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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/11/2025, n. 8363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8363 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33003/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo CL Ricciardi
ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33003/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale Parte_2 C.F._2 sulla minore (C.F.: Persona_1 C.F._3 entrambi con il patrocinio dell'avv. LAZZARINI SIMONE, elettivamente domiciliati in VIALE
LUNIGIANA 40 20125 MILANO presso il difensore avv. LAZZARINI SIMONE
RICORRENTI Contro
, in qualità di Ufficiale del Governo Controparte_1
CONTUMACE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RE UR, elettivamente domiciliato in VIA BERGAMO, 11 20900 MONZA presso il difensore avv. RE UR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cesare Carino della Controparte_2 P.IVA_2
AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12 settembre 2025 pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale premesso che:
-sussiste la giurisdizione dell' poiché le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei CP_3 registri anagrafici della popol involgono situazioni di diritto soggettivo (cfr. già Cass. SU n.449 del 19 giugno 2000)
-ricorre inoltre la legittimazione passiva sia del Sindaco del in qualità di CP_1 CP_1 CP_1 Ufficiale del Governo (contumace) sia del Controparte_2
-la materia inerente all'iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici rientra infatti nelle competenze ministeriali e il Sindaco agisce appunto in qualità di Ufficiale del Governo
-non sussiste, invece, la legittimazione passiva del in quanto Ente Controparte_1 territoriale rilevato che:
-i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Milano -- previa disapplicazione del provvedimento di annullamento delle iscrizioni anagrafiche e di contestuale ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti -- di ordinare al , in persona del Sindaco quale Ufficiale di Governo, Controparte_1
l'immediata isc rafe comunale a far data dalle rispettive domande di iscrizione e , persona senza fissa dimora, avevano infatti presentato la domanda di Parte_1 Parte_2 iscrizione anagrafica “per ricomparsa” il 16 gennaio 2024 (doc.1 ric.)
-analoga domanda era stata presentata nell'interesse della minore il 2 febbraio 2024 Persona_2 (doc.2)
-espletata l'attività istruttoria, il aveva disposto l'annullamento Controparte_1 dell'iscrizione anagrafica dei ricorrenti e, per l'effetto, il ripristino delle precedenti posizioni anagrafiche (persone già cancellate per irreperibilità in data 1° agosto 2023)
-il provvedimento di diniego -- oggetto della richiesta di disapplicazione è del 4 aprile 2024 (doc.18
CP_1
-nel provvedimento viene richiamata la disciplina legislativa in materia di iscrizione anagrafica:
pagina 2 di 6 -oggetto del presente giudizio è appunto la verifica dell'effettiva sussistenza del domicilio dei ricorrenti presso il Comune di alla data delle domande di iscrizione: 16 gennaio e 2 febbraio Controparte_1
2024
-al riguardo, nella motivazione del provvedimento si legge che:
-le superiori motivazioni sono condivisibili alla luce dell'attività istruttoria svolta dal Comune di CP_1
[...] CP_1
°°°
-occorre innanzitutto muovere dalla nozione civilistica del domicilio come “sede principale degli affari e degli interessi” della persona
-è evidente che l'espressione “affari e interessi” va intesa non in senso esclusivamente economico, ma avendo riguardo anche alle relazioni familiari e sociali
-in particolare, il domicilio va individuato in rapporto alla concreta situazione della persona
-per le persone senza fissa dimora che sovente non svolgono una regolare attività lavorativa, occorrerà aver riguardo al luogo ove si svolge abitualmente la maggioranza dei rapporti sociali nella vita quotidiana pagina 3 di 6 -assumono pertanto rilevanza i luoghi ove si assumono i pasti, si ricevono eventuali forme di assistenza privata, si compiono compie eventuali acquisti, ecc.
