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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/06/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 523/2025 introdotta con ricorso depositato in data 13.05.2025 da
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.05.1983 e residente in Centobuchi di Monteprandone (AP), in via P.zza dell'Unità
12, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Lucidi ed EL IR HI (C.F.
nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Benedetto del Tronto, in via Fabio Filzi n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea
Broglia;
Avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprimeva parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.05.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 19.06.2004, hanno contratto matrimonio in Marocco, e l'atto di matrimonio
è stato trascritto nel Registro Atti di Matrimonio, parte II, serie C, del Comune di
Monteprandone;
- dalla loro unione sono nati: il 13 aprile 2006 in Marocco, e il 3 luglio Per_1 Per_2
2012 a San Benedetto del Tronto;
- oggi è maggiorenne e coabita con il padre, mentre è affidato alle cure Per_1 Per_2
della mamma, che si occupa in maniera esclusiva dei suoi bisogni;
- il sig. El MI è attualmente assunto presso la FAI srl corrente in Monteprandone,
Via dell'industria n. 65 e percepisce uno stipendio mensile di euro 1.400,00 mentre la sig.ra percepisce una pensione di invalidità dell'importo mensile di Euro Pt_1
700,00 ed è in carico al Servizio Sociale del Comune di Monteprandone, il quale ha reperito l'abitazione dove lei ed il figlio abitano;
Per_2
- all'udienza del 26 gennaio 2022, innanzi al Presidente del Tribunale di Ascoli
Piceno, i ricorrenti raggiungevano un accordo in merito alle condizioni di separazione, successivamente omologato con decreto di omologazione del 3 febbraio 2022;
- dal momento della separazione i coniugi non hanno più convissuto e non appare possibile ricostituire l'unione spirituale e materiale;
- danno atto di aver regolato i loro rapporti, nascenti in conseguenza della separazione, fino a questo momento, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. confermare le condizioni di separazione, come di seguito modificate:
- il figlio minore rimane affidato in via esclusiva alla madre, la quale prenderà Per_2
in autonomia tutte le decisioni riguardanti il figlio - ivi incluse quelle concernenti la salute, la scuola, le attività extrascolastiche, così come il rinnovo dei documenti personali - impegnandosi a darne pronta conoscenza al padre;
- il padre potrà tenere con sé il figlio minore: nei fine settimana alternati con possibilità di pernotto;
le parti liberamente stabiliscono inoltre che, previo accordo con la madre, il padre potrà liberamente tenere con sé il figlio. Pertanto, entrambi i genitori, sin da ora si danno massima disponibilità a collaborare per rendere effettivo il diritto e le frequentazioni contemperando gli impegni lavorativi e le esigenze di vita del minore;
Nell'interesse del minore e al fine di garantire un corretto sviluppo sia emotivo che socio - relazionale si precisa che la madre - nei giorni in cui la minore sarà affidata a lei - si assicurerà ad accompagnarla alle varie attività pomeridiane scolastiche e/o extra scolastiche (es. catechismo, riunioni scolastiche, campi estivi, recuperi o corsi di potenziamento scolastico, feste di compleanno degli amici ecc.). Medesimo impegno viene assunto dal padre nei giorni in cui il figlio resterà affidato al medesimo;
- il padre contribuirà in maniera diretta al mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, , mentre corrisponderà alla sig.ra Per_1
- quale contributo al mantenimento, sia ordinario che straordinario, del figlio Pt_1
- l'importo omnicomprensivo mensile di euro 350,00 entro e non oltre il 20 Per_2
di ogni mese. In nessun caso pertanto, la sig.ra potrà richiedere al sig. El MI Pt_1
il rimborso delle spese straordinarie, dalla stessa sostenute, per il minore Il Per_2
padre acconsente espressamente che sia la madre a percepire integralmente (100%)
l'assegno unico in favore del figlio minore La madre acconsente Per_2
espressamente che sia il padre a percepire integralmente (100%) l'assegno unico in favore del figlio maggiorenne;
Per_1
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto con l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore fino al raggiungimento della sua maggiore età; - Reciprocamente, quindi, i coniugi si dichiarano e si danno atto che con l'accordo di cui al ricorso introduttivo hanno definito tutti i rapporti tra esse intercorsi e non hanno conseguentemente nulla a pretendersi l'una dall'altra per qualsivoglia anche diverso titolo o ragione, indipendentemente dalla loro qualificazione.
In data 29.05.2025 il Presidente del Tribunale, letto il ricorso depositato dagli istanti, designava il giudice relatore cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 10.06.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda congiuntamente proposta dalle parti merita accoglimento in quanto, dalla pronuncia di separazione personale dei coniugi, non vi è stata riconciliazione e, pertanto, alcuna unione spirituale e materiale può più essere ricostituita. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra i ricorrenti appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi degli stessi, nonché quelli dei figli.
