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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/03/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Proc.. Nr. 1938/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1938/2024 RGVG, avente ad oggetto: divorzio congiunto, e vertente
TRA
, (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio D'Agostino, elettivamente domiciliata come in atti
E
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Silvia Dettori, elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrenti
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in sede
Interventore necessario
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.12.2024 - trattata in modalità cartolare ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.- le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Il P.M. ha emesso visto nulla opponendo in data 04/12/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 31.10.2024 le parti hanno esposto: di aver contratto matrimonio in Frascineto in data 30.10.2011 (Atto di Matrimonio Anno 2011, n. 27, Parte II, Serie C); che dalla suddetta unione non sono nati figli;
che il Tribunale di Castrovillari con sentenza non definitiva n.
351/2015 del 11.06.2015 ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che successivamente, in data 02.05.2017, con la sentenza definitiva n. 426/2017, il Tribunale ha rigettato tutte le ulteriori domande pendenti e compensato le spese di lite;
che non ricorrono le condizioni per una loro riconciliazione e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
1 Quindi i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, specificando di non avere alcuna pendenza economico/patrimoniale da regolare e di non avere entrambi interesse ad avanzare domanda di assegno divorzile.
È stata fissata, ex art. 473 bis. 51 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno 24.12.2024, innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione, poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., vista la comune richiesta delle parti.
Le parti, giusto deposito di note di trattazione, hanno chiesto di pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, per cui la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, senza termini.
Orbene, la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Tanto premesso, può dirsi provato il titolo addotto a sostegno della domanda, cioè la separazione dei coniugi fin dal 19.10.2013, data di comparizione dei medesimi innanzi al Presidente del
Tribunale di Castrovillari nel procedimento per separazione R.G. 674/2013 nel quale è stata resa sentenza di separazione non definitiva n. 351/2015 nonchè sentenza di separazione definitiva n. n.
426/2017, entrambe passate in giudicato (cfr. documentazione in atti).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55 del 6 maggio 2015, e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
Occorre rilevare che i ricorrenti nel ricorso introduttivo si sono limitati a chiedere solo lo scioglimento del matrimonio, pertanto nessun'altra statuizione va resa.
Spese interamente compensate tra le parti attesa la natura della procedura attivata e la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, come sopra generalizzate, in data 30.10.2011 in Frascineto (CS) (Atto n. 27, Parte II, Anno 2011, Serie C);
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
C. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
D. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi
E. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 26.02.2025
Il Presidente dott. Vincenzo Di Pede
Il giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1938/2024 RGVG, avente ad oggetto: divorzio congiunto, e vertente
TRA
, (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio D'Agostino, elettivamente domiciliata come in atti
E
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Silvia Dettori, elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrenti
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in sede
Interventore necessario
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.12.2024 - trattata in modalità cartolare ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.- le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Il P.M. ha emesso visto nulla opponendo in data 04/12/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 31.10.2024 le parti hanno esposto: di aver contratto matrimonio in Frascineto in data 30.10.2011 (Atto di Matrimonio Anno 2011, n. 27, Parte II, Serie C); che dalla suddetta unione non sono nati figli;
che il Tribunale di Castrovillari con sentenza non definitiva n.
351/2015 del 11.06.2015 ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che successivamente, in data 02.05.2017, con la sentenza definitiva n. 426/2017, il Tribunale ha rigettato tutte le ulteriori domande pendenti e compensato le spese di lite;
che non ricorrono le condizioni per una loro riconciliazione e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
1 Quindi i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, specificando di non avere alcuna pendenza economico/patrimoniale da regolare e di non avere entrambi interesse ad avanzare domanda di assegno divorzile.
È stata fissata, ex art. 473 bis. 51 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno 24.12.2024, innanzi al giudice relatore, delegato per la trattazione, poi sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., vista la comune richiesta delle parti.
Le parti, giusto deposito di note di trattazione, hanno chiesto di pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, per cui la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, senza termini.
Orbene, la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Tanto premesso, può dirsi provato il titolo addotto a sostegno della domanda, cioè la separazione dei coniugi fin dal 19.10.2013, data di comparizione dei medesimi innanzi al Presidente del
Tribunale di Castrovillari nel procedimento per separazione R.G. 674/2013 nel quale è stata resa sentenza di separazione non definitiva n. 351/2015 nonchè sentenza di separazione definitiva n. n.
426/2017, entrambe passate in giudicato (cfr. documentazione in atti).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55 del 6 maggio 2015, e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
Occorre rilevare che i ricorrenti nel ricorso introduttivo si sono limitati a chiedere solo lo scioglimento del matrimonio, pertanto nessun'altra statuizione va resa.
Spese interamente compensate tra le parti attesa la natura della procedura attivata e la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, come sopra generalizzate, in data 30.10.2011 in Frascineto (CS) (Atto n. 27, Parte II, Anno 2011, Serie C);
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
C. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
D. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi
E. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 26.02.2025
Il Presidente dott. Vincenzo Di Pede
Il giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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