-in altri termini, per la condizione di persone senza fissa dimora -- le quali generalmente non svolgono un'attività lavorativa “regolare” e continuativa, né hanno consistenti interessi patrimoniali – va adottata una concezione non restrittiva del domicilio
-l'eventualità dell'assenza di domicilio può pertanto verificarsi solo nell'ipotesi in cui una persona di fatto non si stabilisca in alcun Comune, ma conduca vita nomade
-il domicilio disciplinato dal Codice civile si riferisce, ovviamente, non ad un singolo edificio o locale, ma al Comune
-lo stesso concetto di stabilità del domicilio -- peraltro sempre variabile ad libitum dall'interessato -- va inteso anch'esso in correlazione con la situazione concreta
-è sufficiente individuare il Comune nel cui ambito si svolge la maggior parte dei rapporti sociali dell'individuo
-se risulta che ciò avviene stabilmente nello stesso Comune, sia pure in luoghi fisici diversi, si affermare che il richiedente ha in quel Comune il proprio domicilio
-ciò premesso, gli elementi di collegamento con il di allegati dai ricorrenti CP_1 Controparte_1 nelle loro domande di iscrizione sono i seguenti: la arr e (luogo di Per_3 Per_4 celebrazione del matrimonio); il Centro di assistenza della presso “la parrocchia ove CP_4 CP_1 riceviamo mensilmente aiuti alimentari”; la sede del medico e dott. ; le s Papa Persona_5 Giovanni;
l'apertura di un conto corrente bancario presso CP_5
[..
realtà, come indicato nel provvedimento del quale è stata chiesta la disapplicazione, non è stata acquisita alcuna prova della presenza di menzionati elementi di collegamento all'epoca della presentazione delle domande di iscrizione
-infatti, nella relazione della Polizia locale Centro Martesana del 12 ottobre 2024 (doc.15 Comune) si legge:
-dall'altro canto, l'assenza degli elementi di collegamento era già stata alla base del provvedimento di cancellazione per irreperibilità del 1° agosto 2023, ove era stato richiamato l'esito negativo degli accertamenti effettuati dalla polizia locale nelle seguenti date: 11 febbraio, 11 giugno, 26 novembre 2022 e 3 febbraio e 31 maggio del 2023 pagina 4 di 6 -le ulteriori produzioni documentali dei ricorrenti (docc.27-33) non sono sufficienti a superare la carenza probatoria sopra evidenziata Co
-la pendenza di un rapporto di conto corrente bancario presso la filiale nel Comune fin dal 2020 non è sintomatica della presenza di un radicamento nel territorio cittadino, in assenza di documentazione attestante la regolare frequenza di acquisti presso esercizi commerciali della zona
-anche la permanenza del rapporto con il medico di base in non è da sola sufficiente Controparte_1 ad integrare la sussistenza di un rapporto consolidato con il territorio comunale
-infatti, non è stata effettuata alcuna produzione di documentazione relativa ad acquisiti di medicinali ovvero all'esecuzione di esami medici nel territorio cittadino
-l'assenza di un radicamento personale e familiare è poi confermato dalle stesse dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio libero Parte_1
-infatti, all'udienza del 6 maggio 2025 il ricorrente ha affermato che:
“Siamo stati residenti di fatto e anche formalmente presso la parrocchia dei Santi e di Per_3 Per_4
dal marzo 2015 al 2022 e cioè fino a quando il sacerdote che ci aveva autorizzato a Controparte_1 rocchiali non è stato trasferito. Pertanto, su indicazione di DO che ci Persona_6 aveva fino ad allora ospitato, ci siamo trasferiti presso l'abitazione dello stesso sita nell'Ospedale di Garbagnate milanese. Ci siamo fermati presso questo appartamento per qualche tempo, non riesco ad essere più preciso, poiché successivamente abbiamo alternato la nostra dimora presso tale appartamento con altre sistemazioni provvisorie anche in altre città come Verona. Non abbiamo trovato alcuna sistemazione definitiva nonostante l'aiuto di DO CL. Attualmente siamo ospiti di DO CL nella sua abitazione di Garbagnate milanese. Quando parlo della mia famiglia, mi riferisco a mia moglie e alla di lei figlia che adesso ha quindici anni. Io ricevo un assegno sociale e non svolgo attività lavorativa. Le erogazioni che ricevevamo per la figlia di mia moglie sono cessate con l'instaurarsi della presente vicenda. Anche mia moglie non lavora, ma siamo aiutati economicamente dalla sua famiglia. In ogni caso il nostro punto di riferimento era DO CL. Non ho mai avuto cognizione di accertamenti di incaricati del Comune presso la nostra residenza situata nella parrocchia ed effettuati dopo il nostro trasferimento a Garbagnate. L'unico accertamento di cui ho conoscenza è quello effettuato presso la nostra dimora nei locali dell'Ospedale di Garbagnate presso DO CL”
