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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 25/09/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Nr. 935/2025 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Obbligo contributivo del datore di lavoro”, promossa da:
(C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1 02/10/1946 con il patrocinio dell'avv. GIARDINA GIUSEPPE ( ) e dell'avv. CodiceFiscale_2 VELLA CANNELLA GRAZIA MARIA RITA ( ), con domicilio eletto in in C.F._3 Canicattì in Corso Umberto I n. 100 ricorrente contro (c.f. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio degli Avv.ti Stefano Dolce (c.f. ), e Carmelo Russo (c.f. C.F._4
, con domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto C.F._5 in Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: «Dichiarata, se del caso, la contumacia della resistente. Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Preliminarmente e nel Merito Ritenere e dichiarare la nullità, annullabilità e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata LIMITATAMENTE ALL' AVVISO DI ADDEBITO IMPUGNATO per i Controparte_2 motivi tutti indicati ai nn. 1, 2, 3 e 4 della rubrica. Nel merito ritenere e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento limitatamente all' avviso di addebito presupposto impugnati quale conseguenza dell'inesistenza giuridica della pretesa previdenziale e intervenuta decadenza per la formazione, sottoscrizione e trasmissione del ruolo per palese violazione dell'art. 25 d.lgs 46/1999 - Nel merito ritenere e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento limitatamente agli avvisi di addebito presupposti impugnati quale conseguenza dell'inesistenza della
[...]
ovvero per intervenuta prescrizione quinquennale sia intermedia che successiva alla asserita notifica Parte_2 degli avvisi di addebito presupposti opposti. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente è di €
12.811,4. Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore».
Per parte resistente: «Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previa revoca dell'eventuale sospensione dell'esecuzione, -in via CP preliminare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine a pretesi vizi dell'intimazione di pagamento e comunque ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in quanto proposta oltre il termine di venti giorni;
- nel merito, confermare in toto gli avvisi di addebito opposti (in subordine, CP_ senza recesso, soltanto in parte) per i motivi esposti in narrativa e mandare assolto l' dalle domande tutte proposte nei suoi confronti».
1 Ragioni della decisione
Il sig. con ricorso depositato in data 24/06/2025, ha impugnato Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 291 2025 90060319 82/000, notificata dall in data CP_3
7/6/2025 per l'importo complessivo di € 104.783,80, limitando l'opposizione a due avvisi di addebito risalenti al 1992 per contributi IVS e SSN del complessivo importo di € 12.811,40.
Il ricorrente ha dedotto l'inesistenza o nullità della notifica degli atti presupposti, dei quali avrebbe avuto conoscenza solo con l'intimazione, il difetto di motivazione della intimazione di pagamento per mancata allegazione degli avvisi di addebito, la decadenza dell ex art. 25 CP_3 del d.lgs. n. 46/1999 e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali risalenti al 1992. Ha chiesto pertanto dichiararsi la nullità o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti, con conseguente estinzione della pretesa e condanna dell alle spese di lite. CP_3
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l CP_3 che ha eccepito la definitività degli avvisi di addebito per mancata impugnazione nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica. Ha inoltre sostenuto la propria carenza di legittimazione passiva rispetto a vizi formali delle intimazioni (trattandosi di atti di esclusiva competenza del concessionario della riscossione). Ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, richiamando la sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale
Covid-19. Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma degli avvisi impugnati, con condanna alle spese.
Dopo un differimento ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 25.09.2025, non essendo necessari mezzi istruttori per la definizione della controversia, il procuratore del ricorrente, presente, ha discusso ed ha concluso come da verbale.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio definisce la controversia dando pubblica lettura della sentenza.
***
Parte ricorrente ha contestato di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebiton. 59120120000802889000 e n. 59120120000802990000 con riferimento ai quali ha precisato di aver agito, posto che l'intimazione di pagamento riguarda diverse cartelle di pagamento per tributi ed avvisi di addebito. Pertanto, la disamina dei motivi di ricorso richiede innanzi tutto quello delle relate delle notifiche prodotte da parte resistente a dimostrazione della legittimità della procedura di riscossione relativa all'intimazione di pagamento n. 291
2025 90060319 82/000 notificata in data 7/6/2025:
1) avviso di addebito n. 59120120000802889000 afferente crediti vantati dall per CP_3
Contributi IVS/SSN operai a tempo determinato per l'anno 1992 del complessivo importo di €
10.007,72, comprensivo di sanzioni ed interessi che non risulta essere stato notificato.
