Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 02/04/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai seguenti magistrati:
US MA Presidente US Mignemi Consigliere RC TI Consigliere relatore RO AD Primo referendario IA D’Oro Primo referendario ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 60588 del registro di segreteria, promosso da IC SS e da OM SS, entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Massimo Grassellini e Giuseppe Pitaro, elettivamente domiciliati come in atti contro
Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria;
Procura generale della Corte dei conti;
e nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, non costituito avverso
l’ordinanza della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale regionale per SENTENZA - 59/2026 la Calabria n. 66/2022, depositata il 22 dicembre 2022.
Esaminati tutti gli atti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza dell’11 febbraio 2026, svolta con l’assistenza del segretario, Dott.ssa Alessia Spirito, data per letta, con il consenso delle parti presenti la relazione del Cons. RC TI, l’Avv.
Alberici su delega degli Avv.ti dell’appellate e il V.P.G. Arturo Iadecola, in rappresentanza della Procura Generale, la causa è posta in decisione.
Considerato in
FATTO
1.Con l’ordinanza appellata, la Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria si è pronunciata sul ricorso per la “revoca e/o l’inefficacia” del sequestro conservativo autorizzato dalla medesima Sezione con decreto del Presidente n. 29/2019 del 31 luglio 2019 e modificato con ordinanza del giudice designato n. 55/2019 del 5 settembre 2019.
Il giudice di primo grado ha qualificato la domanda attorea, in base alla causa petendi azionata, come istanza di inefficacia del sequestro, assoggettata al rito dell’art. 78, comma 4, c.g.c. rubricato “inefficacia del sequestro”, non già al rito speciale dei giudizi ad istanza di parte.
L’ordinanza appellata ha dichiarato il ricorso inammissibile evidenziando come l’inefficacia del sequestro, in particolare l’accertamento dell’inadempimento degli oneri previsti dall’art.156 disp. att. c.p.c. (controverso in questa sede), rientri nella competenza del giudice civile dell’esecuzione., dato che – ai sensi del combinato disposto dell’art. 80 c.g.c. e dell’art. 686 c.p.c. – l’automatica conversione del sequestro conservativo in pignoramento, a seguito di sentenza esecutiva di condanna, determina l’inizio ipso iure del processo esecutivo; ne consegue che gli adempimenti previsti dall’art.156 disp.
att. c.p.c. (deposito in cancelleria e annotazione sui registri immobiliari della sentenza di condanna, notifica ex 498 c.p.c., il tutto nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della decisione) non sono strumentali all’instaurazione ma allo svolgimento del processo esecutivo; di talché la violazione di tale disposizione non determina l’inefficacia del sequestro, bensì l’inefficacia del pignoramento (Cass.
civ. 3499/1986, 8615/2004, 10029/2006, 18536/2007) e l’improcedibilità del processo esecutivo, su eccezione di parte (Cass. civ. 1696/2009).
Non a caso, la violazione dell’art.156 disp. att. c.p.c., qui in esame, non rientra tra le tassative ipotesi di inefficacia del provvedimento cautelare previste dall’ art. 78 c.g.c. e dal corrispondente art. 669-novies c.p.c. (Sez.
giur. Lombardia nn. 935/2022, 266/2021; Sez. Giur. Calabria, nn.
80/2020, 193/2018; Sez. Giur. Piemonte, 12 dicembre 2018, n. 200; Sez.
Giur. Campania, 259/2019; Sez. giur. Reg. Sardegna n.190/2014).
Di conseguenza, secondo la giurisprudenza predetta, l’accertamento della violazione dell’art. 156 disp. att. c.p.c. producendo effetti sul pignoramento e sul processo esecutivo e non sul titolo sottostante, non può che rientrare nella cognizione del giudice civile della esecuzione
(Sez. giur. Lombardia citate; Sez. giur. Sardegna 208/2021; Sez. Giur.
T.A.A. – Sede di Bolzano 19/2021; Sez. Piemonte 84/ e 85/2018 e molte altre).
Il giudice di primo grado ha altresì affermato che l’inosservanza dell’art.156 disp. att. c.p.c. determina l’inefficacia del pignoramento
(conseguente alla conversione automatica del sequestro) e l’improcedibilità del processo esecutivo (ma solo su eccezione di parte),
da far valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Cass.
civ. nn. 2202/1973, 757/1967); opposizione che può essere proposta anche prima ed indipendentemente dalla iscrizione a ruolo, per espressa previsione di legge (art.617 comma 1 c.p.c.), e va proposta non al giudice competente per la cancellazione del sequestro, ma al giudice dell’esecuzione (Trib. Perugia 30.7.1978), per far valere l’interesse all’accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore (nella concreta fattispecie, per il permanere della trascrizione del sequestro sugli immobili dei ricorrenti).
