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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso, la seguente
Sentenza decorsi i termini ex art. 190 cpc nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7245/2018,
tra
, elettivamente domiciliato come in atti presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Ferdinando Quagliata che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
attore
e soc. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell' l'Avv Controparte_1
Tiziana Miele , che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuta
Nonché
in persona del Curatore fallimentare p.t. Controparte_2
convenuto/ contumace
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 17/09/2024 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La controversia ha per oggetto l' accertamento dei danni fisici patiti dall' attore processuale il quale subiva lesioni a seguito di sinistro stradale avvenuto il
30/12/2002 in Brusciano , Variante SS 7 bis , direzione Pomigliano , alle ore 9,30 circa, mentre si trovava in qualità di conducente del motociclo Gilera Runner tg
4XNWH.
Nell'occasione , il prefato motoveicolo veniva attinto da un autocarro tg BC399EM , di proprietà della , assicurato , il cui conducente, non Controparte_3 CP_4
tenendo la distanza regolamentare dal veicolo che lo precedeva, lo tamponava sul lato posteriore facendo cadere al suolo l'attore processuale.
Parte istante, all'uopo, deduceva che , a seguito delle lesioni patite, subiva non solo un danno biologico rilevante ma conseguiva un diritto al ristoro dei danni morali e quelli relativi alle cure ortodontiche necessarie al ripristino della funzionalità del cavo orale.
Deduceva, altresì, di aver trattenuto a titolo di mero acconto l'importo di € 13.500,00 liquidato in offerta reale dalla convenuta impresa assicuratrive a seguito degli accertamenti peritali svoltisi ante giudizio.
Costituitasi la sola quest'ultima, al netto delle plurime Controparte_5
eccezioni preliminari sollevate a mezzo articolate argomentazioni, deduceva la assoluta congruità della somma messa a disposizione del danneggiato , concludendo per il rigetto della domanda sì espressa.
Disposta una istruzione probatoria in sede orale seguita da una CTU valutativa dei danni patiti ,lo stesso veniva fissato per la decisione ex art. 190 cpc con termini ordinari.
QUESTIONI PRELIMIARI.
In prima battuta va dichiarata la contumacia della convenuta società Controparte_3
in persona del curatore fallimentare p.t., soggetta a procedura concorsuale disposta con provvedimento, riportato nella visura camerale versata in atti , del 26 11 2011.
Tanto in virtù del fatto che parte istante comprova in atti la ricezione a mezzo PEC del plico informatico contenente l'atto introduttivo del giudizio recante la data del 06 11
2018 a fronte di un giudizio fissanto, ex art 163 cpc bis, al 12 02 2019 , con salvezza dei termini processuali afferenti la richiamata disposizione processuale. In punto di diritto è noto il principio secondo il quale quando la domanda è limitata alla condanna diretta dell'assicuratore, la circostanza che al giudizio partecipi , per effetto di litisconsorzio necessario , l'assicurato sottoposto a procedura concorsuale, ciò non rende operante la vis attractiva della procedura ( ex multis Cass.n. 128-2016).
Tanto in virtù del fatto che , di norma, ove sia proposta domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale nei confronti del proprietario del veicolo che abbia causato il danno stesso e del suo assicuratore per responsabilità civile, il fallimento del primo
, comporta l'improseguibilità di qualsiasi domanda di condanna sia nei suoi confronti, sia nei confronti del suo assicuratore, con conseguente devoluzione del giudizio al
Tribunale fallimentare mediante istanza di ammissione al passivo, salvo che il danneggiato, dopo che il giudizio sia stato interrotto e riassunto nei confronti della
Curatela, non rinunci ad ogni pretesa nei confronti del fallimento, ovvero dichiari formalmente che la richiesta di condanna del fallito, debba intendersi eseguibile solo se quest'ultimo dovesse ritornare in bonis ( Cass.n. 27756-2017).
Ne consegue che avendo parte istante del processo chiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo il solo accertamento della responsabilità della curatela fallimentare, limitando la domanda di condanna alla sola impresa assicuratrice responsabile in solido, la domanda va dichiarata procedibile.
Parimenti, non può trovare asilo l'eccezione di prescrizione della domanda espressa.
In subiecta materia,infatti, la prescrizione ultra-biennale ex art. 2947, c. 3, c.c. non
è invocabile solo dalla persona offesa, ma da parte di qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale derivante dal fatto considerato come reato dalla legge, purché il danno sia conseguenza risarcibile dello stesso fatto di reato e, dunque, ad esso collegato eziologicamente anche in via mediata e indiretta, secondo il criterio della regolarità causale ( in tal senso, Cass.n. 26958-2018).
Tanto in deroga alla regola generale che postula una prescrizione di due anni nel caso di sinistro stradale.
