TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 30/04/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1145/2021, assunta in decisione all'udienza del 10.12.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mario Petrucciani, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Campobasso, Corso Bucci n. 76;
Opponente contro
(C.F. ), in persona del rappresentante legale pro CP_1 P.IVA_1 tempore, quale mandataria di (C.F. C.F. ), in persona CP_2 P.IVA_2 del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi
Federici, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Roma, viale G. Mazzini n. 9;
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, fideiussione
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in Parte_1 giudizio quale procuratrice e mandataria di ha CP_1 CP_2
pagina 1 di 19 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 258/2021, emesso dal Tribunale di
Campobasso in data 27.4.2021, al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, accertare la nullità della capitalizzazione trimestrale e della c.m.s. applicate al contratto di conto corrente, con conseguente ricalcolo del saldo.
A sostegno della domanda, ha dedotto la parte opponente: l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
la nullità della fideiussione omnibus per conformità allo schema ABI e la rilevabilità ex officio della predetta nullità; l'avvenuta adesione, ad opera della controparte, alla proposta di ristrutturazione del debito avanzata dal debitore principale prima della dichiarazione di fallimento;
l'intervenuta liberazione del fideiussore dal vincolo di garanzia ex artt.
1956 e 1957 c.c.; la mancanza di prova del credito ingiunto, data l'insufficienza dell'estratto conto ex art. 50 TUB;
l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, della commissione di massimo scoperto e delle ulteriori spese accessorie applicare. Nella prima memoria istruttoria, in sede di formulazione delle conclusioni, la parte opponente ha altresì chiesto la “dichiarazione di nullità totale o parziale della fideiussione”.
Si è costituita la parte convenuta nella qualità di mandataria di CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in CP_2 diritto ed evidenziando: la natura di contratto autonomo di garanzia del documento qualificato fideiussione, con la conseguente esclusione della possibilità di sollevare eccezioni in ordine alla validità dell'obbligazione principale;
la mancanza di prova della specifica intesa anticoncorrenziale che avrebbe dato origine alla fideiussione contestata;
la genericità delle doglianze relative agli addebiti illegittimi sul conto corrente;
la sussistenza di due lettere con le quali la parte opponente avrebbe riconosciuto il debito gravante sulla società garantita;
la temerarietà dell'opposizione.
La causa è stata istruita in via documentale, previo esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda.
Con atto depositato il 22.3.2023 si è costituito il nuovo difensore della parte attrice, eccependo la carenza di legittimazione ad agire in capo alla parte convenuta, in ragione della mancanza di prova della titolarità della pretesa creditoria vantata e chiedendo altresì la rimessione in termini per il deposito di ulteriore pagina 2 di 19 documentazione, avuto riguardo alla rinuncia al mandato dei precedenti difensori e alla documentata impossibilità della parte attrice, per gravi ragioni di salute, di munirsi tempestivamente di altro difensore.
Preso atto della documentazione allegata all'istanza di rimessione in termini, la parte opponente è stata autorizzata al deposito di documentazione integrativa.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2024, previa precisazione delle conclusioni, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta per tutte le ragioni che seguono, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato esecutivo.
1. Sulla procedibilità della domanda
Il procedimento di mediazione è stato esperito in corso di causa, come da documentazione in atti, di tal che la condizione di procedibilità deve ritenersi assolta e l'eccezione respinta.
2. Sulla legittimazione ad agire della parte convenuta.
Premesso che l'eccezione in questione, non essendo eccezione in senso stretto, può essere sollevata in qualsiasi fase processuale, la stessa si rivela, tuttavia, infondata.
La parte opponente si duole della carenza di legittimazione e di titolarità del credito in capo alla parte convenuta nella qualità di mandataria di CP_1 CP_2
lamentando l'assenza di prova documentale della titolarità del credito in
[...] contestazione.
L'eccezione è infondata.
Si riporta, di seguito, l'insegnamento della Suprema Corte: “Va tenuto presente che:
a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili pagina 3 di 19 in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto,
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione). Diverso è, però, il caso in cui (…) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e,
a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
pagina 4 di 19 “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.” (Cass. 17944/23).
La parte opponente non afferma mai espressamente l'inesistenza del contratto di cessione e non formula alcuna contestazione specifica in ordine all'esistenza del contratto, limitandosi ad evidenziarne la mancata produzione in atti di tal che, a confutazione della doglianza, sarà sufficiente osservare quanto segue.
L'esistenza del contratto di cessione dei crediti non può essere revocata in dubbio, avuto riguardo alla pluralità di elementi disponibili e suscettibili di positivo apprezzamento da parte di questo Giudice di merito, nell'ambito di una valutazione complessiva che li consideri nel loro insieme, anche in assenza del documento contrattuale.
Ed invero, sono in atti: - l'estratto di GU del 1^.12.2018 recante l'avviso di cessione di crediti in blocco da Banca Popolare di Puglia e Basilicata scpa a crediti CP_2 così individuati: “(i) crediti i cui accordi da cui originano sono regolati dalla legge italiana e denominati in euro;
(ii) crediti classificati “in sofferenza” in base alla normativa regolamentare italiana;
(iii) crediti i cui debitori non hanno diritto ad ottenere ulteriori erogazioni ai sensi dei relativi accordi di finanziamento;
(iv) crediti in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine (anche come conseguenza della risoluzione del relativo accordo o del recesso dallo stesso); (v) crediti in relazione ai quali la relativa causa passiva instaurata dal
pagina 5 di 19 debitore si sia conclusa con un provvedimento di condanna comportante l'esborso di qualunque somma di denaro al relativo debitore;
tutti ricompresi nella lista identificativa degli NDG dei relativi debitori depositata presso lo
[...]
Via Sant'Antonio 11, 20122 Milano, in una data compresa Controparte_3 tra il 12 novembre 2018 e il 16 novembre 2018”; - l'estratto di GU del 19.10.2019, nel quale “La società (il “Cessionario”), comunica di aver acquistato, pro CP_2 soluto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 23 settembre 2019, con efficiacia giuridica a partire dal 3 ottobre 2019 (“il
Contratto di Cessione”) con con sede legale in Firenze, Controparte_4
Viale Antonio Gramsci n. 34, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di
Firenze n. (il “Cedente”) un portafoglio di crediti non-performing P.IVA_3 classificati a “sofferenza”, sorti nel periodo intercorrente tra il 5 maggio 2006 e il 23 settembre 2019 e individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al
Contratto di Cessione (i “Crediti”). Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al
Cessionario ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla
Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti derivanti a favore del Cedente dai rapporti di credito, ivi incluse le eventuali garanzie reali e personali e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai Crediti. Sul seguente sito internet http://centotrenta.com/it/cessioni/aporti/ saranno resi disponibili i dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta”; - la procura speciale notarile dell'11.1.2019, con la quale ha conferito a il mandato all'incasso di tutti i CP_2 CP_1 crediti di cui la prima è titolare;
- la procura speciale notarile del 20.6.2019 con la quale nella qualità di mandataria di ha conferito incarico CP_1 CP_2 professionale all'Avv. Pierluigi Federici;
- il contratto di conto corrente stipulato il
17.4.2003 da AG BI RL con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, filiale di Campobasso;
- la fideiussione omnibus del 16.4.2003 sottoscritta dalla parte opponente - la dichiarazione resa dalla Banca Popolare di Puglia e Pt_1
Basilicata scpa, avente ad oggetto l'attestazione in base alla quale la linea di credito concessa in favore di AG BI (NDG 40184323) è inclusa nell'operazione di pagina 6 di 19 cessione del 15.11.2018 in favore di come da avviso pubblicato in GU CP_2 del 1^.12.2018; - la lettera di diffida e messa in mora pervenuta il 29.1.2013, rivolta sia al debitore principale AG BI RL sia al fideiussore - ulteriore Pt_1 diffida ad adempiere del 1^.7.2020; - estratti conto ex art. 50 TUB ed estratti conto integrali;
- lettere di riconoscimento di debito.
Ritenuta, pertanto, l'esistenza del contratto di cessione dei crediti, anche l'eccezione relativa alla mancata inclusione nel contratto di cessione del credito per il quale si procede in questa sede deve essere respinta in quanto infondata.
Richiamato l'insegnamento della Suprema Corte sopra riportato, è opportuno riportare di seguito anche l'orientamento costante dell'intestato Tribunale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, in base al quale “Quanto alla titolarità del credito in capo alla parte convenuta, si osserva, da un lato, che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco
(secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità nonchè dell'intestato Tribunale), senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29.12.2017, n. 31188); dall'altro, che, a mente del medesimo articolo citato, nei confronti dei debitori ceduti, gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma
2 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e iscrizione nel Registro delle Imprese) producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. e, quindi, sostituiscono la formalità della notifica al debitore prevista per le cessioni ordinarie dal codice civile;
in disparte la circostanza che, secondo consolidato orientamento interpretativo, anche per le cessioni ordinarie la notifica non condiziona l'effetto traslativo del credito che avviene all'atto della conclusione del contratto bilaterale e consensuale tra il cedente ed il cessionario. Ed ancora, la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione
pagina 7 di 19 che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass., Sez. II, 7/03/2011, n. 5385;
13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. III, 2/06/ 1995, n. 6201). Il principio è stato confermato anche da successive pronunce (cfr. Cass. n. 17110/2019) e non vi è ragione per discostarsi da tale orientamento. Anche l'ordinanza n. 5617/2020 la
Suprema Corte ha affermato che la disposizione dell'art. 58 comma 4 TUB, secondo cui “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”, interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2. Si limita cioè a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto. Conseguentemente, evidenzia che dalla lettura dell'art. 58 comma 2 TUB, secondo cui la "banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana", è agevole constatare che “la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o
l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa”, pertanto “colui, che si afferma successore
(a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB, ha
l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione", con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco". Dopo tali premesse, la Corte di legittimità, nella medesima pronuncia, specifica che “Al di là di quest'ordine di rilievi, va comunque osservato - con diretto e immediato riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto istante per la partecipazione al passivo fallimentare - che la norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto
pagina 8 di 19 contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a dimostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)”. Ciò posto, il Supremo Collegio, benché affermi che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione non attenga al perfezionamento della fattispecie costitutiva e traslativa e che colui che si afferma essere il cessionario ai sensi dell'art. 58 TUB ha
l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, chiarisce che, “al di là di questo ordine di rilievi”, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è idonea a dimostrare, secondo “il prudente apprezzamento del giudice”, la legittimazione attiva del cessionario qualora essa indichi con certezza i crediti inclusi o esclusi dalla cessione. Ed ancora, sulla scorta della migliore e più recente giurisprudenza di merito,
“nell'ottica della valorizzazione di tutti gli elementi di prova della avvenuta cessione del credito e titolarità dello stesso, Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, (ud.
11/12/2020, dep. 16/04/2021), n. 10200 ha ritenuto che la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo o dello stesso contratto in capo alla cessionaria, costituiscono elementi documentali rilevanti ai fini sopra evidenziati non essendovi ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla cessione ed alla sua notizia, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario. Nel caso di specie, deve osservarsi come l'opposta-cessionaria abbia prodotto in giudizio sia il titolo contrattuale da cui trae origine il credito ceduto sia le relative scritture contabili, il cui possesso (tenuto conto dei dati personali contenuti) non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione” (Tribunale di Napoli n. 7487 del 26/07/2022).” (ex multis, Tribunale
Campobasso, sentenza n. 76/2024).
Esaminata la documentazione sopra richiamata e qui riportata nei punti salienti, allora, si evince chiaramente che la parte opposta abbia dato prova della titolarità del credito e che il credito azionato sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione sopra descritta – sul punto, sarà sufficiente ribadire che la parte opponente non ha pagina 9 di 19 specificamente contestato la predetta documentazione e nulla ha dedotto in ordine alla dichiarazione dell'istituto cedente relativamente all'inclusione nella cessione in blocco del credito vantato nei confronti del debitore principale, dunque anche dell'opponente quale fideiussore - .
3. Sull'onere della prova: genericità della domanda
Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la verifica della sussistenza dei requisiti necessari e sufficienti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, ma costituisce vero e proprio giudizio a cognizione piena ed autonoma, nel quale si disquisisce in ordine alla prova dell'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria, laddove in quest'ultima sede è stato oggetto di una cognizione più limitata e sommaria.
Occorre soffermarsi sui principi relativi alla ripartizione dell'onere della prova, con particolare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n.
13533 del 30/10/2001).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore)
e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ciò comporta che sia onere del creditore opposto fornire la prova dell'esistenza del proprio credito, ovvero del titolo su cui detto credito si fonda;
e che sia onere del pagina 10 di 19 debitore opponente fornire prova dell'adempimento o di fatti estintivi-impeditivi- modificativi del credito azionato poiché, in difetto, le allegazioni creditorie devono ritenersi provate e incontestabili.
