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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/12/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 406 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti
Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. RI SA Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa LI SO LA Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N. 406/2022 R.G., promosso da
, c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(ME) l'1.10.1968 e residente in [...]d'Orlando (ME) via Nazionale Palermo
n.258, elettivamente domiciliata in Ficarra (ME) via Matini n. 213 presso lo studio legale dell'avv. Rosanna Gullia (c.f. -PEC: C.F._2
che la rappresenta e difende per procura in atti Email_1
nei confronti di
c.f. , nato a Controparte_1 C.F._3
TO (ME) il 30.03.1964 e residente in [...]d'Orlando (ME) via Nazionale
Palermo n.258Ficarra (ME) c.da San Mauro n. 5 presso lo studio legale dell'avv.
CE RC (c.f. -PEC: C.F._4
che lo rappresenta e difende per procura Email_2
in atti,
con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione giudiziale.
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato il 12 marzo 2022, premetteva di Parte_1
aver contratto, in data 25 ottobre 1986 a TO, matrimonio con
[...]
trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Controparte_1
Comune al n. 45, parte II, Serie A, Anno 1986; che dal matrimonio erano nati tre figli: (21.02.1993), (4.03.1997) e Per_1 Per_2 Per_3
(16.09.2003); che il rapporto coniugale nel tempo si era incrinato, fino a degenerare in una crisi irreversibile a causa, tra l'altro, delle condotte di mobbing familiare tenute dal marito;
ciò premesso chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito e con correlato risarcimento danni;
domandava, inoltre, lo scioglimento della comunione con i relativi provvedimenti sulla casa familiare e sul conto corrente cointestato nonché un assegno di € 500,00 mensili per il proprio mantenimento, rivalutabile secondo gli indici Istat. Il tutto con vittoria di spese e onorari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva contestando Controparte_1
il contenuto del ricorso avverso e chiedendo la separazione dalla moglie e il rigetto delle domande di addebito e di risarcimento;
domandava, inoltre, lo scioglimento della comunione legale non opponendosi all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
chiedeva, altresì, il rigetto dell'avversa domanda di assegno di mantenimento dichiarandosi disponibile, in subordine, a corrispondere l'importo di € 150,00 mensili. Il tutto con vittoria delle spese processuali. A seguito dell'udienza di comparizione personale delle parti e dopo aver vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente - con provvedimento fuori udienza del 24.5.2022 - assumeva i provvedimenti provvisori e rimetteva la causa innanzi al Giudice Istruttore.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., ammessa la prova orale, invitate a trovare un accordo per la definizione del giudizio, le parti, all'udienza del 20.3.2024,
dichiaravano la loro disponibilità in tal senso con rinunzia alle richieste di addebito oltre all'impegno, da parte del resistente, a trasferire la propria quota dell'abitazione familiare e chiedevano, quindi, un rinvio per la formalizzazione dell'accordo.
All'udienza del 6.3.2025, innanzi al GOP delegato per l'assunzione delle prove,
le parti dichiaravano “di essere d'accordo a che il ceda Controparte_1
il 50% dell'immobile di via Nazionale Palermo, 258, in Capo D'Orlando ai figli
e che il costo di regolarizzazione dello stesso graverà in ragione del 50% tra la
ricorrente ed i figli che acquisteranno detta parte di proprietà. La ricorrente
non avrà nulla a che pretendere sul mantenimento sino adesso maturato e da
oggi a venire.”
Rimesso, dunque, il fascicolo innanzi al Giudice titolare per i provvedimenti del caso, all'udienza del 19.11.2025 veniva dato atto che le parti avevano già donato ai figli la casa coniugale (come da rogito depositato) con cessazione della materia del contendere sull'immobile e con rinuncia da parte della ricorrente alla domanda di assegno di mantenimento. Alla medesima udienza le parti rinunziavano ai termini ex art. 190 c.p.c. e la causa era, quindi, assunta in decisione. Tanto premesso, preso atto della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e della volontà degli stessi di separarsi, con rinunzia alle domande di addebito come da accordo raggiunto, deve essere pronunciata la separazione personale tra gli stessi ex art. 151 comma I c.c..
Nulla sulla casa familiare essendo stata donata con atto pubblico ai figli maggiorenni.
Va, poi, revocato l'assegno di mantenimento stabilito dal Presidente in sede di provvedimenti provvisori a carico del avendo la rinunziato allo CP_1 Pt_1
stesso e a quanto sinora maturato.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa di separazione legale giudiziale n. 406/2022 vertente tra Parte_1
contro così provvede: Controparte_1
1. Pronunzia la separazione tra i coniugi ex art. 151 comma I c.c..
2. Ordina alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni di legge.
3.Revoca l'assegno di mantenimento posto dal Presidente a carico del resistente stante la rinunzia della ricorrente e l'accordo raggiunto dalle parti.