Infatti il termine può essere prolungato nell'ipotesi in cui il fatto costituisca reato ma ciò accade solo allorché per l'illecito penale sia stabilita una prescrizione più lunga, in caso contrario trova applicazione il termine di prescrizione del diritto al risarcimento biennale.
Posto, pertanto, che la parte attrice deduce a comprova in atti la genesi di lesioni personali quale scaturigine del sinistro in esame soggiacenti alla regolamentazione codicistica penale ex art. 590 c.p ( lesioni colpose), rientrante tra i delitti , si applica la prescrizione di anni sei.
Tanto premesso, dalla lettura del fascicolo telematico si evince la costituzione tardiva,
( ovvero inferiore ai 20 giorni) della convenuta impresa assicuratrice la quale decideva di depositare in atti le prime difese in data 11 02 2019 a fronte di una fissazione della prima udienza di comparizione del 12 02 2019 conseguendone le decadenze dalla formulazioni delle eccezioni di merito e di rito non sollevabili ex officio (comma II art. 167 cpc ).
Rientrando, pertanto, l'eccezione di prescrizione nelle prefate facoltà difensive della sola parte convenuta in giudizio la stessa deve considerarsi decaduta.
Superato lo scoglio processuale,la domanda va esaminata nel merito.
All'uopo, parte lesa, ha dimostrato l'esistenza del fatto storico attraverso l'attività istruttoria espletata all'udienza del 30/11/2021 a mezzo interpello del teste ammesso ed in tal sede escusso, ( dichiaratosi indifferente) celebratasi Testimone_1
dinanzi a codesto Tribunale in diversa composizione.
In particolare, il mentovato circostanziava la propria presenza sul luogo del sinistro rispondendo affermativamente ai capitoli ammessi , ovvero, -a..”È vero che in data
30.12.2002, alle ore 9.30 circa, in Brusciano (NA) ilig. era alla guida Parte_1
del motociclo Gilera Runner 50 tg. 4XNWH?
-b… E' vero che mentre era fermo al rosso semaforico sulla Variante 7 bis con direzione
Pomigliano D'Arco (NA) veniva tamponato dall'autocarro tg. BC394EM di proprietà della di Notaro Controparte_3 Persona_1
-c… E' vero che a causa del predetto urto il sig. cadeva Parte_1
rovinosamente a terra riportando lesioni personali?. Veniva, poi, aggiornata l'udienza istruttoria alla successiva data del 13 12 2022 nella corso della quale veniva escussa l'altra teste di parte attorea , dalle Testimone_2
cui deposizioni si riporta il seguente stralcio..” l'attore è il mio Parte_1
compagno.
ADR: non sono stata presente al sinistro stradale avvenuto nelle circostanze indicate in memoria ex art 183 cpc;
ho, pertanto, avuto conoscenza dei fatti unicamente tramite quanto riferitomi dal mio compagno ( , che all'epoca era Parte_1
semplicemente un mio amico;
ADR: sono a conoscenza della circostanza che il mentovato si fosse sottoposto a visite mediche a seguito del sinistro unicamente tramite i suoi racconti;
ADR: posso affermare che nel periodo successivo al sinistro mi sono recata sovente a casa sua in quanto egli era restio ad uscire.
ADR: in tali circostanze ho constatato che effettivamente vi era un danno all'arcata dentale rappresentato dalla assenza di alcuni denti incisivi , pertanto, tale circostanza appariva incidere sulla suo umore e sul rapporto con gli altri.
ADR: mi risulta che seppur attualmente la dentatura appare reintegrata posso affermare che il mio compagno manifesta alcune difficoltà di masticazione dovute alla apparente fragilità dell'impianto.
ADR: mi consta che all'epoca dei fatti il mio compagno non frequentava più la scuola in virtù dei disagi dovuti al fattore esteriore…”
Ciò posto, dalla lettura dell'intero compendio istruttorio pertanto si evince che al conducente del veicolo ingenerante il sinistro commetteva una infrazione al Codice
Della Strada di cui all'art. 149 il quale recita:
“Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono ( comma 1).
Tanto prefigura una ipotesi di responsabilità esclusiva a carico del proprietario della prefata autovettura il quale, oltretutto, sciegliendo di non costituirsi in giudizio , ha di fatto rinunziato a contestare l'avverso dedotto. Dunque, ai fini probatori, in assenza di elementi contrari ,questo giudice ritiene che siano state soddisfatte le esigenze minime poste in essere dall'art. 2697 c.c
Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti veniva conferito incarico peritale in sede di CTU al dott al quale venivano posti i quesiti attinenti alla Persona_2
quantificazione delle lesioni considerate permanenti e quelle temporanee , loro incidenza sulla capacità lavorativa, nonchè computo delle spese mediche occorrenti per le cure fino alla guarigione completa.
L'elaborato, sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste, rappresentava delle conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto.
