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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15387/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15387/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TODISCO Parte_1 C.F._1 PASQUALE e dell'avv. NOTARO MATTEO ( ) VIA STATALE 5/R 23807 C.F._2
MERATE; elettivamente domiciliato in GALLERIA DEL CORSO 1 20149 MILANO presso il difensore avv. TODISCO PASQUALE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TODISCO PASQUALE e Parte_2 C.F._3 dell'avv. NOTARO MATTEO ( ) VIA STATALE N. 5/R MERATE C.F._2 elettivamente domiciliato in GALLERIA DEL CORSO 1 20149 MILANO presso il difensore avv. TODISCO PASQUALE
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FALAVIGNA VALERIA elettivamente domiciliato in VIA ALAMANDINI, 8 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. FALAVIGNA VALERIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per e Parte_1 Parte_2
In via principale:
- accertare ed acclarare il diritto degli odierni attori al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza della perdita della congiunta sig.ra e, per l'effetto, condannare la società CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei Controparte_3
pagina 1 di 16 danni così determinati facendo ricorso alle tabelle e criteri in uso e pertanto per un importo non inferiore ad € 480.528,00 o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori, spese generali, di registro, ecc, da liquidarsi ad esclusivo danno di parte avversaria;
- il tutto con condanna ex art. 96 c.p.c. non avendo, parte avversaria, aderito al procedimento di negoziazione assistita ed avendo controparte avanzato eccezioni pretestuose e meramente dilatorie”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le motivazioni dedotte nel presente atto, ogni contraria eccezione, difesa e domanda respinta e previo accertamento della legittimazione attiva degli odierni attori e di soggetti intervenienti;
-In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
F.G.V.S. e, per esso, di quale Impresa Designata, respingendo ogni domanda di parte CP_3
attrice e comunque ogni domanda da chiunque svolta avverso quale F.G.V.S.; Sempre in via CP_3
preliminare, accertare e dichiarare il difetto di integrità del contraddittorio, stante la mancata presenza nel presente procedimento di ex adverso indicato ante causam quale figlio della CP_4
signora e, dunque, litisconsorte necessario ex art. 291 CDA, disponendo che parte CP_2
attrice provveda alla relativa integrazione del contraddittorio;
-Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione di ogni preteso diritto avanzato da parte attrice, e comunque avanzato da chiunque, nei confronti di quale F.G.V.S, rigettando ogni domanda attorea e CP_3
comunque ogni domanda da chiunque svolta avverso quale F.G.V.S.; -In via principale, CP_3
rigettare, tenuto anche conto della condotta concretamente tenuta dalla signora di CP_2 grave violazione delle prescrizioni di cui all'art. 190 CDS, e dunque rilevante in via esclusiva ex art.
1227 c.c,, ogni domanda quale proposta da parte attrice e comunque ogni domanda da chiunque proposta avverso .G.V.S.; -In via subordinata, ridurre il quantum, tenuto anche conto della CP_5
condotta concretamente tenuta dalla signora di grave violazione delle prescrizioni di CP_2 cui all'art. 190 CDS e rilevante ex art. 1227 c.c., e tenuto conto delle effettive risultanze istruttorie e di quanto risulterà comunque già percepito/e da percepire da parte attrice, e comunque da soggetti intervenienti, a qualsiasi titolo per lo stesso evento, a titolo di indennizzo da Assicuratore
Sociale/privato; -Comunque contenere l'esposizione di parte convenuta quale F.G.V.S. nei CP_3 limiti di massimale fissato ex legge alla data di verificazione dell'evento; -Con il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione;
Con vittoria di compenso professionale, spese vive, spese generali, iva e cpa come per legge”.
pagina 2 di 16 Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori esponevano:
- di essere TE e padre di nata in [...] il [...] e deceduta il CP_2
03.05.2012 a Cese, frazione di Avezzano (AQ) a seguito di un incidente stradale;
- che la defunta, in data 03.05.2012 alle ore 4.00 circa, percorreva a piedi via P. Marso, diretta verso la sua abitazione, (dove veniva col TE e la famiglia di quest'ultimo) Parte_1
quando veniva investita da una autovettura Mercedes condotta da ignoti;
il conducente si dava alla fuga e non allertava i soccorsi, e incendiava la vettura per occultare le prove;
tentava altresì di occultare il cadavere;
dalle indagini condotte dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Avezzano, emergeva che l'autovettura Mercedes risultava rubata circa un mese prima;
- di aver subito un significativo danno da perdita del rapporto parentale, danno il cui ristoro, in data 12.11.2018, veniva chiesto al Fondo Garanzia Vittime della Strada, rispetto al quale era stata designata la compagnia tuttavia, tale invito rimaneva privo di riscontro. CP_1
In diritto, gli attori configuravano quale corretta destinataria della loro domanda l'assicurazione fondo di garanzia vittime della strada, in quanto l'autovettura che travolgeva la CP_3 CP_2
essendo stata rubata, veniva posta in circolazione “contro la volontà del proprietario”, integrando una delle ipotesi di cui all'art. 283, co.1, lett. d), d.lgs. 209/2005, che obbliga il Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada a risarcire i danni a persone derivanti dalla circolazione del veicolo.
Quanto alla risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, il decesso della aveva CP_2
alterato la sfera degli affetti e la vita familiare degli odierni attori, con ripercussioni negative sulla dimensione interiore e sulla sensibilità emotiva. In particolare:
- , TE della vittima, dopo aver lasciato l'Albania con la sua famiglia, aveva Parte_1 fissato la sua stabile dimora presso l'abitazione della sorella, con la quale conviveva sino alla di lei morte.
- Rispetto al padre della vittima, che invece continuava ad abitare in Albania, la Parte_2 difesa attrice rilevava come “la distanza non ha intaccato la qualità e la solidità del legame affettivo del sig. con la figlia (…) seppur a distanza, i contatti erano frequenti, Pt_2 CP_2 continui e costanti” (p.9 citazione); peraltro, il padre si sarebbe dovuto a breve trasferire in
Italia proprio per avvicinarsi alla figlia. pagina 3 di 16 Gli attori richiamavano l'applicazione delle Tabelle di Roma aggiornate al 2019 e quantificavano il danno:
- per il padre in 30 punti (20 in quanto genitore, 4 per età della defunta, 3 per età del padre), equivalenti ad euro € 294.201,00;
- per il TE in 19 punti (7 in quanto TE, 4 per età della defunta, 4 per l'età del TE, 4 per convivenza), equivalenti ad € 186.327,30.
Gli attori chiedevano altresì condanna per lite temeraria, in quanto, fra le altre cose, parte convenuta non aveva neppure aderito al procedimento di negoziazione assistita.
Si costituiva in giudizio la convenuta esponendo: Controparte_3
- in via preliminare il difetto di prova della pretesa legittimazione passiva. Sul punto, infatti, sia l'art. 122, comma 3, CDA, sia l'art, 283 co.1, lett. d) CDA, richiedono la prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la volontà del proprietario e tale circostanza non sarebbe stata provata (il furto, di per sé, non rappresentava prova liberatoria, dovendo il proprietario del veicolo dimostrare di aver adottato un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo). Inoltre, non vi sarebbe stata prova che l'incidente fosse avvenuto su strada pubblica/aperta al pubblico e non invece su via interpoderale o in un campo (nel qual caso non avrebbe operato la garanzia del fondo vittime della strada): infatti, il corpo della ragazza veniva ritrovato in una scarpata a ridosso di una stradina privata e non era pacifico il luogo dell'impatto. Sarebbe infine ipotizzabile, per le circostanze del ritrovamento del corpo, un omicidio volontario commesso a mezzo del veicolo (quale strumento del delitto), anziché un sinistro stradale: ed infatti le indagini penali avevano adombrato la responsabilità a carico di un ignoto, il cui pseudonimo online era , il quale avrebbe preso contatti con la vittima attirandola sul luogo Per_1 dell'omicidio. Non si tratterebbe quindi di incidente e non opererebbe la garanzia.