Nel caso che occupa, occorre ribadire che il creditore ha agito sulla scorta della fideiussione rilasciata dall'odierno opponente a garanzia dell'adempimento dell'obbligo restitutorio del debitore principale rispetto ad un contratto di conto corrente a tutta evidenza affidato, evidenziando il titolo negoziale posto a fondamento della pretesa monitoria – il contratto di conto corrente, gli estratti conto integrali e l'estratto conto ex art. 50 TUB, la fideiussione e l'ulteriore documentazione sopra riportata nel dettaglio - ; d'altra parte la parte debitrice opponente nulla ha allegato né in punto di avvenuto adempimento né in punto di fatti estintivi-impeditivi-modificativi dell'avversa pretesa, di tal che deve ritenersi venuta meno all'onere della prova su di essa gravante – nonchè all'onere di allegazione specifica, avuto riguardo all'assoluta genericità delle doglianze per quanto sino ad ora chiarito, come meglio si vedrà anche in seguito.
4. Sull'eccezione di nullità per conformità allo schema ABI
In primo luogo occorre precisare che la parte opponente, nella citazione in opposizione, ha chiesto dichiarare la nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca di quest'ultimo, e ha posto a sostegno della domanda, quale mera tesi difensiva, la questione delle nullità ABI;
diversamente, nella prima memoria istruttoria, ha espressamente chiesto la declaratoria di nullità totale o parziale della fideiussione.
Ebbene, la questione della nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI viene affrontata dalla parte opponente dapprima come mera difesa, poi ne viene fatta espressa domanda: detta domanda deve ritenersi inammissibile in quanto domanda nuova tardiva, non potendo essere interpretata come mera conseguenza delle difese della parte convenuta, posto che, a tutta evidenza, detta doglianza costituisce il nucleo centrale su cui si fonda l'atto introduttivo. Ne consegue che la questione in commento sarà esaminata, nel prosieguo, come mera difesa-eccezione, non potendo trovare spazio nel dispositivo della presente sentenza.
In altri termini, il Tribunale non dovrà, pertanto, pronunciarsi al riguardo nel dispositivo, non essendo competente al riguardo – ed invero, quando è proposta pagina 11 di 19 apposita domanda volta a far dichiarare la nullità della fideiussione per violazione della normativa anticoncorrenziale, si deve ritenere che venga in rilevo la competenza funzionale delle sezioni specializzate ex art 3 D. Lgs. 26 giugno 2003, n.
168, trattandosi di autonoma azione di nullità, Tribunale che andrà individuato secondo i criteri previsti dall'art. 4, comma 1-ter del D. Lgs. 26 giugno 2003, n. 168
- , potendo tuttavia analizzare la doglianza nel merito, previa qualificazione della stessa come mera prospettazione difensiva.
L'eccezione sollevata dalla parte opponente richiama la giurisprudenza delle Sezioni
Unite n. 41994/2021 in tema di nullità delle clausole fideiussorie per conformità allo schema ABI e violazione della disciplina antitrust - come è noto, la questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento di tali poteri all'AGCM con la L. n. 262 del 2005 con decorrenza dal 12.1.2016), relativo al contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI
(luglio 2003) e l'art. 2, co. 1 lett. a) L. cit. - .
Sul punto, occorre fare chiarezza, nei termini che seguono.
Le Sezioni Unite, risolvendo i contrasti giurisprudenziali sorti in ordine alla validità delle fideiussioni bancarie omnibus conformi allo schema ABI, hanno chiarito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. La soluzione prescelta, pertanto, è quella dell'affermazione della nullità parziale delle sole clausole conformi, in quanto riproduttive, al contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del cd. schema ABI, quali: a) la cd. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); b) la cd.
pagina 12 di 19 clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., secondo cui “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); c) la cd. clausola di sopravvivenza, per la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”. Il tutto, sul presupposto: 1) dell'esistenza di un collegamento quantomeno funzionale – e non negoziale in senso tecnico – tra il cartello anticoncorrenziale a monte e la garanzia stipulata a valle tra l'istituto bancario aderente all'intesa e il singolo fideiussore, collegamento tale per cui “ai contratti a valle non può attribuirsi un rilievo giuridico diverso rispetto all'intesa che li precede: nulla essendo quest'ultima, la nullità non può che inficiare anche l'atto consequenziale”, di talché dalla nullità delle singole clausole dell'intesa ABI deriva altresì la nullità delle clausole, contenute nei negozi fideiussori a valle, riproduttive di quello schema;
2) dell'inidoneità del solo strumento risarcitorio ad assicurare adeguata tutela alla concorrenza, non garantendo questo, nei confronti degli istituti di credito, l'effetto deterrente rispetto all'introduzione delle clausole nulle dello schema ABI all'interno delle fideiussioni.
Deve ritenersi, tuttavia, che i principi su esposti non possano trovare applicazione al caso che occupa, essendo stata la fideiussione in commento sottoscritta nel 2003, dunque in tempo anteriore al periodo preso in considerazione dall'Autorità Antitrust, in ragione di quanto chiarito dalla migliore giurisprudenza di merito, secondo cui
“Anche con riferimento alle fideiussioni omnibus riproducenti le clausole ABI oggetto di censura anticoncorrenziale, il citato provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non costituisce prova privilegiata dell'intesa restrittiva della concorrenza, con riguardo ad una fideiussione stipulata in un periodo successivo, non essendovi stata alcuna indagine da parte dell'attività di vigilanza post 2005, la cui istruttoria ha, come è noto, coperto un arco temporale coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio
2005, né è sufficiente produrre i moduli contenenti le clausole censurate predisposti da altri istituti di credito. Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o
pagina 13 di 19 della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso. Poiché il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della
Banca medesima, le parti attrici sono, pertanto, onerate dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) della L. n.287/1990, vale a dire dell'esistenza di un'intesa anteriore o coeva alla stipulazione del contratto personale di garanzia, avente come oggetto quello di impedire, restringere, falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale bancario attraverso la fissazione di specifiche condizione contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.” (Cfr. Tribunale di Napoli – Sez. Specializzata in materia di Impresa, sentenza n. 5125/2022).