In considerazione di ciò, il giudice di primo grado, dato che l’istanza di dissequestro in esame si fonda sull’asserita violazione dell’art.156 disp.
att. c.p.c., ha dichiarato detta istanza inammissibile, in quanto rientrante nella cognizione del giudice ordinario.
2. I sig.ri SS hanno proposto appello avverso la decisione del primo giudice, sostenendo che debba essere dichiarata l’inefficacia del pignoramento e, conseguentemente, l’estinzione della procedura esecutiva intrapresa da un ente pubblico a seguito della conversione di un provvedimento di sequestro conservativo emesso dalla Corte dei conti a cautela di un danno erariale, qualora l’attività d’impulso processuale imposta dagli artt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c.,
rappresentata dal deposito della successiva sentenza di condanna nella cancelleria del G.E., non sia compiuta entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione effettuata (ai sensi dell’art. 133 c.p.c.) dalla Sezione della Corte dei conti nei confronti della Procura contabile dell’avvenuto deposito del suddetto titolo.
L’appellante afferma che affinché la conversione di un sequestro conservativo in pignoramento si compia, per effetto del combinato disposto degli artt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c., non è sufficiente la mera conferma del provvedimento cautelare da parte della successiva sentenza esecutiva, essendo necessaria una specifica attività di impulso processuale consistente nel deposito della sentenza medesima nella cancelleria del G.E. entro il termine perentorio di 60 giorni dall’avvenuta sua comunicazione ex art. 133 c.p.c.
Il mancato tempestivo compimento degli adempimenti di cui all’articolo 156 disp. att. c.p.c. determina l’estinzione del processo esecutivo per inattività del creditore e conseguentemente l’inefficacia del pignoramento in cui si è convertito ipso iure il sequestro conservativo, ergo l’inefficacia dell’atto cautelare medesimo.
In altri termini, l’appellante evidenzia che l’automatica conversione del sequestro in pignoramento ex art. 686 c.p.c. è risolutivamente condizionata al tempestivo assolvimento delle attività di impulso processuale imposte dall’art. 156 disp. att. c.p.c.
In definitiva, l’onere del sequestrante di effettuare il deposito di copia della sentenza nella cancelleria del G.E. e di annotarla in conservatoria a margine della trascrizione del sequestro investe quindi la procedibilità dell’espropriazione, nel senso che, ove non avvenga nel termine di legge, il processo si estinguerà di diritto in applicazione dell’articolo 630 c.p.c., sempre che la relativa causa sia stata quantomeno rilevata e dichiarata d’ufficio dal G.E. con ordinanza entro la prima udienza successiva alla sua verificazione.
Nel caso di specie, l’appellante lamenta che il sequestrante non ha svolto alcuna attività, ossia dopo aver ottenuto una sentenza di condanna definitiva del sequestrato non ha deposito alcun titolo esecutivo dinanzi al G.E. del Tribunale di Catanzaro, entro il termine perentorio di giorni 60 e, quindi, nessuna procedura esecutiva immobiliare risulta essere stata iscritta e pendente nei confronti degli odierni appellanti.
Pertanto, il sequestro conservativo sarebbe inutiliter dato, in quanto la sua automatica conversione in pignoramento ex art. 686 c.p.c. è risolutivamente condizionata al tempestivo assolvimento delle attività di impulso processuale imposte dall’art. 156 disp. att. c.p.c. e, per la dichiarazione di inefficacia del sequestro conservativo, è competente a decidere il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare ex art. 669 novies c.p.c.
L’appellante rileva altresì che l’opposizione ex art. 617 c.p.c. è ammissibile solo nel caso in cui sia iniziata o stia per iniziare una procedura esecutiva mobiliare e/o immobiliare. Nel caso di specie, nessuna azione esecutiva sarebbe mai stata iniziata a carico degli appellanti.
Il provvedimento che autorizza il sequestro deve essere eseguito in un termine perentorio (art. 675 c.p.c.). Nel caso di specie, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza (art. 686 c.p.c. coadiuvato con l’art.
156 disp. att. c.p.c.). Il mancato rispetto dei termini, secondo l’appellante, implica l’inefficacia del sequestro che, ai sensi dell'art. 669 novies del c.p.c., dovrà essere dichiarata dallo stesso giudice che lo ha concesso, previo ricorso della parte interessata.
Sussisterebbe, quindi, la giurisdizione della Corte dei conti in relazione al ricorso per la dichiarazione di inefficacia del sequestro conservativo, allorquando convertito ipso iure in pignoramento non siano stati rispettati i termini di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c.
Gli appellanti hanno concluso chiedendo che sia dichiarata l’inefficacia del sequestro conservativo, convertito ipso iure in pignoramento, sul patrimonio immobiliare e mobiliare degli stessi appellanti, “per la mancanza di attività di impulso del sequestrante nel termine di 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, con ordine al conservatorio di provvedere alla cancellazione con esenzione di responsabilità.”
