CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BOTTONI MARIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1153/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
CF_Ricorrente_1RICORRENTE 1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90018933 81 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 13/01/2026
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI Con ricorso notificato in data 7 novembre 2025 e depositato in data 19 RICORRENTE 1novembre 2025 impugnava l'intimazione di pagamento n. 012 2025 90018933 81 000, notificata in data 24 ottobre 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Avellino chiedeva il pagamento di complessivi euro 499,70, a titolo di tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2011, come da prodromica cartella esattoriale n. 012 2017 0000217721 000 ivi richiamata. Parte ricorrente chiedeva annullarsi l'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite, con distrazione, nonché con condanna di controparte ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., per intervenuta prescrizione, in quanto la cartella di pagamento prodromica era stata notificata in data 10 marzo 2017 e da tale data alla data di notifica dell'intimazione impugnata (24 ottobre 2025) era decorso il termine di prescrizione triennale. In data 21 novembre 2025 si costituiva in giudizio la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione, difendendo la legittimità del suo operato e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite, stante la notifica, successivamente alla cartella di pagamento prodromica, di successivi atti, ovvero le intimazioni di pagamento n. 012 2019 9003230166 000 e n. 012 2023 90013879 83 000. Infine, all'udienza del 13 gennaio 2026, fissata per la trattazione della richiesta di sospensione dell'atto impugnato, la Corte, ai sensi dell'art. 47-ter del decreto legislativo n. 546 del 1992, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, definiva in camera di consiglio il giudizio con sentenza in forma semplificata. Dagli atti di causa emerge che la prodromica cartella esattoriale n. 012 2017 0000217721 000 è stata ritualmente notificata in data 10 marzo 2017 a parte ricorrente. Quest'ultima, del resto, non contesta la notifica di tale cartella di pagamento prodromica, ma eccepisce la successiva intervenuta prescrizione triennale. Orbene, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato a parte ricorrente due successivi atti, ovvero l'intimazione di pagamento n. 012 2019 9003230166 000, notificata a mani proprie del contribuente in data 5 novembre 2019, e l'intimazione di pagamento n. 012 2023 90013879 83 000, notificata a mani proprie del contribuente in data 12 agosto 2023. Pertanto, quanto alla prescrizione successiva, tra la data di notifica dell'ultimo atto interruttivo (12 agosto 2023) e la notifica della intimazione di pagamento impugnata nella presente sede (24 ottobre 2025) non è decorso il termine di prescrizione triennale. In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, ricompresa nello scaglione fino a euro 1.100,00, nei valori medi, con la riduzione del venti per cento di cui al comma 2-sexies dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992, essendo l'Agenzia delle Entrate Riscossione assistita da proprio funzionario.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, delle spese di lite, che liquida in euro 442,00 per onorari, oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BOTTONI MARIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1153/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
CF_Ricorrente_1RICORRENTE 1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2025 90018933 81 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 13/01/2026
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI Con ricorso notificato in data 7 novembre 2025 e depositato in data 19 RICORRENTE 1novembre 2025 impugnava l'intimazione di pagamento n. 012 2025 90018933 81 000, notificata in data 24 ottobre 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Avellino chiedeva il pagamento di complessivi euro 499,70, a titolo di tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2011, come da prodromica cartella esattoriale n. 012 2017 0000217721 000 ivi richiamata. Parte ricorrente chiedeva annullarsi l'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite, con distrazione, nonché con condanna di controparte ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., per intervenuta prescrizione, in quanto la cartella di pagamento prodromica era stata notificata in data 10 marzo 2017 e da tale data alla data di notifica dell'intimazione impugnata (24 ottobre 2025) era decorso il termine di prescrizione triennale. In data 21 novembre 2025 si costituiva in giudizio la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione, difendendo la legittimità del suo operato e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite, stante la notifica, successivamente alla cartella di pagamento prodromica, di successivi atti, ovvero le intimazioni di pagamento n. 012 2019 9003230166 000 e n. 012 2023 90013879 83 000. Infine, all'udienza del 13 gennaio 2026, fissata per la trattazione della richiesta di sospensione dell'atto impugnato, la Corte, ai sensi dell'art. 47-ter del decreto legislativo n. 546 del 1992, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, definiva in camera di consiglio il giudizio con sentenza in forma semplificata. Dagli atti di causa emerge che la prodromica cartella esattoriale n. 012 2017 0000217721 000 è stata ritualmente notificata in data 10 marzo 2017 a parte ricorrente. Quest'ultima, del resto, non contesta la notifica di tale cartella di pagamento prodromica, ma eccepisce la successiva intervenuta prescrizione triennale. Orbene, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato a parte ricorrente due successivi atti, ovvero l'intimazione di pagamento n. 012 2019 9003230166 000, notificata a mani proprie del contribuente in data 5 novembre 2019, e l'intimazione di pagamento n. 012 2023 90013879 83 000, notificata a mani proprie del contribuente in data 12 agosto 2023. Pertanto, quanto alla prescrizione successiva, tra la data di notifica dell'ultimo atto interruttivo (12 agosto 2023) e la notifica della intimazione di pagamento impugnata nella presente sede (24 ottobre 2025) non è decorso il termine di prescrizione triennale. In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, ricompresa nello scaglione fino a euro 1.100,00, nei valori medi, con la riduzione del venti per cento di cui al comma 2-sexies dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992, essendo l'Agenzia delle Entrate Riscossione assistita da proprio funzionario.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, delle spese di lite, che liquida in euro 442,00 per onorari, oltre accessori, se dovuti, come per legge.