-in sintesi, il collegamento territoriale assicurato dall'assistenza fornita da DO è cessato Persona_6 quando quest'ultimo è stato trasferito presso l'Ospedale di Garbagnate, ove il sacerdote ha messo a disposizione dei ricorrenti alcuni locali dal medesimo detenuti
-infine, la stessa era stata assunta il 28 dicembre 2023 da residente a Parte_2 Testimone_1
RO US
-in quel Comune la ricorrente aveva usufruito dell'ospitalità della datrice di lavoro verosimilmente fino alla cessazione del rapporto in data 29 febbraio 2024 e, cioè, in epoca successiva alla presentazione della domanda di iscrizione del 16 gennaio 2024
-le superiori circostanze fanno pertanto ritenere che il baricentro territoriale del nucleo familiare si fosse ormai spostato dal Comune di con , con rescissione dei legali personali con il territorio CP_1 CP_1 cittadino
-infine, i ricorrenti non hanno formulato alcuna richiesta istruttoria (prove testimoniali, ecc.) iDOea a comprovare la sussistenza delle circostanze allegate in ordine all'asserito collegamento con il territorio comunale
-in conclusione, il ricorso non merita accoglimento pagina 5 di 6 -le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
-non sussistono i presupposti per la condanna dei ricorrenti ex art.96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) dichiara la carenza di legittimazione passiva del Controparte_1
2) rigetta il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. proposto nei confronti del Sindaco del Comune Controparte_1
in qualità di Ufficiale del Governo (contumace) e del
[...] Controparte_2
3) condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore di ciascuno dei due convenuti costituiti, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.356,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 4 novembre 2025
Il Giudice
dott. Angelo CL Ricciardi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo CL Ricciardi
ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33003/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale Parte_2 C.F._2 sulla minore (C.F.: Persona_1 C.F._3 entrambi con il patrocinio dell'avv. LAZZARINI SIMONE, elettivamente domiciliati in VIALE
LUNIGIANA 40 20125 MILANO presso il difensore avv. LAZZARINI SIMONE
RICORRENTI Contro
, in qualità di Ufficiale del Governo Controparte_1
CONTUMACE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RE UR, elettivamente domiciliato in VIA BERGAMO, 11 20900 MONZA presso il difensore avv. RE UR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cesare Carino della Controparte_2 P.IVA_2
AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12 settembre 2025 pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale premesso che:
-sussiste la giurisdizione dell' poiché le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei CP_3 registri anagrafici della popol involgono situazioni di diritto soggettivo (cfr. già Cass. SU n.449 del 19 giugno 2000)
-ricorre inoltre la legittimazione passiva sia del Sindaco del in qualità di CP_1 CP_1 CP_1 Ufficiale del Governo (contumace) sia del Controparte_2
-la materia inerente all'iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici rientra infatti nelle competenze ministeriali e il Sindaco agisce appunto in qualità di Ufficiale del Governo
-non sussiste, invece, la legittimazione passiva del in quanto Ente Controparte_1 territoriale rilevato che:
-i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Milano -- previa disapplicazione del provvedimento di annullamento delle iscrizioni anagrafiche e di contestuale ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti -- di ordinare al , in persona del Sindaco quale Ufficiale di Governo, Controparte_1
l'immediata isc rafe comunale a far data dalle rispettive domande di iscrizione e , persona senza fissa dimora, avevano infatti presentato la domanda di Parte_1 Parte_2 iscrizione anagrafica “per ricomparsa” il 16 gennaio 2024 (doc.1 ric.)
