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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 562/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5416/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1726/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 19/05/2015
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Nominativo_1 - esercente l'attività di farmacista - presentava istanza (il 30 novembre 2004) per la restituzione del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 richiamando le disposizioni sul sisma del 13 e 16 dicembre 1990 (cfr. documentazione in atti).
L'originaria richiesta ammontava ad € 132.021,71 per RP, LO, VA (cfr. prospetto in atti).
Formatosi il “silenzio - rifiuto” lo impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa la quale, con sentenza n. 1726/15, rigettava il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il contribuente gravava la citata sentenza e la Commissione tributaria regionale Sicilia, con sentenza depositata il 20 maggio 2021 n. 4820, riconosceva il diritto al rimborso (cfr. sentenza di appello in atti).
L'Agenzia delle entrate impugnava la citata sentenza dinnanzi alla Corte di Cassazione la quale, con
Ordinanza n. 24797/2023, ha “cassato con rinvio” la citata sentenza di appello ritenendo “ ... necessario, ai fini della spettanza a monte dell'agevolazione in questione, che sia accertato, in fatto, se il beneficio individuale de quo sia, o meno, in linea con il regolamento de minimis applicabile. La CTR ha ritenuto legittimo l'aiuto, ma ha omesso la verifica in concreto della sussistenza dei presupposti del c.d. regime de minimis…” (cfr. Ordinanza in atti).
Il Contribuente (nella qualità di erede dell'originario richiedente) ha proposto ricorso per riassunzione.
L'Agenzia delle entrate si è costituita ed ha contro dedotto.
Il contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell' udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per riassunzione è fondato.
1.- La Corte di Cassazione (sentenza 27 giugno 2007, n. 20641) ha ritenuto (in breve) che il beneficio della riduzione al 10% debba essere applicato nei confronti di tutti i residenti nei territori colpiti dal “sisma
90”: anche nei confronti di quanti avevano versato le imposte dovute che hanno diritto al rimborso del
90% di quanto pagato.
2.- L'art. 1, c. 665, legge n. 190/2014, ha fissato al 1 marzo 2010 il termine per la presentazione (pena decadenza) delle istanze di rimborso.
L'istanza di rimborso che qui ci occupa è stata presentata il 30 novembre 2004 (cfr. documentazione allegata).
Il contribuente ha documentalmente dimostrato l'avvenuto pagamento delle imposte per gli anni 1990, 1991
e 1992 (cfr. ricevute pagamenti in atti).
3.- La Commissione Europea - decisione C (2015) 5549 del 14 agosto 2015 – ha ritenuto che la normativa italiana che ha riconosciuto ai contribuenti “terremotati” la possibilità di definire la propria posizione fiscale relativa agli anni 1990 - 1992 con il versamento del 10% è “compatibile” con il quadro normativo europeo se il contribuente dimostra il danno concretamente subìto oppure se risultano rispettati i limiti previsti dal regolamento “de minimis”.
4.- Per il Regolamento “de minimis” costituiscono “aiuti” compatibili con il mercato unico europeo gli aiuti concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che non superino l'importo di € 200.000,00
(duecentomila/00) nell'arco di un triennio (Regolamento della Commissione Europea del 18 dicembre 2013
n. 1407/2013).
L'agevolazione richiesta dal contribuente si concretizza nella richiesta di rimborso di un importo che, nell'arco del triennio 1990 -1992 di € 125.968,50: corrispondenti al 90% dell'RP, dell'LO e delle ritenute dichiarate e versate per le predette annualità: al di sotto della predetta soglia-limite.
5.- Il Contribuente ha prodotto in atti dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale afferma di non aver ricevuto altri aiuti di stato, nemmeno a titolo di aiuti “de minimis”.
La Corte di Cassazione – in una fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame - ha recentemente confermato che, per gli aiuti di Stato concessi prima dell'attivazione del registro nazionale, l'autocertificazione aiuti di stato è una prova valida per dimostrare il rispetto della regola 'de minimis': ha, quindi, ritenuto infondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, che contestava la validità di tale dichiarazione in un caso di rimborso fiscale legato al sisma del 1990 in Sicilia (Cassazione, Ordinanza n . 3455 del 2025).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso per riassunzione è fondato.
La molteplicità e complessità delle questioni involte nel presente giudizio e le sopravvenienze giurisprudenziali come sopra richiamate giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità
e del presente giudizio di riassunzione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per riassunzione.
Ordina la restituzione dell'importo richiesto dal contribuente con l'originario ricorso introduttivo.
Spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio compensate.