3. La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero di respingere l’appello.
L’eccezione di inammissibilità si fonda su un duplice profilo: la prima attiene al rilevo che l’appello può essere proposto soltanto avverso le sentenze, e non anche avverso le ordinanze; la seconda attinge alla violazione dell’art. 190 c.g.c., in quanto l’appello non contiene tutte le indicazioni previste dall’art. 86 c.g.c., tra cui, in particolare, quella del soggetto appellato, e non riporta una vera e propria specificazione, richiesta a pena d'inammissibilità, delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame, la quale deve essere articolata nell’indicazione dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
La Procura ha eccepito anche l’infondatezza nel merito dell’impugnazione, chiedendo la conferma dell’ordinanza censurata.
4. All’odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.
DIRITTO
Non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dalla Procura.
In relazione al rilevo per cui l’appello può essere proposto soltanto avverso le sentenze, il percorso tracciato dalla giurisprudenza e dalla dottrina in materia segna l’evoluzione del concetto di sentenza appellabile.
Con tale termine, infatti, si intende, tradizionalmente, la pronuncia che è idonea a definire, in tutto o in parte, la controversia.
Ciò che rileva, dunque, ai fini della appellabilità della sentenza è il suo contenuto decisorio, a prescindere dal nomen iuris attribuito alla decisione adottata dal giudice, con la conseguenza che non possono ritenersi soggette ad appello le pronunce che, pur adottate in forma di
“sentenza”, non rechino detto contenuto decisorio e, in senso inverso, sono appellabili le statuizioni a contenuto decisorio ancorchè adottate in forma diversa dalla sentenza.
Quando si parla di forma della sentenza si intende l’estrinsecazione dell’atto, il suo manifestarsi in un comportamento esteriore oggettivamente individuabile ed apprezzabile.
Alla categoria della forma suole contrapporsi quella del contenuto, come ciò che costituisce oggetto dell’estrinsecazione, l’intrinseco dell’atto, la sua materia.
Di regola, la forma della sentenza è prescritta per i provvedimenti che assolvono la tipica funzione decisoria sul merito (o anche sul rito) del giudizio, mentre le forme dell’ordinanza e del decreto sono per lo più previste per i provvedimenti con funzione ordinatoria interna al processo; e, più precisamente, quelle dell’ordinanza quando il provvedimento presuppone lo svolgimento di un contraddittorio tra le parti, e quelle del decreto nel caso opposto.
Vi sono, tuttavia, dei casi in cui la legge configura, per lo più con riguardo a esigenze particolari proprie di procedimenti speciali, provvedimenti decisori sul merito da pronunciarsi con le forme dell’ordinanza o del decreto. In tali casi, non v’è dubbio che tali provvedimenti, pronunciati con le forme che per essi prescrive la legge, sono comunque assoggettati al regime di impugnazione, anche se non espressamente previsto dalla stessa legge.
Ove manchi una tale previsione, non può concludersi che la decisione del giudice non possa essere sottoposta a gravame, ma, al contrario, deve ritenersi che essa sia comunque impugnabile dinanzi al giudice superiore, in virtù del principio del doppio grado di giurisdizione che garantisce l’impugnazione di tutti i provvedimenti aventi contenuto decisorio e idonei a incidere definitivamente sulla sfera giuridica dei destinatari.
Soluzione analoga deve essere riservata al caso in cui i provvedimenti aventi contenuto decisorio, statuenti su materie che avrebbero dovuto essere oggetti di decisione da emettersi in forma di sentenza, siano stati emessi dal giudice in altra forma.
Non la forma, ma la sostanza del provvedimento è misura della qualificazione del provvedimento stesso ai fini della individuazione del relativo regime di impugnazione. In tale prospettiva, si ritengono soggetti ad appello anche quei provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio, ancorchè adottati in forma di ordinanza anziché di sentenza.
In altri termini, l’appellabilità deve essere desunta non dalla forma in cui il provvedimento è stato emanato, bensì dall’effettivo contenuto in relazione alle particolari disposizioni regolatrici della materia che ne formano oggetto e dagli effetti giuridici che esso è destinato a produrre.
Nella fattispecie, l’ordinanza avverso la quale è stato proposto il gravame presenta contenuto decisorio, avendo essa statuito in ordine alla ammissibilità della domanda in relazione al profilo della giurisdizione.
Non può esser accolto neppure l’altro profilo dell’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla Procura generale.
La difesa degli appellati ha mosso contestazioni alla decisione di primo grado, veicolate attraverso motivi di doglianza, seppure riproduttivi di argomentazioni e rilievi già fatti valere nel giudizio di primo grado.
