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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 14/01/2026, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 519/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente
MANTINI MARGHERITA, Relatore
SALARI DO, GI
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5065/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3035301126/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3035301126/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3035301126/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10067/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: accogliere il ricorso con vittoria di spese;
Resistente/Appellato: respingere il ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 con sede legale in Roma (RM) Indirizzo_1 nella persona del legale rappresentante Sig. Nominativo_1 ha impugnato, con ricorso in data 10 febbraio 2025, dinanzi a questa Corte Avviso di accertamento n. TK3035301126/2024, notificatogli in data 13 dicembre 2024 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma per l'anno d'imposta
2018, con il quale è stato accertato:
- ai fini IRES, ai sensi degli articoli 39 e 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, un maggior reddito di € 4.000.794,03 e dei costi non documentati pari ad € 9.548,37;
- ai fini IRAP, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 446, un maggior valore della produzione di € 5.708.506,00;
- ai fini IVA, ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla rettifica dell'IV in detrazione accertando una minore IVA detraibile complessiva ed una corrispondente maggiore imposta dovuta per € 1.255.871,00 dato dalla somma dell' società cooperative pari ad € 1.253.770,77 e dell'IV relativa ai costi documentati pari ad € 2.100,65.
L'attività di verifica dell'Ufficio è scaturita dall'esito di indagini di polizia giudiziaria effettuate dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Pomezia, poi confluite nel processo verbale di contestazione (P.V.C) consegnato in data 14 dicembre 2023.
-A) A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa per vizi procedurali e per l'assoluta infondatezza nel merito della pretesa per i seguenti motivi:
-1) NULLITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL
CONTRADDITTORIO EX ART. 6 BIS L. 212/2000
-)diniego sostanziale all'accesso agli atti a fronte di istanza del 09/08/2024, per conoscere in particolare i verbali e i documenti relativi alle verifiche condotte sui terzi (Consorzio Consorzio_1 e società fornitrici);
-)violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, che impone l'allegazione degli atti richiamati nella motivazione, qualora non già noti al contribuente
-2) INFONDATEZZA DELLA PRETESA TRIBUTARIA - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA motivazione per relationem
-3) MANCATO RICONOSCIMENTO DEI COSTI E DELL'IVA – ERRONEITA' ED INFONDATEZZA
Il ciclo produttivo, tracciato da migliaia di documenti di trasporto (DDT), contratti e tabulati, dimostra in modo inconfutabile l'effettività delle operazioni. Tali costi, pertanto, sono pienamente inerenti e deducibili. Tutte le prestazioni costituiscono in generale la normale remunerazione di servizi esternalizzati a fronte di ricavi conseguiti nel 2018 per € 9.949.962. Ai fini IVA, la detrazione è preclusa solo se il cessionario sapeva o poteva sapere di partecipare ad operazioni fraudolente. L'onere di provare tale consapevolezza grava sull'Amministrazione, che nel caso di specie non ha fornito alcun elemento concreto, limitandosi a illazioni e presunzioni basate su indagini relative a terzi. Il Ricorrente_1 ha operato legittimamente, secondo il modello organizzativo che gli è proprio (art. 2602 c.c.), aggregando diverse realtà produttive per ottimizzare i costi e competere sul mercato. L'Ufficio ha erroneamente interpretato questa normale prassi operativa come un sintomo di frode, senza alcun fondamento probatorio
-4) INFONDATEZZA COSTI INSUFFICIENTEMENTE DOCUMENTATI – pretestuoso il recupero di costi per
€ 9.458,37 relativi a tre fatture emesse dalla Società_1 Srl per “messa a disposizione autovetture” per genericità della descrizione e l'assenza dei dati identificativi dei veicoli. L'obbligo di indicare la targa, previsto per gli acquisti di carburante, non sussiste per i servizi di noleggio o messa a disposizione di veicoli. Ciò che rileva ai fini della deducibilità è l'inerenza del costo all'attività d'impresa.
-5) DIFETTO di MOTIVAZIONE
L''atto impugnato riconosce una quota di costi per il personale pur continuando contraddittoriamente a qualificare le operazioni come oggettivamente inesistenti.
-A.1) A supporto del ricorso ha depositato voluminosa documentazione: - atti societari di costituzione del consorzio e modifiche successive;
- il ciclo attivo di produzione;
- versamenti rateizzati delle società fornitrici;
-
i contratti con le società fornitrici della ricorrente;
- i contratti con le società fornitrici e le società clienti della ricorrente;
- le fatture passive.
-A.2)Tanto premesso ha chiesto: “In via principale e nel merito, annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque privo di effetti giuridici l'avviso di accertamento n. TK3035301126/2024 per tutti i motivi esposti in narrativa. In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, ridurre la pretesa tributaria nella misura che risulterà di giustizia, riconoscendo la piena deducibilità dei costi e la detraibilità della relativa IVA. Con vittoria di spese”.
B) Si è ritualmente costituita in giudizio la Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio
Controlli – Area Legale Via Ippolito Nievo, 48 – 00153 Roma in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che ha replicato alle censure proposte e chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Ha eccepito che:
-le maggiori imposte accertate nei confronti di Ricorrente_1 relativamente all'anno 2018 fanno seguito agli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza di Pomezia in funzione di Polizia giudiziaria delegata alle indagini dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
LE (processo verbale di constatazione prodotto in giudizio dallo stesso ricorrente);
- dalle approfondite indagini svolte dai militari della Guardia di finanza, con processo verbale di constatazione consegnato in data 14 dicembre 2023 nei confronti del Ricorrente_1 sono emerse una serie di attività irregolari poste in essere al solo scopo di evadere le imposte che documentano gli artifici contabili e il meccanismo fraudolento riscontrato e le altre numerose irregolarità rilevate con la conseguenza di ricondurre a tassazione ordinaria i costi elencati nell'atto impositivo con riferimento alle fatture dell'attività commerciale connessi all'emissione di fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti;
- i rilievi mossi dall'Ufficio controlli a seguito dell'istruttoria compiuta si basano sulle gravi, precise e concordanti risultanze del processo verbale, trasfuse e riportate nello “schema d'atto” n. TK3T21000061/2024 notificato al Consorzio ricorrente in data 20 giugno 2024, che confluiscono nell'avviso di accertamento n.
TK3035301126/2024 ed in particolare: (-a) fatture per operazioni inesistenti;
(-b) costi insufficientemente documentati.
