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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 5900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5900 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28760/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. MA BO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 28760/2023 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO IUCCI Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore;
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO MOIRAGHI CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore.
(C.F. ), CP_2 C.F._2
(C.F. , CP_3 C.F._3
(C.F. ), CONTUMACI. Controparte_4 C.F._4 parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da citazione e note conclusive depositate il 30.05.2025 e richiamate all'udienza del 17.06.2025.
Parte convenuta CP_1
Come da note conclusive depositate il 26.05.2025 e richiamate all'udienza del 17.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
, con atto di citazione del 2023, esponeva che il 6 novembre 2003 – cioè venti anni prima Parte_1
– allorquando si trovava alla guida del proprio ciclomotore in Latina veniva travolto dall'autoveicolo tg. BT579CH di proprietà di e condotto da e rovinava al suolo CP_5 CP_2 procurandosi lesioni.
Egli, pertanto, conveniva in giudizio e anche CP_2 CP_3 Controparte_4 quali eredi del premorto proprietario nonché l'assicuratore chiedendone la CP_5 CP_1 solidale condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza delle lesioni.
non si costituiva tempestivamente e veniva dichiarata contumace. CP_1
Veniva espletata CTU medico-legale sull'attore con relazione a firma dott. del 15.11.2024 e Per_1 veniva delegata al Tribunale di Latina la prova orale: interrogatorio formale del convenuto conducente ed escussione di testimoni sui capitoli 1 e 2 di parte attrice. CP_2
Tuttavia, il convenuto contumace non si presentava a rendere l'interpello (nonostante regolare notifica dell'ordinanza in data 04.04.2024 nel rispetto dell'art. 292 c.p.c., come da atto depositato dall'attore il 17.10.2024) e parte attrice rinunziava al testimone, come da verbale udienza del 01.10.2024 avanti al Tribunale di Latina (inserito nel fascicolo telematico in data 04.10.2024).
Del tutto inspiegabile è, dunque, il riferimento operato dall'attore nelle note conclusive (pag. 9) ad asserite risposte del convenuto e del testimone sui capitoli ammessi, considerato che CP_2 Tes_1 né l'uno né l'altro sono stati escussi.
Ad istruttoria conclusa, si costituiva in data 20.03.2025 eccependo intervenuto giudicato e in CP_1 ogni caso infondatezza della domanda, di cui chiedeva ampio rigetto.
La causa veniva trattenuta a decisione, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., all'udienza di discussione del 17.06.2025 sulle conclusioni sopra richiamate.
La causa è matura per la decisione e la domanda di parte attrice è infondata.
In via preliminare, occorre rilevare che la sentenza del 2011 del Tribunale di Latina evocata e prodotta da non spiega vincolo di giudicato in quanto il Tribunale accertò l'assenza tout court della CP_1 procura alle liti in capo al difensore sicché non si costituì mai un rapporto processuale con l'odierno attore, in allora rappresentato dallo inoltre, nonostante le Controparte_6 considerazioni svolte nel merito dal Tribunale di Latina, quella sentenza deve qualificarsi come sentenza di inammissibilità/improcedibilità di mero rito, inidonea ad acquistare effetti di giudicato sulla domanda di merito.
pagina 2 di 4 La sentenza prodotta, seppur tardivamente, da è ammissibile nella parte rilevante per risolvere CP_1
l'eccezione di giudicato, rilevabile anche d'ufficio e senza preclusioni;
essa, tuttavia, non è ammissibile, per tardività, nella parte in cui ricostruisce i fatti di causa e fa riferimento al verbale della polizia stradale e del pronto soccorso, in quanto si tratta di riferimenti a fatti di causa e prove documentali che non possono surrettiziamente entrare nel processo dopo le preclusioni assertive e istruttorie.
Parimenti inammissibile è il doc. 39 (annotazione di servizio) prodotta dall'attore con la nota conclusiva del 30.05.2025.
Ciò premesso, la domanda è infondata per carenza di adeguata prova della verificazione e della dinamica del sinistro.
L'unica prova offerta dall'attore è una dichiarazione sottoscritta da (doc. 2) nella quale CP_2 egli conferma di aver urtato l'attore e averlo fatto cadere.