- che, ai sensi dell'art. 291 CDA, sussisterebbe difetto di integrità del contraddittorio nei confronti di figlio della vittima, dal momento che egli sarebbe litisconsorte CP_4
necessario non citato nell'odierno giudizio;
- che il diritto degli odierni attori sarebbe prescritto (il sinistro/omicidio risale al 03.05.2012), non essendo stato compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione di cui all'art. 2947 c.c.;
pagina 4 di 16 - che controparte non aveva provato le modalità del sinistro né l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo (nel caso di specie, peraltro, non vi erano testimoni);
- che non veniva ex adverso dedotta alcuna violazione da parte del conducente del Mercedes;
- che non era stata prodotta in giudizio la denuncia per furto e che quindi non vi sarebbe stata prova che il veicolo fosse stato rubato;
- che il contenuto della relazione medico legale prodotta dagli attori non provava la dinamica descritta in atto di citazione;
- che la defunta aveva nel sangue una quantità elevata di alcol (pari all'0,9g/l) tale da ridurre le sue capacità motorie e percettive (adombrando così il di lei concorso colposo);
- che la defunta percorreva la via a piedi, nel totale buio e vestendo abiti scuri, in contrasto con le comuni regole di prudenza e con le prescrizioni di cui all'art. 190 CDS (in quanto, secondo la relazione medica, veniva colpita alle spalle dal veicolo, mentre il codice della strada prescrive ai pedoni di circolare sul senso opposto, in strade a doppio senso di marcia, onde vedere i veicoli in fronte a sé anziché alle spalle).
Infine, in relazione al quantum debeatur, contestava l'assenza di prova circa la risarcibilità del CP_1
danno parentale, richiamando le pronunce giurisprudenziali che richiedono, a tal fine, l'allegazione precisa e circostanziata dello sconvolgimento di vita patito.
Nelle proprie memorie gli attori prendevano posizione sulle eccezioni formulate da in comparsa CP_1
di costituzione e risposta, affermando:
- che il figlio della defunta, , dopo la morte della madre, era stato adottato da una CP_4
famiglia italiana;
da quel momento, non si erano avuti più contatti col ragazzo, oggi maggiorenne (nato nel 2001) né si avrebbe avuto notizia di come poterlo contattare;
- che comunque non vi sarebbe litisconsorzio necessario, nel caso di specie, dato che l'art. 291
CDA pone una regola limitata alle sole ipotesi di sospetta incapienza del massimale del fondo
; posto che, nel caso di specie, il fondo sarebbe stato sufficientemente Parte_3
capiente per tutti i danneggiati, non sarebbe ravvisabile alcun litisconsorzio necessario;
- che sussiste legittimazione passiva del fondo vittime per la strada dal momento che, nel caso di specie, la circolazione era avvenuta contro la volontà del proprietario del veicolo, il quale era stato vittima di un furto presso il proprio domicilio (dove erano custodite le chiavi dell'auto);
pagina 5 di 16 - che certamente la defunta veniva colpita dall'auto, dato che l'auto era stata trovata in fiamme a poca distanza dalla zona del ritrovamento del corpo, e che sul corpo della vittima vi erano inequivocabili tracce dell'impatto, come peraltro ricostruito dalla perizia medico legale disposta dal P.M. nell'ambito dell'indagine contro ignoti, poi archiviata;
- che il diritto non era prescritto, come da lettera interruttiva del 28.04.2019 (doc. 8 fasc. attrice);
- che il sinistro era avvenuto sulla pubblica via, come testimoniato dalla presenza di frammenti del veicolo proprio sul luogo dell'impatto, e che ogni diversa ricostruzione sarebbe stata inverosimile;
- che l'unità della vita familiare degli odierni attori rispetto alla defunta era testimoniata da innumerevoli elementi indiziari, quali, fra gli altri, la convivenza con il TE, l'imminente trasferimento in Italia del padre, e poi il rientro dell'intera famiglia in Albania dopo la morte della compianta figlia/sorella; trattavasi, evidentemente, di un nucleo familiare unito e coeso.
Per contro, nelle proprie memorie 183 cpc n. 1 e 2, osservava (oltre a ribadire quanto già detto) CP_1
che:
- il figlio della defunta era affidato alla custodia del nonno (odierno attore) con provvedimento della corte d'Appello di Scutari (doc. 8 convenuta); dunque non era vero che sarebbero stati interrotti i rapporti col figlio, litisconsorte necessario pretermesso;
- il diritto sarebbe stato prescritto dal momento che, non sussistendo reato (istanza di archiviazione accolta dal GIP), il termine di prescrizione sarebbe stato biennale (2947 c.2 c.c.);
- che non vi era prova certa che il veicolo in questione fosse proprio la Mercedes rubata e targata
BN181KB, giacché la targa veniva rinvenuta non sul mezzo, ma solo nei pressi della zona e, comunque, non vi erano testimoni del sinistro.
Infine, con le proprie memorie 183 n. 3 cpc, le parti precisavano:
- per gli attori: ad oggi il figlio della defunta non era più affidato al nonno e si erano persi i contatti con lo stesso, tanto che egli viveva con la famiglia adottiva;
l'affidamento al nonno si riferiva al periodo in cui il figlio era minore e che comunque erano insorte forti fratture nel rapporto fra i due;
quanto alla identificazione del veicolo responsabile del sinistro, non vi era dubbio circa il fatto che si trattasse del veicolo rubato BN181KB, e, comunque, anche quando il conducente del veicolo rimanesse ignoto, il avrebbe dovuto Parte_4
ugualmente offrire copertura;
la morte della signora, conseguente ad investimento, era pagina 6 di 16 certamente qualificabile come reato di omicidio colposo stradale (ai fini del termine di prescrizione del diritto) e a nulla rilevava il fatto che, di tale reato, fossero rimasti ignoti gli autori.
- Per la convenuta: il diritto era prescritto;
si trattava di omicidio volontario;
non vi era prova dell'investimento, né dell'identità del conducente del veicolo;
sicuramente sussisteva concorso colposo della vittima.
Le parti concludevano come sopra richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ricostruzione dei fatti e qualificazione giuridica dell'evento; prescrizione.
L'odierna vertenza trae origine prevalentemente dalla diversa ricostruzione fattuale proposta dalle parti.
Secondo gli attori, la defunta fu investita su una pubblica via e così colposamente uccisa da un ignoto alla guida;
secondo la convenuta, invece, la morte sarebbe avvenuta su una strada privata adiacente e si sarebbe trattato di un omicidio volontario.
Giova in questa sede ribadire il diverso criterio di accertamento dei fatti che ispira il processo civile rispetto a quello penale: da un lato, lo standard probatorio è quello dell'id quod plerumque accidit (più probabile che non), dall'altro, lo standard è quello “oltre ogni ragionevole dubbio”. È chiaro quindi come, al netto della pregiudizialità penale di cui all'art. 651 c.p.p. (che in questa sede non rileva), il giudice civile possa accertare fatti e responsabilità anche in assenza di prove certe e incontrovertibili, pronunciando sentenza nel merito anche quando la prova sia “probabile” anziché certa (operazione invece preclusa al giudice penale).
Ebbene, nel caso di specie gli elementi oggettivi a disposizione di questo giudice, presa visione nell'interezza di tutti gli atti e soprattutto della consulenza medico legale disposta in sede di indagini preliminari, inducono a ritenere con ampio margine di probabilità che la morte della sig.ra fu CP_2 dovuta all'impatto con un veicolo che la colpì alle spalle. In seguito, il corpo della vittima fu trascinato per un breve tratto come attestato dal sollevamento epidermico nelle lesioni abrasive (p. 60 doc. 5 attrice) e poi gettato oltre il guard-rail. Del resto, il verbale di sopralluogo (doc. 10 convenuta) dà atto di come, lungo la pubblica via che da Cese conduce a Magliano dei Marsi, i carabinieri notavano
“numerosi frammenti di luci posteriore di autovettura verosimilmente di tipo Mercedes” (p.3) oltre frammenti di metallo e plastica, suggestivi di un impatto.
pagina 7 di 16 L'iniziale tesi dell'omicidio volontario, per quanto avvalorata dalla presenza di elementi indiziari a carico di ignoti (doc. 10 convenuta), pare probabilisticamente assai regressiva rispetto all'eventualità dell'investimento casuale. Tanto la probabilità statistica (numero di morti per incidente rispetto a numero di morti per omicidio), quanto la cd. “probabilità logica” (esclusione di spiegazioni alternative nel caso concreto), inducono a ritenere che si trattò di un sinistro stradale.
Si osserva, innanzitutto, che la componente soggettiva dell'autore del reato non rileva ai fini della operatività della copertura del Fondo di Garanzia, in quanto, secondo la Suprema Corte, “L'istituto del
Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n.
990, e la relativa disciplina di risarcimento di cui all'art. 21 della medesima legge, pur essendo dettati da motivi di solidarietà, si ispirano ai principi fondamentali della responsabilità aquiliana, sicché
l'obbligazione che scaturisce a carico del nel caso di illecito imputabile a veicolo non Pt_4
identificato ha natura risarcitoria e non è sottoposta ad altre limitazioni, se non quelle espressamente previste dalla legge. Pertanto, il Fondo è tenuto a rispondere nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui il sinistro sia stato causato dal fatto doloso del conducente del veicolo non identificato, ed anche quando tra i veicoli coinvolti sia mancato un urto materiale (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
10301 del 05/05/2009).