Le spese di lite, stante la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono da compensare integralmente tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi ed El MI Hicham Parte_1
alle condizioni concordate tra le parti per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monteprandone in quanto l'atto di matrimonio è stato trascritto presso i Registri Atti di Matrimonio di detto Comune (parte II, serie C);
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 26/6/2025 IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Rita De Angelis
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 523/2025 introdotta con ricorso depositato in data 13.05.2025 da
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.05.1983 e residente in Centobuchi di Monteprandone (AP), in via P.zza dell'Unità
12, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Lucidi ed EL IR HI (C.F.
nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Benedetto del Tronto, in via Fabio Filzi n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea
Broglia;
Avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprimeva parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.05.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 19.06.2004, hanno contratto matrimonio in Marocco, e l'atto di matrimonio
è stato trascritto nel Registro Atti di Matrimonio, parte II, serie C, del Comune di
Monteprandone;
- dalla loro unione sono nati: il 13 aprile 2006 in Marocco, e il 3 luglio Per_1 Per_2
2012 a San Benedetto del Tronto;
- oggi è maggiorenne e coabita con il padre, mentre è affidato alle cure Per_1 Per_2
della mamma, che si occupa in maniera esclusiva dei suoi bisogni;
- il sig. El MI è attualmente assunto presso la FAI srl corrente in Monteprandone,
Via dell'industria n. 65 e percepisce uno stipendio mensile di euro 1.400,00 mentre la sig.ra percepisce una pensione di invalidità dell'importo mensile di Euro Pt_1
700,00 ed è in carico al Servizio Sociale del Comune di Monteprandone, il quale ha reperito l'abitazione dove lei ed il figlio abitano;
Per_2
- all'udienza del 26 gennaio 2022, innanzi al Presidente del Tribunale di Ascoli
Piceno, i ricorrenti raggiungevano un accordo in merito alle condizioni di separazione, successivamente omologato con decreto di omologazione del 3 febbraio 2022;
- dal momento della separazione i coniugi non hanno più convissuto e non appare possibile ricostituire l'unione spirituale e materiale;
- danno atto di aver regolato i loro rapporti, nascenti in conseguenza della separazione, fino a questo momento, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. confermare le condizioni di separazione, come di seguito modificate:
- il figlio minore rimane affidato in via esclusiva alla madre, la quale prenderà Per_2
in autonomia tutte le decisioni riguardanti il figlio - ivi incluse quelle concernenti la salute, la scuola, le attività extrascolastiche, così come il rinnovo dei documenti personali - impegnandosi a darne pronta conoscenza al padre;
- il padre potrà tenere con sé il figlio minore: nei fine settimana alternati con possibilità di pernotto;
le parti liberamente stabiliscono inoltre che, previo accordo con la madre, il padre potrà liberamente tenere con sé il figlio. Pertanto, entrambi i genitori, sin da ora si danno massima disponibilità a collaborare per rendere effettivo il diritto e le frequentazioni contemperando gli impegni lavorativi e le esigenze di vita del minore;
Nell'interesse del minore e al fine di garantire un corretto sviluppo sia emotivo che socio - relazionale si precisa che la madre - nei giorni in cui la minore sarà affidata a lei - si assicurerà ad accompagnarla alle varie attività pomeridiane scolastiche e/o extra scolastiche (es. catechismo, riunioni scolastiche, campi estivi, recuperi o corsi di potenziamento scolastico, feste di compleanno degli amici ecc.). Medesimo impegno viene assunto dal padre nei giorni in cui il figlio resterà affidato al medesimo;
- il padre contribuirà in maniera diretta al mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, , mentre corrisponderà alla sig.ra Per_1
- quale contributo al mantenimento, sia ordinario che straordinario, del figlio Pt_1
- l'importo omnicomprensivo mensile di euro 350,00 entro e non oltre il 20 Per_2
di ogni mese. In nessun caso pertanto, la sig.ra potrà richiedere al sig. El MI Pt_1
il rimborso delle spese straordinarie, dalla stessa sostenute, per il minore Il Per_2
padre acconsente espressamente che sia la madre a percepire integralmente (100%)
l'assegno unico in favore del figlio minore La madre acconsente Per_2
espressamente che sia il padre a percepire integralmente (100%) l'assegno unico in favore del figlio maggiorenne;
Per_1
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto con l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore fino al raggiungimento della sua maggiore età; - Reciprocamente, quindi, i coniugi si dichiarano e si danno atto che con l'accordo di cui al ricorso introduttivo hanno definito tutti i rapporti tra esse intercorsi e non hanno conseguentemente nulla a pretendersi l'una dall'altra per qualsivoglia anche diverso titolo o ragione, indipendentemente dalla loro qualificazione.
In data 29.05.2025 il Presidente del Tribunale, letto il ricorso depositato dagli istanti, designava il giudice relatore cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 10.06.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda congiuntamente proposta dalle parti merita accoglimento in quanto, dalla pronuncia di separazione personale dei coniugi, non vi è stata riconciliazione e, pertanto, alcuna unione spirituale e materiale può più essere ricostituita. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra i ricorrenti appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi degli stessi, nonché quelli dei figli.
Le spese di lite, stante la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono da compensare integralmente tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi ed El MI Hicham Parte_1
alle condizioni concordate tra le parti per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monteprandone in quanto l'atto di matrimonio è stato trascritto presso i Registri Atti di Matrimonio di detto Comune (parte II, serie C);
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 26/6/2025 IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Rita De Angelis
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Panichi