2) avviso di addebito n. 59120120000802990000 per Contributi IVS/SSN operai a tempo determinato per l'anno 1992 del complessivo importo di € 2.803,68, comprensivo di sanzioni
2 ed interessi che è stato notificato con raccomandata a.r. del 19.6.2012 (v. doc. allegato alla CP_ comparsa di costituzione dell .
Tanto premesso, in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali peri contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, a partire dal primo gennaio 1996 (art. 3 comma decimo, in relazione al comma nono, della legge 8 agosto 1995 n. 335), è prevista la riduzione del termine di prescrizione del diritto alle contribuzioni relative ai periodi precedenti l'ingresso della predetta legge e di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie a cinque anni.
Tale riduzione è condizionata al fatto che entro il quinquennio successivo al 1° gennaio
1996, e nei limiti del decennio dalla nascita del diritto stesso, non intervenga la denuncia del lavoratore (art. 3 l. 335/1995 … co. 9, Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Co. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative
a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso … ; da ultimo vedasi Cass. L. 8014/2006).
Tenuto conto delle notifiche eseguite, peraltro solo con riferimento all'avviso di addebito n. 591 2012 0000802990, e della mancata notifica dell'avviso di addebito n.
59120120000802889000, la prescrizione è comunque maturata in periodo anteriore alla stessa emergenza COVID anche per l'avviso di addebito notificato nel 2012.
Per tali ragioni l'eccezione di prescrizione - che peraltro è assorbente ai fini del decidere
- deve essere accolta.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi della devono essere determinati al minimo delle tariffe per il III scaglione, applicate le tariffe di cui al DM n. 55 del
10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso e fase decisoria. CP_ Pertanto l deve essere condannato alla refusione nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
3 definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
In accoglimento dell'opposizione alla intimazione di pagamento n. 291 2025 90060319
82/000 accerta e dichiara la prescrizione dei contributi oggetto degli avvisi di addebito n.
59120120000802889000 e n. 59120120000802990000. CP_ Condanna l alla refusione delle spese di lite che sono liquidate nella complessiva somma di € 1864,00, oltre CU versato, spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge, con distrazione per il difensore antistatario.
Caltanissetta, 25 settembre 2025
Il Giudice Angela Latorre
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Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Obbligo contributivo del datore di lavoro”, promossa da:
(C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1 02/10/1946 con il patrocinio dell'avv. GIARDINA GIUSEPPE ( ) e dell'avv. CodiceFiscale_2 VELLA CANNELLA GRAZIA MARIA RITA ( ), con domicilio eletto in in C.F._3 Canicattì in Corso Umberto I n. 100 ricorrente contro (c.f. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio degli Avv.ti Stefano Dolce (c.f. ), e Carmelo Russo (c.f. C.F._4
, con domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto C.F._5 in Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: «Dichiarata, se del caso, la contumacia della resistente. Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Preliminarmente e nel Merito Ritenere e dichiarare la nullità, annullabilità e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata LIMITATAMENTE ALL' AVVISO DI ADDEBITO IMPUGNATO per i Controparte_2 motivi tutti indicati ai nn. 1, 2, 3 e 4 della rubrica. Nel merito ritenere e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento limitatamente all' avviso di addebito presupposto impugnati quale conseguenza dell'inesistenza giuridica della pretesa previdenziale e intervenuta decadenza per la formazione, sottoscrizione e trasmissione del ruolo per palese violazione dell'art. 25 d.lgs 46/1999 - Nel merito ritenere e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento limitatamente agli avvisi di addebito presupposti impugnati quale conseguenza dell'inesistenza della
[...]
ovvero per intervenuta prescrizione quinquennale sia intermedia che successiva alla asserita notifica Parte_2 degli avvisi di addebito presupposti opposti. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente è di €
12.811,4. Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore».
Per parte resistente: «Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previa revoca dell'eventuale sospensione dell'esecuzione, -in via CP preliminare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine a pretesi vizi dell'intimazione di pagamento e comunque ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in quanto proposta oltre il termine di venti giorni;
- nel merito, confermare in toto gli avvisi di addebito opposti (in subordine, CP_ senza recesso, soltanto in parte) per i motivi esposti in narrativa e mandare assolto l' dalle domande tutte proposte nei suoi confronti».