Peraltro, non è emerso alcun possibile movente del gesto (pure la tesi della violenza sessuale è smentita dal perito, non essendovi traccia di rapporto) e le indagini sono state archiviate nonostante le numerose intercettazioni disposte.
Anche le circostanze di luogo, di modo e di tempo non depongono per il gesto volontario, in quanto: 1)
l'utilizzo di un veicolo quale strumento omicidiario è inusuale e inaccurato, inoltre l'investimento dalle spalle presuppone un alto margine di errore, non vedendosi il volto, a maggior ragione al buio e in velocità; 2) la morte è occorsa a ridosso di una pubblica via trafficata (peraltro una strada provinciale) dove ben avrebbero potuto essere presenti testimoni (mentre la pista omicidiaria avrebbe indotto a commettere il delitto in area più appartata, come la vicina strada interpoderale, o con mezzi più sicuri, come un coltello); proprio l'occasionalità dell'evento spiega la fretta dell'investitore nel disfarsi
(grossolanamente) del cadavere prima e del veicolo poi, abbandonando tracce dell'impatto ovunque;
3) la modalità dell'eventuale omicidio volontario (investimento con auto rubata un mese prima) sembrerebbe alludere ad una premeditazione, che è invece smentita dal fatto che, anziché concentrarsi sulla eliminazione del cadavere (semplicemente nascosto a pochi metri dall'impatto), il soggetto agente pagina 8 di 16 si sia invece premurato soprattutto di distruggere il veicolo (lasciando addosso alla vittima il cellulare, i documenti e altri effetti personali, che ne hanno permesso una rapidissima identificazione). Qualora fra la vittima e l'omicida fosse esistito un legame (come nella suggestiva tesi basata sui messaggi SMS scambiati con l'ignoto , riproposta da , quest'ultimo avrebbe ragionevolmente Per_1 CP_1 tentato di disfarsi del cadavere e degli effetti personali, piuttosto che dell'auto, dal momento che i principali indizi a suo carico erano proprio ricercabili nella corrispondenza telefonica (peraltro adottata con un cellulare intestato a terzi, e che quindi difficilmente sarebbe stato scoperto in tempi celeri dagli investigatori). Allo stesso modo si sarebbe dovuto ragionare nell'ipotesi di una violenza sessuale, dato che la eliminazione del corpo avrebbe portato con sé anche le tracce biologiche dell'autore della violenza: la scelta di non curarsi del corpo, in sintesi, pare dettata proprio dal fatto che né sul corpo né fra i contatti della vittima si sarebbe potuto trovare alcun collegamento con l'ignoto investitore.
La scelta di concentrarsi sul veicolo, a conferma di ciò, fa presupporre che il soggetto temesse di essere identificato proprio dalle tracce lasciate sulla vettura (vettura che, in vista di un omicidio, avrebbe invece potuto ripulire); ciò in quanto, verosimilmente, l'omicidio non era voluto, bensì accaduto incidentalmente e “inaspettatamente” per colpa;
da ciò l'esigenza di disfarsi del veicolo, non essendoci possibilità di ripulirlo.
Quanto alle osservazioni di circa il fatto che, a pochi metri dal cadavere, fossero state rinvenute CP_1
delle scarpe da donna, “ben sistemate l'una accanto all'altra”, giova precisare come tale circostanza non paia affatto suffragare l'ipotesi dell'omicidio volontario: non vi sarebbe stata ragione, infatti, per l'omicida volontario, di sistemare le scarpe della vittima, sprecando tempo utile per darsi alla fuga.
Tale circostanza è neutra, nel senso che non fa propendere né per l'incidente né per la tesi dolosa.
Quanto al luogo dell'investimento, non vi è dubbio che esso vada identificato nel punto della strada provinciale in cui sono stati trovati numerosi frammenti di fanali e plastica: il fatto che, vicino al cadavere, sia stato rinvenuto un piccolo frammento di fanalino rosso, non smentisce affatto la ricostruzione sopra proposta (peraltro, la strada interpoderale è proprio sulla congiunzione della provinciale, così come il guard rail oltre il quale fu nascosto il cadavere).
Sarebbe del tutto fantasioso ritenere che l'autore del sinistro (come sembra suggerire abbia CP_1
prima investito la vittima in una strada interpoderale, poi nascosto il cadavere oltre il guard rail della provinciale e, infine, rimosso tutti i frammenti dell'incidente dalla strada poderale per riporli in seguito sulla strada provinciale, dimenticandosi tuttavia proprio di un frammento di fanale. Non vi sarebbe pagina 9 di 16 alcun motivo logico di fare una cosa del genere e soprattutto è del tutto improbabile che, nel buio della notte, l'assassino possa aver meticolosamente campionato tutti i frammenti di plastica per poi spargerli sulla strada pubblica.
Molto più probabile, invece, è che il frammento di fanale fosse rimasto attaccato al giubbotto della vittima (investita sulla provinciale) durante l'impatto; tale frammento di plastica si è poi staccato mentre il cadavere veniva buttato dietro la scarpata e per questo veniva trovato vicino al corpo.
Ciò spiega perché tutti i frammenti del veicolo, eccetto uno, si trovino sulla strada provinciale.
Resta da accertare, quanto alla ricostruzione dei fatti, solo se il veicolo in questione fosse effettivamente la Mercedes rubata qualche settimana prima.
È assolutamente possibile dare risposta affermativa a questo quesito. Ed infatti: 1) la targa è stata trovata a pochi metri dal veicolo;
2) il modello combacia;
3) il veicolo rubato era di colore blu e parimenti di colore blu sono le tracce rinvenute sul guard rail (p 2 Verbale di sopralluogo dei
Carabinieri 6 maggio 2012 ore 2); 4) le circostanze di luogo e di tempo del ritrovamento del veicolo sono del tutto coincidenti con luogo e tempo del sinistro.
In ogni caso, anche quando il veicolo non fosse stato il medesimo, si sarebbe pur sempre trattato di un veicolo ignoto;
ne deriverebbe comunque la pretesa risarcitoria nei confronti del Parte_4
. Dunque, l'eccezione pare scarsamente rilevante sul piano pratico.
[...]
Parimenti inconferenti sono le altre tesi sostenute dalla convenuta le quali adombrano CP_1
incongruenze quanto al furto: la denuncia sporta ai Carabinieri (da un soggetto estraneo alla odierna vicenda), e visionata da questo giudice, non lascia alcun margine di equivoco. Il fatto che i Carabinieri non siano intervenuti sul posto del furto è del tutto irrilevante (contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta), dal momento che, per i furti d'auto, è del tutto usuale che la polizia giudiziaria non esegua sopralluoghi, ma si limiti a stilare il verbale di denuncia-querela. Trattasi di fatto notorio, sicuramente noto anche alla convenuta CP_1
Può quindi affermarsi che, secondo un criterio di netta prevalenza statistica e logica, confinante financo con la certezza, la vittima fu investita da un'auto rubata che veniva guidata da un ignoto, il quale poi si
è disfatto sbrigativamente dell'auto e del cadavere, onde darsi alla fuga.
Infine, quanto alle osservazioni di circa la mancata allegazione, da parte attorea, della CP_1
violazione di norme del codice della strada a carico del conducente della Mercedes, tali eccezioni pagina 10 di 16 devono dirsi del tutto pretestuose e inconferenti, posto che l'attrice ha chiaramente contestato il comportamento delittuoso del guidatore per evidente violazione del codice della strada.
Peraltro, in materia di sinistro stradale, la colpa del conducente di veicolo non a rotaie si presume (2054
c.c.).
Dal momento che, come detto, i fatti vanno ricondotti ad un incidente stradale dovuto a colpa del conducente qualificabile come delitto (omicidio colposo aggravato) e dal momento che risultano atti interruttivi della prescrizione (doc. 8 e 9 fasc. attrice), l'eccezione di prescrizione del diritto va rigettata, non trovando applicazione il termine biennale di cui all'art. 2947 c. 2 c.c.
Concorso colposo della danneggiata
La convenuta, nelle proprie difese, eccepiva il concorso colposo della danneggiata, financo assorbente quale evento interruttivo del nesso causale.
In effetti, visti gli atti del procedimento penale, è certo che la persona offesa fosse vestita con indumenti scuri, è certo che avesse assunto alcol (0.9 g/l sul sangue periferico, al referto autoptico) ed è del tutto verosimile che camminasse sul lato destro della carreggiata anziché sul sinistro e magari con andatura ondeggiante.
Tali circostanze sono idonee a configurare un concorso colposo della danneggiata.
