TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 9049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9049 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33953/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. CA RI NE, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 33953/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avvocati Michael Gisonda e Gilberto Casalino, con Parte_1 studio in Grumo Appula (BA), Piazza della Libertà n. 151, ed ivi elettivamente domiciliato.
- attore- contro
rappresentata e difesa dall'avv. Franco Mario Giudici, elettivamente domiciliata in CP_1
Milano, alla via Pontaccio n. 19, presso il suo studio;
-convenuta-
Controparte_2
- convenuta contumace- sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“Preliminarmente, ammettere per la forma l'appello che con il presente atto formalmente si propone avverso la sentenza n. 4909/2023 resa in data 24.04.2023 dal Giudice di Pace di Milano, nella persona della Dott.ssa Larisa Marchioretto, pubblicata in data 18.07.2023 e notificata a mezzo p.e.c. in data
04.09.2023, nella causa di primo grado iscritta al n.° 26002 del R.G. affari contenziosi civili dell'anno
2022, e, facendo diritto nel merito, riformare e/o comunque annullare l'impugnata sentenza.
Indi a ché, accertare e dichiarare che alla data di notifica – avvenuta in data 12.07.2021/14.07.2021 – dell'atto di pignoramento presso terzi del 23.06.2021 a firma dell'Avv. Gilberto Casalino nessun pagina 1 di 8 pagamento risultava ancora essere stato effettuato dalla società debitrice in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, in favore del Sig. che non ha mai incassato Parte_1 alcun assegno.
Indi a ché, accertare e dichiarare che la in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, non ha fornito in sede di opposizione all'esecuzione - avanzata con il ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. del 30.09.2021 a firma dell'Avv. Franco Giudici - alcuna prova documentale attestante l'avvenuto invio nel mese di giugno dell'anno 2021 dell'assegno emesso in data 07.06.2021 dell'importo di € 1.002,40= intestato al Sig. presso lo Parte_1 studio dello scrivente procuratore.
Indi a ché, accertare e dichiarare che la in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, non ha fornito in sede di opposizione all'esecuzione - avanzata con il ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. del 30.09.2021 a firma dell'Avv. Franco Giudici - alcuna prova documentale attestante l'avvenuta ricezione da parte dello scrivente procuratore dell'assegno emesso in data 07.06.2021 dell'importo di € 1.002,40= intestato al Sig. . Parte_1
Indi a ché, accertare e dichiarare che la in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, non ha fornito in sede di opposizione all'esecuzione - avanzata con il ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. del 30.09.2021 a firma dell'Avv. Franco Giudici - alcuna prova documentale attestante l'avvenuto incasso dell'assegno emesso in data 07.06.2021 dell'importo di € 1.002,40= da parte del Sig. . Parte_1
Indi a ché, accertare e dichiarare che la in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, non abbia mai provveduto al pagamento della sorte capitale in favore del Sig. Pt_1
– così come liquidata con la sentenza n. 856/2021 del 28.04.2021 resa dal Giudice di Pace di
[...]
Bari – nemmeno dopo la notifica, avvenuta in data 21.06.2021, dell'atto di precetto del 03.06.2021.
Indi a ché, accertare e dichiarare che la in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, non abbia mai provveduto al pagamento della sorte capitale in favore del Sig. Pt_1
– così come liquidata con la sentenza n. 856/2021 del 28.04.2021 resa dal Giudice di Pace di
[...]
Bari – nemmeno dopo la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi del 23.06.2021 che è avvenuta in data 12.07.2021/14.07.2021.
Indi a ché, per l'effetto rigettare l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il ricorso in opposizione
[...] all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. del 30.09.2021 a firma dell'Avv. Franco Giudici.
pagina 2 di 8 Con vittoria di spese, diritti ed onorari sia della fase di merito che della precedente fase camerale del giudizio di opposizione all'esecuzione oltre che del presente giudizio di gravame, oltre accessori fiscali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario.”.
Per CP_1
“All'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa:
In via preliminare: accertare e dichiarare, la nullità dell'atto di citazione in appello e dell'intero giudizio e per l'effetto, adottare i consequenziali provvedimenti di Legge.
In via principale di merito: rigettare, in quanto del tutto infondata e comunque inammissibile,
l'impugnazione interposta dal sig. avverso la sentenza n. 4909/2023 del Giudice di Parte_1
Pace di Milano e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la suindicata sentenza.