1 Ragioni della decisione
Il sig. con ricorso depositato in data 24/06/2025, ha impugnato Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 291 2025 90060319 82/000, notificata dall in data CP_3
7/6/2025 per l'importo complessivo di € 104.783,80, limitando l'opposizione a due avvisi di addebito risalenti al 1992 per contributi IVS e SSN del complessivo importo di € 12.811,40.
Il ricorrente ha dedotto l'inesistenza o nullità della notifica degli atti presupposti, dei quali avrebbe avuto conoscenza solo con l'intimazione, il difetto di motivazione della intimazione di pagamento per mancata allegazione degli avvisi di addebito, la decadenza dell ex art. 25 CP_3 del d.lgs. n. 46/1999 e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali risalenti al 1992. Ha chiesto pertanto dichiararsi la nullità o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti, con conseguente estinzione della pretesa e condanna dell alle spese di lite. CP_3
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l CP_3 che ha eccepito la definitività degli avvisi di addebito per mancata impugnazione nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica. Ha inoltre sostenuto la propria carenza di legittimazione passiva rispetto a vizi formali delle intimazioni (trattandosi di atti di esclusiva competenza del concessionario della riscossione). Ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, richiamando la sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale
Covid-19. Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma degli avvisi impugnati, con condanna alle spese.
Dopo un differimento ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 25.09.2025, non essendo necessari mezzi istruttori per la definizione della controversia, il procuratore del ricorrente, presente, ha discusso ed ha concluso come da verbale.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio definisce la controversia dando pubblica lettura della sentenza.
***
Parte ricorrente ha contestato di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebiton. 59120120000802889000 e n. 59120120000802990000 con riferimento ai quali ha precisato di aver agito, posto che l'intimazione di pagamento riguarda diverse cartelle di pagamento per tributi ed avvisi di addebito. Pertanto, la disamina dei motivi di ricorso richiede innanzi tutto quello delle relate delle notifiche prodotte da parte resistente a dimostrazione della legittimità della procedura di riscossione relativa all'intimazione di pagamento n. 291
2025 90060319 82/000 notificata in data 7/6/2025:
1) avviso di addebito n. 59120120000802889000 afferente crediti vantati dall per CP_3
Contributi IVS/SSN operai a tempo determinato per l'anno 1992 del complessivo importo di €
10.007,72, comprensivo di sanzioni ed interessi che non risulta essere stato notificato.
2) avviso di addebito n. 59120120000802990000 per Contributi IVS/SSN operai a tempo determinato per l'anno 1992 del complessivo importo di € 2.803,68, comprensivo di sanzioni
2 ed interessi che è stato notificato con raccomandata a.r. del 19.6.2012 (v. doc. allegato alla CP_ comparsa di costituzione dell .
Tanto premesso, in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali peri contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, a partire dal primo gennaio 1996 (art. 3 comma decimo, in relazione al comma nono, della legge 8 agosto 1995 n. 335), è prevista la riduzione del termine di prescrizione del diritto alle contribuzioni relative ai periodi precedenti l'ingresso della predetta legge e di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie a cinque anni.
Tale riduzione è condizionata al fatto che entro il quinquennio successivo al 1° gennaio
1996, e nei limiti del decennio dalla nascita del diritto stesso, non intervenga la denuncia del lavoratore (art. 3 l. 335/1995 … co. 9, Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Co. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative
a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso … ; da ultimo vedasi Cass. L. 8014/2006).
Tenuto conto delle notifiche eseguite, peraltro solo con riferimento all'avviso di addebito n. 591 2012 0000802990, e della mancata notifica dell'avviso di addebito n.
59120120000802889000, la prescrizione è comunque maturata in periodo anteriore alla stessa emergenza COVID anche per l'avviso di addebito notificato nel 2012.
Per tali ragioni l'eccezione di prescrizione - che peraltro è assorbente ai fini del decidere
- deve essere accolta.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi della devono essere determinati al minimo delle tariffe per il III scaglione, applicate le tariffe di cui al DM n. 55 del
10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso e fase decisoria. CP_ Pertanto l deve essere condannato alla refusione nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
3 definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
In accoglimento dell'opposizione alla intimazione di pagamento n. 291 2025 90060319
82/000 accerta e dichiara la prescrizione dei contributi oggetto degli avvisi di addebito n.
59120120000802889000 e n. 59120120000802990000. CP_ Condanna l alla refusione delle spese di lite che sono liquidate nella complessiva somma di € 1864,00, oltre CU versato, spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge, con distrazione per il difensore antistatario.
Caltanissetta, 25 settembre 2025
Il Giudice Angela Latorre
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