Pur richiamando la distinzione netta fra i concetti di ubriachezza ed ebrezza (nel caso di specie c'è prova solo della seconda, che è causa ostativa alla conduzione di veicoli, ma non al passeggio su strada), questo Giudice non può omettere di rilevare come, camminando con abiti scuri in piena notte e senza alcun ausilio luminoso, la danneggiata abbia in parte concorso a causare l'evento, vista la tarda ora e considerato il luogo non abitato dove si è verificato l'investimento.
Ciò non significa, però, che tale concorso sia tale da rappresentare un comportamento imprevisto, imprevedibile o inevitabile, tale da escludere il nesso eziologico;
trattasi, piuttosto, di un comune concorso colposo da quantificare in via equitativa.
Si richiama a tal proposito la decisione di legittimità ( Cassazione civile sez. III, 05/03/2013, n.5399), secondo la quale “in ipotesi di investimento di un pedone, se pure il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l'art. 2054 c.c., comma 1, pone nei suoi confronti, non è preclusa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e pagina 11 di 16 l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma
1, con quella presunta del conducente (così, nella vigenza dell'odierno codice della strada, la sentenza
8 agosto 2007, n. 17397, confermata dalla recente pronuncia 13 marzo 2012, n. 3966).
In altre parole, è compito del giudice di merito valutare la sussistenza delle eventuali rispettive responsabilità, tenendo presente che l'accertamento della colpa del conducente investitore non esclude, di per sé, quella del pedone, così come la dimostrazione della colpa di quest'ultimo non consente di ritenere pacifica l'assenza di colpa del conducente.”.
Dovendosi ricorrere ad un criterio equitativo, contemperato anche dal fatto che la vittima abitasse in quella zona e che quindi in qualche modo fosse costretta a transitare su quella strada buia, pare equo affermare un concorso di colpa della danneggiata al 30 % per non aver indossato alcun dispositivo che ne permettesse la visibilità e, soprattutto, per non aver camminato nel senso opposto di marcia rispetto alle vetture, come imposto dall'art. 190 Codice della Strada.
È infatti preponderante la colpa del guidatore che, investita la vittima, non si curò di soccorrerla (la morte non avvenne sul colpo, come accertato dall'autopsia) e anzi diede alle fiamme il veicolo e nascose il corpo.
Criterio di computo del quantum debeatur; intensità legame familiare;
tabelle milanesi.
Come è noto, respinta ogni forma di danno tanatologico, il nostro ordinamento contempla solo il danno da lesione parentale, qualificato come danno non patrimoniale iure proprio (salvo i casi in cui sussista danno biologico iure hereditatis).
In omaggio alla generale distinzione fra danno evento e danno conseguenza, anche il danno da lesione del rapporto parentale deve sempre essere dimostrato e non può considerarsi esistente in re ipsa (ossia per il solo fatto dell'esistenza in sé del vincolo parentale e per il solo fatto che si dichiari una
“sofferenza del familiare superstite”).
È necessaria, secondo un costante orientamento di legittimità, “l'allegazione (e la verificazione) precisa e circostanziata dello sconvolgimento di vita patito e delle sue specifiche e concrete estrinsecazioni”.
A tale insegnamento, coerente con i principi generali del nostro sistema di responsabilità aquiliana, occorre attenersi anche in questa sede.
Quanto al TE della defunta, , è emerso in giudizio che lo stesso conviveva Parte_1
pagina 12 di 16 con la vittima e che fra i due sussisteva una comunanza di vita familiare costante, ricostituita in Italia con il ricongiungimento di entrambi.
Quanto al padre, , risulta invece che lo stesso abitasse lontano dai figli, pur avendo Parte_2
intenzione, in prospettiva, di riavvicinarsi ai figli trasferendosi in Italia (circostanza tuttavia non dimostrata). Il legame forte fra i familiari, nella tesi attorea, andrebbe rinvenuto nel fatto che, morta la figlia il TE abbia deciso di rientrare in Albania onde non lasciare solo il CP_2 Pt_1
padre, così dimostrando il forte legame fra i tre.
Le circostanze esposte dagli attori sono in parte contraddittorie: da un lato, si afferma che il padre era in procinto di trasferirsi in Italia per non abbandonare la figlia (ma di questo non si fornisce prova); dall'altro, si dichiara che, tuttavia, egli rimase poi sempre in Albania e che nemmeno in seguito alla morte della figlia decise di trasferirsi a vivere vicino al figlio ( ). Pt_1
Se quindi non può negarsi lo stretto rapporto fra e la defunta sorella, pare più Parte_1
flebile il rapporto fra la stessa e il padre (visto anche che lo stesso dichiara di aver perso ogni rapporto con il di lei figlio, asserito litisconsorte necessario dell'odierno processo nella tesi di . Va allora CP_1
riconosciuto un legame di intensità minima, ai fini della quantificazione equitativa del risarcimento dovuto.
Complessivamente, la defunta aveva, quali familiari prossimi, tre soggetti: figlio, TE e padre.
È costante orientamento di questo Tribunale quello di far ricorso alle tabelle milanesi quale criterio integrativo all'equità giudiziale.
Per quanto riguarda il padre , deve rilevarsi che egli aveva 58 anni al tempo del Parte_2
sinistro, non era convivente con la vittima (di anni 30) e aveva rapporti poco intensi con la stessa.
Applicando la tabella di riferimento dell'anno 2024 risultano punti 54 (valore per punto 3.911 euro)
( Pt_5 Parte_2
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 24
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 54 pagina 13 di 16 Ne deriva una liquidazione del danno pari ad € 211.194,00.
Quanto al TE , di anni 27 all'epoca dei fatti e convivente con la vittima, Parte_1
considerata una intensità media di legame fra i familiari, applicando la tabella di riferimento dell'anno
2024 risultano punti 68 (valore per punto 1.698 euro)
(FRATELLO) Parte_1
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 68
Ne deriva una liquidazione del danno pari ad € 140.934,00
Tali importi vanno ridotti del 30% in ragione del concorso colposo della danneggiata per i motivi di cui sopra.
Pertanto spettano:
- € 147.835,80 a Parte_2
- € 98.653,80 a Parte_1
Tali importi, essendo determinati in via equitativa, non sono soggetti a rivalutazione e interessi (salvo interessi dalla pubblicazione dell'odierna sentenza). Infatti, essendo stato adottato un criterio di calcolo già attualizzato al 2024, la rivalutazione comporterebbe una locupletazione ingiusta.
Il ricorso, equitativo, alle tabelle del 2024 (già più alte di quelle vigenti al tempo del sinistro) assorbe di per sé la naturale rivalutazione del denaro, che si è avuta nel corso degli anni intercorsi dal sinistro ad oggi.
La somma di € 147.835,80 per e € 98.653,80 per deve quindi Parte_2 Parte_1
ritenersi determinata in via equitativa e già onnicomprensiva, perché attualizzata al corrente anno quanto al criterio di computo del valore di ogni punto.
Circa l'assenza di litisconsorzio necessario pagina 14 di 16 La convenuta ha sostenuto, nelle proprie difese, che ai sensi dell'art. 291 CDA ultimo comma sussisterebbe difetto di contraddittorio, non essendo stato citato il figlio della defunta.
In punto di analisi normativa della previsione, pare condivisibile l'orientamento interpretativo secondo cui la portata teleologica dell'art. 291 c. 4 CDA vada ricercata nella necessità di non superare il tetto massimo di capienza del fondo vittime , che alla data del 12.06.2012 ammontava ad € Parte_4
5.000.000,00.
La previsione di cui al quarto comma, in sintesi, deve essere letta in coerenza con i tre commi precedenti: “qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro ed il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate” (comma 1), la legge si cura di ridurre il risarcimento per ciascuno e di far partecipare tutti i possibili legittimati al contenzioso, onde evitare che, stante l'impossibilità di superare il tetto massimo, qualcuno resti escluso dal risarcimento.
Posto che, nel caso di specie, anche l'eventuale pretesa del figlio non avrebbe potuto intaccare il massimale previsto (vista la liquidazione del danno agli odierni attori per come sopra formulata), non sussiste la stretta necessità di integrarne il contraddittorio.
Del resto, se lo stesso figlio è oggi adottato da una nuova famiglia e ha perso ogni rapporto con la precedente, il suo coinvolgimento coatto nell'odierna vertenza avrebbe potuto avere ripercussioni peggiori di quelle dovute alla sua assenza, quantomeno sul piano affettivo e relazionale.
Premesso quindi che è certamente tenuta nei soli limiti fissati ex lege alla data di verificazione CP_1 dell'evento e premesso che in ogni caso il massimale non verrebbe superato (neanche con la partecipazione del figlio), è possibile pronunciare sentenza nel merito, all'esito della quantificazione del quantum debeatur operata nei precedenti punti di questa sentenza.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza reciproca delle parti e sono quindi compensate nella misura del 50%.