-Le osservazioni presentate dalla società in data 9 agosto 2024 sono state puntualmente esaminate dall'Ufficio Controlli che ha successivamente emesso l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione. -C) Con successiva memoria illustrativa la difesa della Società ha ribadito i motivi di censura e la nullita' dell'avviso di accertamento per violazione del principio del contraddittorio ex art. 6 bis l. 212/2000 e per infondatezza della pretesa tributaria nonché per difetto assoluto di istruttoria e illegittima contestazione.
-D)All'udienza del giorno 16.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le maggiori imposte accertate nei confronti di Ricorrente_1 relativamente all'anno 2018, derivano dalle attività svolte dall'Ufficio a seguito degli accertamenti svolti dalla
Guardia di finanza di Pomezia in funzione di Polizia giudiziaria delegata alle indagini dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di LE, nell'ambito delle indagini sulle fattispecie penalmente previste e punite dagli artt. 2, 4, 8, 10 e 10 ter del D.Lgs. 74/2000, svolte Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di LE.
Nella ricostruzione della vicenda i militari spiegano come siano partiti dalle indagini svolte sui rapporti
Consorzio_1 con il Ricorrente_1 , riconducibile ai medesimi soggetti, ossia, Nominativo_2, Nominativo_3 e Nominativo_1 per poi estendersi ad altre società che hanno fatturato servizi di trasporto al Consorzio ricorrente per complessivi euro 5.698.958,03, tutti riferibili all'attività della famiglia nominativo1,2,3
-1) Con il primo motivo di ricorso la Società lamenta nullità dell'avviso di accertamento per violazione del principio del contraddittorio ex art. 6 BIS L. 212/2000 stante il diniego di accesso agli atti a fronte di istanza del 09/08/2024 e della mancata ponderazione delle difese del contribuente, rendendo l'avviso di accertamento irrimediabilmente nullo.
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie non può essere contestato che l'atto impugnato che riporta il PVC, emesso al termine di una verifica in loco, sia stato portato a conoscenza del legale rappresentante pro tempore e che sia stato notificato dall'Ufficio lo schema d'atto prima dell'atto impositivo.
Preliminarmente si rileva che il richiamato accesso agli atti ex art. 6 BIS L. 212/2000 e L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, stante la genericità dell'istanza in data 6.8.2024 della parte ricorrente nonchè la genericità della risposta alla richiesta di rinvio dell'appuntamento fissato al 7.9.2024 appaiono inconferenti
(all. 4 fascicolo ricorrente) in quanto tale accesso non consente di evincere argomentazioni sostanziali che possano incidere sui criteri di riparto dell'onere probatorio tra contribuente e ufficio.
Si rileva altresì che l'Ufficio, nel redigere l'avviso di accertamento n. TK3035301126/2024, ha dato atto, considerato e valutato le osservazioni ricevute dal Ricorrente_1 come si legge nelle pagine da 25 a 28 dell'atto impugnato.
-2) La Società ricorrente altresì contesta con il successivo motivo di ricorso l'illegittimità e l'infondatezza dell'atto impugnato perché i costi sarebbero riferibili ad operazioni effettive e documentate che l'Amministrazione non poteva mettere in dubbio.
Il motivo è infondato.
La parte ricorrente ha evidenziato l'attività della Società come segue: “Ricorrente_1
costituito in data 10 maggio 2016, ha scopo mutualistico e si propone, mediante la costituzione di una struttura organizzata comune, di facilitare il conseguimento degli scopi mutualistici delle cooperative consorziate. Le cooperative fondatrici del Consorzio (Società_2 Società Cooperativa, Società_3 Società Cooperativa e Società_4 Società Cooperativa), sono state successivamente escluse verbale del 6 giugno 2018, nel quale si è dato parimenti atto dell'ammissione nella compagine consortile di altre cooperative (Società_5 Società Cooperativa ammessa in data 15 maggio 2017, Società_6 Società Cooperativa e Società_7 Società Cooperativa ammesse in data 7 maggio 2018). Il Consorzio esponente si occupa di servizi di trasporto e logistica e nasce per rispondere all'esigenza di fornire al committente un prodotto “chiavi in mano” garantendo tutte le attività della filiera produttiva e fornendo nel contempo occasioni di lavoro a vantaggio di consorziati ed altri fornitori. Il processo produttivo è articolato in più fasi che la singola azienda non riesce a soddisfare completamente se non attraverso investimenti elevati e struttura organizzativa adeguata, senza peraltro garanzie di competitività sul mercato. Il Consorzio si pone dunque quale ente collettivo in grado di interloquire con il cliente finale ed assegnare le varie fasi produttive ai consorziati più idonei ovvero a fornitori terzi, con il duplice obiettivo di coordinare l'attività produttiva e di acquisire quale “general contractor” incarichi dai vari committenti sia a trattativa privata sia attraverso la partecipazione a gare di appalto dove sono richieste particolari consistenze di fatturato e forza lavoro ovvero differenti competenze”.
Orbene al riguardo l'atto impugnato spiega quanto segue: “A seguito di indagini di P.G. effettuate dopo la segnalazione di notizia di reato sono emersi ulteriori elementi atti a comprovare l'inesistenza strutturale delle società cooperative e la loro riconducibilità a un gruppo criminale facente capo a un soggetto segnalato all'Autorità giudiziaria. Da un lato, infatti, l'attività presso le sedi legali delle società cooperative hanno permesso di appurare la loro inesistenza;
dall'altro, invece, le perquisizioni hanno consentito di rinvenire copiosa documentazione afferente alle cooperative nella disponibilità di soggetti che non rivestono formalmente alcuna carica societaria all'interno delle stesse. Sono emersi, inoltre, ulteriori elementi che hanno fatto ritenere che vi sia stata una rete di cooperative, consorzi e società a responsabilità limitata costituiti al solo fine di emettere fatture a fronte di operazioni oggettivamente, oltre che soggettivamente inesistenti. Gli stessi soggetti giuridici sono, poi, posti in liquidazione o cessati trascorsi pochi anni dalla costituzione o, comunque, nel momento in cui siano sottoposti ad attività fiscali”.
L'atto impugnato spiega altresì come sia stato accertato che nell'Anagrafe tributaria “presso le sedi legali ed operative delle predette società, non venisse svolta alcuna attività e, addirittura, alcune di esse (ad esempio la Speed RL) non erano in possesso di scritture contabili”.