4.Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
LI SO LA RI SA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti
Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. RI SA Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa LI SO LA Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N. 406/2022 R.G., promosso da
, c.f. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(ME) l'1.10.1968 e residente in [...]d'Orlando (ME) via Nazionale Palermo
n.258, elettivamente domiciliata in Ficarra (ME) via Matini n. 213 presso lo studio legale dell'avv. Rosanna Gullia (c.f. -PEC: C.F._2
che la rappresenta e difende per procura in atti Email_1
nei confronti di
c.f. , nato a Controparte_1 C.F._3
TO (ME) il 30.03.1964 e residente in [...]d'Orlando (ME) via Nazionale
Palermo n.258Ficarra (ME) c.da San Mauro n. 5 presso lo studio legale dell'avv.
CE RC (c.f. -PEC: C.F._4
che lo rappresenta e difende per procura Email_2
in atti,
con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione giudiziale.
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato il 12 marzo 2022, premetteva di Parte_1
aver contratto, in data 25 ottobre 1986 a TO, matrimonio con
[...]
trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Controparte_1
Comune al n. 45, parte II, Serie A, Anno 1986; che dal matrimonio erano nati tre figli: (21.02.1993), (4.03.1997) e Per_1 Per_2 Per_3
(16.09.2003); che il rapporto coniugale nel tempo si era incrinato, fino a degenerare in una crisi irreversibile a causa, tra l'altro, delle condotte di mobbing familiare tenute dal marito;
ciò premesso chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito e con correlato risarcimento danni;
domandava, inoltre, lo scioglimento della comunione con i relativi provvedimenti sulla casa familiare e sul conto corrente cointestato nonché un assegno di € 500,00 mensili per il proprio mantenimento, rivalutabile secondo gli indici Istat. Il tutto con vittoria di spese e onorari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva contestando Controparte_1
il contenuto del ricorso avverso e chiedendo la separazione dalla moglie e il rigetto delle domande di addebito e di risarcimento;
domandava, inoltre, lo scioglimento della comunione legale non opponendosi all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
chiedeva, altresì, il rigetto dell'avversa domanda di assegno di mantenimento dichiarandosi disponibile, in subordine, a corrispondere l'importo di € 150,00 mensili. Il tutto con vittoria delle spese processuali. A seguito dell'udienza di comparizione personale delle parti e dopo aver vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente - con provvedimento fuori udienza del 24.5.2022 - assumeva i provvedimenti provvisori e rimetteva la causa innanzi al Giudice Istruttore.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., ammessa la prova orale, invitate a trovare un accordo per la definizione del giudizio, le parti, all'udienza del 20.3.2024,
dichiaravano la loro disponibilità in tal senso con rinunzia alle richieste di addebito oltre all'impegno, da parte del resistente, a trasferire la propria quota dell'abitazione familiare e chiedevano, quindi, un rinvio per la formalizzazione dell'accordo.
All'udienza del 6.3.2025, innanzi al GOP delegato per l'assunzione delle prove,
le parti dichiaravano “di essere d'accordo a che il ceda Controparte_1
il 50% dell'immobile di via Nazionale Palermo, 258, in Capo D'Orlando ai figli
e che il costo di regolarizzazione dello stesso graverà in ragione del 50% tra la
ricorrente ed i figli che acquisteranno detta parte di proprietà. La ricorrente
non avrà nulla a che pretendere sul mantenimento sino adesso maturato e da
oggi a venire.”
Rimesso, dunque, il fascicolo innanzi al Giudice titolare per i provvedimenti del caso, all'udienza del 19.11.2025 veniva dato atto che le parti avevano già donato ai figli la casa coniugale (come da rogito depositato) con cessazione della materia del contendere sull'immobile e con rinuncia da parte della ricorrente alla domanda di assegno di mantenimento. Alla medesima udienza le parti rinunziavano ai termini ex art. 190 c.p.c. e la causa era, quindi, assunta in decisione. Tanto premesso, preso atto della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e della volontà degli stessi di separarsi, con rinunzia alle domande di addebito come da accordo raggiunto, deve essere pronunciata la separazione personale tra gli stessi ex art. 151 comma I c.c..
Nulla sulla casa familiare essendo stata donata con atto pubblico ai figli maggiorenni.
Va, poi, revocato l'assegno di mantenimento stabilito dal Presidente in sede di provvedimenti provvisori a carico del avendo la rinunziato allo CP_1 Pt_1
stesso e a quanto sinora maturato.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa di separazione legale giudiziale n. 406/2022 vertente tra Parte_1
contro così provvede: Controparte_1
1. Pronunzia la separazione tra i coniugi ex art. 151 comma I c.c..
2. Ordina alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni di legge.
3.Revoca l'assegno di mantenimento posto dal Presidente a carico del resistente stante la rinunzia della ricorrente e l'accordo raggiunto dalle parti.
4.Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
LI SO LA RI SA