5. Sull'eccezione ex art. 1957 c.c.
Ed ancora, anche a voler superare il profilo assorbente su esposto – e a voler ritenere, pertanto, la nullità della clausola in deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. - ,
l'eccezione si sarebbe rivelata infondata in ragione del fatto che la parte convenuta ha provato di aver immediatamente agito in via stragiudiziale nei confronti del debitore principale: ed invero, è in atti la lettera raccomandata del 24 gennaio 2013
(ricevuta il 29.1.2023 sia dal debitore principale AG BI RL sia dal fideiussore con la quale l'istituto di credito ha comunicato al Parte_1 debitore principale e al fideiussore odierno opponente la revoca di tutti gli affidamenti concessi e invitato questi ultimi tutti a corrispondere quanto dovuto, con l'avvertimento che, in mancanza e senza ulteriori avvertimenti, avrebbe agito per il recupero coattivo dei crediti.
Da ultimo, anche l'eccezione ex art. 1957 c.c. si rivela infondata anche in ragione della previsione di obbligo di pagamento “a semplice richiesta scritta” di cui all'art. 7 della fideiussione in commento.
Ed invero, premessa la tempestività dell'eccezione in commento – correttamente sollevata dalla parte opponente nell'atto introduttivo del giudizio - , trattandosi di eccezione in senso stretto – si legga, sul punto, Cass. civ. n. 8989/2012, secondo cui
“La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 c.p.c., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per pagina 14 di 19 introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione” - , occorre evidenziare che “la clausola con cui il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta”
o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (cfr. Corte d'App. Milano,
18 marzo 2021, n. 890, che richiama Cass. 13078/2008).
Deve ritenersi, allora, che “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione dell'art. 1957
c.c., comma 1 il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 c.c. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con
l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma” (Cass.
26 settembre 2017, n. 22346), in quanto “se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante
l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100
c.p.c., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito. Sicchè, l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale” (Cass. 26 settembre 2017, n. 22346).
pagina 15 di 19 In conclusione, la fideiussione “a prima richiesta” comporta che il garante sia tenuto al pagamento dell'obbligazione quando questo gli viene intimato dal creditore, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale. Da quel momento, infatti, il fideiussore è obbligato ad eseguire il pagamento richiesto, secondo il meccanismo proprio del solve et repete, ed è reso conscio del mancato adempimento da parte del debitore principale;
ciò implica che, nelle ipotesi in cui le parti abbiano pattiziamente previsto che il garante debba adempiere a seguito della “semplice richiesta” del creditore, la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale può, e deve, essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c.: diversamente opinando, infatti, la garanzia perderebbe il suo significato di garanzia a prima richiesta (cfr., sul punto, la più recente Corte d'Appello di Milano,
n.220/2023).
Nel caso che occupa, è in atti la lettera raccomandata del 24 gennaio 2013 (ricevuta il 29.1.2023 sia dal debitore principale AG BI RL sia dal fideiussore con la quale la Banca ha comunicato al debitore principale e al Parte_1 fideiussore, la revoca dell'apertura di credito in conto corrente, con richiesta di pagamento immediato del dovuto, con la conseguenza per cui non è incorsa in alcuna decadenza.
6. Sull'eccezione ex art. 1956 c.c.
Parimenti infondata è l'eccezione ex art. 1956 c.c.: l'opponente si duole genericamente della nullità della fideiussione per violazione del canone di buona fede ad opera della banca, che avrebbe concesso ulteriore credito alla società debitrice senza acquisire il preventivo consenso del fideiussore e pur conoscendo il peggioramento della condizione finanziaria della società garantita. In disparte la genericità della doglianza – e il rilievo per cui è noto che dall'ipotizzata violazione del principio di buona fede non potrebbe derivare nullità alcuna, essendo possibile, in limine, l'accertamento di responsabilità - , non ancorata ad un substrato documentale, questa deve essere respinta: è noto che “Grava sul fideiussore omnibus, che faccia valere in giudizio l'eccezione di liberazione dalla garanzia ai sensi dell'art. 1956 cod. civ., l'onere di provare che, successivamente alla prestazione della garanzia per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue
pagina 16 di 19 condizioni economiche.” (cfr. Corte d'Appello Firenze, 2753/2022), onere al quale il fideiussore (tra l'altro, verosimilmente legale rappresentante del debitore principale) non sembra avere adempiuto sulla scorta della mera affermazione di principio sopra riportata.
Ciò trova supporto nella migliore giurisprudenza di merito, secondo cui “In tema di fideiussione, se nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale è in grado di impedire ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di tale possibilità, anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 cod. civ., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente. Il principio subisce un'eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore.
L'applicazione del principio deve essere rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore.”
(Tribunale Roma, 8102/2020).
Occorre precisare, con rilievo assorbente, che l'opponente fideiussore era certamente a conoscenza delle condizioni economiche della società garantita, essendone il legale rappresentante ed avendo verosimilmente sottoscritto il contratto di conto corrente affidato per cui è causa in ragione della carica ricoperta.
Non è dato ravvisare, allora, alcun dolo ovvero abuso del diritto da parte dell'istituto di credito nell'escussione della fideiussione e, in generale, nel ricorso alla tutela monitoria per far valere le proprie ragioni di credito.
pagina 17 di 19
7. Sulle ulteriori censure relative al contratto di conto corrente
In ordine alle ulteriori doglianze, aventi ad oggetto l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della c.m.s. e degli ulteriori costi applicati dall'istituto di credito, sarà sufficiente evidenziare che la parte opponente è venuta meno, prima ancora che all'onere della prova su di lei gravante, nei termini sopra chiariti, all'onere di allegazione specifica che deve connotare pur sempre ogni domanda ed ogni eccezione. In altri termini, la parte opponente si è limitata alla generica allegazione di censure ipoteticamente riferibili a ogni contratto di conto corrente – e a nessuno - , senza specificamente indicare le clausole affette da nullità, senza quantificare gli addebiti asseritamente illegittimi e senza proporre un ricalcolo del saldo del dare-avere tra le parti – posto che la CTU contabile, non ammessa in sede istruttoria, è un mezzo di ricerca della prova, non anche un mezzo di prova, di tal che non esime le parti dal provare i fatti posti a fondamento della propria pretesa. Le doglianze in commento si rivelano, pertanto, infondate e devono essere respinte.