L'Ufficio ha evidenziato inoltre come all'indirizzo di Roma, Indirizzo_1, sede legale della Società Ricorrente_1, non sono state rilevate targhe, insegne, cassette della posta né indicazione ai citofoni riconducibili e altresì come dalle dichiarazioni della maggior parte dei legali rappresentanti e dei dipendenti delle predette società additassero i signori Nominativo_1, Nominativo_4 e Nominativo_2 quali reali gerenti di tutte le società (da pag 6 a pag. 24).
L'Ufficio contesta in buona sostanza artifici contabili, meccanismi fraudolenti e numerose irregolarità messi in atto allo scopo di evadere le imposte e che la Società ricorrente ha annotato e utilizzato fatture che, sulla base delle indagini svolte, sono risultate essere riferite ad operazioni sospette e non trasparenti dettagliatamente indicate nei prospetti relativi ai rapporti con le seguenti Società:
A) Società_8 RLs (pag. 6 e segg)
B) Società_7 società cooperativa (pag. 8 e segg)
C) Società_6 società cooperativa (pag. 10 e segg)
D) Società_5 società cooperativa (pag. 12 e segg)
E) Società_9 RL (pag. 16 e segg)
F) Società_10 RL (pag. 17 e segg) G) Società_11 RLs (pag. 19 e segg)
H) Società_12 società cooperativa in liquidazione (pag. 22 e segg)
I) Società_13. in liquidazione (pag. 22 e segg)
J) Società_14 società cooperativa -in liquidazione (pag. 23 e segg)
K) Società_9 società cooperativa -in liquidazione (pag. 24 e segg).
Orbene, alla luce dei caratteri distintivi dei consorzi di società, occorre richiamare il principio di inerenza di cui all'art. 109, comma 5, TUIR pienamente applicabile alla Società Ricorrente_1
principio che stabilisce che un costo è deducibile solo se pertinente all'attività d'impresa e finalizzato alla produzione di ricavi, ossia se la specifica operazione dell'attività commerciale è finalizzate al perseguimento dei fini stabiliti dall'atto costitutivo e dallo Statuto e al richiamato carattere mutualistico.
Spetta infatti al consorzio nei suoi rapporti con le consorziate dimostrare e distinguere l'ambito dell'attività commerciale e mutualistica, che le spese sostenute siano effettivamente correlate alle attività svolte e coerenti con la finalità commerciale dell'attività del consorzio e coerenti con l'attività delle società commerciali e delle cooperative consorziate.
Vi è da rilevare al riguardo che, a fronte delle contestazioni dell'Ufficio, non vi è prova del rispetto del principio di inerenza mancando elementi concreti sull'effettività dei rapporti obbligatori qualitativamente e quantitativamente riconducibili alle specifiche attività sottese alle registrazioni formali della documentazione.
Il contribuente per portare in deduzione i costi sostenuti deve provarne l'effettiva esistenza non essendo sufficiente per assolvere tale onere esibire contratti, fatture, produrre una formale tenuta delle scritture contabili o mezzi di pagamento in quanto trattasi di elementi non decisivi e utilizzabili anche per dare formale apparenza reale ad operazioni fittizie.
Il concetto di inerenza va quindi contestualizzato e analizzato con riferimento a ciascuna operazione e non va inteso in senso ampio come automatica correlazione potenziale all'idoneità astratta dell'attività a produrre utili, ma come connessione fattuale ed intrinseca della singola operazione all'oggetto sociale e all'attività del Consorzio, e ciò anche con riferimento al costo per la disponibilità di autoveicoli.
Ai fini del rispetto del principio di inerenza, a fronte della contestazione dell'Ufficio, il contribuente ha l'onere di provare l'effettiva esistenza dei costi sostenuti con ogni ulteriore elemento di prova come trattative intercorse e corrispondenza credibili, elementi relativi alla qualità e quantità delle attività svolte dalle Società.
In questo quadro, per la forza indiziaria degli elementi accertati nel PVC, il recupero dei costi di noleggio è giustificato, in particolare, dalla mancanza di elementi concreti comprovanti il rispetto del principio di inerenza, ossia per circostanze insufficienti a dimostrare il collegamento effettivo tra costo e attività di impresa.
-3) La Società contesta altresì il difetto di assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio e ribadisce di aver provato l'effettiva esistenza delle operazioni contestate con la documentazione contabile in ordine, con contratti e fatture, con i coerenti mezzi di pagamento corrispondenti ai contratti conclusi, alle fatture ricevute ed importi dedotti dalla società,
Il motivo è infondato
L'atto impugnato fa specifico riferimento ad artifici formali e contabili, meccanismi fraudolenti e numerose irregolarità messi in atto allo scopo di evadere le imposte in relazione alle fatture emesse da undici società di capitali o cooperative per attività di trasporto svolte per conto del Consorzio ricorrente, per un ammontare complessivo di euro 5.698.958,03 e conclude per l'inesistenza delle operazioni in questione in quanto non supportate da reali e concreti riscontri in ordine alle presunte operazioni intercorse.
Anche a voler tenere conto del riconoscimento dell'Ufficio di parte dei costi relativi ai rapporti di lavoro e delle dichiarazioni rilasciate da taluni lavoratori circa la flessibilità dei rapporti con le varie società, il Collegio al riguardo evidenzia che in base agli elementi oggettivi forniti nell'atto impugnato e degli obblighi di osservanza dei principi di bilancio (chiarezza, veridicità, correttezza, prudenza, continuità aziendale competenza e prevalenza della sostanza sulla forma) a salvaguardia dell'impresa e degli interessi dei creditori sociali, i dati invocati non appaiono concretamente idonei a dimostrare in modo trasparente l'effettività delle specifiche operazioni contestate.
Al riguardo questa Corte intende dare continuità alla giurisprudenza di legittimità in tema di fatture per operazioni inesistenti e di responsabilità fiscale. La Cassazione in tema di operazioni soggettivamente inesistenti ha statuito in più arresti che incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass.,
Sez. 5, 9.8.2022, n. 24471, Rv. 665800-02).
Quanto all'inesistenza oggettiva è consolidato il principio per cui, in tema di I.V.A., una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'I.V.A. e/o – come nella specie – della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., Sez. 5, 18.10.2021, n. 28628, Rv.662471-01).
-4) La Società ricorrente lamenta inoltre la nullità dell'atto impugnato per “Violazione dell'art. 7 della L.
212/2000, che impone l'allegazione degli atti richiamati nella motivazione, qualora non già noti al contribuente”
La doglianza è infondata.
Il Collegio rileva che nell'atto impugnato sono stati puntualmente indicati i gravi e concordanti presupposti fattuali e le ragioni giuridiche, poste a base della pretesa fiscale azionata, sulla scorta delle risultanze del
P.v.c. già noto alla parte, in quanto alla medesima consegnato dai verbalizzanti a conclusione della verifica fiscale, come in seguito specificate nello schema di atto notificato.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l'avviso «persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur".
E' al riguardo da rilevare che la motivazione per relationem è ammessa mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato. Tali indicazioni consentono al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i punti specifici dell'atto richiamato, nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (cfr. Cass. n. 9323 del 2017). Pertanto, la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto richiamato dall'avviso di accertamento non si realizza necessariamente con la pedissequa trascrizione delle sue parti rilevanti nel contesto dell'atto impositivo, ma anche con la semplice indicazione, in forma riassuntiva, del suo contenuto essenziale, per come apprezzato e valutato dall'Amministrazione finanziaria. Dunque, trova applicazione il consolidato principio affermato dalla Corte di Cassazione (così Cass sent. n. 5082/2011, Cass. sent. n. 11047 del 27.04.2021, che richiama Cass., n.
28060 del 24.11.2017; in senso conforme, Cass. ord. n.22894 del 21.10.2020) secondo cui l'onere motivazionale dell'avviso di accertamento è assolto quando l'atto richiamato è conosciuto dal contribuente o sia stato in precedenza ricevuto, in quanto in questi casi il medesimo contribuente è a conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto che l'Ufficio ha posto a fondamento dell'atto impositivo. L'Amministrazione ha sufficientemente dimostrato con mezzi che non rappresentano supposizioni, conformemente alle norme in materia di prova previste dal diritto nazionale e senza pregiudicare l'efficacia del diritto dell'Unione, gli elementi che provano la soggettività passiva dell'impresa che ha dedotto i costi e l'IV relativa alle fatture.
-4.1) Rileva evidenziare che, per consolidata giurisprudenza del GI di legittimità, il P.V.C. in tema di accertamenti tributari assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: -a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
-b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi – e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi – esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
-c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore.
La giurisprudenza ha chiarito che, di fronte a seri indizi rappresentati dall'Amministrazione Finanziaria sull'inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente fornire una prova rigorosa dell'effettività della transazione e che la mera contabilità, i documenti di trasporto e i bonifici possono non essere ritenuti sufficienti se considerati 'preconfezionati'.
Il ricorrente nella fattispecie non ha fornito prova contraria con specifiche indicazioni divergenti delle fonti di conoscenza tale da permettere a questo Collegio l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni confluite nel PVC e richiamate nell'atto impugnato.
Peraltro va ricordato che la preclusione per i documenti iirritualmente acquisiti è operativa solo nel procedimento penale.
-4.2) Giova inoltre precisare che non appaiono ininfluenti e non decisive le eccezioni sollevate dal ricorrente sulla prova del documento di trasporto dei beni ricevuti, sull'esecuzione del pagamento con bonifico delle singole fatture a favore delle società che avevano emesso le fatture, perché risultano inidonee o comunque insufficienti a provare la effettiva natura sostanziale delle operazioni sottese.
Il Collegio al riguardo evidenzia che in base agli elementi oggettivi forniti nell'atto impugnato, coerenti con gli obblighi di osservanza dei principi di bilancio (chiarezza, veridicità, correttezza, prudenza, continuità aziendale competenza e prevalenza della sostanza sulla forma), posti a salvaguardia dell'impresa e degli interessi dei creditori sociali, i dati formali invocati dalla Parte non possono assumere automatico valore sostanziale delle specifiche operazioni contestate. Per il principio di vicinanza della prova la parte, che era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, avrebbe dovuto provare la natura fattuale delle singole operazioni contestate, provare e documentare l'imponibile maturato e quindi l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione (ex multis Cass., ord., 12/06/2024, n. 16364). 4.3) Con riguardo l'onere della prova, questo Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di fatture per operazioni inesistenti e di responsabilità fiscale.
La Suprema Corte di Cassazione in tema di operazioni soggettivamente inesistenti ha statuito in più arresti che incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass., Sez. 5, 9.8.2022, n.
24471).
Quanto all'inesistenza oggettiva è consolidato il principio per cui, in tema di I.V.A., una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'I.V.A. e/o – come nella specie – della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto le stesse modalità sono anche utilizzate proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., Sez. 5, 18.10.2021, n. 28628, Rv.662471-01).
A prescindere dalla inesistenza oggettiva o soggettiva della operazione, tenuto conto del riparto dell'onere probatorio in sede di accertamento sull'esistenza del diritto del contribuente alla detraibilità dell'IVA indicata in fattura, grava sul contribuente la prova contraria di aver posto in essere operazioni effettivamente sottese alle registrazioni contabili con la diligenza esigibile da un operatore accorto, che secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità “in rapporto alle circostanze del caso concreto” deve essere in grado di spiegare le movimentazioni da cui scaturisce il credito utilizzato nei Modelli di dichiarazioni fiscali ai fini Ires,
IR e IV (cfr. Cass. n. 24880 del 2022).
In buona sostanza, per quanto sopra, l'Ufficio ha proceduto ad una approfondita valutazione degli elementi e delle circostanze di fatto del caso di specie, effettuata conformemente alle norme in materia di prova del diritto nazionale, ha assolto all'onere istruttorio ed evidenziato come la Società ha neutralizzato le imposte dovute con crediti relativi ad operazioni inesistenti.
-5) Conclusivamente, le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Il ricorso per l'effetto non è meritevole di accoglimento e va respinto con conferma della legittimità dell'atto impugnato.
-6) In considerazione della complessità della controversia per l'articolato iter delle indagini e del contraddittorio e tenuto conto dei rilievi della difesa della parte ricorrente parzialmente accolti dall'Ufficio in sede di contraddittorio, le spese di lite possono essere compensate per gravi ed eccezionali motivi (Cass., Sez. III,
24 ottobre 2018, n. 26918; 23 gennaio 2018, n. 1572).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma respinge il ricorso con spese compensate come in motivazione. Così deciso in camera di consiglio in Roma il 16.10.2025
Il GI relatore (Margherita Mantini) Il Presidente (Maria Laura Petrongari)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente
MANTINI MARGHERITA, Relatore
SALARI DO, GI
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5065/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3035301126/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3035301126/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3035301126/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10067/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: accogliere il ricorso con vittoria di spese;
Resistente/Appellato: respingere il ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 con sede legale in Roma (RM) Indirizzo_1 nella persona del legale rappresentante Sig. Nominativo_1 ha impugnato, con ricorso in data 10 febbraio 2025, dinanzi a questa Corte Avviso di accertamento n. TK3035301126/2024, notificatogli in data 13 dicembre 2024 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma per l'anno d'imposta
2018, con il quale è stato accertato:
- ai fini IRES, ai sensi degli articoli 39 e 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, un maggior reddito di € 4.000.794,03 e dei costi non documentati pari ad € 9.548,37;
- ai fini IRAP, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 446, un maggior valore della produzione di € 5.708.506,00;
- ai fini IVA, ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla rettifica dell'IV in detrazione accertando una minore IVA detraibile complessiva ed una corrispondente maggiore imposta dovuta per € 1.255.871,00 dato dalla somma dell' società cooperative pari ad € 1.253.770,77 e dell'IV relativa ai costi documentati pari ad € 2.100,65.
L'attività di verifica dell'Ufficio è scaturita dall'esito di indagini di polizia giudiziaria effettuate dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Pomezia, poi confluite nel processo verbale di contestazione (P.V.C) consegnato in data 14 dicembre 2023.
-A) A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa per vizi procedurali e per l'assoluta infondatezza nel merito della pretesa per i seguenti motivi:
-1) NULLITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL
CONTRADDITTORIO EX ART. 6 BIS L. 212/2000
-)diniego sostanziale all'accesso agli atti a fronte di istanza del 09/08/2024, per conoscere in particolare i verbali e i documenti relativi alle verifiche condotte sui terzi (Consorzio Consorzio_1 e società fornitrici);
-)violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, che impone l'allegazione degli atti richiamati nella motivazione, qualora non già noti al contribuente
-2) INFONDATEZZA DELLA PRETESA TRIBUTARIA - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA motivazione per relationem
-3) MANCATO RICONOSCIMENTO DEI COSTI E DELL'IVA – ERRONEITA' ED INFONDATEZZA
Il ciclo produttivo, tracciato da migliaia di documenti di trasporto (DDT), contratti e tabulati, dimostra in modo inconfutabile l'effettività delle operazioni. Tali costi, pertanto, sono pienamente inerenti e deducibili. Tutte le prestazioni costituiscono in generale la normale remunerazione di servizi esternalizzati a fronte di ricavi conseguiti nel 2018 per € 9.949.962. Ai fini IVA, la detrazione è preclusa solo se il cessionario sapeva o poteva sapere di partecipare ad operazioni fraudolente. L'onere di provare tale consapevolezza grava sull'Amministrazione, che nel caso di specie non ha fornito alcun elemento concreto, limitandosi a illazioni e presunzioni basate su indagini relative a terzi. Il Ricorrente_1 ha operato legittimamente, secondo il modello organizzativo che gli è proprio (art. 2602 c.c.), aggregando diverse realtà produttive per ottimizzare i costi e competere sul mercato. L'Ufficio ha erroneamente interpretato questa normale prassi operativa come un sintomo di frode, senza alcun fondamento probatorio
-4) INFONDATEZZA COSTI INSUFFICIENTEMENTE DOCUMENTATI – pretestuoso il recupero di costi per
€ 9.458,37 relativi a tre fatture emesse dalla Società_1 Srl per “messa a disposizione autovetture” per genericità della descrizione e l'assenza dei dati identificativi dei veicoli. L'obbligo di indicare la targa, previsto per gli acquisti di carburante, non sussiste per i servizi di noleggio o messa a disposizione di veicoli. Ciò che rileva ai fini della deducibilità è l'inerenza del costo all'attività d'impresa.
-5) DIFETTO di MOTIVAZIONE
L''atto impugnato riconosce una quota di costi per il personale pur continuando contraddittoriamente a qualificare le operazioni come oggettivamente inesistenti.
-A.1) A supporto del ricorso ha depositato voluminosa documentazione: - atti societari di costituzione del consorzio e modifiche successive;
- il ciclo attivo di produzione;
- versamenti rateizzati delle società fornitrici;
-
i contratti con le società fornitrici della ricorrente;
- i contratti con le società fornitrici e le società clienti della ricorrente;
- le fatture passive.
-A.2)Tanto premesso ha chiesto: “In via principale e nel merito, annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque privo di effetti giuridici l'avviso di accertamento n. TK3035301126/2024 per tutti i motivi esposti in narrativa. In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, ridurre la pretesa tributaria nella misura che risulterà di giustizia, riconoscendo la piena deducibilità dei costi e la detraibilità della relativa IVA. Con vittoria di spese”.
B) Si è ritualmente costituita in giudizio la Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio
Controlli – Area Legale Via Ippolito Nievo, 48 – 00153 Roma in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che ha replicato alle censure proposte e chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Ha eccepito che:
-le maggiori imposte accertate nei confronti di Ricorrente_1 relativamente all'anno 2018 fanno seguito agli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza di Pomezia in funzione di Polizia giudiziaria delegata alle indagini dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
LE (processo verbale di constatazione prodotto in giudizio dallo stesso ricorrente);
- dalle approfondite indagini svolte dai militari della Guardia di finanza, con processo verbale di constatazione consegnato in data 14 dicembre 2023 nei confronti del Ricorrente_1 sono emerse una serie di attività irregolari poste in essere al solo scopo di evadere le imposte che documentano gli artifici contabili e il meccanismo fraudolento riscontrato e le altre numerose irregolarità rilevate con la conseguenza di ricondurre a tassazione ordinaria i costi elencati nell'atto impositivo con riferimento alle fatture dell'attività commerciale connessi all'emissione di fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti;
- i rilievi mossi dall'Ufficio controlli a seguito dell'istruttoria compiuta si basano sulle gravi, precise e concordanti risultanze del processo verbale, trasfuse e riportate nello “schema d'atto” n. TK3T21000061/2024 notificato al Consorzio ricorrente in data 20 giugno 2024, che confluiscono nell'avviso di accertamento n.
TK3035301126/2024 ed in particolare: (-a) fatture per operazioni inesistenti;
(-b) costi insufficientemente documentati.
-Le osservazioni presentate dalla società in data 9 agosto 2024 sono state puntualmente esaminate dall'Ufficio Controlli che ha successivamente emesso l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione. -C) Con successiva memoria illustrativa la difesa della Società ha ribadito i motivi di censura e la nullita' dell'avviso di accertamento per violazione del principio del contraddittorio ex art. 6 bis l. 212/2000 e per infondatezza della pretesa tributaria nonché per difetto assoluto di istruttoria e illegittima contestazione.
-D)All'udienza del giorno 16.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le maggiori imposte accertate nei confronti di Ricorrente_1 relativamente all'anno 2018, derivano dalle attività svolte dall'Ufficio a seguito degli accertamenti svolti dalla
Guardia di finanza di Pomezia in funzione di Polizia giudiziaria delegata alle indagini dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di LE, nell'ambito delle indagini sulle fattispecie penalmente previste e punite dagli artt. 2, 4, 8, 10 e 10 ter del D.Lgs. 74/2000, svolte Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di LE.
Nella ricostruzione della vicenda i militari spiegano come siano partiti dalle indagini svolte sui rapporti
Consorzio_1 con il Ricorrente_1 , riconducibile ai medesimi soggetti, ossia, Nominativo_2, Nominativo_3 e Nominativo_1 per poi estendersi ad altre società che hanno fatturato servizi di trasporto al Consorzio ricorrente per complessivi euro 5.698.958,03, tutti riferibili all'attività della famiglia nominativo1,2,3
-1) Con il primo motivo di ricorso la Società lamenta nullità dell'avviso di accertamento per violazione del principio del contraddittorio ex art. 6 BIS L. 212/2000 stante il diniego di accesso agli atti a fronte di istanza del 09/08/2024 e della mancata ponderazione delle difese del contribuente, rendendo l'avviso di accertamento irrimediabilmente nullo.
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie non può essere contestato che l'atto impugnato che riporta il PVC, emesso al termine di una verifica in loco, sia stato portato a conoscenza del legale rappresentante pro tempore e che sia stato notificato dall'Ufficio lo schema d'atto prima dell'atto impositivo.
Preliminarmente si rileva che il richiamato accesso agli atti ex art. 6 BIS L. 212/2000 e L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, stante la genericità dell'istanza in data 6.8.2024 della parte ricorrente nonchè la genericità della risposta alla richiesta di rinvio dell'appuntamento fissato al 7.9.2024 appaiono inconferenti
(all. 4 fascicolo ricorrente) in quanto tale accesso non consente di evincere argomentazioni sostanziali che possano incidere sui criteri di riparto dell'onere probatorio tra contribuente e ufficio.
Si rileva altresì che l'Ufficio, nel redigere l'avviso di accertamento n. TK3035301126/2024, ha dato atto, considerato e valutato le osservazioni ricevute dal Ricorrente_1 come si legge nelle pagine da 25 a 28 dell'atto impugnato.
-2) La Società ricorrente altresì contesta con il successivo motivo di ricorso l'illegittimità e l'infondatezza dell'atto impugnato perché i costi sarebbero riferibili ad operazioni effettive e documentate che l'Amministrazione non poteva mettere in dubbio.
Il motivo è infondato.
La parte ricorrente ha evidenziato l'attività della Società come segue: “Ricorrente_1
costituito in data 10 maggio 2016, ha scopo mutualistico e si propone, mediante la costituzione di una struttura organizzata comune, di facilitare il conseguimento degli scopi mutualistici delle cooperative consorziate. Le cooperative fondatrici del Consorzio (Società_2 Società Cooperativa, Società_3 Società Cooperativa e Società_4 Società Cooperativa), sono state successivamente escluse verbale del 6 giugno 2018, nel quale si è dato parimenti atto dell'ammissione nella compagine consortile di altre cooperative (Società_5 Società Cooperativa ammessa in data 15 maggio 2017, Società_6 Società Cooperativa e Società_7 Società Cooperativa ammesse in data 7 maggio 2018). Il Consorzio esponente si occupa di servizi di trasporto e logistica e nasce per rispondere all'esigenza di fornire al committente un prodotto “chiavi in mano” garantendo tutte le attività della filiera produttiva e fornendo nel contempo occasioni di lavoro a vantaggio di consorziati ed altri fornitori. Il processo produttivo è articolato in più fasi che la singola azienda non riesce a soddisfare completamente se non attraverso investimenti elevati e struttura organizzativa adeguata, senza peraltro garanzie di competitività sul mercato. Il Consorzio si pone dunque quale ente collettivo in grado di interloquire con il cliente finale ed assegnare le varie fasi produttive ai consorziati più idonei ovvero a fornitori terzi, con il duplice obiettivo di coordinare l'attività produttiva e di acquisire quale “general contractor” incarichi dai vari committenti sia a trattativa privata sia attraverso la partecipazione a gare di appalto dove sono richieste particolari consistenze di fatturato e forza lavoro ovvero differenti competenze”.
Orbene al riguardo l'atto impugnato spiega quanto segue: “A seguito di indagini di P.G. effettuate dopo la segnalazione di notizia di reato sono emersi ulteriori elementi atti a comprovare l'inesistenza strutturale delle società cooperative e la loro riconducibilità a un gruppo criminale facente capo a un soggetto segnalato all'Autorità giudiziaria. Da un lato, infatti, l'attività presso le sedi legali delle società cooperative hanno permesso di appurare la loro inesistenza;
dall'altro, invece, le perquisizioni hanno consentito di rinvenire copiosa documentazione afferente alle cooperative nella disponibilità di soggetti che non rivestono formalmente alcuna carica societaria all'interno delle stesse. Sono emersi, inoltre, ulteriori elementi che hanno fatto ritenere che vi sia stata una rete di cooperative, consorzi e società a responsabilità limitata costituiti al solo fine di emettere fatture a fronte di operazioni oggettivamente, oltre che soggettivamente inesistenti. Gli stessi soggetti giuridici sono, poi, posti in liquidazione o cessati trascorsi pochi anni dalla costituzione o, comunque, nel momento in cui siano sottoposti ad attività fiscali”.
L'atto impugnato spiega altresì come sia stato accertato che nell'Anagrafe tributaria “presso le sedi legali ed operative delle predette società, non venisse svolta alcuna attività e, addirittura, alcune di esse (ad esempio la Speed RL) non erano in possesso di scritture contabili”.
