Ordinanza collegiale 2 ottobre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 04/12/2025, n. 3458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3458 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03458/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01325/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1325 del 2025, proposto da
NE HI, rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Geraci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Viagrande, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppa Maria Concetta Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione del giudicato
nascente dalla sentenza del Tribunale Civile di Catania n. 595/2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Viagrande;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa LA AN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Catania ha condannato il Comune di Viagrande al pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 2.500,00, oltre interessi come ivi stabiliti, nonché delle spese processuali, liquidate in ulteriori €. 1.783,00, oltre accessori di legge.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha rappresentato che l’Ente locale non ha spontaneamente dato esecuzione al sopra citato titolo, seppure ritualmente notificato e passato in giudicato, come da attestazione in atti; sicché, ne ha chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche a mezzo nomina di Commissario ad acta , con condanna dell’Amministrazione inadempiente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
3. Il Comune intimato si è costituito in giudizio depositando memoria di costituzione in data 29 settembre 2025, con cui ha dichiarato di voler provvedere al pagamento dei soli importi liquidati in favore della ricorrente a titolo di sorte capitale e interessi, non essendovi prova dell’avvenuto pagamento delle spese legali liquidate in sentenza.
4. All’udienza camerale del 30 settembre 2025, il difensore di parte ricorrente ha rilevato la tardività della memoria di costituzione avversaria, chiedendo la concessione di un termine a difesa e riservando eventuale produzione documentale. Il Collegio ha, quindi, posto la causa in decisione.
5. Con ordinanza n.2758 del 30 settembre 2025, il Collegio, rilevata l’omessa produzione delle ricevute di accettazione e consegna, in formato .eml, della notifica a mezzo PEC del titolo esecutivo, ha onerato parte ricorrente del relativo deposito nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, rinviando la trattazione della causa al 2 dicembre 2025.
6. Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025, sentite le parti, il ricorso è strato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso è fondato.
7.1. Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge a supporto della chiesta ottemperanza, essendo la pretesa della ricorrente fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, come da attestazioni versate in atti, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non constando, per converso, l’esatto e integrale adempimento da parte del Comune resistente di quanto disposto in sentenza.
7.2. Ritiene il Collegio di dover fare applicazione nel caso di specie del principio normativo sancito dall’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli. Avendo la ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., incombeva sul Comune l’onere di provare l’estinzione del diritto.
7.3. Ne deriva che, a fronte della fornita prova del credito e del suo ammontare, non risulta provata l’integrale estinzione dello stesso, e ciò con riferimento tanto all’importo riconosciuto a titolo di sorte capitale, quanto alle spese legali, che il Comune, in forza del titolo esecutivo azionato, è tenuto a corrispondere tout court alla ricorrente, non essendogli consentito subordinarne il pagamento alla dimostrazione dell’effettivo esborso.
8. Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso va accolto, dovendosi ordinare al Comune intimato di ottemperare integralmente al giudicato in epigrafe nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
9. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Segretario Generale presso il Comune di Trecastagni, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario del medesimo ufficio dotato della necessaria professionalità, il quale, su istanza di parte interessata, provvederà in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di novanta giorni.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Comune di Viagrande di dare integrale esecuzione alla sentenza, nel termine indicato in motivazione;
- nomina Commissario ad acta il Segretario Generale presso il Comune di Trecastagni, o il dirigente/funzionario dallo stesso delegato, il quale provvederà in sostituzione dell’Ente locale inadempiente, come indicato in motivazione;
- condanna il predetto Comune al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 700,00 (euro settecento/00), oltre oneri di legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SE AN NE, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
LA AN RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA AN RI | SE AN NE |
IL SEGRETARIO