Dalla mera infondatezza della domanda non consegue, tuttavia, la temerarietà della lite.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
8. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, giudizi di cognizione innanzi al tribunale, dello scaglione di valore dato dal decreto ingiuntivo opposto, riconoscendo tutte le fasi, applicando i valori medi per le fasi studio e introduttiva, i valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria, avuto riguardo alle difese delle parti, al carattere prettamente documentale della stessa e al mancato deposito degli scritti difensivi finali ad opera della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
258/2021, che dichiara esecutivo;
pagina 18 di 19 - condanna la parte opponente, alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 14.170,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Campobasso, il 29 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1145/2021, assunta in decisione all'udienza del 10.12.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mario Petrucciani, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Campobasso, Corso Bucci n. 76;
Opponente contro
(C.F. ), in persona del rappresentante legale pro CP_1 P.IVA_1 tempore, quale mandataria di (C.F. C.F. ), in persona CP_2 P.IVA_2 del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi
Federici, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Roma, viale G. Mazzini n. 9;
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, fideiussione
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in Parte_1 giudizio quale procuratrice e mandataria di ha CP_1 CP_2
pagina 1 di 19 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 258/2021, emesso dal Tribunale di
Campobasso in data 27.4.2021, al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, accertare la nullità della capitalizzazione trimestrale e della c.m.s. applicate al contratto di conto corrente, con conseguente ricalcolo del saldo.
A sostegno della domanda, ha dedotto la parte opponente: l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
la nullità della fideiussione omnibus per conformità allo schema ABI e la rilevabilità ex officio della predetta nullità; l'avvenuta adesione, ad opera della controparte, alla proposta di ristrutturazione del debito avanzata dal debitore principale prima della dichiarazione di fallimento;
l'intervenuta liberazione del fideiussore dal vincolo di garanzia ex artt.
1956 e 1957 c.c.; la mancanza di prova del credito ingiunto, data l'insufficienza dell'estratto conto ex art. 50 TUB;
l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, della commissione di massimo scoperto e delle ulteriori spese accessorie applicare. Nella prima memoria istruttoria, in sede di formulazione delle conclusioni, la parte opponente ha altresì chiesto la “dichiarazione di nullità totale o parziale della fideiussione”.
Si è costituita la parte convenuta nella qualità di mandataria di CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in CP_2 diritto ed evidenziando: la natura di contratto autonomo di garanzia del documento qualificato fideiussione, con la conseguente esclusione della possibilità di sollevare eccezioni in ordine alla validità dell'obbligazione principale;
la mancanza di prova della specifica intesa anticoncorrenziale che avrebbe dato origine alla fideiussione contestata;
la genericità delle doglianze relative agli addebiti illegittimi sul conto corrente;
la sussistenza di due lettere con le quali la parte opponente avrebbe riconosciuto il debito gravante sulla società garantita;
la temerarietà dell'opposizione.
La causa è stata istruita in via documentale, previo esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda.
Con atto depositato il 22.3.2023 si è costituito il nuovo difensore della parte attrice, eccependo la carenza di legittimazione ad agire in capo alla parte convenuta, in ragione della mancanza di prova della titolarità della pretesa creditoria vantata e chiedendo altresì la rimessione in termini per il deposito di ulteriore pagina 2 di 19 documentazione, avuto riguardo alla rinuncia al mandato dei precedenti difensori e alla documentata impossibilità della parte attrice, per gravi ragioni di salute, di munirsi tempestivamente di altro difensore.
Preso atto della documentazione allegata all'istanza di rimessione in termini, la parte opponente è stata autorizzata al deposito di documentazione integrativa.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2024, previa precisazione delle conclusioni, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta per tutte le ragioni che seguono, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato esecutivo.
1. Sulla procedibilità della domanda
Il procedimento di mediazione è stato esperito in corso di causa, come da documentazione in atti, di tal che la condizione di procedibilità deve ritenersi assolta e l'eccezione respinta.
2. Sulla legittimazione ad agire della parte convenuta.
Premesso che l'eccezione in questione, non essendo eccezione in senso stretto, può essere sollevata in qualsiasi fase processuale, la stessa si rivela, tuttavia, infondata.
La parte opponente si duole della carenza di legittimazione e di titolarità del credito in capo alla parte convenuta nella qualità di mandataria di CP_1 CP_2
lamentando l'assenza di prova documentale della titolarità del credito in
[...] contestazione.
L'eccezione è infondata.
Si riporta, di seguito, l'insegnamento della Suprema Corte: “Va tenuto presente che:
a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili pagina 3 di 19 in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto,
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione). Diverso è, però, il caso in cui (…) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e,
a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
pagina 4 di 19 “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.” (Cass. 17944/23).
La parte opponente non afferma mai espressamente l'inesistenza del contratto di cessione e non formula alcuna contestazione specifica in ordine all'esistenza del contratto, limitandosi ad evidenziarne la mancata produzione in atti di tal che, a confutazione della doglianza, sarà sufficiente osservare quanto segue.
L'esistenza del contratto di cessione dei crediti non può essere revocata in dubbio, avuto riguardo alla pluralità di elementi disponibili e suscettibili di positivo apprezzamento da parte di questo Giudice di merito, nell'ambito di una valutazione complessiva che li consideri nel loro insieme, anche in assenza del documento contrattuale.
Ed invero, sono in atti: - l'estratto di GU del 1^.12.2018 recante l'avviso di cessione di crediti in blocco da Banca Popolare di Puglia e Basilicata scpa a crediti CP_2 così individuati: “(i) crediti i cui accordi da cui originano sono regolati dalla legge italiana e denominati in euro;
(ii) crediti classificati “in sofferenza” in base alla normativa regolamentare italiana;
(iii) crediti i cui debitori non hanno diritto ad ottenere ulteriori erogazioni ai sensi dei relativi accordi di finanziamento;
(iv) crediti in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine (anche come conseguenza della risoluzione del relativo accordo o del recesso dallo stesso); (v) crediti in relazione ai quali la relativa causa passiva instaurata dal
pagina 5 di 19 debitore si sia conclusa con un provvedimento di condanna comportante l'esborso di qualunque somma di denaro al relativo debitore;
tutti ricompresi nella lista identificativa degli NDG dei relativi debitori depositata presso lo
[...]
