Sentenza 4 aprile 2026
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Ordinanza collegiale 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 04/04/2026, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00834/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00263/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2026, proposto da
AR AR LI CC, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Carapelle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliato ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro n.1887/2025 del 16/07/2025, munita di formula esecutiva il 18/07/2025 e notificata il 21/07/2025, avverso la quale non è stato proposto nei termini ricorso in appello, con conseguente passaggio in giudicato della stessa, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di corrispondere alla ricorrente il relativo risarcimento corrispondente a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, pari ad euro 2.562,00 mensili, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 il dott. UC CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Tribunale di Torino, sezione Lavoro, con sentenza del 16.7.2025 ha condannato il Ministero dell’Istruzione al risarcimento corrispondente a 12 mensilità di retribuzione, oltre agli interessi.
L’amministrazione non ha provveduto al pagamento, nonostante il decorso del termine di 120 giorni e il passaggio in giudicato della sentenza.
Stante la mancata esecuzione della pronuncia giudiziale la ricorrente è insorta con il ricorso in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione.
Alla camera di consiglio del 2 aprile 2026 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1.Il ricorso è fondato.
La sentenza azionata è stata notificata, in data 21.7.2025, al Ministero soccombente (documenti n. 1 e seguenti).
Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla predetta notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 04.12.2024, n. 3479). Non vi è, infine, contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato in questione.
2. Va, dunque, ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare le somme ivi liquidate in favore della ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, si nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delegare il concreto esercizio dei poteri commissariali ad altro dirigente/funzionario incardinato all’interno della Direzione generale istituzionalmente competente a provvedere, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali nel termine di sessanta giorni. La parte ricorrente dovrà prontamente avvisare il Commissario ad acta, con apposita istanza indicante anche il proprio codice fiscale, dell’infruttuoso decorso del termine.
Considerato che le funzioni commissariali sono affidate ad un dirigente/funzionario pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del Commissario deve considerarsi compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 27.06.2025, n. 2439), che peraltro, nel caso di specie, è la stessa amministrazione resasi inadempiente (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, 30.03.2026, n. 458).
3. Le spese processuali sono poste a carico del Ministero intimato e liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, antistatario. La liquidazione delle spese viene fatta avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, ridotti in ragione dell’obiettiva semplicità e marcata serialità dell’attività difensiva svolta nel presente giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 15.09.2025, n. 7316) e considerato che trattasi di giudizio assimilabile al processo di esecuzione.
4. – Infine, il Collegio rileva che l’accertata inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nel dare esecuzione al giudicato civile per cause di lavoro dei docenti non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un più ampio contenzioso che ha acquisito i caratteri della serialità, con plurime condanne a carico dell’Erario rimaste inottemperate, sulle quali maturano interessi legali, oltre eventuali penalità di mora e spese di giudizio. Pertanto, il Collegio ritiene di inviare copia della presente pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di sua competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
1) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
2) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, che provvederà a dare esecuzione al provvedimento in epigrafe nel termine di sessanta giorni, previa tempestiva segnalazione (indicante anche il codice fiscale), da parte della ricorrente, dell’infruttuoso spirare del termine di cui al capo 1) di questa sentenza;
3) condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge e rimborso (ove versato) del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente, antistatario.
Demanda alla Segreteria la comunicazione della presente decisione alle parti ed al Commissario ad acta designato, nonché la sua trasmissione alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio, in Roma, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di sua competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC CI, Presidente, Estensore
Savio Picone, Consigliere
Marco Costa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UC CI |
IL SEGRETARIO