-analoga domanda era stata presentata nell'interesse della minore il 2 febbraio 2024 Persona_2 (doc.2)
-espletata l'attività istruttoria, il aveva disposto l'annullamento Controparte_1 dell'iscrizione anagrafica dei ricorrenti e, per l'effetto, il ripristino delle precedenti posizioni anagrafiche (persone già cancellate per irreperibilità in data 1° agosto 2023)
-il provvedimento di diniego -- oggetto della richiesta di disapplicazione è del 4 aprile 2024 (doc.18
CP_1
-nel provvedimento viene richiamata la disciplina legislativa in materia di iscrizione anagrafica:
pagina 2 di 6 -oggetto del presente giudizio è appunto la verifica dell'effettiva sussistenza del domicilio dei ricorrenti presso il Comune di alla data delle domande di iscrizione: 16 gennaio e 2 febbraio Controparte_1
2024
-al riguardo, nella motivazione del provvedimento si legge che:
-le superiori motivazioni sono condivisibili alla luce dell'attività istruttoria svolta dal Comune di CP_1
[...] CP_1
°°°
-occorre innanzitutto muovere dalla nozione civilistica del domicilio come “sede principale degli affari e degli interessi” della persona
-è evidente che l'espressione “affari e interessi” va intesa non in senso esclusivamente economico, ma avendo riguardo anche alle relazioni familiari e sociali
-in particolare, il domicilio va individuato in rapporto alla concreta situazione della persona
-per le persone senza fissa dimora che sovente non svolgono una regolare attività lavorativa, occorrerà aver riguardo al luogo ove si svolge abitualmente la maggioranza dei rapporti sociali nella vita quotidiana pagina 3 di 6 -assumono pertanto rilevanza i luoghi ove si assumono i pasti, si ricevono eventuali forme di assistenza privata, si compiono compie eventuali acquisti, ecc.
-in altri termini, per la condizione di persone senza fissa dimora -- le quali generalmente non svolgono un'attività lavorativa “regolare” e continuativa, né hanno consistenti interessi patrimoniali – va adottata una concezione non restrittiva del domicilio
-l'eventualità dell'assenza di domicilio può pertanto verificarsi solo nell'ipotesi in cui una persona di fatto non si stabilisca in alcun Comune, ma conduca vita nomade
-il domicilio disciplinato dal Codice civile si riferisce, ovviamente, non ad un singolo edificio o locale, ma al Comune
-lo stesso concetto di stabilità del domicilio -- peraltro sempre variabile ad libitum dall'interessato -- va inteso anch'esso in correlazione con la situazione concreta
-è sufficiente individuare il Comune nel cui ambito si svolge la maggior parte dei rapporti sociali dell'individuo
-se risulta che ciò avviene stabilmente nello stesso Comune, sia pure in luoghi fisici diversi, si affermare che il richiedente ha in quel Comune il proprio domicilio
-ciò premesso, gli elementi di collegamento con il di allegati dai ricorrenti CP_1 Controparte_1 nelle loro domande di iscrizione sono i seguenti: la arr e (luogo di Per_3 Per_4 celebrazione del matrimonio); il Centro di assistenza della presso “la parrocchia ove CP_4 CP_1 riceviamo mensilmente aiuti alimentari”; la sede del medico e dott. ; le s Papa Persona_5 Giovanni;
l'apertura di un conto corrente bancario presso CP_5
[..