Tale dichiarazione – che non ha valore di confessione stragiudiziale ed è liberamente valutabile (cfr. Cass. 25770/2019 in relazione all'efficacia probatoria del modulo “CAI”) – non è sufficiente a far ritenere dimostrato il sinistro secondo le modalità dedotte dall'attore.
L'attore ha poi rinunziato ai testimoni e la mancata comparizione del medesimo OG all'udienza per l'interrogatorio formale non è sufficiente, ex art. 232 c.p.c., a far ritenere ammesse le circostanze dedotte nell'interpello, in quanto il Tribunale, ai sensi di tale articolo, può (e non deve) ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio e lo può fare “valutato ogni altro elemento”.
Questo Tribunale ritiene che, a fronte di un sinistro occorso nel 2003 e azionato in giudizio nel 2023 il vaglio di attendibilità delle prove debba essere estremamente rigoroso e l'assenza di ulteriori elementi di prova (verbale di polizia stradale, che pur parte attrice dichiara essere intervenuta – cfr. pag. 6 conclusionale – testimonianze, fotografie etc.) renda insufficiente la mera dichiarazione scritta stragiudiziale del convenuto poi nemmeno comparso in sede di interrogatorio formale CP_2 per confermarla.
Le domande sono dunque rigettate.
Le spese sono poste a carico di parte attrice soccombente e sono liquidate, in applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 260.000 e 520.000 euro (in base al petitum, cfr. pag. 11 concl.) e previa riduzione per la semplicità della controversia e il modesto numero di questioni trattate, nella misura di cui al dispositivo, con esclusione della fase istruttoria, essendosi costituitasi dopo la fine dell'istruttoria. CP_1
Spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice soccombente, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
RIGETTA tutte le domande di contro , Parte_1 CP_2 CP_3 CP_4
;
[...] CP_1 pagina 3 di 4 PONE le spese di CTU definitivamente a carico di nei rapporti interni, ferma la Parte_1 solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
CONDANNA a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP_1 complessivi euro 7.500 per compensi (euro 2.500 per fase di studio;
euro 1.500 per fase introduttiva ed euro 3.500 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.
Così deciso in Milano, il 15 luglio 2025
Il Giudice
MA BO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. MA BO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 28760/2023 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO IUCCI Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore;
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO MOIRAGHI CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore.
(C.F. ), CP_2 C.F._2
(C.F. , CP_3 C.F._3
(C.F. ), CONTUMACI. Controparte_4 C.F._4 parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da citazione e note conclusive depositate il 30.05.2025 e richiamate all'udienza del 17.06.2025.
Parte convenuta CP_1
Come da note conclusive depositate il 26.05.2025 e richiamate all'udienza del 17.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
, con atto di citazione del 2023, esponeva che il 6 novembre 2003 – cioè venti anni prima Parte_1
– allorquando si trovava alla guida del proprio ciclomotore in Latina veniva travolto dall'autoveicolo tg. BT579CH di proprietà di e condotto da e rovinava al suolo CP_5 CP_2 procurandosi lesioni.
Egli, pertanto, conveniva in giudizio e anche CP_2 CP_3 Controparte_4 quali eredi del premorto proprietario nonché l'assicuratore chiedendone la CP_5 CP_1 solidale condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza delle lesioni.
non si costituiva tempestivamente e veniva dichiarata contumace. CP_1
Veniva espletata CTU medico-legale sull'attore con relazione a firma dott. del 15.11.2024 e Per_1 veniva delegata al Tribunale di Latina la prova orale: interrogatorio formale del convenuto conducente ed escussione di testimoni sui capitoli 1 e 2 di parte attrice. CP_2
Tuttavia, il convenuto contumace non si presentava a rendere l'interpello (nonostante regolare notifica dell'ordinanza in data 04.04.2024 nel rispetto dell'art. 292 c.p.c., come da atto depositato dall'attore il 17.10.2024) e parte attrice rinunziava al testimone, come da verbale udienza del 01.10.2024 avanti al Tribunale di Latina (inserito nel fascicolo telematico in data 04.10.2024).
Del tutto inspiegabile è, dunque, il riferimento operato dall'attore nelle note conclusive (pag. 9) ad asserite risposte del convenuto e del testimone sui capitoli ammessi, considerato che CP_2 Tes_1 né l'uno né l'altro sono stati escussi.