Con vittoria di Spese di giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. e rimborso forfettario del 15% delle spese generali di studio, nel rispetto del principio della soccombenza.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'antefatto
Il Giudice di pace di Bari, con la sentenza n. 856/2021, ha condannato a pagare a CP_1 Pt_1
€992,51 per capitale, oltre interessi e spese;
la sentenza è stata notificata ad
[...] CP_1 unitamente all'atto di precetto il 21 giugno 2021. Il 14 luglio 2021 il creditore ha notificato alla compagnia assicurativa pignoramento presso terzi.
Il giudizio di primo grado
il 30 settembre 2021 ha proposto ricorso in opposizione, deducendo di avere preso contatto con CP_1 gli avvocati del subito dopo la comunicazione della sentenza, manifestando la volontà di Pt_1 provvedere all'adempimento, e di avere vanamente tentato di provvedervi fino al momento della trasmissione a controparte di due assegni circolari, il 2 settembre 2021. Ha contestato al procedente di avere (ancora) titolo per agire esecutivamente.
Il g.e., dato atto che “Nel caso di specie risulta non essere mancata da parte del debitore la disponibilità a pagare da subito il dovuto nonostante le irregolarità riscontrate. Si osserva, al riguardo, che la complessiva somma portata dagli assegni ricevuti il 2 settembre 2021 è addirittura superiore ai precetti” e che “Alla luce di quanto rilevato ed osservato l'esecuzione deve ritenersi superflua e posta in essere in violazione del generale criterio di buona fede sancito all'art 1375 cod. pagina 3 di 8 civ. in quanto si concretizza in una condotta abusiva, sanzionabile sul piano processuale quanto meno con il mancato riconoscimento delle spese in favore dei creditori procedenti, in quanto “superflue” ai sensi dell'art. 88 e 92 c.p.c.”, sospendeva l'esecuzione ed assegnava alle parti termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
A ciò provvedeva il il quale chiedeva al Giudice di pace di Milano di rigettare l'opposizione Pt_1 proposta da , previo accertamento del mancato pagamento del debito sia successivamente alla CP_1 notificazione dell'atto di precetto che dopo il pignoramento.
Il Giudice di pace di Milano, con sentenza n. 5574/2023, condivise le considerazioni del g.e. sulla fretta eccessiva nella notificazione del pignoramento e sulla mancanza di collaborazione dei procuratori del nel rendere possibile l'adempimento, evidenziato che il creditore aveva ancora nella propria Pt_1 disponibilità gli assegni circolari trasmessi dalla compagnia di assicurazioni e che alla data di deposito del ricorso in opposizione il credito di risultava essere stato soddisfatto, ritenuto Parte_1 altresì che tale condotta fosse da qualificarsi come abusiva, rigettava la domanda del -di rigetto Pt_1 del ricorso di e lo condannava al pagamento delle spese processuali e di un ulteriore importo ai CP_1 sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
L'appello
La sentenza è stata impugnata da il quale si è doluto, nelle cinquantasei pagine dell'atto di Pt_1 appello, dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e dell'erronea applicazione delle regole in tema di onere della prova da parte del primo giudice in punto adempimento, ha concluso “Indi a ché, per l'effetto rigettare l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il ricorso in opposizione all'esecuzione ex art.
615, secondo comma, c.p.c. del 30.09.2021 a firma dell'Avv. Franco Giudici” (così in atto di appello, pag. 56). L'appellante non ha contestato la condanna ex art. 96, comma terzo, c.p.c. si è costituita, eccependo la nullità dell'atto di appello perché indirizzato al Tribunale di CP_1
Bari e mancante degli avvertimenti di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c. e, nel merito, sostenendo l'infondatezza del gravame.
Con ordinanza del 18 gennaio 2024, il tribunale, rilevata l'inosservanza del termine di comparizione e la mancata costituzione in giudizio del terzo pignorato, ha disposto la rinnovazione della notificazione,
a cui il ha provveduto. Pt_1
pagina 4 di 8 Nella contumacia del terzo pignorato la causa è stata trattenuta Controparte_2 in decisione all'udienza del 12 novembre 2025. Solo la parte appellata ha depositato la nota contenente la precisazione delle conclusioni e la comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito, va disattesa l'eccezione di nullità proposta dalla parte appellata, poiché la rilevata invalidità è sanata, quanto all'erronea indicazione dell'autorità adita -il Tribunale di Bari e non quello di Milano- dalla costituzione in giudizio di e, quanto al mancato avvertimento previsto dal n. 7 CP_1 dell'art. 163 c.p.c., dal differimento della prima udienza, sebbene espressamente motivato con riferimento alla sola parte contumace.