Nonostante talune eccezioni di siano risultate manifestamente infondate e pretestuose (errori CP_1
nella battitura della targa, eccezioni sulla presunta omessa prova del furto del veicolo, eccezioni sulla identificazione del veicolo, eccezioni sul fatto che il sinistro sarebbe avvenuto su una strada poderale), non paiono ravvisabili gli estremi della colpa grave di cui all'art. 96 c. 3 c.p.c. invocati dagli attori.
Ed infatti, la ricostruzione dei fatti prospettata da per quanto non accolta, non era del tutto CP_1 pagina 15 di 16 destituita di elementi indiziari;
inoltre, la pretesa creditoria è stata, all'esito della liquidazione odierna, notevolmente ridotta (anche in ragione del concorso colposo della danneggiata e del legame non forte fra la vittima del sinistro e il padre della stessa).
Anche talune osservazioni di parte attrice, del resto, si sono rivelate del tutto indimostrate: si pensi, ad esempio, all'asserito fortissimo legame che sarebbe sussistito fra padre e figlia, di cui vi sarebbe stata dimostrazione attraverso numerose telefonate e messaggi quotidiani;
esso è rimasto totalmente indimostrato.
È allora equa la compensazione per la metà delle spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i valori medi del D.M. 147/2022, per tutte le fasi del giudizio, con applicazione della tabella n. 2, valore compreso tra € 52.000,01 ad € 260.000,00, pari ad € 14.103,00, da dividere per due, oltreché € 545,00 per anticipazioni, non ravvisandosi i presupposti per il riconoscimento delle spese di trasferta in difetto di documentazione riguardante il mezzo utilizzato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- CONDANNA a versare la somma di € 147.835,80 a Controparte_1
favore di;
Parte_2
- CONDANNA a versare la somma di € 98.653,80 a Controparte_1
favore di;
Parte_1
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite Controparte_1
liquidate in € 545,00 per anticipazioni ed € 14.103,00 per compensi, compensandole per la metà, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Si pubblichi.
Bologna, 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15387/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TODISCO Parte_1 C.F._1 PASQUALE e dell'avv. NOTARO MATTEO ( ) VIA STATALE 5/R 23807 C.F._2
MERATE; elettivamente domiciliato in GALLERIA DEL CORSO 1 20149 MILANO presso il difensore avv. TODISCO PASQUALE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TODISCO PASQUALE e Parte_2 C.F._3 dell'avv. NOTARO MATTEO ( ) VIA STATALE N. 5/R MERATE C.F._2 elettivamente domiciliato in GALLERIA DEL CORSO 1 20149 MILANO presso il difensore avv. TODISCO PASQUALE
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FALAVIGNA VALERIA elettivamente domiciliato in VIA ALAMANDINI, 8 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. FALAVIGNA VALERIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per e Parte_1 Parte_2
In via principale:
- accertare ed acclarare il diritto degli odierni attori al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza della perdita della congiunta sig.ra e, per l'effetto, condannare la società CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei Controparte_3
pagina 1 di 16 danni così determinati facendo ricorso alle tabelle e criteri in uso e pertanto per un importo non inferiore ad € 480.528,00 o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori, spese generali, di registro, ecc, da liquidarsi ad esclusivo danno di parte avversaria;
- il tutto con condanna ex art. 96 c.p.c. non avendo, parte avversaria, aderito al procedimento di negoziazione assistita ed avendo controparte avanzato eccezioni pretestuose e meramente dilatorie”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le motivazioni dedotte nel presente atto, ogni contraria eccezione, difesa e domanda respinta e previo accertamento della legittimazione attiva degli odierni attori e di soggetti intervenienti;
-In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
F.G.V.S. e, per esso, di quale Impresa Designata, respingendo ogni domanda di parte CP_3
attrice e comunque ogni domanda da chiunque svolta avverso quale F.G.V.S.; Sempre in via CP_3
preliminare, accertare e dichiarare il difetto di integrità del contraddittorio, stante la mancata presenza nel presente procedimento di ex adverso indicato ante causam quale figlio della CP_4
signora e, dunque, litisconsorte necessario ex art. 291 CDA, disponendo che parte CP_2
attrice provveda alla relativa integrazione del contraddittorio;
-Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione di ogni preteso diritto avanzato da parte attrice, e comunque avanzato da chiunque, nei confronti di quale F.G.V.S, rigettando ogni domanda attorea e CP_3
comunque ogni domanda da chiunque svolta avverso quale F.G.V.S.; -In via principale, CP_3
rigettare, tenuto anche conto della condotta concretamente tenuta dalla signora di CP_2 grave violazione delle prescrizioni di cui all'art. 190 CDS, e dunque rilevante in via esclusiva ex art.
1227 c.c,, ogni domanda quale proposta da parte attrice e comunque ogni domanda da chiunque proposta avverso .G.V.S.; -In via subordinata, ridurre il quantum, tenuto anche conto della CP_5
condotta concretamente tenuta dalla signora di grave violazione delle prescrizioni di CP_2 cui all'art. 190 CDS e rilevante ex art. 1227 c.c., e tenuto conto delle effettive risultanze istruttorie e di quanto risulterà comunque già percepito/e da percepire da parte attrice, e comunque da soggetti intervenienti, a qualsiasi titolo per lo stesso evento, a titolo di indennizzo da Assicuratore
Sociale/privato; -Comunque contenere l'esposizione di parte convenuta quale F.G.V.S. nei CP_3 limiti di massimale fissato ex legge alla data di verificazione dell'evento; -Con il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione;
Con vittoria di compenso professionale, spese vive, spese generali, iva e cpa come per legge”.
pagina 2 di 16 Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori esponevano:
- di essere TE e padre di nata in [...] il [...] e deceduta il CP_2
03.05.2012 a Cese, frazione di Avezzano (AQ) a seguito di un incidente stradale;
- che la defunta, in data 03.05.2012 alle ore 4.00 circa, percorreva a piedi via P. Marso, diretta verso la sua abitazione, (dove veniva col TE e la famiglia di quest'ultimo) Parte_1
quando veniva investita da una autovettura Mercedes condotta da ignoti;
il conducente si dava alla fuga e non allertava i soccorsi, e incendiava la vettura per occultare le prove;
tentava altresì di occultare il cadavere;
dalle indagini condotte dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Avezzano, emergeva che l'autovettura Mercedes risultava rubata circa un mese prima;
- di aver subito un significativo danno da perdita del rapporto parentale, danno il cui ristoro, in data 12.11.2018, veniva chiesto al Fondo Garanzia Vittime della Strada, rispetto al quale era stata designata la compagnia tuttavia, tale invito rimaneva privo di riscontro. CP_1
In diritto, gli attori configuravano quale corretta destinataria della loro domanda l'assicurazione fondo di garanzia vittime della strada, in quanto l'autovettura che travolgeva la CP_3 CP_2
essendo stata rubata, veniva posta in circolazione “contro la volontà del proprietario”, integrando una delle ipotesi di cui all'art. 283, co.1, lett. d), d.lgs. 209/2005, che obbliga il Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada a risarcire i danni a persone derivanti dalla circolazione del veicolo.
Quanto alla risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, il decesso della aveva CP_2
alterato la sfera degli affetti e la vita familiare degli odierni attori, con ripercussioni negative sulla dimensione interiore e sulla sensibilità emotiva. In particolare:
- , TE della vittima, dopo aver lasciato l'Albania con la sua famiglia, aveva Parte_1 fissato la sua stabile dimora presso l'abitazione della sorella, con la quale conviveva sino alla di lei morte.
- Rispetto al padre della vittima, che invece continuava ad abitare in Albania, la Parte_2 difesa attrice rilevava come “la distanza non ha intaccato la qualità e la solidità del legame affettivo del sig. con la figlia (…) seppur a distanza, i contatti erano frequenti, Pt_2 CP_2 continui e costanti” (p.9 citazione); peraltro, il padre si sarebbe dovuto a breve trasferire in
Italia proprio per avvicinarsi alla figlia. pagina 3 di 16 Gli attori richiamavano l'applicazione delle Tabelle di Roma aggiornate al 2019 e quantificavano il danno:
- per il padre in 30 punti (20 in quanto genitore, 4 per età della defunta, 3 per età del padre), equivalenti ad euro € 294.201,00;
- per il TE in 19 punti (7 in quanto TE, 4 per età della defunta, 4 per l'età del TE, 4 per convivenza), equivalenti ad € 186.327,30.
Gli attori chiedevano altresì condanna per lite temeraria, in quanto, fra le altre cose, parte convenuta non aveva neppure aderito al procedimento di negoziazione assistita.
