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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/11/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2364 dell'anno 2025 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 04.11.2025, promosso da
(cod. fisc.: nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
TA AN GI (RC) il 22/10/1969), e Parte_2
(cod. fisc.: nata a [...] CodiceFiscale_2
(RC) il 09/09/1973), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SICLARI
NT MA, giusta procura congiunta in atti, presso il cui studio in REGGIO DI CALABRIA, VIA RE RUGGERO 3/A, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. -interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 26/08/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria l'01/10/1997;
-considerato che con decreto dell'01.10.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 04.11.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 09:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria l'01/10/1997; b) dal matrimonio sono nati due figli: (29.11.1998) e (30.04.2003), entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni di cui solo il secondo economicamente autosufficiente;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del
P.M. il quale ha espresso il parere in data 10.10.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data
26/08/2025 da e , così Parte_1 Parte_2
provvede:
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti
[...]
di matrimonio del Comune di REGGIO CALABRIA, atto n. 642, parte 2, serie A, anno 1997, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati mutuandosi reciproco rispetto;
2) ASSEGNO DI MANTENIMENTO FIGLO MAGGIORENNE NON
ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTE: gli istanti concordano che il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio Parte_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente versando la somma di euro 250,00 mensili e, altresì, concordano che il predetto assegno venga versato direttamente al figlio entro i primi dieci giorni di ogni mese, in modalità tracciabile oltre rivalutazione monetaria secondo gli Indici
Istat come per legge.
Giusto protocollo in vigore presso codesto Ill.mo Tribunale n. 1134 del
30.03.2016, si intendono comprese nell'assegno di mantenimento le spese ordinarie. Le spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, saranno così ripartite: 70% a carico del padre e 30% a carico della madre.
3) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente al diritto di mantenimento.
4) LA CASA CONIUGALE, sita in Reggio Calabria, CDA Per_3
GALLINA N. 40/a (TRAVERSA I VIA RAVAGNESE GALLINA II
TRONCO), in comproprietà tra i coniugi per la quota di 1/2 ciascuno sarà abitata dalla Sig.ra unitamente ai figli mentre il Sig. Pt_2
ha già trasferito il domicilio al di fuori della residenza Pt_1
familiare e, con la sottoscrizione del presente atto, consegna le chiavi.
Tuttavia, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, il Sig. si obbliga a trasferire, entro un Parte_1
anno dalla sottoscrizione del presente atto, la quota di proprietà di 1/2 della casa familiare ai figli ed in particolare la piena proprietà della quota di 1/2 sui seguenti beni:
-Dati identificativi: Comune di REGGIO DI CALABRIA (H224) (RC)
Sez. Urb. GNA Foglio 4 Particella 328 Subalterno 6 Indirizzo:
TRAVERSA I VIA RAVAGNESE GALLINA II TRONCO n. SC Piano T
Dati di classamento: Rendita: Euro 218,20, Zona censuaria 2, Categoria
C/3a), Classe 4, Consistenza 65 m2 Dati di superficie: Totale: 73 m2
Classamento e rendita validati -Particelle corrispondenti al catasto terreni: Comune di REGGIO DI CALABRIA (H224E) (RC) Foglio 4
Particella 328
-Dati identificativi: Comune di REGGIO DI CALABRIA (H224) (RC)
Sez. Urb. GNA Foglio 4 Particella 328 Subalterno 7 Indirizzo: VIA
RAVAGNESE SUPERIORE n. SNC Piano 1 Dati di classamento: Rendita: Euro 402,84, Zona censuaria 2, Categoria A/3b), Classe 3,
Consistenza 6,5 vani Dati di superficie: Totale: 157 m2 Totale escluse aree scoperte c): 149 m2 Classamento e rendita validati Particelle corrispondenti al catasto terreni: Comune di REGGIO DI CALABRIA
(H224E) (RC) Foglio 4 Particella 328
Tale trasferimento costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio a seguito dell'omologazione della separazione con gli oneri come per legge”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di REGGIO
CALABRIA per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.11.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna