TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/05/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 16.4.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1448/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rizzi Anna e di Natale Francesco Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso con l'avv. Paolo Sedda
RESISTENTE
OGGETTO: anf 2020
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.2.2022, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere una lavoratrice agricola iscritta negli elenchi nominativi degli operai agricoli del Comune di Ordona nell'anno 2020; di aver presentato domanda di disoccupazione agricola e il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2020; che
CP_ l non ha corrisposto gli anf;
di aver proposto, in data 4.11.2021, ricorso amministrativo, rimasto privo di riscontro.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “A) dichiarare che la ricorrente ha diritto al pagamento degli assegni per il nucleo familiare per l'anno 2020 nei limiti di quanto definito nella premessa in fatto e negli allegati conteggi;
(all. 7). B) per l'effetto condannare l' al pagamento in favore dell'istante degli assegni per il CP_1 nucleo familiare all'anno 2020, con gli interessi legali nella misura di legge”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
pagina 1 di 4 L' , costituendo in giudizio, ha così dedotto: “1)-L'odierna ricorrente in data 20/02/2021.0076364, CP_1
presentava domanda DSAgr2020 e ANF (doc.1), corredata del solo un documento di identità della richiedente (doc.2),
2)-La domanda è stata accolta per la sola parte relativa alla Ds in quanto manca del tutto la documentazione utile alla liquidazione degli ANF;
3)-La domanda è incompleta e sostanzialmente irricevibile in quanto priva della documentazione necessaria all'accoglimento e la liquidazione degli ANF: sia di autodichiarazione dello stato di famiglia per il 2020, che della rinuncia da parte di ciascuno dei due diversi genitori, ognuno dei due Cont minori a voler beneficiare di su separata domanda: non è infatti accoglibile una domanda sprovvista di tali rinunce a favore della madre dei minori, rinunce datate, firmate e corredata di documento valido dell'altro genitore. Nel caso di specie non era presente neppure un'autodichiarazione della stessa ricorrente in ordine al fatto che la stessa era l'unico genitore affidatario ed esercente la potestà genitoriale di entrambi i minori, né in ordine all'ingiustificato rifiuto da parte degli altri genitori di sottoscrivere l'autorizzazione alla richiesta degli ANF ovvero la rinuncia da parte degli stessi alla presentazione di identica domanda;
4)-Per queste ragioni su DsAgr non ha potuto trovare accoglimento;
CP_3
5)-Con riferimento alla minore nata il [...], si deduce che l'Ordinanza n. Persona_1
9418/2018 dell'11.07.2018 ha così delibato: “affida la minore alla madre, che avrà Persona_1
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale” (all. 5). Tuttavia tale Ordinanza, per quanto non idonea a integrare i requisiti di cui al capo 3), non è stata indicata in sede di domanda amministrativa né prodotta, neppure in sede di ricorso amministrativo;
6)-Con riferimento all'altra minore nata il [...], nulla deduce, né in ordine alla Persona_2 composizione del nucleo familiare, né in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale e/o alla convivenza esclusiva con essa ovvero esclusiva o congiunta con l'altro genitore”.
La causa è stata decisa mediante con la presente sentenza, previa acquisizione di note scritte.
* * *
Il ricorso è fondato.
L'assegno al nucleo familiare è stato istituito con l'art. 2 del d.l. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni in legge 13 maggio 1988, n. 153.
Si tratta di una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei familiari siano composti da due o più persone e il cui reddito complessivo familiare sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge.
pagina 2 di 4 È dunque una prestazione finalizzata a eliminare o a ridurre l'accertata situazione di bisogno determinata dal carico di famiglia ove il sostentamento della stessa derivi dallo svolgimento di una attività lavorativa o dalla fruizione di un trattamento pensionistico.
Con riferimento ai braccianti agricoli, in caso di iscrizione limitata a parte dell'anno, se è stato raggiunto il requisito minimo di 101 giornate di effettivo lavoro, l'assegno per il nucleo spetta per l'intero anno.
