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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/05/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 175/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 175/2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. SASSANO STEFANO
e nato a [...] il [...], CP_1
assistito e difeso dall'avv. SASSANO STEFANO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/01/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 28/01/2015, avevano contratto matrimonio con rito civile, in
PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 17/04/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2. affidamento delle figlie ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3. obbligo in capo al sig. di concorrere al mantenimento ordinario delle figlie CP_1
nella misura di euro 400,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo ricarica PostePay o bonifico istantaneo, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. il diritto di vista del padre è disciplinato nei seguenti termini: il sig. potrà CP_1
vedere e tenere le figlie ogni volta che lo desideri illimitatamente, comunque dietro semplice preavviso di almeno 3 ore, le minori dovranno pernottare almeno una volta a settimana presso la casa paterna, durante le festività trascorreranno il giorno di
Natale e Santo Stefano un anno a casa della madre e un anno a casa del padre, così come il 31 Dicembre e il primo Gennaio, Pasqua, il Lunedì dell'Angelo e Ferragosto.
Le parti potranno derogare di comune accordo al regime di visita sopra stabilito, con precisazione che eventuali modifiche a titolo definitivo dovranno risultare sempre da atto scritto e sottoscritto da entrambe;
5. i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento delle figlie negli stessi.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime pagina 3 di 4 patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 175/2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. SASSANO STEFANO
e nato a [...] il [...], CP_1
assistito e difeso dall'avv. SASSANO STEFANO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/01/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 28/01/2015, avevano contratto matrimonio con rito civile, in
PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 17/04/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2. affidamento delle figlie ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3. obbligo in capo al sig. di concorrere al mantenimento ordinario delle figlie CP_1
nella misura di euro 400,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo ricarica PostePay o bonifico istantaneo, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. il diritto di vista del padre è disciplinato nei seguenti termini: il sig. potrà CP_1
vedere e tenere le figlie ogni volta che lo desideri illimitatamente, comunque dietro semplice preavviso di almeno 3 ore, le minori dovranno pernottare almeno una volta a settimana presso la casa paterna, durante le festività trascorreranno il giorno di
Natale e Santo Stefano un anno a casa della madre e un anno a casa del padre, così come il 31 Dicembre e il primo Gennaio, Pasqua, il Lunedì dell'Angelo e Ferragosto.
Le parti potranno derogare di comune accordo al regime di visita sopra stabilito, con precisazione che eventuali modifiche a titolo definitivo dovranno risultare sempre da atto scritto e sottoscritto da entrambe;
5. i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento delle figlie negli stessi.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime pagina 3 di 4 patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 13/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4