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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/12/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
SC OL ZO Presidente
NC IR DI
PA LO DI rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1797/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CC DU
Ricorrente
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
AL LU
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'8.10.2025, il difensore della parte ricorrente “si riporta al ricorso, insistendo in tutto quanto ivi dedotto, nonché per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
in subordine, chiede che, là dove venga disposto l'affidamento condiviso, la ricorrente venga autorizzata ad avere potere di firma per visite specialistiche e gite scolastiche, previo avviso al padre di tutto quanto si rendesse necessario;
alla ricorrente;
si riserva di depositare istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato”; il difensore della parte convenuto “discute la causa riportandosi alla comparsa di costituzione e alle conclusioni ivi rassegnate;
evidenzia che il è sempre presente nella vita dei figli e ha sempre corrisposto regolarmente l'assegno di CP_1 mantenimento e rinunciato alla metà dell'assegno unico;
rappresenta che il non è contrario al rilascio CP_1 di una delega alla ricorrente per le esigenze dei minori;
rappresenta, sotto altro profilo, la disponibilità del
a produrre documentazione attinente alle conversazioni tra le parti e ai versamenti dell'assegno di CP_1 mantenimento;
si riserva di presentare istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.12.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo in fatto che:
[...]
- con sentenza n. 457/2022 emessa in data 1.6.2022, il Tribunale di Marsala ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni concordate dalle stesse;
- le suddette condizioni prevedevano, nello specifico, “assegnare la casa coniugale alla sig.ra
, la quale potrà cambiare dimora in qualsiasi momento con assentito nulla osta del;
disporre Pt_1 CP_1
l'affidamento condiviso dei figli minori ed con domicilio prevalente presso la madre;
disporre che il Per_1 Per_2 padre possa vedere e tenere con sé i figli minori, senza pernottamento considerata la tenera età degli stessi almeno fin quando non raggiungano una idonea maturità atta a consentirlo, nello specifico il padre potrà vedere i figli con la frequenza minima di due volte a settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e, a settimane alterne, il sabato e/o la domenica dalle ore 14:00 alle ore 21:00 e per le principali festività (Natale, Capodanno,
Pasqua) ad anni alterni da concordarsi opportunamente tra i genitori tenuto conto dei relativi impegni lavorativi;
disporre a carico del l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori CP_1
l'importo mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, da versarsi entro il cinque di ogni mese al domicilio della , oltre il 50% delle spese straordinarie Pt_1 riguardanti i figli concordate tra le parti e documentate;
non disporre alcun mantenimento reciproco tra i coniugi”;
- rispetto al tempo della superiore pronuncia, tuttavia, sarebbero mutate le condizioni originarie essendosi il convenuto trasferitosi in Germania disinteressandosi dei figli sia sotto il profilo materiale sia sotto quello affettivo e non partecipando ai momenti più significativi della loro crescita.
Su tali premesse in fatto la ricorrente ha chiesto di “- disporre l'affidamento esclusivo alla madre dei minori ed per le ragioni esposte in narrativa;
- confermare a carico di l'obbligo di Per_1 Per_2 Controparte_1 versare la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Costituitosi in giudizio con memoria depositata il 6.5.2025, il convenuto, contestando in fatto e in diritto tutto quanto dedotto dalla controparte e negando la sussistenza dei presupposti della richiesta modifica, ha confermato di essersi trasferito in Germania, dopo il licenziamento subito, pag. 2/6 dove ha trovato un impiego come pizzaiolo, di avere mantenuto un rapporto costante con i figli - anche tramite l'ex coniuge - e di avere sempre corrisposto il mantenimento in loro favore, rinunciando alla metà dell'importo dell'assegno unico universale nell'esclusivo interesse dei minori.
Ha, dunque, chiesto il rigetto del ricorso con conseguente conferma dei provvedimenti adottati dal Tribunale di Marsala con la sentenza di divorzio.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., resa in data 10.5.2025, il Tribunale ha confermato, in via provvisoria, il regime di affidamento condiviso dei figli (nato il [...]) ed Per_1 nata il [...]) ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre. Per_2
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata rimessa in decisione.
***
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Osserva il Collegio che a norma dell'art. 473-bis.29 c.p.c., qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste dalla sezione I del capo
II del Titolo IV bis c.p.c., la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori. Ed infatti, la sentenza di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge numero 898 del 1970 passa in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o sull'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Come è noto, i “giustificati motivi”, secondo la consolidata giurisprudenza formatasi in tema di modifiche delle condizioni di separazione e di divorzio, “sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti (…), ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (tra le più recenti, v. Cass. n. 17885/2023; Cass.
n. 13067/2022).
