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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 653/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 505/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cariati - Piazz R. Trento Snc 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1134 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava l' avviso di accertamento n. 1134 del 14/11/2024.emesso da Italia Gestioni Esattoriali per conto del Comune di Cariati (CS) Imu 2019.
Sosteneva il ricorrente: Insussistenza dei presupposti giuridici e fattuali legittimanti la riscossione dell'imposta. Il ricorrente, avuto riguardo all'anno di imposta per cui è causa non vantava alcun diritto reale sul cespite oggetto di avviso di accertamento come del resto agevolmente evincibile dalle visure castali offerte in comunicazione alla presente impugnativa.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato.
Con deposito telematico la Italia Gestioni Esattoriali, costituita in giudizio, come in atti rappresentata e difesa, comunicava di aver annullato il provvedimento n 1134 del 14.11.2024. e chiedeva l'estinzione del giudizio ex art 46 D lgs 546/92
Alla pubblica udienza il difensore del ricorrente dichiarava di prendere atto dell'annullamento, insisteva nel ricorso e in subordine l'estinzione del giudizio per CMC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l'annullamento del provvedimento impugnato ha determinato in venir meno dell'interesse a procedere per cui va dichiarata la cmc con estinzione del giudizio.
Le spese di giudizio si possono compensare considerato che l'annullamento è intervenuto prima della discussione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 505/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cariati - Piazz R. Trento Snc 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1134 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava l' avviso di accertamento n. 1134 del 14/11/2024.emesso da Italia Gestioni Esattoriali per conto del Comune di Cariati (CS) Imu 2019.
Sosteneva il ricorrente: Insussistenza dei presupposti giuridici e fattuali legittimanti la riscossione dell'imposta. Il ricorrente, avuto riguardo all'anno di imposta per cui è causa non vantava alcun diritto reale sul cespite oggetto di avviso di accertamento come del resto agevolmente evincibile dalle visure castali offerte in comunicazione alla presente impugnativa.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato.
Con deposito telematico la Italia Gestioni Esattoriali, costituita in giudizio, come in atti rappresentata e difesa, comunicava di aver annullato il provvedimento n 1134 del 14.11.2024. e chiedeva l'estinzione del giudizio ex art 46 D lgs 546/92
Alla pubblica udienza il difensore del ricorrente dichiarava di prendere atto dell'annullamento, insisteva nel ricorso e in subordine l'estinzione del giudizio per CMC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l'annullamento del provvedimento impugnato ha determinato in venir meno dell'interesse a procedere per cui va dichiarata la cmc con estinzione del giudizio.
Le spese di giudizio si possono compensare considerato che l'annullamento è intervenuto prima della discussione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
spese compensate.