Nel merito, l'appello è infondato.
È pacifico sulla base della documentazione prodotta che:
1. il 18 maggio 2021 il legale di ha comunicato mediante pec ai legali di la CP_1 Pt_1 volontà della compagnia di “onorare spontaneamente il dispositivo della sentenza senza necessità di un atto di precetto e avvio di azione esecutiva” ed ha richiesto “Vostra notula e prof-forma dell'avv. Casalino per far disporre i pagamenti” (doc. 6 e 6 bis ); CP_1
2. il 26 maggio 2021 ha sollecitato a mezzo pec i dati richiesti (doc. 7 ); CP_1 CP_1
3. l'avv. Casalino ha dato riscontro alla richiesta il 2 giugno 2021, chiedendo di disporre il pagamento dell'intero -pari ad €2.523,49- a suo favore;
il giorno successivo ha richiesto CP_1
l'autorizzazione espressa dell'avv. Gisonda, che pure aveva assistito il ad effettuare il Pt_1 pagamento all'avv. Casalino (doc. 8, 8 bis, 8 ter e 8 quater ); CP_1
4. il 4 giugno, inoltre, ha segnalato che non era possibile eseguire bonifici sul conto CP_1 indicato dall'avv. Casalino, in quanto collegato ad una carta prepagata, e che la compagnia, “al fine di dare celere riscontro alla richiesta” aveva deciso di provvedere al pagamento mediante assegni da spedire per posta (doc. 9 ); CP_1
5. il 7 giugno 2021 sono stati emessi due assegni circolari a favore del e dell'avv. Casalino Pt_1
(cfr. doc. 9 bis e 9 ter ), pacificamente non incassati e stornati dopo la notificazione, il 21 CP_1 giugno 2021, dell'atto di precetto;
6. il 25 giugno ha comunicato all'avv. Casalino l'avvenuto storno, nuovamente ribadendo CP_1
l'immediata disponibilità di a dare esecuzione al precetto, “senza necessità di ulteriori CP_1 atti”, nuovamente chiedendo informazioni necessarie all'esecuzione dei pagamenti (regime fiscale del legale creditore, IBAN identificativo di un conto corrente), precisando che, in caso di pagina 5 di 8 richiesta di pagamento mediante assegno circolare, “inevitabilmente lo stesso Le perverrà successivamente al termine assegnato dal precetto”. Con la stessa missiva, l'avv. Tamborrino invitava il collega avv. Casalino a “non voler promuovere, nel frattempo, ulteriori atti di esecuzione, che risulterebbero superflui e ingiustificatamente gravosi” (doc. 9 quater ); CP_1
7. il 14 luglio 2021 ha notificato il pignoramento, indicando l'importo complessivo del suo Pt_1 credito in €2.027,31 (doc. 5 , pagina 8); CP_1
8. , contesati alcuni profili di criticità nei conteggi esposti nell'atto di precetto, ha CP_1 comunicato il 6 agosto 2021, di aver comunque disposto l'emissione dei due assegni circolari
€2.139,88 al distrattario avv. Casalino per le spese legali e di €1.535,12 a favore di (doc. Pt_1
10 ); CP_1
9. l'avv. Casalino il 17 agosto ha comunicato di non condividere il contenuto della missiva e che, in caso di mancato pagamento delle somme richieste con il pignoramento, avrebbe provveduto all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva (doc. 11 ); CP_1
10. l'iscrizione a ruolo è avvenuta il 31 agosto 2021 (cfr. ordinanza del g.e. 3/4/2022, doc. 5 appellante);
11. gli assegni sono stati spediti il primo settembre 2021 e ricevuti dall'avv. Casalino il 2 settembre
2021 (doc. 12 ); CP_1
12. ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. il 30 settembre 2025 (cfr. doc. 3 . CP_1 Pt_1
Da questa ricostruzione emerge come pacifico ciò che sostiene l'appellante, e cioè che nessun pagamento vi è stato prima del precetto, poiché gli assegni emessi furono annullati dall'emittente e neppure prima della notificazione del pignoramento;
inoltre, vi è certamente un errore nella sentenza impugnata laddove si dice che il pagamento sarebbe stato eseguito prima dell'iscrizione a ruolo.
