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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/03/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 433 del 2024 R.G.V.G., assunta in riserva in data 14 marzo 2025 e avente ad oggetto: separazione consensuale, pendente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Vincenzo Epifanio ed elettivamente domiciliati come in atti;
-parte ricorrente- nonché
Pubblico Ministero sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 luglio 2024, e Parte_1 Parte_2
hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di
[...]
ottenere la declaratoria di separazione e hanno dedotto di aver contratto
1 matrimonio in data 13 aprile 1982 a Tropea (VV) e che dalla loro unione sono nati due figlie, entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Gli atti del giudizio sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Le parti hanno rinunciato alla comparizione personale e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con note scritte depositate nel rispetto del termine perentorio assegnato ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento della domanda.
Nel merito
La domanda è fondata e va accolta.
Nella vicenda in esame è venuta meno la comunione materiale e spirituale che fonda il vincolo matrimoniale e l'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale;
pertanto, la pronuncia di separazione, per come concordemente richiesto da entrambe le parti, risulta essere l'unica decisione adottabile allo stato.
I coniugi hanno concordato le seguenti condizioni di separazione: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La ex casa coniugale, sita in Drapia località Taccone, e di proprietà di entrambi i coniugi, rimane affidata, con il relativo mobilio, alla moglie che continuerà ad abitarla e a mantenere la residenza;
3. I coniugi ricorrenti rinunziano reciprocamente a qualunque forma di mantenimento, essendo entrambi autonomi economicamente.
4. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
5. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative e il
Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo. 2 Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti
(per come richiesto dalle stesse).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 433 del 2024 R.G.V.G., così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, sopra generalizzati, alle condizioni concordate e Parte_2
riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria e in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tropea (VV) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. n. 396 del 2000 -
Ordinamento Stato Civile (R.A.M.: anno 1982, parte II, serie A, n. 11);
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 433 del 2024 R.G.V.G., assunta in riserva in data 14 marzo 2025 e avente ad oggetto: separazione consensuale, pendente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Vincenzo Epifanio ed elettivamente domiciliati come in atti;
-parte ricorrente- nonché
Pubblico Ministero sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 luglio 2024, e Parte_1 Parte_2
hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di
[...]
ottenere la declaratoria di separazione e hanno dedotto di aver contratto
1 matrimonio in data 13 aprile 1982 a Tropea (VV) e che dalla loro unione sono nati due figlie, entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Gli atti del giudizio sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Le parti hanno rinunciato alla comparizione personale e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con note scritte depositate nel rispetto del termine perentorio assegnato ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento della domanda.
Nel merito
La domanda è fondata e va accolta.
Nella vicenda in esame è venuta meno la comunione materiale e spirituale che fonda il vincolo matrimoniale e l'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale;
pertanto, la pronuncia di separazione, per come concordemente richiesto da entrambe le parti, risulta essere l'unica decisione adottabile allo stato.
I coniugi hanno concordato le seguenti condizioni di separazione: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La ex casa coniugale, sita in Drapia località Taccone, e di proprietà di entrambi i coniugi, rimane affidata, con il relativo mobilio, alla moglie che continuerà ad abitarla e a mantenere la residenza;
3. I coniugi ricorrenti rinunziano reciprocamente a qualunque forma di mantenimento, essendo entrambi autonomi economicamente.
4. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
5. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative e il
Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo. 2 Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti
(per come richiesto dalle stesse).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 433 del 2024 R.G.V.G., così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, sopra generalizzati, alle condizioni concordate e Parte_2
riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria e in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tropea (VV) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. n. 396 del 2000 -
Ordinamento Stato Civile (R.A.M.: anno 1982, parte II, serie A, n. 11);
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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