L'Ufficio ha evidenziato inoltre come all'indirizzo di Roma, Indirizzo_1, sede legale della Società Ricorrente_1, non sono state rilevate targhe, insegne, cassette della posta né indicazione ai citofoni riconducibili e altresì come dalle dichiarazioni della maggior parte dei legali rappresentanti e dei dipendenti delle predette società additassero i signori Nominativo_1, Nominativo_4 e Nominativo_2 quali reali gerenti di tutte le società (da pag 6 a pag. 24).
L'Ufficio contesta in buona sostanza artifici contabili, meccanismi fraudolenti e numerose irregolarità messi in atto allo scopo di evadere le imposte e che la Società ricorrente ha annotato e utilizzato fatture che, sulla base delle indagini svolte, sono risultate essere riferite ad operazioni sospette e non trasparenti dettagliatamente indicate nei prospetti relativi ai rapporti con le seguenti Società:
A) Società_8 RLs (pag. 6 e segg)
B) Società_7 società cooperativa (pag. 8 e segg)
C) Società_6 società cooperativa (pag. 10 e segg)
D) Società_5 società cooperativa (pag. 12 e segg)
E) Società_9 RL (pag. 16 e segg)
F) Società_10 RL (pag. 17 e segg) G) Società_11 RLs (pag. 19 e segg)
H) Società_12 società cooperativa in liquidazione (pag. 22 e segg)
I) Società_13. in liquidazione (pag. 22 e segg)
J) Società_14 società cooperativa -in liquidazione (pag. 23 e segg)
K) Società_9 società cooperativa -in liquidazione (pag. 24 e segg).
Orbene, alla luce dei caratteri distintivi dei consorzi di società, occorre richiamare il principio di inerenza di cui all'art. 109, comma 5, TUIR pienamente applicabile alla Società Ricorrente_1
principio che stabilisce che un costo è deducibile solo se pertinente all'attività d'impresa e finalizzato alla produzione di ricavi, ossia se la specifica operazione dell'attività commerciale è finalizzate al perseguimento dei fini stabiliti dall'atto costitutivo e dallo Statuto e al richiamato carattere mutualistico.
Spetta infatti al consorzio nei suoi rapporti con le consorziate dimostrare e distinguere l'ambito dell'attività commerciale e mutualistica, che le spese sostenute siano effettivamente correlate alle attività svolte e coerenti con la finalità commerciale dell'attività del consorzio e coerenti con l'attività delle società commerciali e delle cooperative consorziate.
Vi è da rilevare al riguardo che, a fronte delle contestazioni dell'Ufficio, non vi è prova del rispetto del principio di inerenza mancando elementi concreti sull'effettività dei rapporti obbligatori qualitativamente e quantitativamente riconducibili alle specifiche attività sottese alle registrazioni formali della documentazione.
Il contribuente per portare in deduzione i costi sostenuti deve provarne l'effettiva esistenza non essendo sufficiente per assolvere tale onere esibire contratti, fatture, produrre una formale tenuta delle scritture contabili o mezzi di pagamento in quanto trattasi di elementi non decisivi e utilizzabili anche per dare formale apparenza reale ad operazioni fittizie.
Il concetto di inerenza va quindi contestualizzato e analizzato con riferimento a ciascuna operazione e non va inteso in senso ampio come automatica correlazione potenziale all'idoneità astratta dell'attività a produrre utili, ma come connessione fattuale ed intrinseca della singola operazione all'oggetto sociale e all'attività del Consorzio, e ciò anche con riferimento al costo per la disponibilità di autoveicoli.
Ai fini del rispetto del principio di inerenza, a fronte della contestazione dell'Ufficio, il contribuente ha l'onere di provare l'effettiva esistenza dei costi sostenuti con ogni ulteriore elemento di prova come trattative intercorse e corrispondenza credibili, elementi relativi alla qualità e quantità delle attività svolte dalle Società.
In questo quadro, per la forza indiziaria degli elementi accertati nel PVC, il recupero dei costi di noleggio è giustificato, in particolare, dalla mancanza di elementi concreti comprovanti il rispetto del principio di inerenza, ossia per circostanze insufficienti a dimostrare il collegamento effettivo tra costo e attività di impresa.
-3) La Società contesta altresì il difetto di assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio e ribadisce di aver provato l'effettiva esistenza delle operazioni contestate con la documentazione contabile in ordine, con contratti e fatture, con i coerenti mezzi di pagamento corrispondenti ai contratti conclusi, alle fatture ricevute ed importi dedotti dalla società,
Il motivo è infondato
L'atto impugnato fa specifico riferimento ad artifici formali e contabili, meccanismi fraudolenti e numerose irregolarità messi in atto allo scopo di evadere le imposte in relazione alle fatture emesse da undici società di capitali o cooperative per attività di trasporto svolte per conto del Consorzio ricorrente, per un ammontare complessivo di euro 5.698.958,03 e conclude per l'inesistenza delle operazioni in questione in quanto non supportate da reali e concreti riscontri in ordine alle presunte operazioni intercorse.
Anche a voler tenere conto del riconoscimento dell'Ufficio di parte dei costi relativi ai rapporti di lavoro e delle dichiarazioni rilasciate da taluni lavoratori circa la flessibilità dei rapporti con le varie società, il Collegio al riguardo evidenzia che in base agli elementi oggettivi forniti nell'atto impugnato e degli obblighi di osservanza dei principi di bilancio (chiarezza, veridicità, correttezza, prudenza, continuità aziendale competenza e prevalenza della sostanza sulla forma) a salvaguardia dell'impresa e degli interessi dei creditori sociali, i dati invocati non appaiono concretamente idonei a dimostrare in modo trasparente l'effettività delle specifiche operazioni contestate.
Al riguardo questa Corte intende dare continuità alla giurisprudenza di legittimità in tema di fatture per operazioni inesistenti e di responsabilità fiscale. La Cassazione in tema di operazioni soggettivamente inesistenti ha statuito in più arresti che incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass.,
Sez. 5, 9.8.2022, n. 24471, Rv. 665800-02).
Quanto all'inesistenza oggettiva è consolidato il principio per cui, in tema di I.V.A., una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'I.V.A. e/o – come nella specie – della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., Sez. 5, 18.10.2021, n. 28628, Rv.662471-01).
-4) La Società ricorrente lamenta inoltre la nullità dell'atto impugnato per “Violazione dell'art. 7 della L.