realtà, come indicato nel provvedimento del quale è stata chiesta la disapplicazione, non è stata acquisita alcuna prova della presenza di menzionati elementi di collegamento all'epoca della presentazione delle domande di iscrizione
-infatti, nella relazione della Polizia locale Centro Martesana del 12 ottobre 2024 (doc.15 Comune) si legge:
-dall'altro canto, l'assenza degli elementi di collegamento era già stata alla base del provvedimento di cancellazione per irreperibilità del 1° agosto 2023, ove era stato richiamato l'esito negativo degli accertamenti effettuati dalla polizia locale nelle seguenti date: 11 febbraio, 11 giugno, 26 novembre 2022 e 3 febbraio e 31 maggio del 2023 pagina 4 di 6 -le ulteriori produzioni documentali dei ricorrenti (docc.27-33) non sono sufficienti a superare la carenza probatoria sopra evidenziata Co
-la pendenza di un rapporto di conto corrente bancario presso la filiale nel Comune fin dal 2020 non è sintomatica della presenza di un radicamento nel territorio cittadino, in assenza di documentazione attestante la regolare frequenza di acquisti presso esercizi commerciali della zona
-anche la permanenza del rapporto con il medico di base in non è da sola sufficiente Controparte_1 ad integrare la sussistenza di un rapporto consolidato con il territorio comunale
-infatti, non è stata effettuata alcuna produzione di documentazione relativa ad acquisiti di medicinali ovvero all'esecuzione di esami medici nel territorio cittadino
-l'assenza di un radicamento personale e familiare è poi confermato dalle stesse dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio libero Parte_1
-infatti, all'udienza del 6 maggio 2025 il ricorrente ha affermato che:
“Siamo stati residenti di fatto e anche formalmente presso la parrocchia dei Santi e di Per_3 Per_4
dal marzo 2015 al 2022 e cioè fino a quando il sacerdote che ci aveva autorizzato a Controparte_1 rocchiali non è stato trasferito. Pertanto, su indicazione di DO che ci Persona_6 aveva fino ad allora ospitato, ci siamo trasferiti presso l'abitazione dello stesso sita nell'Ospedale di Garbagnate milanese. Ci siamo fermati presso questo appartamento per qualche tempo, non riesco ad essere più preciso, poiché successivamente abbiamo alternato la nostra dimora presso tale appartamento con altre sistemazioni provvisorie anche in altre città come Verona. Non abbiamo trovato alcuna sistemazione definitiva nonostante l'aiuto di DO CL. Attualmente siamo ospiti di DO CL nella sua abitazione di Garbagnate milanese. Quando parlo della mia famiglia, mi riferisco a mia moglie e alla di lei figlia che adesso ha quindici anni. Io ricevo un assegno sociale e non svolgo attività lavorativa. Le erogazioni che ricevevamo per la figlia di mia moglie sono cessate con l'instaurarsi della presente vicenda. Anche mia moglie non lavora, ma siamo aiutati economicamente dalla sua famiglia. In ogni caso il nostro punto di riferimento era DO CL. Non ho mai avuto cognizione di accertamenti di incaricati del Comune presso la nostra residenza situata nella parrocchia ed effettuati dopo il nostro trasferimento a Garbagnate. L'unico accertamento di cui ho conoscenza è quello effettuato presso la nostra dimora nei locali dell'Ospedale di Garbagnate presso DO CL”
-in sintesi, il collegamento territoriale assicurato dall'assistenza fornita da DO è cessato Persona_6 quando quest'ultimo è stato trasferito presso l'Ospedale di Garbagnate, ove il sacerdote ha messo a disposizione dei ricorrenti alcuni locali dal medesimo detenuti
-infine, la stessa era stata assunta il 28 dicembre 2023 da residente a Parte_2 Testimone_1
RO US
-in quel Comune la ricorrente aveva usufruito dell'ospitalità della datrice di lavoro verosimilmente fino alla cessazione del rapporto in data 29 febbraio 2024 e, cioè, in epoca successiva alla presentazione della domanda di iscrizione del 16 gennaio 2024
-le superiori circostanze fanno pertanto ritenere che il baricentro territoriale del nucleo familiare si fosse ormai spostato dal Comune di con , con rescissione dei legali personali con il territorio CP_1 CP_1 cittadino
-infine, i ricorrenti non hanno formulato alcuna richiesta istruttoria (prove testimoniali, ecc.) iDOea a comprovare la sussistenza delle circostanze allegate in ordine all'asserito collegamento con il territorio comunale
-in conclusione, il ricorso non merita accoglimento pagina 5 di 6 -le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
-non sussistono i presupposti per la condanna dei ricorrenti ex art.96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) dichiara la carenza di legittimazione passiva del Controparte_1
2) rigetta il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. proposto nei confronti del Sindaco del Comune Controparte_1
in qualità di Ufficiale del Governo (contumace) e del
[...] Controparte_2
3) condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore di ciascuno dei due convenuti costituiti, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.356,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 4 novembre 2025
Il Giudice
dott. Angelo CL Ricciardi
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