L’appello può quindi essere esaminato nel merito. E deve però essere rigettato.
L’analisi del quadro normativo induce il Collegio a condividere l’orientamento espresso dal giudice di primo grado in linea con i precedenti di questa Corte menzionati anche dalla Procura generale nel proprio atto defensionale.
L’art. 79 c.g.c., richiamando l’applicazione degli artt. 669-duocecies, 678, 679, 684 e 685 c.p.c., individua la competenza del giudice di merito per
“l’esecuzione del sequestro”, cioè per quella fase che rimane circoscritta all’attuazione della misura di conservazione di quella garanzia patrimoniale alla quale il sequestro è strumentale – la sottrazione della disponibilità dei beni al proprietario – nonché per le domande volte alla modifica, revoca, impugnazione del sequestro stesso.
In base al successivo art. 80 c.g.c., il sequestro si converte in pignoramento ai sensi e per gli effetti dell’art. 686 c,p.c., il quale, a sua volta, dispone che tale conversione si determini “al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.
Tale effetto determina la definizione della fase cautelare e la maturazione del titolo per l’avvio della successiva fase esecutiva del credito. L’attività che il sequestrante ha l’onere di porre in essere ai sensi dell’art. 156 att. c.p.c., nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è infatti attività di impulso processuale dell’azione esecutiva, alla quale è legittimato il sequestrante divenuto creditore pignorante, avanti al giudice ordinario competente per l’esecuzione: ciò si deduce dalla stessa lettura della disposizione in esame, per la quale “il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice.
Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio di cui al comma precedente, l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista nell'articolo 679 del codice.”.
A fronte dell’avvenuta conversione ex lege della misura cautelare disposta dal giudice di merito in pignoramento (che costituisce titolo per l’azione esecutiva del creditore), deve ritenersi cessata la giurisdizione di questa Corte sulle misure di attuazione del sequestro, e si radica la giurisdizione del giudice dell’esecuzione sulla (diversa) attività di esecuzione del credito (secondo le procedure previste dal c.p.c.) alla quale è preordinato il pignoramento, e nella quale rientrano per attrazione tutte le domande concernenti l’esistenza del titolo per l’esecuzione.
In tale quadro normativo, la domanda di inefficacia del sequestro e, in particolare, l’accertamento dell’inadempimento degli oneri previsti dall’art.156 disp. att. c.p.c. (controverso in questa sede), rientra nella competenza del giudice civile dell’esecuzione.
Come condivisibilmente osservato dal primo giudice con corredo di pertinenti richiami giurisprudenziali, dato che – ai sensi del combinato disposto dell’art.80 c.g.c. e dell’art. 686 c.p.c. – l’automatica conversione del sequestro conservativo in pignoramento, a seguito di sentenza esecutiva di condanna, determina l’inizio ipso iure del processo esecutivo, ne consegue che gli adempimenti previsti dall’art.156 disp.
att. c.p.c. (deposito in cancelleria e annotazione sui registri immobiliari della sentenza di condanna, notifica ex 498 c.p.c., il tutto nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della decisione) non sono strumentali all’instaurazione, ma allo svolgimento del processo esecutivo; di talché la violazione di tale disposizione non determina l’inefficacia del sequestro, bensì l’inefficacia del pignoramento e l’improcedibilità del processo esecutivo, su eccezione di parte.
L’accertamento della violazione dell’art. 156 disp. att. c.p.c., producendo effetti sul pignoramento e sul processo esecutivo e non sul titolo sottostante, non può che rientrare nella cognizione del giudice civile della esecuzione.
Va aggiunto che non è previsto dall’ordinamento alcun principio per il quale le domande concernenti l’esecuzione del credito oggetto di una misura cautelare disposta da un giudice debbano essere di competenza del giudice stesso, che tale misura ha disposto.
La domanda proposta dagli odierni appellanti, volta alla declaratoria di l’inefficacia del sequestro, mira ad ottenere la cancellazione dell'annotazione del sequestro stesso: questo rilievo conferma ulteriormente che tale domanda esula dalla giurisdizione di questa Corte anche in quanto, seppure detta annotazione è stata a suo tempo eseguita in virtù di titolo giudiziale di condanna emesso da questo giudice, essa comporta una valutazione da parte del giudice dell’attuale persistenza o meno del credito, valutazione che appartiene al giudice dell’esecuzione come ogni altra che attiene alla sussistenza del diritto all’esecuzione forzata in capo al creditore.
In conclusione, quindi, l’appello va rigettato e, per l’effetto, confermata l’ordinanza impugnata.
Spese compensate.
P.Q.M
La Corte dei conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’appello definitivamente pronunciando, rigetta l’appello.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.
L’Estensore Il Presidente
RC TI US MA
F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria il Il dirigente 02/04/2026