Via Sant'Antonio 11, 20122 Milano, in una data compresa Controparte_3 tra il 12 novembre 2018 e il 16 novembre 2018”; - l'estratto di GU del 19.10.2019, nel quale “La società (il “Cessionario”), comunica di aver acquistato, pro CP_2 soluto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 23 settembre 2019, con efficiacia giuridica a partire dal 3 ottobre 2019 (“il
Contratto di Cessione”) con con sede legale in Firenze, Controparte_4
Viale Antonio Gramsci n. 34, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di
Firenze n. (il “Cedente”) un portafoglio di crediti non-performing P.IVA_3 classificati a “sofferenza”, sorti nel periodo intercorrente tra il 5 maggio 2006 e il 23 settembre 2019 e individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al
Contratto di Cessione (i “Crediti”). Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al
Cessionario ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla
Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti derivanti a favore del Cedente dai rapporti di credito, ivi incluse le eventuali garanzie reali e personali e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai Crediti. Sul seguente sito internet http://centotrenta.com/it/cessioni/aporti/ saranno resi disponibili i dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta”; - la procura speciale notarile dell'11.1.2019, con la quale ha conferito a il mandato all'incasso di tutti i CP_2 CP_1 crediti di cui la prima è titolare;
- la procura speciale notarile del 20.6.2019 con la quale nella qualità di mandataria di ha conferito incarico CP_1 CP_2 professionale all'Avv. Pierluigi Federici;
- il contratto di conto corrente stipulato il
17.4.2003 da AG BI RL con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, filiale di Campobasso;
- la fideiussione omnibus del 16.4.2003 sottoscritta dalla parte opponente - la dichiarazione resa dalla Banca Popolare di Puglia e Pt_1
Basilicata scpa, avente ad oggetto l'attestazione in base alla quale la linea di credito concessa in favore di AG BI (NDG 40184323) è inclusa nell'operazione di pagina 6 di 19 cessione del 15.11.2018 in favore di come da avviso pubblicato in GU CP_2 del 1^.12.2018; - la lettera di diffida e messa in mora pervenuta il 29.1.2013, rivolta sia al debitore principale AG BI RL sia al fideiussore - ulteriore Pt_1 diffida ad adempiere del 1^.7.2020; - estratti conto ex art. 50 TUB ed estratti conto integrali;
- lettere di riconoscimento di debito.
Ritenuta, pertanto, l'esistenza del contratto di cessione dei crediti, anche l'eccezione relativa alla mancata inclusione nel contratto di cessione del credito per il quale si procede in questa sede deve essere respinta in quanto infondata.
Richiamato l'insegnamento della Suprema Corte sopra riportato, è opportuno riportare di seguito anche l'orientamento costante dell'intestato Tribunale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, in base al quale “Quanto alla titolarità del credito in capo alla parte convenuta, si osserva, da un lato, che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco
(secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità nonchè dell'intestato Tribunale), senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29.12.2017, n. 31188); dall'altro, che, a mente del medesimo articolo citato, nei confronti dei debitori ceduti, gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma
2 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e iscrizione nel Registro delle Imprese) producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. e, quindi, sostituiscono la formalità della notifica al debitore prevista per le cessioni ordinarie dal codice civile;
in disparte la circostanza che, secondo consolidato orientamento interpretativo, anche per le cessioni ordinarie la notifica non condiziona l'effetto traslativo del credito che avviene all'atto della conclusione del contratto bilaterale e consensuale tra il cedente ed il cessionario. Ed ancora, la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione
pagina 7 di 19 che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass., Sez. II, 7/03/2011, n. 5385;
13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. III, 2/06/ 1995, n. 6201). Il principio è stato confermato anche da successive pronunce (cfr. Cass. n. 17110/2019) e non vi è ragione per discostarsi da tale orientamento. Anche l'ordinanza n. 5617/2020 la
Suprema Corte ha affermato che la disposizione dell'art. 58 comma 4 TUB, secondo cui “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”, interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2. Si limita cioè a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto. Conseguentemente, evidenzia che dalla lettura dell'art. 58 comma 2 TUB, secondo cui la "banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana", è agevole constatare che “la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o
l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa”, pertanto “colui, che si afferma successore
(a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB, ha
l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione", con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco". Dopo tali premesse, la Corte di legittimità, nella medesima pronuncia, specifica che “Al di là di quest'ordine di rilievi, va comunque osservato - con diretto e immediato riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto istante per la partecipazione al passivo fallimentare - che la norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto
pagina 8 di 19 contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a dimostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)”. Ciò posto, il Supremo Collegio, benché affermi che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione non attenga al perfezionamento della fattispecie costitutiva e traslativa e che colui che si afferma essere il cessionario ai sensi dell'art. 58 TUB ha
l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, chiarisce che, “al di là di questo ordine di rilievi”, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è idonea a dimostrare, secondo “il prudente apprezzamento del giudice”, la legittimazione attiva del cessionario qualora essa indichi con certezza i crediti inclusi o esclusi dalla cessione. Ed ancora, sulla scorta della migliore e più recente giurisprudenza di merito,
“nell'ottica della valorizzazione di tutti gli elementi di prova della avvenuta cessione del credito e titolarità dello stesso, Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, (ud.
11/12/2020, dep. 16/04/2021), n. 10200 ha ritenuto che la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo o dello stesso contratto in capo alla cessionaria, costituiscono elementi documentali rilevanti ai fini sopra evidenziati non essendovi ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla cessione ed alla sua notizia, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario. Nel caso di specie, deve osservarsi come l'opposta-cessionaria abbia prodotto in giudizio sia il titolo contrattuale da cui trae origine il credito ceduto sia le relative scritture contabili, il cui possesso (tenuto conto dei dati personali contenuti) non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione” (Tribunale di Napoli n. 7487 del 26/07/2022).” (ex multis, Tribunale
Campobasso, sentenza n. 76/2024).
Esaminata la documentazione sopra richiamata e qui riportata nei punti salienti, allora, si evince chiaramente che la parte opposta abbia dato prova della titolarità del credito e che il credito azionato sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione sopra descritta – sul punto, sarà sufficiente ribadire che la parte opponente non ha pagina 9 di 19 specificamente contestato la predetta documentazione e nulla ha dedotto in ordine alla dichiarazione dell'istituto cedente relativamente all'inclusione nella cessione in blocco del credito vantato nei confronti del debitore principale, dunque anche dell'opponente quale fideiussore - .
3. Sull'onere della prova: genericità della domanda
Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la verifica della sussistenza dei requisiti necessari e sufficienti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, ma costituisce vero e proprio giudizio a cognizione piena ed autonoma, nel quale si disquisisce in ordine alla prova dell'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria, laddove in quest'ultima sede è stato oggetto di una cognizione più limitata e sommaria.
Occorre soffermarsi sui principi relativi alla ripartizione dell'onere della prova, con particolare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n.
13533 del 30/10/2001).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore)
e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ciò comporta che sia onere del creditore opposto fornire la prova dell'esistenza del proprio credito, ovvero del titolo su cui detto credito si fonda;
e che sia onere del pagina 10 di 19 debitore opponente fornire prova dell'adempimento o di fatti estintivi-impeditivi- modificativi del credito azionato poiché, in difetto, le allegazioni creditorie devono ritenersi provate e incontestabili.