In punto di diritto, questo Giudice si rifà all'orientamento prevalente della S.C.sulla scorta del quale il danno alla persona viene considerato in maniera unitaria.
Difatti, dopo la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2008 n. 26972, la valutazione del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. puo' essere riconosciuta soltanto se ricorrono determinati requisiti, ovvero, se il danno derivi dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito , se derivi a seguito di un a violazione di norma di natura penale, oppure quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato( es:trattamento illecito dei dati sensibili).
Ciò premesso, trattandosi di risarcimento della circolazione stradale, non ricorrono gli estremi per l'applicazione automatica dell'art. 2059 c.c quale voce autonoma di danno.
Orbene, il consulente cosi' conclude : invalidità permanente nell'ordine del 4 % ; temporanea assoluta giorni 7; temporanea parziale al 50 % gg 15; temporanea parziale al 25% di gg 15.
Per le spese mediche documentate il consulente le riconosce in misura di € 11,000,00 per interventi di natura odontoiatrica da eseguirsi nel tempo.
Nesuna specifica evidenza circa le conseguenze incidenti sul versante psichico del soggetto. Ergo, calcolando l'età del danneggiato all'epoca del sinistro ( 17 anni ) risulta una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente di € 4.753,55 ( valore punto danno biologico € 947,30 tratto dalle tabelle 2024 aggiornati dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto
2024. Decorrenti dal mese di aprile 2024,applicabili nel caso concreto, trattandosi di danno micropermanente).
Per la temporanea totale di gg 7 si applica il valore di € 55,34 al di', pertanto il totale sarà di € 386,68;per la temporanea parziale di 15 gg, si applica il valore di € 55,34 percentualizzato al 50%, ovvero il totale sarà € 414,30 ;per la temporanea parziale di gg 15 al 25% si applica il medesimo valore percentualizzato , e quindi il totale sarà di € 207,15.
Il tutto, oltre le spese mediche preventivate pari ad € 11,000,00.
Totalizzando queste voci l'ammontare del danno tabellare risulta di € 16.761,68 comprensivo di spese mediche.
Parte attrice del processo ritiene, inoltre, che sia maturato anche un danno da pregiudizio estetico incidente sulla sfera emotiva in virtù della perdita di n 4 elementi dentari a seguito del sinistro.
Come sopra evidenziato alcun riferimento a conseguenze di natura psichica sono state evidenziate dall'elaborato peritale , diversamente da quanto espresso nella relazione di parte prodotta dalla dott.ssa , consulente di parte nominata Persona_3
dall'attore.
Ciò non di meno deve osservarsi, amche sulla scorta delle comuni esperienze in casi simili, che proprio la giovane età dell'infortunato giochi in qualche modo un ruolo determinante sulle relazioni personali che lo stesso abbia visto compromettersi in seguito al danno estetico da perdita degli elementi della dentizione che, oltre a rappresentare organi della corretta masticazione, incidono , in loro mancanza, sulla autostima del soggetto leso nell'intefacciarsi con gli altri.
Questo giudice, pertanto, pur non disattendendo le conclusioni rese dal CTU ritiene congruo riconoscere una personalizazzione in via equitativa in misura incidente almeno sul periodo di invalidità temporanea nel corso della quale la manifestazione della carenza di dentazione abia costituito una sofferenza psichica apprezzabile in misura di ulteriori € 1.000,00.
Tenuto conto, pertanto, dell'offerta reale trattenuto in acconto ed ammontante ad €
13.500,00 ( fatto questo pacifico tra le parti), dal totale delle poste di credito sopra liquidate ( € 17.761,68) va sottratto quanto già disposto in sede stragiudiziale conseguendone un saldo pari ad € 4.261,68 a favore dell'attore.
Nessuna altra voce di danno può essere riconosciuta se non gli interessi di legge dalla domanda giudiziale e la rivalutazione monetaria
In sintesi , la convenuta impresa assicuratrice va condannata al risarcimento del danno in favore dell'attore va liquidato nella complessiva somma di € 4.261,68, oltre interessi di legge dalla domanda e rivalutazione monetaria sulla somma originaria devalutata dagli interessi.
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede: in accogliento della domanda attorea, dichiara la contumacia della;
Controparte_6
dichiara la responsabilità esclusiva della prefata parte convenuta nella causazione del sinistro;
condanna per lo effetto la , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 4.261,68, oltre interessi di legge dalla domanda, oltre rivalutazione monetaria da computarsi sulla somma originaria depurata dagli interessi;
condanna la prefata parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida in € 2.552,00 , oltre accessori di legge, con attribuzione;
pone definitivamente a carico della convenuta ut soora le spese di CTU liquidate come da separato decreto. Così deciso in Nola 04 gennaio 2025 IL G.U.
Dr.Alfredo Granata