212/2000, che impone l'allegazione degli atti richiamati nella motivazione, qualora non già noti al contribuente”
La doglianza è infondata.
Il Collegio rileva che nell'atto impugnato sono stati puntualmente indicati i gravi e concordanti presupposti fattuali e le ragioni giuridiche, poste a base della pretesa fiscale azionata, sulla scorta delle risultanze del
P.v.c. già noto alla parte, in quanto alla medesima consegnato dai verbalizzanti a conclusione della verifica fiscale, come in seguito specificate nello schema di atto notificato.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l'avviso «persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur".
E' al riguardo da rilevare che la motivazione per relationem è ammessa mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato. Tali indicazioni consentono al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i punti specifici dell'atto richiamato, nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (cfr. Cass. n. 9323 del 2017). Pertanto, la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto richiamato dall'avviso di accertamento non si realizza necessariamente con la pedissequa trascrizione delle sue parti rilevanti nel contesto dell'atto impositivo, ma anche con la semplice indicazione, in forma riassuntiva, del suo contenuto essenziale, per come apprezzato e valutato dall'Amministrazione finanziaria. Dunque, trova applicazione il consolidato principio affermato dalla Corte di Cassazione (così Cass sent. n. 5082/2011, Cass. sent. n. 11047 del 27.04.2021, che richiama Cass., n.
28060 del 24.11.2017; in senso conforme, Cass. ord. n.22894 del 21.10.2020) secondo cui l'onere motivazionale dell'avviso di accertamento è assolto quando l'atto richiamato è conosciuto dal contribuente o sia stato in precedenza ricevuto, in quanto in questi casi il medesimo contribuente è a conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto che l'Ufficio ha posto a fondamento dell'atto impositivo. L'Amministrazione ha sufficientemente dimostrato con mezzi che non rappresentano supposizioni, conformemente alle norme in materia di prova previste dal diritto nazionale e senza pregiudicare l'efficacia del diritto dell'Unione, gli elementi che provano la soggettività passiva dell'impresa che ha dedotto i costi e l'IV relativa alle fatture.
-4.1) Rileva evidenziare che, per consolidata giurisprudenza del GI di legittimità, il P.V.C. in tema di accertamenti tributari assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: -a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
-b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi – e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi – esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
-c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore.
La giurisprudenza ha chiarito che, di fronte a seri indizi rappresentati dall'Amministrazione Finanziaria sull'inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente fornire una prova rigorosa dell'effettività della transazione e che la mera contabilità, i documenti di trasporto e i bonifici possono non essere ritenuti sufficienti se considerati 'preconfezionati'.
Il ricorrente nella fattispecie non ha fornito prova contraria con specifiche indicazioni divergenti delle fonti di conoscenza tale da permettere a questo Collegio l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni confluite nel PVC e richiamate nell'atto impugnato.
Peraltro va ricordato che la preclusione per i documenti iirritualmente acquisiti è operativa solo nel procedimento penale.
-4.2) Giova inoltre precisare che non appaiono ininfluenti e non decisive le eccezioni sollevate dal ricorrente sulla prova del documento di trasporto dei beni ricevuti, sull'esecuzione del pagamento con bonifico delle singole fatture a favore delle società che avevano emesso le fatture, perché risultano inidonee o comunque insufficienti a provare la effettiva natura sostanziale delle operazioni sottese.
Il Collegio al riguardo evidenzia che in base agli elementi oggettivi forniti nell'atto impugnato, coerenti con gli obblighi di osservanza dei principi di bilancio (chiarezza, veridicità, correttezza, prudenza, continuità aziendale competenza e prevalenza della sostanza sulla forma), posti a salvaguardia dell'impresa e degli interessi dei creditori sociali, i dati formali invocati dalla Parte non possono assumere automatico valore sostanziale delle specifiche operazioni contestate. Per il principio di vicinanza della prova la parte, che era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, avrebbe dovuto provare la natura fattuale delle singole operazioni contestate, provare e documentare l'imponibile maturato e quindi l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione (ex multis Cass., ord., 12/06/2024, n. 16364). 4.3) Con riguardo l'onere della prova, questo Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di fatture per operazioni inesistenti e di responsabilità fiscale.
La Suprema Corte di Cassazione in tema di operazioni soggettivamente inesistenti ha statuito in più arresti che incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass., Sez. 5, 9.8.2022, n.
24471).
Quanto all'inesistenza oggettiva è consolidato il principio per cui, in tema di I.V.A., una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'I.V.A. e/o – come nella specie – della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto le stesse modalità sono anche utilizzate proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., Sez. 5, 18.10.2021, n. 28628, Rv.662471-01).
A prescindere dalla inesistenza oggettiva o soggettiva della operazione, tenuto conto del riparto dell'onere probatorio in sede di accertamento sull'esistenza del diritto del contribuente alla detraibilità dell'IVA indicata in fattura, grava sul contribuente la prova contraria di aver posto in essere operazioni effettivamente sottese alle registrazioni contabili con la diligenza esigibile da un operatore accorto, che secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità “in rapporto alle circostanze del caso concreto” deve essere in grado di spiegare le movimentazioni da cui scaturisce il credito utilizzato nei Modelli di dichiarazioni fiscali ai fini Ires,
IR e IV (cfr. Cass. n. 24880 del 2022).
In buona sostanza, per quanto sopra, l'Ufficio ha proceduto ad una approfondita valutazione degli elementi e delle circostanze di fatto del caso di specie, effettuata conformemente alle norme in materia di prova del diritto nazionale, ha assolto all'onere istruttorio ed evidenziato come la Società ha neutralizzato le imposte dovute con crediti relativi ad operazioni inesistenti.
-5) Conclusivamente, le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Il ricorso per l'effetto non è meritevole di accoglimento e va respinto con conferma della legittimità dell'atto impugnato.
-6) In considerazione della complessità della controversia per l'articolato iter delle indagini e del contraddittorio e tenuto conto dei rilievi della difesa della parte ricorrente parzialmente accolti dall'Ufficio in sede di contraddittorio, le spese di lite possono essere compensate per gravi ed eccezionali motivi (Cass., Sez. III,
24 ottobre 2018, n. 26918; 23 gennaio 2018, n. 1572).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma respinge il ricorso con spese compensate come in motivazione. Così deciso in camera di consiglio in Roma il 16.10.2025
Il GI relatore (Margherita Mantini) Il Presidente (Maria Laura Petrongari)