Nel caso che occupa, occorre ribadire che il creditore ha agito sulla scorta della fideiussione rilasciata dall'odierno opponente a garanzia dell'adempimento dell'obbligo restitutorio del debitore principale rispetto ad un contratto di conto corrente a tutta evidenza affidato, evidenziando il titolo negoziale posto a fondamento della pretesa monitoria – il contratto di conto corrente, gli estratti conto integrali e l'estratto conto ex art. 50 TUB, la fideiussione e l'ulteriore documentazione sopra riportata nel dettaglio - ; d'altra parte la parte debitrice opponente nulla ha allegato né in punto di avvenuto adempimento né in punto di fatti estintivi-impeditivi-modificativi dell'avversa pretesa, di tal che deve ritenersi venuta meno all'onere della prova su di essa gravante – nonchè all'onere di allegazione specifica, avuto riguardo all'assoluta genericità delle doglianze per quanto sino ad ora chiarito, come meglio si vedrà anche in seguito.
4. Sull'eccezione di nullità per conformità allo schema ABI
In primo luogo occorre precisare che la parte opponente, nella citazione in opposizione, ha chiesto dichiarare la nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente revoca di quest'ultimo, e ha posto a sostegno della domanda, quale mera tesi difensiva, la questione delle nullità ABI;
diversamente, nella prima memoria istruttoria, ha espressamente chiesto la declaratoria di nullità totale o parziale della fideiussione.
Ebbene, la questione della nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI viene affrontata dalla parte opponente dapprima come mera difesa, poi ne viene fatta espressa domanda: detta domanda deve ritenersi inammissibile in quanto domanda nuova tardiva, non potendo essere interpretata come mera conseguenza delle difese della parte convenuta, posto che, a tutta evidenza, detta doglianza costituisce il nucleo centrale su cui si fonda l'atto introduttivo. Ne consegue che la questione in commento sarà esaminata, nel prosieguo, come mera difesa-eccezione, non potendo trovare spazio nel dispositivo della presente sentenza.
In altri termini, il Tribunale non dovrà, pertanto, pronunciarsi al riguardo nel dispositivo, non essendo competente al riguardo – ed invero, quando è proposta pagina 11 di 19 apposita domanda volta a far dichiarare la nullità della fideiussione per violazione della normativa anticoncorrenziale, si deve ritenere che venga in rilevo la competenza funzionale delle sezioni specializzate ex art 3 D. Lgs. 26 giugno 2003, n.
168, trattandosi di autonoma azione di nullità, Tribunale che andrà individuato secondo i criteri previsti dall'art. 4, comma 1-ter del D. Lgs. 26 giugno 2003, n. 168
- , potendo tuttavia analizzare la doglianza nel merito, previa qualificazione della stessa come mera prospettazione difensiva.
L'eccezione sollevata dalla parte opponente richiama la giurisprudenza delle Sezioni
Unite n. 41994/2021 in tema di nullità delle clausole fideiussorie per conformità allo schema ABI e violazione della disciplina antitrust - come è noto, la questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento di tali poteri all'AGCM con la L. n. 262 del 2005 con decorrenza dal 12.1.2016), relativo al contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI
(luglio 2003) e l'art. 2, co. 1 lett. a) L. cit. - .
Sul punto, occorre fare chiarezza, nei termini che seguono.
Le Sezioni Unite, risolvendo i contrasti giurisprudenziali sorti in ordine alla validità delle fideiussioni bancarie omnibus conformi allo schema ABI, hanno chiarito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. La soluzione prescelta, pertanto, è quella dell'affermazione della nullità parziale delle sole clausole conformi, in quanto riproduttive, al contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del cd. schema ABI, quali: a) la cd. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); b) la cd.
pagina 12 di 19 clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., secondo cui “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); c) la cd. clausola di sopravvivenza, per la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”. Il tutto, sul presupposto: 1) dell'esistenza di un collegamento quantomeno funzionale – e non negoziale in senso tecnico – tra il cartello anticoncorrenziale a monte e la garanzia stipulata a valle tra l'istituto bancario aderente all'intesa e il singolo fideiussore, collegamento tale per cui “ai contratti a valle non può attribuirsi un rilievo giuridico diverso rispetto all'intesa che li precede: nulla essendo quest'ultima, la nullità non può che inficiare anche l'atto consequenziale”, di talché dalla nullità delle singole clausole dell'intesa ABI deriva altresì la nullità delle clausole, contenute nei negozi fideiussori a valle, riproduttive di quello schema;
2) dell'inidoneità del solo strumento risarcitorio ad assicurare adeguata tutela alla concorrenza, non garantendo questo, nei confronti degli istituti di credito, l'effetto deterrente rispetto all'introduzione delle clausole nulle dello schema ABI all'interno delle fideiussioni.
Deve ritenersi, tuttavia, che i principi su esposti non possano trovare applicazione al caso che occupa, essendo stata la fideiussione in commento sottoscritta nel 2003, dunque in tempo anteriore al periodo preso in considerazione dall'Autorità Antitrust, in ragione di quanto chiarito dalla migliore giurisprudenza di merito, secondo cui
“Anche con riferimento alle fideiussioni omnibus riproducenti le clausole ABI oggetto di censura anticoncorrenziale, il citato provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia non costituisce prova privilegiata dell'intesa restrittiva della concorrenza, con riguardo ad una fideiussione stipulata in un periodo successivo, non essendovi stata alcuna indagine da parte dell'attività di vigilanza post 2005, la cui istruttoria ha, come è noto, coperto un arco temporale coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio
2005, né è sufficiente produrre i moduli contenenti le clausole censurate predisposti da altri istituti di credito. Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o
pagina 13 di 19 della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso. Poiché il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della
Banca medesima, le parti attrici sono, pertanto, onerate dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) della L. n.287/1990, vale a dire dell'esistenza di un'intesa anteriore o coeva alla stipulazione del contratto personale di garanzia, avente come oggetto quello di impedire, restringere, falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale bancario attraverso la fissazione di specifiche condizione contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.” (Cfr. Tribunale di Napoli – Sez. Specializzata in materia di Impresa, sentenza n. 5125/2022).
5. Sull'eccezione ex art. 1957 c.c.
Ed ancora, anche a voler superare il profilo assorbente su esposto – e a voler ritenere, pertanto, la nullità della clausola in deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. - ,
l'eccezione si sarebbe rivelata infondata in ragione del fatto che la parte convenuta ha provato di aver immediatamente agito in via stragiudiziale nei confronti del debitore principale: ed invero, è in atti la lettera raccomandata del 24 gennaio 2013
(ricevuta il 29.1.2023 sia dal debitore principale AG BI RL sia dal fideiussore con la quale l'istituto di credito ha comunicato al Parte_1 debitore principale e al fideiussore odierno opponente la revoca di tutti gli affidamenti concessi e invitato questi ultimi tutti a corrispondere quanto dovuto, con l'avvertimento che, in mancanza e senza ulteriori avvertimenti, avrebbe agito per il recupero coattivo dei crediti.
Da ultimo, anche l'eccezione ex art. 1957 c.c. si rivela infondata anche in ragione della previsione di obbligo di pagamento “a semplice richiesta scritta” di cui all'art. 7 della fideiussione in commento.
Ed invero, premessa la tempestività dell'eccezione in commento – correttamente sollevata dalla parte opponente nell'atto introduttivo del giudizio - , trattandosi di eccezione in senso stretto – si legga, sul punto, Cass. civ. n. 8989/2012, secondo cui
“La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 c.p.c., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per pagina 14 di 19 introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione” - , occorre evidenziare che “la clausola con cui il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta”
o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (cfr. Corte d'App. Milano,
18 marzo 2021, n. 890, che richiama Cass. 13078/2008).
Deve ritenersi, allora, che “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione dell'art. 1957
c.c., comma 1 il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 c.c. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con
l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma” (Cass.
26 settembre 2017, n. 22346), in quanto “se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante
l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100
c.p.c., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito. Sicchè, l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale” (Cass. 26 settembre 2017, n. 22346).
pagina 15 di 19 In conclusione, la fideiussione “a prima richiesta” comporta che il garante sia tenuto al pagamento dell'obbligazione quando questo gli viene intimato dal creditore, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale. Da quel momento, infatti, il fideiussore è obbligato ad eseguire il pagamento richiesto, secondo il meccanismo proprio del solve et repete, ed è reso conscio del mancato adempimento da parte del debitore principale;
ciò implica che, nelle ipotesi in cui le parti abbiano pattiziamente previsto che il garante debba adempiere a seguito della “semplice richiesta” del creditore, la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale può, e deve, essere considerata una valida istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c.: diversamente opinando, infatti, la garanzia perderebbe il suo significato di garanzia a prima richiesta (cfr., sul punto, la più recente Corte d'Appello di Milano,
n.220/2023).
Nel caso che occupa, è in atti la lettera raccomandata del 24 gennaio 2013 (ricevuta il 29.1.2023 sia dal debitore principale AG BI RL sia dal fideiussore con la quale la Banca ha comunicato al debitore principale e al Parte_1 fideiussore, la revoca dell'apertura di credito in conto corrente, con richiesta di pagamento immediato del dovuto, con la conseguenza per cui non è incorsa in alcuna decadenza.
6. Sull'eccezione ex art. 1956 c.c.
Parimenti infondata è l'eccezione ex art. 1956 c.c.: l'opponente si duole genericamente della nullità della fideiussione per violazione del canone di buona fede ad opera della banca, che avrebbe concesso ulteriore credito alla società debitrice senza acquisire il preventivo consenso del fideiussore e pur conoscendo il peggioramento della condizione finanziaria della società garantita. In disparte la genericità della doglianza – e il rilievo per cui è noto che dall'ipotizzata violazione del principio di buona fede non potrebbe derivare nullità alcuna, essendo possibile, in limine, l'accertamento di responsabilità - , non ancorata ad un substrato documentale, questa deve essere respinta: è noto che “Grava sul fideiussore omnibus, che faccia valere in giudizio l'eccezione di liberazione dalla garanzia ai sensi dell'art. 1956 cod. civ., l'onere di provare che, successivamente alla prestazione della garanzia per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue
pagina 16 di 19 condizioni economiche.” (cfr. Corte d'Appello Firenze, 2753/2022), onere al quale il fideiussore (tra l'altro, verosimilmente legale rappresentante del debitore principale) non sembra avere adempiuto sulla scorta della mera affermazione di principio sopra riportata.
Ciò trova supporto nella migliore giurisprudenza di merito, secondo cui “In tema di fideiussione, se nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale è in grado di impedire ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di tale possibilità, anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 cod. civ., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente. Il principio subisce un'eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore.
L'applicazione del principio deve essere rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore.”
(Tribunale Roma, 8102/2020).
Occorre precisare, con rilievo assorbente, che l'opponente fideiussore era certamente a conoscenza delle condizioni economiche della società garantita, essendone il legale rappresentante ed avendo verosimilmente sottoscritto il contratto di conto corrente affidato per cui è causa in ragione della carica ricoperta.
Non è dato ravvisare, allora, alcun dolo ovvero abuso del diritto da parte dell'istituto di credito nell'escussione della fideiussione e, in generale, nel ricorso alla tutela monitoria per far valere le proprie ragioni di credito.
pagina 17 di 19
7. Sulle ulteriori censure relative al contratto di conto corrente
In ordine alle ulteriori doglianze, aventi ad oggetto l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della c.m.s. e degli ulteriori costi applicati dall'istituto di credito, sarà sufficiente evidenziare che la parte opponente è venuta meno, prima ancora che all'onere della prova su di lei gravante, nei termini sopra chiariti, all'onere di allegazione specifica che deve connotare pur sempre ogni domanda ed ogni eccezione. In altri termini, la parte opponente si è limitata alla generica allegazione di censure ipoteticamente riferibili a ogni contratto di conto corrente – e a nessuno - , senza specificamente indicare le clausole affette da nullità, senza quantificare gli addebiti asseritamente illegittimi e senza proporre un ricalcolo del saldo del dare-avere tra le parti – posto che la CTU contabile, non ammessa in sede istruttoria, è un mezzo di ricerca della prova, non anche un mezzo di prova, di tal che non esime le parti dal provare i fatti posti a fondamento della propria pretesa. Le doglianze in commento si rivelano, pertanto, infondate e devono essere respinte.
Dalla mera infondatezza della domanda non consegue, tuttavia, la temerarietà della lite.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
8. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, giudizi di cognizione innanzi al tribunale, dello scaglione di valore dato dal decreto ingiuntivo opposto, riconoscendo tutte le fasi, applicando i valori medi per le fasi studio e introduttiva, i valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria, avuto riguardo alle difese delle parti, al carattere prettamente documentale della stessa e al mancato deposito degli scritti difensivi finali ad opera della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
258/2021, che dichiara esecutivo;
pagina 18 di 19 - condanna la parte opponente, alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 14.170,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Campobasso, il 29 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 19 di 19