Si costituiva in giudizio la convenuta esponendo: Controparte_3
- in via preliminare il difetto di prova della pretesa legittimazione passiva. Sul punto, infatti, sia l'art. 122, comma 3, CDA, sia l'art, 283 co.1, lett. d) CDA, richiedono la prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la volontà del proprietario e tale circostanza non sarebbe stata provata (il furto, di per sé, non rappresentava prova liberatoria, dovendo il proprietario del veicolo dimostrare di aver adottato un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo). Inoltre, non vi sarebbe stata prova che l'incidente fosse avvenuto su strada pubblica/aperta al pubblico e non invece su via interpoderale o in un campo (nel qual caso non avrebbe operato la garanzia del fondo vittime della strada): infatti, il corpo della ragazza veniva ritrovato in una scarpata a ridosso di una stradina privata e non era pacifico il luogo dell'impatto. Sarebbe infine ipotizzabile, per le circostanze del ritrovamento del corpo, un omicidio volontario commesso a mezzo del veicolo (quale strumento del delitto), anziché un sinistro stradale: ed infatti le indagini penali avevano adombrato la responsabilità a carico di un ignoto, il cui pseudonimo online era , il quale avrebbe preso contatti con la vittima attirandola sul luogo Per_1 dell'omicidio. Non si tratterebbe quindi di incidente e non opererebbe la garanzia.
- che, ai sensi dell'art. 291 CDA, sussisterebbe difetto di integrità del contraddittorio nei confronti di figlio della vittima, dal momento che egli sarebbe litisconsorte CP_4
necessario non citato nell'odierno giudizio;
- che il diritto degli odierni attori sarebbe prescritto (il sinistro/omicidio risale al 03.05.2012), non essendo stato compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione di cui all'art. 2947 c.c.;
pagina 4 di 16 - che controparte non aveva provato le modalità del sinistro né l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo (nel caso di specie, peraltro, non vi erano testimoni);
- che non veniva ex adverso dedotta alcuna violazione da parte del conducente del Mercedes;
- che non era stata prodotta in giudizio la denuncia per furto e che quindi non vi sarebbe stata prova che il veicolo fosse stato rubato;
- che il contenuto della relazione medico legale prodotta dagli attori non provava la dinamica descritta in atto di citazione;
- che la defunta aveva nel sangue una quantità elevata di alcol (pari all'0,9g/l) tale da ridurre le sue capacità motorie e percettive (adombrando così il di lei concorso colposo);
- che la defunta percorreva la via a piedi, nel totale buio e vestendo abiti scuri, in contrasto con le comuni regole di prudenza e con le prescrizioni di cui all'art. 190 CDS (in quanto, secondo la relazione medica, veniva colpita alle spalle dal veicolo, mentre il codice della strada prescrive ai pedoni di circolare sul senso opposto, in strade a doppio senso di marcia, onde vedere i veicoli in fronte a sé anziché alle spalle).
Infine, in relazione al quantum debeatur, contestava l'assenza di prova circa la risarcibilità del CP_1
danno parentale, richiamando le pronunce giurisprudenziali che richiedono, a tal fine, l'allegazione precisa e circostanziata dello sconvolgimento di vita patito.
Nelle proprie memorie gli attori prendevano posizione sulle eccezioni formulate da in comparsa CP_1
di costituzione e risposta, affermando:
- che il figlio della defunta, , dopo la morte della madre, era stato adottato da una CP_4
famiglia italiana;
da quel momento, non si erano avuti più contatti col ragazzo, oggi maggiorenne (nato nel 2001) né si avrebbe avuto notizia di come poterlo contattare;
- che comunque non vi sarebbe litisconsorzio necessario, nel caso di specie, dato che l'art. 291
CDA pone una regola limitata alle sole ipotesi di sospetta incapienza del massimale del fondo
; posto che, nel caso di specie, il fondo sarebbe stato sufficientemente Parte_3
capiente per tutti i danneggiati, non sarebbe ravvisabile alcun litisconsorzio necessario;
- che sussiste legittimazione passiva del fondo vittime per la strada dal momento che, nel caso di specie, la circolazione era avvenuta contro la volontà del proprietario del veicolo, il quale era stato vittima di un furto presso il proprio domicilio (dove erano custodite le chiavi dell'auto);
pagina 5 di 16 - che certamente la defunta veniva colpita dall'auto, dato che l'auto era stata trovata in fiamme a poca distanza dalla zona del ritrovamento del corpo, e che sul corpo della vittima vi erano inequivocabili tracce dell'impatto, come peraltro ricostruito dalla perizia medico legale disposta dal P.M. nell'ambito dell'indagine contro ignoti, poi archiviata;
- che il diritto non era prescritto, come da lettera interruttiva del 28.04.2019 (doc. 8 fasc. attrice);
- che il sinistro era avvenuto sulla pubblica via, come testimoniato dalla presenza di frammenti del veicolo proprio sul luogo dell'impatto, e che ogni diversa ricostruzione sarebbe stata inverosimile;
- che l'unità della vita familiare degli odierni attori rispetto alla defunta era testimoniata da innumerevoli elementi indiziari, quali, fra gli altri, la convivenza con il TE, l'imminente trasferimento in Italia del padre, e poi il rientro dell'intera famiglia in Albania dopo la morte della compianta figlia/sorella; trattavasi, evidentemente, di un nucleo familiare unito e coeso.
Per contro, nelle proprie memorie 183 cpc n. 1 e 2, osservava (oltre a ribadire quanto già detto) CP_1
che:
- il figlio della defunta era affidato alla custodia del nonno (odierno attore) con provvedimento della corte d'Appello di Scutari (doc. 8 convenuta); dunque non era vero che sarebbero stati interrotti i rapporti col figlio, litisconsorte necessario pretermesso;
- il diritto sarebbe stato prescritto dal momento che, non sussistendo reato (istanza di archiviazione accolta dal GIP), il termine di prescrizione sarebbe stato biennale (2947 c.2 c.c.);
- che non vi era prova certa che il veicolo in questione fosse proprio la Mercedes rubata e targata
BN181KB, giacché la targa veniva rinvenuta non sul mezzo, ma solo nei pressi della zona e, comunque, non vi erano testimoni del sinistro.
Infine, con le proprie memorie 183 n. 3 cpc, le parti precisavano:
- per gli attori: ad oggi il figlio della defunta non era più affidato al nonno e si erano persi i contatti con lo stesso, tanto che egli viveva con la famiglia adottiva;
l'affidamento al nonno si riferiva al periodo in cui il figlio era minore e che comunque erano insorte forti fratture nel rapporto fra i due;
quanto alla identificazione del veicolo responsabile del sinistro, non vi era dubbio circa il fatto che si trattasse del veicolo rubato BN181KB, e, comunque, anche quando il conducente del veicolo rimanesse ignoto, il avrebbe dovuto Parte_4
ugualmente offrire copertura;
la morte della signora, conseguente ad investimento, era pagina 6 di 16 certamente qualificabile come reato di omicidio colposo stradale (ai fini del termine di prescrizione del diritto) e a nulla rilevava il fatto che, di tale reato, fossero rimasti ignoti gli autori.
- Per la convenuta: il diritto era prescritto;
si trattava di omicidio volontario;
non vi era prova dell'investimento, né dell'identità del conducente del veicolo;
sicuramente sussisteva concorso colposo della vittima.
Le parti concludevano come sopra richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ricostruzione dei fatti e qualificazione giuridica dell'evento; prescrizione.
L'odierna vertenza trae origine prevalentemente dalla diversa ricostruzione fattuale proposta dalle parti.
Secondo gli attori, la defunta fu investita su una pubblica via e così colposamente uccisa da un ignoto alla guida;
secondo la convenuta, invece, la morte sarebbe avvenuta su una strada privata adiacente e si sarebbe trattato di un omicidio volontario.
Giova in questa sede ribadire il diverso criterio di accertamento dei fatti che ispira il processo civile rispetto a quello penale: da un lato, lo standard probatorio è quello dell'id quod plerumque accidit (più probabile che non), dall'altro, lo standard è quello “oltre ogni ragionevole dubbio”. È chiaro quindi come, al netto della pregiudizialità penale di cui all'art. 651 c.p.p. (che in questa sede non rileva), il giudice civile possa accertare fatti e responsabilità anche in assenza di prove certe e incontrovertibili, pronunciando sentenza nel merito anche quando la prova sia “probabile” anziché certa (operazione invece preclusa al giudice penale).