Nel caso di specie, l' non ha erogato la prestazione richiesta, non avendo parte ricorrente CP_1
presentato, unitamente alla domanda amministrativa, lo stato di famiglia, oltre alla rinuncia dell'altro genitore al beneficio o, comunque, dichiarato di avere l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sulle minori.
Parte ricorrente ha, invero, dedotto di aver rappresentato in sede di ricorso amministrativo all'Istituto che il suo nucleo familiare era costituito dalle due figlie minori ( e ) e Persona_1 Persona_2 di essere l'unico genitore avente responsabilità genitoriale nei confronti della minore
[...]
come statuito con ordinanza n. 9418/2018 dell'11.07.2018. Per_1
Detta ordinanza – da cui risulta l'affidamento esclusivo della responsabilità genitoriale (doc. 5) – è stata prodotta dalla ricorrente (solo in sede giudiziale), pertanto, può ritenersi provato il presupposto per fruire dell'anf per l'anno 2020.
Con riguardo all'altra minore ( ), invece, nulla è stato specificatamente dedotto e provato Persona_2
sia in sede amministrativa sia giudiziale, dunque, non vi è prova del diritto a fruire della prestazione per la minore . Per_2
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, con il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare per l'anno 2020 con riferimento alla minore
[...]
CP_ e, per l'effetto, con condanna dell' al pagamento delle somme dovute secondo legge, Per_1
oltre accessori.
Le spese di lite vengono compensate per la metà, stante la mancata collaborazione della ricorrente in via amministrativa alla dimostrazione dei fatti posti a fondamento della sua pretesa che avrebbe ragionevolmente consentito, anche alla luce del comportamento collaborativo manifestato dall' , CP_1
una definizione in via amministrativa della controversia, rendendo superflua la proposizione della domanda giudiziale.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 - dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare per l'anno 2020 con CP_ riferimento alla minore e, per l'effetto, condanna l' al relativo pagamento nella Persona_1
misura di legge, oltre accessori;
- condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite, liquidate, complessivamente e per l'intero, CP_1 in €.1.312,00, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione. Compensa la residua metà.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 16.4.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 16.4.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1448/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rizzi Anna e di Natale Francesco Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso con l'avv. Paolo Sedda
RESISTENTE
OGGETTO: anf 2020
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.2.2022, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere una lavoratrice agricola iscritta negli elenchi nominativi degli operai agricoli del Comune di Ordona nell'anno 2020; di aver presentato domanda di disoccupazione agricola e il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2020; che
CP_ l non ha corrisposto gli anf;
di aver proposto, in data 4.11.2021, ricorso amministrativo, rimasto privo di riscontro.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “A) dichiarare che la ricorrente ha diritto al pagamento degli assegni per il nucleo familiare per l'anno 2020 nei limiti di quanto definito nella premessa in fatto e negli allegati conteggi;
(all. 7). B) per l'effetto condannare l' al pagamento in favore dell'istante degli assegni per il CP_1 nucleo familiare all'anno 2020, con gli interessi legali nella misura di legge”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
pagina 1 di 4 L' , costituendo in giudizio, ha così dedotto: “1)-L'odierna ricorrente in data 20/02/2021.0076364, CP_1
presentava domanda DSAgr2020 e ANF (doc.1), corredata del solo un documento di identità della richiedente (doc.2),
2)-La domanda è stata accolta per la sola parte relativa alla Ds in quanto manca del tutto la documentazione utile alla liquidazione degli ANF;
3)-La domanda è incompleta e sostanzialmente irricevibile in quanto priva della documentazione necessaria all'accoglimento e la liquidazione degli ANF: sia di autodichiarazione dello stato di famiglia per il 2020, che della rinuncia da parte di ciascuno dei due diversi genitori, ognuno dei due Cont minori a voler beneficiare di su separata domanda: non è infatti accoglibile una domanda sprovvista di tali rinunce a favore della madre dei minori, rinunce datate, firmate e corredata di documento valido dell'altro genitore. Nel caso di specie non era presente neppure un'autodichiarazione della stessa ricorrente in ordine al fatto che la stessa era l'unico genitore affidatario ed esercente la potestà genitoriale di entrambi i minori, né in ordine all'ingiustificato rifiuto da parte degli altri genitori di sottoscrivere l'autorizzazione alla richiesta degli ANF ovvero la rinuncia da parte degli stessi alla presentazione di identica domanda;
4)-Per queste ragioni su DsAgr non ha potuto trovare accoglimento;
CP_3
5)-Con riferimento alla minore nata il [...], si deduce che l'Ordinanza n. Persona_1
9418/2018 dell'11.07.2018 ha così delibato: “affida la minore alla madre, che avrà Persona_1
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale” (all. 5). Tuttavia tale Ordinanza, per quanto non idonea a integrare i requisiti di cui al capo 3), non è stata indicata in sede di domanda amministrativa né prodotta, neppure in sede di ricorso amministrativo;
6)-Con riferimento all'altra minore nata il [...], nulla deduce, né in ordine alla Persona_2 composizione del nucleo familiare, né in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale e/o alla convivenza esclusiva con essa ovvero esclusiva o congiunta con l'altro genitore”.