Tuttavia, la constatazione di tali circostanze, le prime due chiare anche al primo giudice (si legga la sentenza alla pagina 7), non giova in alcun modo al il quale non ha contestato, in punto di Pt_1 diritto, il principio sul quale poggia la decisione appellata -e cioè l'affermazione secondo la quale l'avere dato impulso all'azione esecutiva nella consapevolezza della seria volontà della società debitrice di adempiere costituisce abuso del processo e rende l'esecuzione illegittima- né la concludenza, in concreto, delle circostanze a tal fine valorizzate dal primo giudice. Detto diversamente, la critica svolta con l'atto di appello neppure lambisce la ratio decidendi, sì che, se anche le circostanze di fatto non fossero state correttamente ricostruite dal primo giudice, detto accertamento non potrebbe giovare all'appellante. Il Giudice di pace di Milano, infatti, ha addebitato al non solo e non Pt_1
pagina 6 di 8 tanto di aver iscritto a ruolo il pignoramento dopo il pagamento, ma di averlo fatto nonostante la ribadita volontà della debitrice di adempiere, quale attestata sia dalle plurime rassicurazioni in tal senso da parte del legale della compagnia, sia dall'emissione di assegni circolari prima della notificazione del precetto, annullati a causa di tale notificazione, sia dalla ulteriore manifestazione della volontà di adempiere e dalla preannunciata emissione di nuovi assegni circolari dopo la notificazione del pignoramento. Senza che, peraltro, l'odierna parte appellante si sia mai preoccupata, neanche in questo grado, di spiegare le ragioni che l'hanno indotta, ciò malgrado, a procedere in via esecutiva con urgenza e con lievitazione dei costi processuali, nonostante la condotta ineccepibile e collaborativa del legale della controparte e malgrado la sicura affidabilità sotto il profilo patrimoniale della società debitrice.
Ne consegue il rigetto del gravame.
E' perciò solo per completezza dell'esposizione che si evidenzia come sia certo che, dopo il pignoramento, a fronte di un credito precettato di €1.344,28, di cui €1.002,40 per capitale (cfr. doc. 2
), indicato nell'atto di pignoramento di ammontare, a quella data, pari ad €2.027,31, l'appellata, CP_1 sulla scorta dei conteggi del legale del ha rimesso alla controparte il primo settembre 2021 due Pt_1 assegni circolari, emessi in data 9 agosto 2021, per €1.535,12 e per €2.140 (cfr. doc. 12 di parte appellata). È certo che gli assegni sono stati ricevuti dall'avv. Casalino, legale del e che non Pt_1 sono stati mai restituiti al debitore;
inoltre, nessuna contestazione è stata svolta nel giudizio di primo grado e men che meno in questa sede in ordine al carattere non satisfattivo dei pagamenti. Ne deriva che, indipendentemente dal mancato incasso, il debito è stato estinto (cfr. Cass. ord. n. 21053/2024 per l'affermazione della regola secondo la quale “In ragione della piena parificazione al denaro contante
(fondata sulla precostituzione della provvista presso la banca di riferimento), la consegna di un assegno circolare determina l'immediata estinzione delle obbligazioni pecuniarie con effetto liberatorio per il debitore, indipendentemente dall'effettivo incasso del titolo, fermo restando il rischio di inconvertibilità dello stesso, che resta a carico del debitore medesimo”), né può esservi alcun dubbio sul fatto che il processo esecutivo, a partire dalla data di consegna dei due assegni, non potesse proseguire.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali a favore di liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'ammontare del credito e dell'attività CP_1 difensiva svolta, in misura compresa tra il minimo ed il medio tariffario in ragione della semplicità delle questioni trattate.
pagina 7 di 8 Nulla per le spese nel rapporto con la parte contumace.
PQM
Il Tribunale di Milano, quale giudice di appello, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5574/2023 pubblicata il 18 Parte_1 luglio 2023 del Giudice di pace di Milano che, per l'effetto, conferma;
2. condanna a rifondere ad le spese del grado che liquida in €1.700 per Parte_1 CP_1 compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, il 25 novembre 2025 Il giudice
CA RI NE
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. CA RI NE, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 33953/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avvocati Michael Gisonda e Gilberto Casalino, con Parte_1 studio in Grumo Appula (BA), Piazza della Libertà n. 151, ed ivi elettivamente domiciliato.