Siracusa, 19 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN EN
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5416/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1726/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 19/05/2015
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Nominativo_1 - esercente l'attività di farmacista - presentava istanza (il 30 novembre 2004) per la restituzione del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 richiamando le disposizioni sul sisma del 13 e 16 dicembre 1990 (cfr. documentazione in atti).
L'originaria richiesta ammontava ad € 132.021,71 per RP, LO, VA (cfr. prospetto in atti).
Formatosi il “silenzio - rifiuto” lo impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa la quale, con sentenza n. 1726/15, rigettava il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il contribuente gravava la citata sentenza e la Commissione tributaria regionale Sicilia, con sentenza depositata il 20 maggio 2021 n. 4820, riconosceva il diritto al rimborso (cfr. sentenza di appello in atti).
L'Agenzia delle entrate impugnava la citata sentenza dinnanzi alla Corte di Cassazione la quale, con
Ordinanza n. 24797/2023, ha “cassato con rinvio” la citata sentenza di appello ritenendo “ ... necessario, ai fini della spettanza a monte dell'agevolazione in questione, che sia accertato, in fatto, se il beneficio individuale de quo sia, o meno, in linea con il regolamento de minimis applicabile. La CTR ha ritenuto legittimo l'aiuto, ma ha omesso la verifica in concreto della sussistenza dei presupposti del c.d. regime de minimis…” (cfr. Ordinanza in atti).
Il Contribuente (nella qualità di erede dell'originario richiedente) ha proposto ricorso per riassunzione.
L'Agenzia delle entrate si è costituita ed ha contro dedotto.
Il contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell' udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per riassunzione è fondato.
1.- La Corte di Cassazione (sentenza 27 giugno 2007, n. 20641) ha ritenuto (in breve) che il beneficio della riduzione al 10% debba essere applicato nei confronti di tutti i residenti nei territori colpiti dal “sisma
90”: anche nei confronti di quanti avevano versato le imposte dovute che hanno diritto al rimborso del
90% di quanto pagato.
2.- L'art. 1, c. 665, legge n. 190/2014, ha fissato al 1 marzo 2010 il termine per la presentazione (pena decadenza) delle istanze di rimborso.
L'istanza di rimborso che qui ci occupa è stata presentata il 30 novembre 2004 (cfr. documentazione allegata).
Il contribuente ha documentalmente dimostrato l'avvenuto pagamento delle imposte per gli anni 1990, 1991
e 1992 (cfr. ricevute pagamenti in atti).
3.- La Commissione Europea - decisione C (2015) 5549 del 14 agosto 2015 – ha ritenuto che la normativa italiana che ha riconosciuto ai contribuenti “terremotati” la possibilità di definire la propria posizione fiscale relativa agli anni 1990 - 1992 con il versamento del 10% è “compatibile” con il quadro normativo europeo se il contribuente dimostra il danno concretamente subìto oppure se risultano rispettati i limiti previsti dal regolamento “de minimis”.
4.- Per il Regolamento “de minimis” costituiscono “aiuti” compatibili con il mercato unico europeo gli aiuti concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che non superino l'importo di € 200.000,00
(duecentomila/00) nell'arco di un triennio (Regolamento della Commissione Europea del 18 dicembre 2013
n. 1407/2013).
L'agevolazione richiesta dal contribuente si concretizza nella richiesta di rimborso di un importo che, nell'arco del triennio 1990 -1992 di € 125.968,50: corrispondenti al 90% dell'RP, dell'LO e delle ritenute dichiarate e versate per le predette annualità: al di sotto della predetta soglia-limite.
5.- Il Contribuente ha prodotto in atti dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale afferma di non aver ricevuto altri aiuti di stato, nemmeno a titolo di aiuti “de minimis”.
La Corte di Cassazione – in una fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame - ha recentemente confermato che, per gli aiuti di Stato concessi prima dell'attivazione del registro nazionale, l'autocertificazione aiuti di stato è una prova valida per dimostrare il rispetto della regola 'de minimis': ha, quindi, ritenuto infondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, che contestava la validità di tale dichiarazione in un caso di rimborso fiscale legato al sisma del 1990 in Sicilia (Cassazione, Ordinanza n . 3455 del 2025).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso per riassunzione è fondato.
La molteplicità e complessità delle questioni involte nel presente giudizio e le sopravvenienze giurisprudenziali come sopra richiamate giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità
e del presente giudizio di riassunzione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per riassunzione.
Ordina la restituzione dell'importo richiesto dal contribuente con l'originario ricorso introduttivo.
Spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio compensate.
Siracusa, 19 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN EN