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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 361/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 349/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240037825328000 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5394/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste ed eccepisce la mancata notifica della notifica dell'invito al contraddittorio. insiste e chiede un breve rinvio.
Resistente/Appellato: Insiste e chiede l'inammissibilità del ricorso. si oppone allla richiesta di rinvio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094 2024 0037825328 000 (€ 5.462,81), emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, riferita, per l'anno d'imposta 2020, al recupero contributi a fondo perduto.
Parte ricorrente deduce che la cartella fa riferimento a un presupposto avviso di accertamento, ricevuto dall'Agenzia delle Entrate, che richiedeva documenti al fine di verificare la fruizione del credito di imposta, poi ritenuto indebitamente utilizzato per la mancata produzione dei documenti richiesti.
Quindi fa presente che, al momento della richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate, si trovava impossibilitato alla produzione documentale, che quindi produce in allegato al fine dell'annullamento della cartella.
Specifica, perciò, che il contributo a fondo perduto è stato legittimamente richiesto, tenuto conto che nel periodo aprile 2019/aprile 2020 ha effettivamente registrato un ribasso dei ricavi, da € 11.869,83 (aprile
2019) a circa € 5.669,00 (aprile 2020).
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, eccependo che la pretesa origina dall'atto di recupero crediti, per il contributo a fondo perduto anno d'imposta 2020, n. TD7CR02000792024/0001, divenuto definitivo per mancata opposizione.
Quindi la resistente evidenzia che il contribuente avrebbe dovuto opporre nel merito l'avviso di recupero crediti al momento della notifica dello stesso, oltre a doversi considerare che il credito non è stato restituito.
Parte ricorrente ha successivamente prodotto stralcio del registro IVA delle vendite (periodi riferiti alle annualità 2019 e 2020).
All'odierna udienza, non essendoci valide ragioni per disporre un breve rinvio, per come chiesto da parte ricorrente (cui comunque si è opposta la parte resistente), la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
L'atto impugnato origina dall'atto di recupero regolarmente notificato e non opposto, per cui il merito della pretesa non può essere messo in discussione opponendo la cartella.
La documentazione prodotta dal ricorrente, ferma restando la legittimità della cartella, induce comunque la Corte a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 349/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240037825328000 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5394/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste ed eccepisce la mancata notifica della notifica dell'invito al contraddittorio. insiste e chiede un breve rinvio.
Resistente/Appellato: Insiste e chiede l'inammissibilità del ricorso. si oppone allla richiesta di rinvio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094 2024 0037825328 000 (€ 5.462,81), emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, riferita, per l'anno d'imposta 2020, al recupero contributi a fondo perduto.
Parte ricorrente deduce che la cartella fa riferimento a un presupposto avviso di accertamento, ricevuto dall'Agenzia delle Entrate, che richiedeva documenti al fine di verificare la fruizione del credito di imposta, poi ritenuto indebitamente utilizzato per la mancata produzione dei documenti richiesti.
Quindi fa presente che, al momento della richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate, si trovava impossibilitato alla produzione documentale, che quindi produce in allegato al fine dell'annullamento della cartella.
Specifica, perciò, che il contributo a fondo perduto è stato legittimamente richiesto, tenuto conto che nel periodo aprile 2019/aprile 2020 ha effettivamente registrato un ribasso dei ricavi, da € 11.869,83 (aprile
2019) a circa € 5.669,00 (aprile 2020).
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, eccependo che la pretesa origina dall'atto di recupero crediti, per il contributo a fondo perduto anno d'imposta 2020, n. TD7CR02000792024/0001, divenuto definitivo per mancata opposizione.
Quindi la resistente evidenzia che il contribuente avrebbe dovuto opporre nel merito l'avviso di recupero crediti al momento della notifica dello stesso, oltre a doversi considerare che il credito non è stato restituito.
Parte ricorrente ha successivamente prodotto stralcio del registro IVA delle vendite (periodi riferiti alle annualità 2019 e 2020).
All'odierna udienza, non essendoci valide ragioni per disporre un breve rinvio, per come chiesto da parte ricorrente (cui comunque si è opposta la parte resistente), la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
L'atto impugnato origina dall'atto di recupero regolarmente notificato e non opposto, per cui il merito della pretesa non può essere messo in discussione opponendo la cartella.
La documentazione prodotta dal ricorrente, ferma restando la legittimità della cartella, induce comunque la Corte a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.