- attore- contro
rappresentata e difesa dall'avv. Franco Mario Giudici, elettivamente domiciliata in CP_1
Milano, alla via Pontaccio n. 19, presso il suo studio;
-convenuta-
Controparte_2
- convenuta contumace- sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“Preliminarmente, ammettere per la forma l'appello che con il presente atto formalmente si propone avverso la sentenza n. 4909/2023 resa in data 24.04.2023 dal Giudice di Pace di Milano, nella persona della Dott.ssa Larisa Marchioretto, pubblicata in data 18.07.2023 e notificata a mezzo p.e.c. in data
04.09.2023, nella causa di primo grado iscritta al n.° 26002 del R.G. affari contenziosi civili dell'anno
2022, e, facendo diritto nel merito, riformare e/o comunque annullare l'impugnata sentenza.
Indi a ché, accertare e dichiarare che alla data di notifica – avvenuta in data 12.07.2021/14.07.2021 – dell'atto di pignoramento presso terzi del 23.06.2021 a firma dell'Avv. Gilberto Casalino nessun pagina 1 di 8 pagamento risultava ancora essere stato effettuato dalla società debitrice in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, in favore del Sig. che non ha mai incassato Parte_1 alcun assegno.
Indi a ché, accertare e dichiarare che la in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, non ha fornito in sede di opposizione all'esecuzione - avanzata con il ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. del 30.09.2021 a firma dell'Avv. Franco Giudici - alcuna prova documentale attestante l'avvenuto invio nel mese di giugno dell'anno 2021 dell'assegno emesso in data 07.06.2021 dell'importo di € 1.002,40= intestato al Sig. presso lo Parte_1 studio dello scrivente procuratore.
Indi a ché, accertare e dichiarare che la in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, non ha fornito in sede di opposizione all'esecuzione - avanzata con il ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. del 30.09.2021 a firma dell'Avv. Franco Giudici - alcuna prova documentale attestante l'avvenuta ricezione da parte dello scrivente procuratore dell'assegno emesso in data 07.06.2021 dell'importo di € 1.002,40= intestato al Sig. . Parte_1
Indi a ché, accertare e dichiarare che la in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, non ha fornito in sede di opposizione all'esecuzione - avanzata con il ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. del 30.09.2021 a firma dell'Avv. Franco Giudici - alcuna prova documentale attestante l'avvenuto incasso dell'assegno emesso in data 07.06.2021 dell'importo di € 1.002,40= da parte del Sig. . Parte_1
Indi a ché, accertare e dichiarare che la in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, non abbia mai provveduto al pagamento della sorte capitale in favore del Sig. Pt_1
– così come liquidata con la sentenza n. 856/2021 del 28.04.2021 resa dal Giudice di Pace di
[...]
Bari – nemmeno dopo la notifica, avvenuta in data 21.06.2021, dell'atto di precetto del 03.06.2021.
Indi a ché, accertare e dichiarare che la in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, non abbia mai provveduto al pagamento della sorte capitale in favore del Sig. Pt_1
– così come liquidata con la sentenza n. 856/2021 del 28.04.2021 resa dal Giudice di Pace di
[...]
Bari – nemmeno dopo la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi del 23.06.2021 che è avvenuta in data 12.07.2021/14.07.2021.
Indi a ché, per l'effetto rigettare l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il ricorso in opposizione
[...] all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. del 30.09.2021 a firma dell'Avv. Franco Giudici.
pagina 2 di 8 Con vittoria di spese, diritti ed onorari sia della fase di merito che della precedente fase camerale del giudizio di opposizione all'esecuzione oltre che del presente giudizio di gravame, oltre accessori fiscali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario.”.
Per CP_1
“All'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa:
In via preliminare: accertare e dichiarare, la nullità dell'atto di citazione in appello e dell'intero giudizio e per l'effetto, adottare i consequenziali provvedimenti di Legge.
In via principale di merito: rigettare, in quanto del tutto infondata e comunque inammissibile,
l'impugnazione interposta dal sig. avverso la sentenza n. 4909/2023 del Giudice di Parte_1
Pace di Milano e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la suindicata sentenza.
Con vittoria di Spese di giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. e rimborso forfettario del 15% delle spese generali di studio, nel rispetto del principio della soccombenza.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'antefatto
Il Giudice di pace di Bari, con la sentenza n. 856/2021, ha condannato a pagare a CP_1 Pt_1
€992,51 per capitale, oltre interessi e spese;
la sentenza è stata notificata ad
[...] CP_1 unitamente all'atto di precetto il 21 giugno 2021. Il 14 luglio 2021 il creditore ha notificato alla compagnia assicurativa pignoramento presso terzi.
Il giudizio di primo grado
il 30 settembre 2021 ha proposto ricorso in opposizione, deducendo di avere preso contatto con CP_1 gli avvocati del subito dopo la comunicazione della sentenza, manifestando la volontà di Pt_1 provvedere all'adempimento, e di avere vanamente tentato di provvedervi fino al momento della trasmissione a controparte di due assegni circolari, il 2 settembre 2021. Ha contestato al procedente di avere (ancora) titolo per agire esecutivamente.
Il g.e., dato atto che “Nel caso di specie risulta non essere mancata da parte del debitore la disponibilità a pagare da subito il dovuto nonostante le irregolarità riscontrate. Si osserva, al riguardo, che la complessiva somma portata dagli assegni ricevuti il 2 settembre 2021 è addirittura superiore ai precetti” e che “Alla luce di quanto rilevato ed osservato l'esecuzione deve ritenersi superflua e posta in essere in violazione del generale criterio di buona fede sancito all'art 1375 cod. pagina 3 di 8 civ. in quanto si concretizza in una condotta abusiva, sanzionabile sul piano processuale quanto meno con il mancato riconoscimento delle spese in favore dei creditori procedenti, in quanto “superflue” ai sensi dell'art. 88 e 92 c.p.c.”, sospendeva l'esecuzione ed assegnava alle parti termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
A ciò provvedeva il il quale chiedeva al Giudice di pace di Milano di rigettare l'opposizione Pt_1 proposta da , previo accertamento del mancato pagamento del debito sia successivamente alla CP_1 notificazione dell'atto di precetto che dopo il pignoramento.
Il Giudice di pace di Milano, con sentenza n. 5574/2023, condivise le considerazioni del g.e. sulla fretta eccessiva nella notificazione del pignoramento e sulla mancanza di collaborazione dei procuratori del nel rendere possibile l'adempimento, evidenziato che il creditore aveva ancora nella propria Pt_1 disponibilità gli assegni circolari trasmessi dalla compagnia di assicurazioni e che alla data di deposito del ricorso in opposizione il credito di risultava essere stato soddisfatto, ritenuto Parte_1 altresì che tale condotta fosse da qualificarsi come abusiva, rigettava la domanda del -di rigetto Pt_1 del ricorso di e lo condannava al pagamento delle spese processuali e di un ulteriore importo ai CP_1 sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
L'appello
La sentenza è stata impugnata da il quale si è doluto, nelle cinquantasei pagine dell'atto di Pt_1 appello, dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e dell'erronea applicazione delle regole in tema di onere della prova da parte del primo giudice in punto adempimento, ha concluso “Indi a ché, per l'effetto rigettare l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il ricorso in opposizione all'esecuzione ex art.
615, secondo comma, c.p.c. del 30.09.2021 a firma dell'Avv. Franco Giudici” (così in atto di appello, pag. 56). L'appellante non ha contestato la condanna ex art. 96, comma terzo, c.p.c. si è costituita, eccependo la nullità dell'atto di appello perché indirizzato al Tribunale di CP_1
Bari e mancante degli avvertimenti di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c. e, nel merito, sostenendo l'infondatezza del gravame.
Con ordinanza del 18 gennaio 2024, il tribunale, rilevata l'inosservanza del termine di comparizione e la mancata costituzione in giudizio del terzo pignorato, ha disposto la rinnovazione della notificazione,
a cui il ha provveduto. Pt_1
pagina 4 di 8 Nella contumacia del terzo pignorato la causa è stata trattenuta Controparte_2 in decisione all'udienza del 12 novembre 2025. Solo la parte appellata ha depositato la nota contenente la precisazione delle conclusioni e la comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito, va disattesa l'eccezione di nullità proposta dalla parte appellata, poiché la rilevata invalidità è sanata, quanto all'erronea indicazione dell'autorità adita -il Tribunale di Bari e non quello di Milano- dalla costituzione in giudizio di e, quanto al mancato avvertimento previsto dal n. 7 CP_1 dell'art. 163 c.p.c., dal differimento della prima udienza, sebbene espressamente motivato con riferimento alla sola parte contumace.
Nel merito, l'appello è infondato.
È pacifico sulla base della documentazione prodotta che:
1. il 18 maggio 2021 il legale di ha comunicato mediante pec ai legali di la CP_1 Pt_1 volontà della compagnia di “onorare spontaneamente il dispositivo della sentenza senza necessità di un atto di precetto e avvio di azione esecutiva” ed ha richiesto “Vostra notula e prof-forma dell'avv. Casalino per far disporre i pagamenti” (doc. 6 e 6 bis ); CP_1
2. il 26 maggio 2021 ha sollecitato a mezzo pec i dati richiesti (doc. 7 ); CP_1 CP_1
3. l'avv. Casalino ha dato riscontro alla richiesta il 2 giugno 2021, chiedendo di disporre il pagamento dell'intero -pari ad €2.523,49- a suo favore;
il giorno successivo ha richiesto CP_1
l'autorizzazione espressa dell'avv. Gisonda, che pure aveva assistito il ad effettuare il Pt_1 pagamento all'avv. Casalino (doc. 8, 8 bis, 8 ter e 8 quater ); CP_1
4. il 4 giugno, inoltre, ha segnalato che non era possibile eseguire bonifici sul conto CP_1 indicato dall'avv. Casalino, in quanto collegato ad una carta prepagata, e che la compagnia, “al fine di dare celere riscontro alla richiesta” aveva deciso di provvedere al pagamento mediante assegni da spedire per posta (doc. 9 ); CP_1
5. il 7 giugno 2021 sono stati emessi due assegni circolari a favore del e dell'avv. Casalino Pt_1
(cfr. doc. 9 bis e 9 ter ), pacificamente non incassati e stornati dopo la notificazione, il 21 CP_1 giugno 2021, dell'atto di precetto;
6. il 25 giugno ha comunicato all'avv. Casalino l'avvenuto storno, nuovamente ribadendo CP_1
l'immediata disponibilità di a dare esecuzione al precetto, “senza necessità di ulteriori CP_1 atti”, nuovamente chiedendo informazioni necessarie all'esecuzione dei pagamenti (regime fiscale del legale creditore, IBAN identificativo di un conto corrente), precisando che, in caso di pagina 5 di 8 richiesta di pagamento mediante assegno circolare, “inevitabilmente lo stesso Le perverrà successivamente al termine assegnato dal precetto”. Con la stessa missiva, l'avv. Tamborrino invitava il collega avv. Casalino a “non voler promuovere, nel frattempo, ulteriori atti di esecuzione, che risulterebbero superflui e ingiustificatamente gravosi” (doc. 9 quater ); CP_1
7. il 14 luglio 2021 ha notificato il pignoramento, indicando l'importo complessivo del suo Pt_1 credito in €2.027,31 (doc. 5 , pagina 8); CP_1
8. , contesati alcuni profili di criticità nei conteggi esposti nell'atto di precetto, ha CP_1 comunicato il 6 agosto 2021, di aver comunque disposto l'emissione dei due assegni circolari
€2.139,88 al distrattario avv. Casalino per le spese legali e di €1.535,12 a favore di (doc. Pt_1
10 ); CP_1
9. l'avv. Casalino il 17 agosto ha comunicato di non condividere il contenuto della missiva e che, in caso di mancato pagamento delle somme richieste con il pignoramento, avrebbe provveduto all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva (doc. 11 ); CP_1
10. l'iscrizione a ruolo è avvenuta il 31 agosto 2021 (cfr. ordinanza del g.e. 3/4/2022, doc. 5 appellante);
11. gli assegni sono stati spediti il primo settembre 2021 e ricevuti dall'avv. Casalino il 2 settembre
2021 (doc. 12 ); CP_1
12. ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. il 30 settembre 2025 (cfr. doc. 3 . CP_1 Pt_1
Da questa ricostruzione emerge come pacifico ciò che sostiene l'appellante, e cioè che nessun pagamento vi è stato prima del precetto, poiché gli assegni emessi furono annullati dall'emittente e neppure prima della notificazione del pignoramento;
inoltre, vi è certamente un errore nella sentenza impugnata laddove si dice che il pagamento sarebbe stato eseguito prima dell'iscrizione a ruolo.
