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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ZO IU, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4787/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di VA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250003900426000 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6967/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 16.7.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto del Comune di VA, notificata in data 18.4.2025, relativa a IMU per l'anno 2018, per un valore di causa di €. 880,00.
Parte ricorrente deduceva la illegittimità dell'atto impugnato per essere stata omessa la notificazione dell'avviso di accertamento cui la cartella si riferisce, che sosteneva di non aver ricevuto. Eccepiva conseguentemente la prescrizione del debito, dato il tempo trascorso dalla insorgenza di esso. Eccepiva altresì la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione, che si proclamava estranea alla controversia, afferente questioni relative alla sfera di competenza dell'ente impositore. Controdeduceva in ordine ai motivi riguardanti la riscossione, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva il Comune di VA, che produceva documentazione relativa alla regolare notificazione, effettuata in data 17.1.2024, dell'avviso di accertamento indicato nella cartella di pagamento impugnata e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Quanto alla dedotta mancata notifica dell'atto impositivo pregresso, deve osservarsi che il Comune di
VA ha prodotto documentazione relativa alla regolare notificazione dell'avviso di accertamento al quale si riferisce la cartella di pagamento impugnata, notificazione che risulta essere stata effettuata in data
17.1.2024.
L'eccezione di prescrizione è infondata poiché da tale ultima data a quella della notifica del provvedimento impugnato non sono decorsi cinque anni.
Non può essere accolta, infine, l'eccezione relativa alla motivazione in ordine al calcolo degli interessi ed alle spese di riscossione, trattandosi della semplice applicazione di parametri normativi e matematici che non devono essere motivati, ma solo verificati dal contribuente ed eventualmente puntualmente e non genericamente contestati. Sul punto, infatti, va rammentato come l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessaria motivazione del criterio di calcolo degli interessi fa riferimento ad ipotesi nelle quali la pluralità delle basi di calcolo, il tempo trascorso, la molteplicità dei parametri applicabili aveva reso incomprensibile il risultato finale che andava, perciò, spiegato. Mentre è evidente come la fattispecie sia esente dalle citate complessità e non imponesse, quindi, alcun onere motivazionale supplementare. Il ricorso pertanto è da ritenersi infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore del Comune di VA e di Agenzia Entrate Riscossione, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00, oltre oneri di legge, se dovuti, per ciascuna delle suddette parti costituite.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ZO IU, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4787/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di VA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250003900426000 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6967/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 16.7.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto del Comune di VA, notificata in data 18.4.2025, relativa a IMU per l'anno 2018, per un valore di causa di €. 880,00.
Parte ricorrente deduceva la illegittimità dell'atto impugnato per essere stata omessa la notificazione dell'avviso di accertamento cui la cartella si riferisce, che sosteneva di non aver ricevuto. Eccepiva conseguentemente la prescrizione del debito, dato il tempo trascorso dalla insorgenza di esso. Eccepiva altresì la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione, che si proclamava estranea alla controversia, afferente questioni relative alla sfera di competenza dell'ente impositore. Controdeduceva in ordine ai motivi riguardanti la riscossione, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva il Comune di VA, che produceva documentazione relativa alla regolare notificazione, effettuata in data 17.1.2024, dell'avviso di accertamento indicato nella cartella di pagamento impugnata e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Quanto alla dedotta mancata notifica dell'atto impositivo pregresso, deve osservarsi che il Comune di
VA ha prodotto documentazione relativa alla regolare notificazione dell'avviso di accertamento al quale si riferisce la cartella di pagamento impugnata, notificazione che risulta essere stata effettuata in data
17.1.2024.
L'eccezione di prescrizione è infondata poiché da tale ultima data a quella della notifica del provvedimento impugnato non sono decorsi cinque anni.
Non può essere accolta, infine, l'eccezione relativa alla motivazione in ordine al calcolo degli interessi ed alle spese di riscossione, trattandosi della semplice applicazione di parametri normativi e matematici che non devono essere motivati, ma solo verificati dal contribuente ed eventualmente puntualmente e non genericamente contestati. Sul punto, infatti, va rammentato come l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessaria motivazione del criterio di calcolo degli interessi fa riferimento ad ipotesi nelle quali la pluralità delle basi di calcolo, il tempo trascorso, la molteplicità dei parametri applicabili aveva reso incomprensibile il risultato finale che andava, perciò, spiegato. Mentre è evidente come la fattispecie sia esente dalle citate complessità e non imponesse, quindi, alcun onere motivazionale supplementare. Il ricorso pertanto è da ritenersi infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore del Comune di VA e di Agenzia Entrate Riscossione, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00, oltre oneri di legge, se dovuti, per ciascuna delle suddette parti costituite.