolosità del soggetto al quale il codice, in adesione agli orientamenti positivistici, assegna una funzione di difesa sociale. La figura è caratterizzata dal fatto che il reo vive abitualmente dei profitti della propria attività criminosa e proprio tale circostanza viene ritenuta indice di elevata pericolosità e di recidiva. Il delinquente professionale va così ad individuare una categoria strutturata sull'abitualità ad alto indice di pericolosità, una categoria che comprende quei delinquenti che presentano una visione distorta della realtà e rovesciata rispetto ai principi morali e sociali su cui si fonda la società, tanto che il delitto per l'autore perderebbe del tutto il suo carattere di fatto contra ius. In questi soggetti la personalità appare alterata ed il risultato è che la resistenza al delitto si affievolisce in quanto lo stesso non desta avversione;
pertanto il delinquente professionale è un individuo che vive un rapporto non-conflittuale col delitto subendo, senza rendersene conto, gli effetti di una vera e propria appartenenza psicologica».
Per questi motivi
, affinché si configuri l'istituto del delinquente professionale, occorre un'attività umana delittuosa persistente e indirizzata alla commissione dei delitti, quasi un «costume di vita» che individua nei proventi del reato un vero e proprio mezzo di sostentamento. L'istituto del delinquente professionale rappresenta una forma speciale di abitualità: delinquente e contravventore professionale è chi, trovandosi nelle condizioni richieste dalla legge per essere dichiarato delinquente ° contravventore abituale possa dirsi che viva abitualmente, anche soltanto in parte, dei proventi del reato. La dichiarazione di professionalità non può avvenire per presunzione, ma da un esame del giudice volto ad accertare che il singolo colpevole è dedito al reato e ha fatto dell'illecito, ex art. 105 cod.pen., una sua professione. Secondo la giurisprudenza di legittimita' (Sez. 5, n. 13933 del 24 settembre 1986, Rv. 174558; Sez. 2, n. 2483 del 15 dicembre 1969, dep. 1970, Rv. 114612), la professionalita' nel reato non puo' essere presunta sulla base delle condanne anteriori, ma e' una qualifica che si attribuisce solo ove risulti dimostrato che il delinquente abituale tragga fonte di guadagno pressoche' costante dalla reiterazione delle sue azioni criminose. La ratio di tale forma di pericolosita' qualificata va infatti ravvisata nel "sistema di vita" e, quindi, nella maggiore pericolosita' ed allarme sociale che suscita questa particolare categoria di soggetti. Quanto al secondo profilo, ovvero l'applicazione della misura di sicurezza, l'art. 216 cod.pen. prevede che, nei confronti di un soggetto che sia stato dichiarato 4 40 delinquente abituale, professionale o per tendenza, e' obbligatoria l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro. Tale misura trova la sua giustificazione nell'accertata pericolosita' sociale del condannato, la cui valutazione e' compito specifico ed esclusivo del giudice di merito (Sez. 4, n. 535 del 23 novembre 1988, Battistutti, Rv. 180195; Sez. 1, n. 14014 del 09 marzo 2011, Ciccarelli, Rv. 249866). Ne deriva che non vi e' alcuna violazione di principi costituzionali o convenzionali, conseguendo l'applicazione della misura di sicurezza in esame ad un preventivo giudizio di pericolosita' sociale qualificata - riconducibile ad un "sistema di vita" del condannato - e non ad un arbitrio del giudice.
3.Con specifico riguardo al tema del rapporto tra applicazione della misura di sicurezza e stato detentivo, dalla disciplina risultante dal coordinamento fra le disposizioni del codice penale ed in particolare dagli artt. 207 e 208 cod.pen., la giurisprudenza di legittimità ha fatto derivare il principio secondo cui la dichiarazione di delinquenza professionale, a cui segue l'applicazione di misure di sicurezza personali, può intervenire anche in riferimento ad un soggetto che si trovi in stato di espiazione di pena detentiva, dovendo distinguersi tra il momento deliberativo e il momento di esecuzione della misura di sicurezza, a nulla rilevando che l'esecuzione sia lontana nel tempo, essendo sempre rivalutabile il giudizio di pericolosità (in questo senso facendo in realtà riferimento al delinquente abituale ma con principi che trovano applicazione anche per il delinquente professionale, (cfr. Cass. Sez. 1, n. 2698 del 10 dicembre 2010, dep. 2011, Frizziero, Rv. 249557). Nel pervenire a tale conclusione, si è evidenziato che le misure di sicurezza personali hanno presupposti sostanzialmente identici a quelli delle misure di prevenzione personali e tendono alla eliminazione della pericolosità sociale della persona cui esse si applicano e che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio secondo cui la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche nei confronti di persona detenuta, dovendosi distinguere tra "momento deliberativo e momento esecutivo" della misura ed attenendo unicamente all'esecuzione di questa la sua incompatibilità con lo stato di detenzione del proposto. Ne deriva che l'esecuzione della misura di prevenzione personale può iniziare solo quando venga a cessare lo stato di detenzione, ferma restando la possibilità per il soggetto di chiederne la revoca, per l'eventuale venire meno della pericolosità in conseguenza dell'incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. S.U., n. 6 del 25 marzo 1993, Tumminelli, Rv. 194063; Cass. S.U., n. 10281 del 25 ottobre 2007, dep. 2008, Gallo, Rv. 238658). 5 40 La cessazione della pericolosità sociale può essere accertata dal magistrato di sorveglianza anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per la misura di sicurezza applicata;
questo avviene anche nel caso di applicazione provvisoria in corso di procedimento penale nei confronti del minore, dell'infermo di mente, dell'ubriaco abituale, della persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti о dell'intossicato cronico. Per dichiarare la cessazione della pericolosità e quindi la revoca delle misure di sicurezza, nonché dell'eventuale dichiarazione di delinquente abituale, professionale o per tendenza, il giudice deve procedere al riesame della pericolosità e a tal fine deve riconsiderare le condizione della persona per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa.
5.Ebbene, la sentenza impugnata nel revocare tout court la misura di sicurezza dell'assegnazione del EL ad una colonia agricola, in ragione dello stato detentivo del medesimo, non ha fatto buon governo dei principi dinanzi esposti ed ha ritenuto preclusivo all'applicazione della stessa tale condizione del medesimo, senza valutare gli indici, pur presenti, di pericolosità sociale del medesimo.
6. In conclusione la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla revoca della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di ES. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di ES. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così decisp in Roma il 12.4.2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Marina ES MA Di SA DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi. 30/05/024 ARIOJUDIZIAR IL FUNZIONARIO Dott.ssa Caliendo 6