Ad istruttoria conclusa, si costituiva in data 20.03.2025 eccependo intervenuto giudicato e in CP_1 ogni caso infondatezza della domanda, di cui chiedeva ampio rigetto.
La causa veniva trattenuta a decisione, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., all'udienza di discussione del 17.06.2025 sulle conclusioni sopra richiamate.
La causa è matura per la decisione e la domanda di parte attrice è infondata.
In via preliminare, occorre rilevare che la sentenza del 2011 del Tribunale di Latina evocata e prodotta da non spiega vincolo di giudicato in quanto il Tribunale accertò l'assenza tout court della CP_1 procura alle liti in capo al difensore sicché non si costituì mai un rapporto processuale con l'odierno attore, in allora rappresentato dallo inoltre, nonostante le Controparte_6 considerazioni svolte nel merito dal Tribunale di Latina, quella sentenza deve qualificarsi come sentenza di inammissibilità/improcedibilità di mero rito, inidonea ad acquistare effetti di giudicato sulla domanda di merito.
pagina 2 di 4 La sentenza prodotta, seppur tardivamente, da è ammissibile nella parte rilevante per risolvere CP_1
l'eccezione di giudicato, rilevabile anche d'ufficio e senza preclusioni;
essa, tuttavia, non è ammissibile, per tardività, nella parte in cui ricostruisce i fatti di causa e fa riferimento al verbale della polizia stradale e del pronto soccorso, in quanto si tratta di riferimenti a fatti di causa e prove documentali che non possono surrettiziamente entrare nel processo dopo le preclusioni assertive e istruttorie.
Parimenti inammissibile è il doc. 39 (annotazione di servizio) prodotta dall'attore con la nota conclusiva del 30.05.2025.
Ciò premesso, la domanda è infondata per carenza di adeguata prova della verificazione e della dinamica del sinistro.
L'unica prova offerta dall'attore è una dichiarazione sottoscritta da (doc. 2) nella quale CP_2 egli conferma di aver urtato l'attore e averlo fatto cadere.
Tale dichiarazione – che non ha valore di confessione stragiudiziale ed è liberamente valutabile (cfr. Cass. 25770/2019 in relazione all'efficacia probatoria del modulo “CAI”) – non è sufficiente a far ritenere dimostrato il sinistro secondo le modalità dedotte dall'attore.
L'attore ha poi rinunziato ai testimoni e la mancata comparizione del medesimo OG all'udienza per l'interrogatorio formale non è sufficiente, ex art. 232 c.p.c., a far ritenere ammesse le circostanze dedotte nell'interpello, in quanto il Tribunale, ai sensi di tale articolo, può (e non deve) ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio e lo può fare “valutato ogni altro elemento”.
Questo Tribunale ritiene che, a fronte di un sinistro occorso nel 2003 e azionato in giudizio nel 2023 il vaglio di attendibilità delle prove debba essere estremamente rigoroso e l'assenza di ulteriori elementi di prova (verbale di polizia stradale, che pur parte attrice dichiara essere intervenuta – cfr. pag. 6 conclusionale – testimonianze, fotografie etc.) renda insufficiente la mera dichiarazione scritta stragiudiziale del convenuto poi nemmeno comparso in sede di interrogatorio formale CP_2 per confermarla.
Le domande sono dunque rigettate.
Le spese sono poste a carico di parte attrice soccombente e sono liquidate, in applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 260.000 e 520.000 euro (in base al petitum, cfr. pag. 11 concl.) e previa riduzione per la semplicità della controversia e il modesto numero di questioni trattate, nella misura di cui al dispositivo, con esclusione della fase istruttoria, essendosi costituitasi dopo la fine dell'istruttoria. CP_1
Spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice soccombente, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
RIGETTA tutte le domande di contro , Parte_1 CP_2 CP_3 CP_4
;
[...] CP_1 pagina 3 di 4 PONE le spese di CTU definitivamente a carico di nei rapporti interni, ferma la Parte_1 solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
CONDANNA a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP_1 complessivi euro 7.500 per compensi (euro 2.500 per fase di studio;
euro 1.500 per fase introduttiva ed euro 3.500 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.
Così deciso in Milano, il 15 luglio 2025
Il Giudice
MA BO
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