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto la revisione delle condizioni di divorzio, adducendo il mancato rispetto della sentenza di divorzio da parte del convenuto, il quale, disinteressandosi dei figli sia sotto il profilo materiale – non versando, nello specifico, “gli arretrati relativi all'anno 2021 del contributo economico a titolo di concorso al mantenimento dei figli oltre il
50% delle spese straordinarie” – sia sotto il profilo affettivo, avrebbe interrotto ogni rapporto con loro dopo essersi trasferito in Germania.
pag. 3/6 In punto di diritto, va rilevato che l'art. 337 ter c.c. prevede, quale principio di carattere generale, l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, in considerazione del primario interesse dei figli a mantenere un rapporto significativo e continuativo con ciascuno dei genitori e con i parenti dei rispettivi rami genitoriali, potendo l'affidamento esclusivo ad uno di loro essere disposto solo quando l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse dei minori: ciò avviene quando la condotta di un genitore sia causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà del minore. In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso,
l'individuazione delle medesime è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi caso per caso con provvedimento motivato, allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n. 16593/2008).
Secondo la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità l'affidamento esclusivo può essere disposto allorquando uno dei genitori manifesti disinteresse nei confronti della prole. In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. n. 26587/2009). L'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/2008). Tuttavia, il conflitto genitoriale giustifica l'affidamento della prole ad un solo genitore quando pone in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli
(Cass. n. 5108/2012). Invero, “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo;
la mera conflittualità infatti non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse” (Cass. n. 1777/2012; Cass. n. 5108/2012). Altra fattispecie in cui, indiscutibilmente, la disposizione dell'affidamento ad un solo genitore si pone come necessaria ricorre allorquando la conflittualità genitoriale degeneri in comportamenti violenti di un genitore nei confronti dell'altro di cui il minore sia involontario spettatore.
pag. 4/6 Infine, l'affidamento esclusivo può essere disposto a fronte di una inidoneità educativa del genitore, che si esprima anche attraverso comportamenti e azioni da cui possa derivare pregiudizio per la prole.
Nel caso in esame, non ricorrono i presupposti per la revisione del regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori come invocato dalla ricorrente.
Invero, la doglianza correlata al dedotto omesso versamento degli arretrati del contributo economico in favore dei figli relativi all'anno 2021 attiene a circostanze anteriori alla sentenza di divorzio e, quindi, inidonee a fondare la revisione.
In ogni caso, gli elementi in fatto posti a sostegno della domanda sono rimasti privi di riscontro oggettivo, non essendo emerso un inadempimento del convenuto sia dal punto di vista economico che affettivo.
Al contrario, dalle conversazioni intercorse tra le parti tramite l'applicativo whatsapp, depositate in allegato alla comparsa di costituzione di parte convenuta, si ricava un dialogo costante in ordine alle questioni riguardanti i figli e trova conferma la regolarità dei versamenti,
d'altronde comprovata dalle ricevute prodotte agli atti. Appare, inoltre, non oggetto di contestazione la rinuncia espressa dal convenuto in ordine alla percezione della propria quota dell'assegno unico universale in favore dei figli.
Le dichiarazioni rese dalla ricorrente dinanzi al giudice delegato all'udienza del 7.5.2025 (in dettaglio: “la richiesta di affidamento esclusivo è correlata alle difficoltà quotidiane nella gestione dei nostri figli, non risultando possibile avere riposte tempestive dal sig. da quando si è trasferito all'estero, CP_1 come è capitato ad esempio per la visita dal neuropsichiatra infantile di o per le gite scolastiche”) Per_1 prospettano frizioni operative riconducibili alla permanenza all'estero del padre;
tuttavia, tali disagi, pur meritevoli di sollecitazione alla cooperazione genitoriale, non integrano un pregiudizio tale da giustificare l'affidamento esclusivo, stante la possibilità - già praticata - di coordinamento tramite mezzi telematici e deleghe puntuali.
Va ribadita, inoltre, l'inammissibilità dell'istanza con la quale la ricorrente ha chiesto l'intervento dei servizi sociali ai fini della verifica della capacità genitoriale del convenuto, giacché meramente esplorativa in difetto di allegazioni di ragioni di pregiudizio per i minori.
La domanda avanzata all'udienza di discussione dalla ricorrente in via subordinata, volta ad attribuire alla madre un potere di firma stabile per visite mediche specialistiche e gite scolastiche, costituisce, a sua volta, richiesta di modifica dell'assetto decisionale delineato dalla sentenza di divorzio. In difetto di giustificati motivi sopravvenuti e non emergendo ostacoli oggettivi all'ordinario coordinamento tra i genitori - anche mediante strumenti digitali - la domanda non può essere accolta. pag. 5/6 In conclusione, le domande attoree sono infondate e vanno, dunque, respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna della parte ricorrente alla rifusione in favore del convenuto, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore indeterminabile e della bassa complessità della controversia, applicati i parametri medi con esclusione della fase istruttoria e riduzione del 50% limitatamente alla fase decisoria, in ragione della natura documentale della controversia e dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse della parte convenuta, anche in considerazione della definizione del giudizio a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente a rifondere al convenuto le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.357,50 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Presidente Il DI rel. ed est.
SC OL ZO PA LO
pag. 6/6