Tuttavia, la constatazione di tali circostanze, le prime due chiare anche al primo giudice (si legga la sentenza alla pagina 7), non giova in alcun modo al il quale non ha contestato, in punto di Pt_1 diritto, il principio sul quale poggia la decisione appellata -e cioè l'affermazione secondo la quale l'avere dato impulso all'azione esecutiva nella consapevolezza della seria volontà della società debitrice di adempiere costituisce abuso del processo e rende l'esecuzione illegittima- né la concludenza, in concreto, delle circostanze a tal fine valorizzate dal primo giudice. Detto diversamente, la critica svolta con l'atto di appello neppure lambisce la ratio decidendi, sì che, se anche le circostanze di fatto non fossero state correttamente ricostruite dal primo giudice, detto accertamento non potrebbe giovare all'appellante. Il Giudice di pace di Milano, infatti, ha addebitato al non solo e non Pt_1
pagina 6 di 8 tanto di aver iscritto a ruolo il pignoramento dopo il pagamento, ma di averlo fatto nonostante la ribadita volontà della debitrice di adempiere, quale attestata sia dalle plurime rassicurazioni in tal senso da parte del legale della compagnia, sia dall'emissione di assegni circolari prima della notificazione del precetto, annullati a causa di tale notificazione, sia dalla ulteriore manifestazione della volontà di adempiere e dalla preannunciata emissione di nuovi assegni circolari dopo la notificazione del pignoramento. Senza che, peraltro, l'odierna parte appellante si sia mai preoccupata, neanche in questo grado, di spiegare le ragioni che l'hanno indotta, ciò malgrado, a procedere in via esecutiva con urgenza e con lievitazione dei costi processuali, nonostante la condotta ineccepibile e collaborativa del legale della controparte e malgrado la sicura affidabilità sotto il profilo patrimoniale della società debitrice.
Ne consegue il rigetto del gravame.
E' perciò solo per completezza dell'esposizione che si evidenzia come sia certo che, dopo il pignoramento, a fronte di un credito precettato di €1.344,28, di cui €1.002,40 per capitale (cfr. doc. 2
), indicato nell'atto di pignoramento di ammontare, a quella data, pari ad €2.027,31, l'appellata, CP_1 sulla scorta dei conteggi del legale del ha rimesso alla controparte il primo settembre 2021 due Pt_1 assegni circolari, emessi in data 9 agosto 2021, per €1.535,12 e per €2.140 (cfr. doc. 12 di parte appellata). È certo che gli assegni sono stati ricevuti dall'avv. Casalino, legale del e che non Pt_1 sono stati mai restituiti al debitore;
inoltre, nessuna contestazione è stata svolta nel giudizio di primo grado e men che meno in questa sede in ordine al carattere non satisfattivo dei pagamenti. Ne deriva che, indipendentemente dal mancato incasso, il debito è stato estinto (cfr. Cass. ord. n. 21053/2024 per l'affermazione della regola secondo la quale “In ragione della piena parificazione al denaro contante
(fondata sulla precostituzione della provvista presso la banca di riferimento), la consegna di un assegno circolare determina l'immediata estinzione delle obbligazioni pecuniarie con effetto liberatorio per il debitore, indipendentemente dall'effettivo incasso del titolo, fermo restando il rischio di inconvertibilità dello stesso, che resta a carico del debitore medesimo”), né può esservi alcun dubbio sul fatto che il processo esecutivo, a partire dalla data di consegna dei due assegni, non potesse proseguire.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali a favore di liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'ammontare del credito e dell'attività CP_1 difensiva svolta, in misura compresa tra il minimo ed il medio tariffario in ragione della semplicità delle questioni trattate.
pagina 7 di 8 Nulla per le spese nel rapporto con la parte contumace.
PQM
Il Tribunale di Milano, quale giudice di appello, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 5574/2023 pubblicata il 18 Parte_1 luglio 2023 del Giudice di pace di Milano che, per l'effetto, conferma;
2. condanna a rifondere ad le spese del grado che liquida in €1.700 per Parte_1 CP_1 compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, il 25 novembre 2025 Il giudice
CA RI NE
pagina 8 di 8