La causa è stata decisa mediante con la presente sentenza, previa acquisizione di note scritte.
* * *
Il ricorso è fondato.
L'assegno al nucleo familiare è stato istituito con l'art. 2 del d.l. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni in legge 13 maggio 1988, n. 153.
Si tratta di una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei familiari siano composti da due o più persone e il cui reddito complessivo familiare sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge.
pagina 2 di 4 È dunque una prestazione finalizzata a eliminare o a ridurre l'accertata situazione di bisogno determinata dal carico di famiglia ove il sostentamento della stessa derivi dallo svolgimento di una attività lavorativa o dalla fruizione di un trattamento pensionistico.
Con riferimento ai braccianti agricoli, in caso di iscrizione limitata a parte dell'anno, se è stato raggiunto il requisito minimo di 101 giornate di effettivo lavoro, l'assegno per il nucleo spetta per l'intero anno.
Nel caso di specie, l' non ha erogato la prestazione richiesta, non avendo parte ricorrente CP_1
presentato, unitamente alla domanda amministrativa, lo stato di famiglia, oltre alla rinuncia dell'altro genitore al beneficio o, comunque, dichiarato di avere l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sulle minori.
Parte ricorrente ha, invero, dedotto di aver rappresentato in sede di ricorso amministrativo all'Istituto che il suo nucleo familiare era costituito dalle due figlie minori ( e ) e Persona_1 Persona_2 di essere l'unico genitore avente responsabilità genitoriale nei confronti della minore
[...]
come statuito con ordinanza n. 9418/2018 dell'11.07.2018. Per_1
Detta ordinanza – da cui risulta l'affidamento esclusivo della responsabilità genitoriale (doc. 5) – è stata prodotta dalla ricorrente (solo in sede giudiziale), pertanto, può ritenersi provato il presupposto per fruire dell'anf per l'anno 2020.
Con riguardo all'altra minore ( ), invece, nulla è stato specificatamente dedotto e provato Persona_2
sia in sede amministrativa sia giudiziale, dunque, non vi è prova del diritto a fruire della prestazione per la minore . Per_2
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, con il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare per l'anno 2020 con riferimento alla minore
[...]
CP_ e, per l'effetto, con condanna dell' al pagamento delle somme dovute secondo legge, Per_1
oltre accessori.
Le spese di lite vengono compensate per la metà, stante la mancata collaborazione della ricorrente in via amministrativa alla dimostrazione dei fatti posti a fondamento della sua pretesa che avrebbe ragionevolmente consentito, anche alla luce del comportamento collaborativo manifestato dall' , CP_1
una definizione in via amministrativa della controversia, rendendo superflua la proposizione della domanda giudiziale.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 - dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare per l'anno 2020 con CP_ riferimento alla minore e, per l'effetto, condanna l' al relativo pagamento nella Persona_1
misura di legge, oltre accessori;
- condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite, liquidate, complessivamente e per l'intero, CP_1 in €.1.312,00, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione. Compensa la residua metà.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 16.4.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 4 di 4