Ebbene, nel caso di specie gli elementi oggettivi a disposizione di questo giudice, presa visione nell'interezza di tutti gli atti e soprattutto della consulenza medico legale disposta in sede di indagini preliminari, inducono a ritenere con ampio margine di probabilità che la morte della sig.ra fu CP_2 dovuta all'impatto con un veicolo che la colpì alle spalle. In seguito, il corpo della vittima fu trascinato per un breve tratto come attestato dal sollevamento epidermico nelle lesioni abrasive (p. 60 doc. 5 attrice) e poi gettato oltre il guard-rail. Del resto, il verbale di sopralluogo (doc. 10 convenuta) dà atto di come, lungo la pubblica via che da Cese conduce a Magliano dei Marsi, i carabinieri notavano
“numerosi frammenti di luci posteriore di autovettura verosimilmente di tipo Mercedes” (p.3) oltre frammenti di metallo e plastica, suggestivi di un impatto.
pagina 7 di 16 L'iniziale tesi dell'omicidio volontario, per quanto avvalorata dalla presenza di elementi indiziari a carico di ignoti (doc. 10 convenuta), pare probabilisticamente assai regressiva rispetto all'eventualità dell'investimento casuale. Tanto la probabilità statistica (numero di morti per incidente rispetto a numero di morti per omicidio), quanto la cd. “probabilità logica” (esclusione di spiegazioni alternative nel caso concreto), inducono a ritenere che si trattò di un sinistro stradale.
Si osserva, innanzitutto, che la componente soggettiva dell'autore del reato non rileva ai fini della operatività della copertura del Fondo di Garanzia, in quanto, secondo la Suprema Corte, “L'istituto del
Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n.
990, e la relativa disciplina di risarcimento di cui all'art. 21 della medesima legge, pur essendo dettati da motivi di solidarietà, si ispirano ai principi fondamentali della responsabilità aquiliana, sicché
l'obbligazione che scaturisce a carico del nel caso di illecito imputabile a veicolo non Pt_4
identificato ha natura risarcitoria e non è sottoposta ad altre limitazioni, se non quelle espressamente previste dalla legge. Pertanto, il Fondo è tenuto a rispondere nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui il sinistro sia stato causato dal fatto doloso del conducente del veicolo non identificato, ed anche quando tra i veicoli coinvolti sia mancato un urto materiale (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
10301 del 05/05/2009).
Peraltro, non è emerso alcun possibile movente del gesto (pure la tesi della violenza sessuale è smentita dal perito, non essendovi traccia di rapporto) e le indagini sono state archiviate nonostante le numerose intercettazioni disposte.
Anche le circostanze di luogo, di modo e di tempo non depongono per il gesto volontario, in quanto: 1)
l'utilizzo di un veicolo quale strumento omicidiario è inusuale e inaccurato, inoltre l'investimento dalle spalle presuppone un alto margine di errore, non vedendosi il volto, a maggior ragione al buio e in velocità; 2) la morte è occorsa a ridosso di una pubblica via trafficata (peraltro una strada provinciale) dove ben avrebbero potuto essere presenti testimoni (mentre la pista omicidiaria avrebbe indotto a commettere il delitto in area più appartata, come la vicina strada interpoderale, o con mezzi più sicuri, come un coltello); proprio l'occasionalità dell'evento spiega la fretta dell'investitore nel disfarsi
(grossolanamente) del cadavere prima e del veicolo poi, abbandonando tracce dell'impatto ovunque;
3) la modalità dell'eventuale omicidio volontario (investimento con auto rubata un mese prima) sembrerebbe alludere ad una premeditazione, che è invece smentita dal fatto che, anziché concentrarsi sulla eliminazione del cadavere (semplicemente nascosto a pochi metri dall'impatto), il soggetto agente pagina 8 di 16 si sia invece premurato soprattutto di distruggere il veicolo (lasciando addosso alla vittima il cellulare, i documenti e altri effetti personali, che ne hanno permesso una rapidissima identificazione). Qualora fra la vittima e l'omicida fosse esistito un legame (come nella suggestiva tesi basata sui messaggi SMS scambiati con l'ignoto , riproposta da , quest'ultimo avrebbe ragionevolmente Per_1 CP_1 tentato di disfarsi del cadavere e degli effetti personali, piuttosto che dell'auto, dal momento che i principali indizi a suo carico erano proprio ricercabili nella corrispondenza telefonica (peraltro adottata con un cellulare intestato a terzi, e che quindi difficilmente sarebbe stato scoperto in tempi celeri dagli investigatori). Allo stesso modo si sarebbe dovuto ragionare nell'ipotesi di una violenza sessuale, dato che la eliminazione del corpo avrebbe portato con sé anche le tracce biologiche dell'autore della violenza: la scelta di non curarsi del corpo, in sintesi, pare dettata proprio dal fatto che né sul corpo né fra i contatti della vittima si sarebbe potuto trovare alcun collegamento con l'ignoto investitore.
La scelta di concentrarsi sul veicolo, a conferma di ciò, fa presupporre che il soggetto temesse di essere identificato proprio dalle tracce lasciate sulla vettura (vettura che, in vista di un omicidio, avrebbe invece potuto ripulire); ciò in quanto, verosimilmente, l'omicidio non era voluto, bensì accaduto incidentalmente e “inaspettatamente” per colpa;
da ciò l'esigenza di disfarsi del veicolo, non essendoci possibilità di ripulirlo.
Quanto alle osservazioni di circa il fatto che, a pochi metri dal cadavere, fossero state rinvenute CP_1
delle scarpe da donna, “ben sistemate l'una accanto all'altra”, giova precisare come tale circostanza non paia affatto suffragare l'ipotesi dell'omicidio volontario: non vi sarebbe stata ragione, infatti, per l'omicida volontario, di sistemare le scarpe della vittima, sprecando tempo utile per darsi alla fuga.
Tale circostanza è neutra, nel senso che non fa propendere né per l'incidente né per la tesi dolosa.
Quanto al luogo dell'investimento, non vi è dubbio che esso vada identificato nel punto della strada provinciale in cui sono stati trovati numerosi frammenti di fanali e plastica: il fatto che, vicino al cadavere, sia stato rinvenuto un piccolo frammento di fanalino rosso, non smentisce affatto la ricostruzione sopra proposta (peraltro, la strada interpoderale è proprio sulla congiunzione della provinciale, così come il guard rail oltre il quale fu nascosto il cadavere).
Sarebbe del tutto fantasioso ritenere che l'autore del sinistro (come sembra suggerire abbia CP_1
prima investito la vittima in una strada interpoderale, poi nascosto il cadavere oltre il guard rail della provinciale e, infine, rimosso tutti i frammenti dell'incidente dalla strada poderale per riporli in seguito sulla strada provinciale, dimenticandosi tuttavia proprio di un frammento di fanale. Non vi sarebbe pagina 9 di 16 alcun motivo logico di fare una cosa del genere e soprattutto è del tutto improbabile che, nel buio della notte, l'assassino possa aver meticolosamente campionato tutti i frammenti di plastica per poi spargerli sulla strada pubblica.
Molto più probabile, invece, è che il frammento di fanale fosse rimasto attaccato al giubbotto della vittima (investita sulla provinciale) durante l'impatto; tale frammento di plastica si è poi staccato mentre il cadavere veniva buttato dietro la scarpata e per questo veniva trovato vicino al corpo.
Ciò spiega perché tutti i frammenti del veicolo, eccetto uno, si trovino sulla strada provinciale.
Resta da accertare, quanto alla ricostruzione dei fatti, solo se il veicolo in questione fosse effettivamente la Mercedes rubata qualche settimana prima.
È assolutamente possibile dare risposta affermativa a questo quesito. Ed infatti: 1) la targa è stata trovata a pochi metri dal veicolo;
2) il modello combacia;
3) il veicolo rubato era di colore blu e parimenti di colore blu sono le tracce rinvenute sul guard rail (p 2 Verbale di sopralluogo dei
Carabinieri 6 maggio 2012 ore 2); 4) le circostanze di luogo e di tempo del ritrovamento del veicolo sono del tutto coincidenti con luogo e tempo del sinistro.
In ogni caso, anche quando il veicolo non fosse stato il medesimo, si sarebbe pur sempre trattato di un veicolo ignoto;
ne deriverebbe comunque la pretesa risarcitoria nei confronti del Parte_4
. Dunque, l'eccezione pare scarsamente rilevante sul piano pratico.
[...]
Parimenti inconferenti sono le altre tesi sostenute dalla convenuta le quali adombrano CP_1
incongruenze quanto al furto: la denuncia sporta ai Carabinieri (da un soggetto estraneo alla odierna vicenda), e visionata da questo giudice, non lascia alcun margine di equivoco. Il fatto che i Carabinieri non siano intervenuti sul posto del furto è del tutto irrilevante (contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta), dal momento che, per i furti d'auto, è del tutto usuale che la polizia giudiziaria non esegua sopralluoghi, ma si limiti a stilare il verbale di denuncia-querela. Trattasi di fatto notorio, sicuramente noto anche alla convenuta CP_1
Può quindi affermarsi che, secondo un criterio di netta prevalenza statistica e logica, confinante financo con la certezza, la vittima fu investita da un'auto rubata che veniva guidata da un ignoto, il quale poi si
è disfatto sbrigativamente dell'auto e del cadavere, onde darsi alla fuga.
