Ordinanza cautelare 21 maggio 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00516/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00688/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 688 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Mascolo, Lorenzo Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Praiano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. della determinazione adottata dal Dott. -OMISSIS-, -OMISSIS- c/o lo stesso Comune di Praiano, n° -OMISSIS- del 5 marzo 2025, resa all’esito di un serrato confronto procedimentale sollecitato da atto di interpello promosso dall’odierna ricorrente e da successivo preavviso di diniego del 2 marzo 2025 al quale, veniva, comunque, replicato dalla stessa ricorrente con atto di parte, sul quale non si è registrata alcuna presa di posizione nel provvedimento di diniego qui impugnato;
2. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Praiano;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. FA OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con la memoria da ultimo depositata, la ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Ritenuto che:
- il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce del principio dispositivo che informa il processo amministrativo;
- le spese di lite possano essere compensate, secondo la richiesta della ricorrente, a cui non si oppone l’Amministrazione, in considerazione dell’esito in rito del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RE AC, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
FA OS, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA OS | RE AC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.