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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 22/01/2026, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 324/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: LA MANTIA NICOLA, Presidente
LO PRESTI VINCENZO, Relatore
CONTI FABIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6606/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente 2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 29577202500006618000 SANZIONI
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 182/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso regolarmente notificato, il sig. Ricorrente_2, impugna l'Avviso di Presa in Carico n. 29577202500006618000 (Rif. Interno 8952501967517002001), con il quale l'Agente della Riscossione gli ha comunicato, ai sensi dell'Art. 29, comma 1, lett. b), del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78,
l'affidamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, della riscossione delle somme richieste con atto n. TYXIPCC004162024, a dire dell'ufficio impositore, asseritamente notificato dalla stessa Agenzia delle Entrate in data 07.11.2024, per un importo pari ad euro 84.722.77.
Nel ricorso, chiede l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha comunicato di aver effettuato lo sgravio degli importi in contestazione ed ha chiesto la compensazione delle spese.
Le parti presenti hanno chiesto che venga emessa sentenza semplificata ai sensi dell'art. 47-ter del DLGS n. 546/1992
L'annullamento in autotutela della pretesa tributaria azionata con l'atto impugnato comporta la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza, effettiva o virtuale (per la pretesa annullata in autotutela nel corso del giudizio), non emergendo ragioni per derogarvi e si liquidano, in complessivi € 2.200,00, oltre accessori di legge, se dovuti, ida liquidarsi n favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e liquida, per spese di giudizio, la somma di € 2.200,00, oltre accessori di legge, se dovuti, da liquidare in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: LA MANTIA NICOLA, Presidente
LO PRESTI VINCENZO, Relatore
CONTI FABIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6606/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente 2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 29577202500006618000 SANZIONI
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 182/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso regolarmente notificato, il sig. Ricorrente_2, impugna l'Avviso di Presa in Carico n. 29577202500006618000 (Rif. Interno 8952501967517002001), con il quale l'Agente della Riscossione gli ha comunicato, ai sensi dell'Art. 29, comma 1, lett. b), del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78,
l'affidamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina, della riscossione delle somme richieste con atto n. TYXIPCC004162024, a dire dell'ufficio impositore, asseritamente notificato dalla stessa Agenzia delle Entrate in data 07.11.2024, per un importo pari ad euro 84.722.77.
Nel ricorso, chiede l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha comunicato di aver effettuato lo sgravio degli importi in contestazione ed ha chiesto la compensazione delle spese.
Le parti presenti hanno chiesto che venga emessa sentenza semplificata ai sensi dell'art. 47-ter del DLGS n. 546/1992
L'annullamento in autotutela della pretesa tributaria azionata con l'atto impugnato comporta la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza, effettiva o virtuale (per la pretesa annullata in autotutela nel corso del giudizio), non emergendo ragioni per derogarvi e si liquidano, in complessivi € 2.200,00, oltre accessori di legge, se dovuti, ida liquidarsi n favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e liquida, per spese di giudizio, la somma di € 2.200,00, oltre accessori di legge, se dovuti, da liquidare in favore del procuratore antistatario.