Infine, quanto alle osservazioni di circa la mancata allegazione, da parte attorea, della CP_1
violazione di norme del codice della strada a carico del conducente della Mercedes, tali eccezioni pagina 10 di 16 devono dirsi del tutto pretestuose e inconferenti, posto che l'attrice ha chiaramente contestato il comportamento delittuoso del guidatore per evidente violazione del codice della strada.
Peraltro, in materia di sinistro stradale, la colpa del conducente di veicolo non a rotaie si presume (2054
c.c.).
Dal momento che, come detto, i fatti vanno ricondotti ad un incidente stradale dovuto a colpa del conducente qualificabile come delitto (omicidio colposo aggravato) e dal momento che risultano atti interruttivi della prescrizione (doc. 8 e 9 fasc. attrice), l'eccezione di prescrizione del diritto va rigettata, non trovando applicazione il termine biennale di cui all'art. 2947 c. 2 c.c.
Concorso colposo della danneggiata
La convenuta, nelle proprie difese, eccepiva il concorso colposo della danneggiata, financo assorbente quale evento interruttivo del nesso causale.
In effetti, visti gli atti del procedimento penale, è certo che la persona offesa fosse vestita con indumenti scuri, è certo che avesse assunto alcol (0.9 g/l sul sangue periferico, al referto autoptico) ed è del tutto verosimile che camminasse sul lato destro della carreggiata anziché sul sinistro e magari con andatura ondeggiante.
Tali circostanze sono idonee a configurare un concorso colposo della danneggiata.
Pur richiamando la distinzione netta fra i concetti di ubriachezza ed ebrezza (nel caso di specie c'è prova solo della seconda, che è causa ostativa alla conduzione di veicoli, ma non al passeggio su strada), questo Giudice non può omettere di rilevare come, camminando con abiti scuri in piena notte e senza alcun ausilio luminoso, la danneggiata abbia in parte concorso a causare l'evento, vista la tarda ora e considerato il luogo non abitato dove si è verificato l'investimento.
Ciò non significa, però, che tale concorso sia tale da rappresentare un comportamento imprevisto, imprevedibile o inevitabile, tale da escludere il nesso eziologico;
trattasi, piuttosto, di un comune concorso colposo da quantificare in via equitativa.
Si richiama a tal proposito la decisione di legittimità ( Cassazione civile sez. III, 05/03/2013, n.5399), secondo la quale “in ipotesi di investimento di un pedone, se pure il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l'art. 2054 c.c., comma 1, pone nei suoi confronti, non è preclusa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e pagina 11 di 16 l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma
1, con quella presunta del conducente (così, nella vigenza dell'odierno codice della strada, la sentenza
8 agosto 2007, n. 17397, confermata dalla recente pronuncia 13 marzo 2012, n. 3966).
In altre parole, è compito del giudice di merito valutare la sussistenza delle eventuali rispettive responsabilità, tenendo presente che l'accertamento della colpa del conducente investitore non esclude, di per sé, quella del pedone, così come la dimostrazione della colpa di quest'ultimo non consente di ritenere pacifica l'assenza di colpa del conducente.”.
Dovendosi ricorrere ad un criterio equitativo, contemperato anche dal fatto che la vittima abitasse in quella zona e che quindi in qualche modo fosse costretta a transitare su quella strada buia, pare equo affermare un concorso di colpa della danneggiata al 30 % per non aver indossato alcun dispositivo che ne permettesse la visibilità e, soprattutto, per non aver camminato nel senso opposto di marcia rispetto alle vetture, come imposto dall'art. 190 Codice della Strada.
È infatti preponderante la colpa del guidatore che, investita la vittima, non si curò di soccorrerla (la morte non avvenne sul colpo, come accertato dall'autopsia) e anzi diede alle fiamme il veicolo e nascose il corpo.
Criterio di computo del quantum debeatur; intensità legame familiare;
tabelle milanesi.
Come è noto, respinta ogni forma di danno tanatologico, il nostro ordinamento contempla solo il danno da lesione parentale, qualificato come danno non patrimoniale iure proprio (salvo i casi in cui sussista danno biologico iure hereditatis).
In omaggio alla generale distinzione fra danno evento e danno conseguenza, anche il danno da lesione del rapporto parentale deve sempre essere dimostrato e non può considerarsi esistente in re ipsa (ossia per il solo fatto dell'esistenza in sé del vincolo parentale e per il solo fatto che si dichiari una
“sofferenza del familiare superstite”).
È necessaria, secondo un costante orientamento di legittimità, “l'allegazione (e la verificazione) precisa e circostanziata dello sconvolgimento di vita patito e delle sue specifiche e concrete estrinsecazioni”.
A tale insegnamento, coerente con i principi generali del nostro sistema di responsabilità aquiliana, occorre attenersi anche in questa sede.
Quanto al TE della defunta, , è emerso in giudizio che lo stesso conviveva Parte_1
pagina 12 di 16 con la vittima e che fra i due sussisteva una comunanza di vita familiare costante, ricostituita in Italia con il ricongiungimento di entrambi.
Quanto al padre, , risulta invece che lo stesso abitasse lontano dai figli, pur avendo Parte_2
intenzione, in prospettiva, di riavvicinarsi ai figli trasferendosi in Italia (circostanza tuttavia non dimostrata). Il legame forte fra i familiari, nella tesi attorea, andrebbe rinvenuto nel fatto che, morta la figlia il TE abbia deciso di rientrare in Albania onde non lasciare solo il CP_2 Pt_1
padre, così dimostrando il forte legame fra i tre.
Le circostanze esposte dagli attori sono in parte contraddittorie: da un lato, si afferma che il padre era in procinto di trasferirsi in Italia per non abbandonare la figlia (ma di questo non si fornisce prova); dall'altro, si dichiara che, tuttavia, egli rimase poi sempre in Albania e che nemmeno in seguito alla morte della figlia decise di trasferirsi a vivere vicino al figlio ( ). Pt_1
Se quindi non può negarsi lo stretto rapporto fra e la defunta sorella, pare più Parte_1
flebile il rapporto fra la stessa e il padre (visto anche che lo stesso dichiara di aver perso ogni rapporto con il di lei figlio, asserito litisconsorte necessario dell'odierno processo nella tesi di . Va allora CP_1
riconosciuto un legame di intensità minima, ai fini della quantificazione equitativa del risarcimento dovuto.
Complessivamente, la defunta aveva, quali familiari prossimi, tre soggetti: figlio, TE e padre.
È costante orientamento di questo Tribunale quello di far ricorso alle tabelle milanesi quale criterio integrativo all'equità giudiziale.
Per quanto riguarda il padre , deve rilevarsi che egli aveva 58 anni al tempo del Parte_2
sinistro, non era convivente con la vittima (di anni 30) e aveva rapporti poco intensi con la stessa.
Applicando la tabella di riferimento dell'anno 2024 risultano punti 54 (valore per punto 3.911 euro)
( Pt_5 Parte_2
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 24
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 54 pagina 13 di 16 Ne deriva una liquidazione del danno pari ad € 211.194,00.
Quanto al TE , di anni 27 all'epoca dei fatti e convivente con la vittima, Parte_1
considerata una intensità media di legame fra i familiari, applicando la tabella di riferimento dell'anno
2024 risultano punti 68 (valore per punto 1.698 euro)
(FRATELLO) Parte_1
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 18
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 68
Ne deriva una liquidazione del danno pari ad € 140.934,00
Tali importi vanno ridotti del 30% in ragione del concorso colposo della danneggiata per i motivi di cui sopra.
Pertanto spettano:
- € 147.835,80 a Parte_2
- € 98.653,80 a Parte_1
Tali importi, essendo determinati in via equitativa, non sono soggetti a rivalutazione e interessi (salvo interessi dalla pubblicazione dell'odierna sentenza). Infatti, essendo stato adottato un criterio di calcolo già attualizzato al 2024, la rivalutazione comporterebbe una locupletazione ingiusta.
Il ricorso, equitativo, alle tabelle del 2024 (già più alte di quelle vigenti al tempo del sinistro) assorbe di per sé la naturale rivalutazione del denaro, che si è avuta nel corso degli anni intercorsi dal sinistro ad oggi.
La somma di € 147.835,80 per e € 98.653,80 per deve quindi Parte_2 Parte_1
ritenersi determinata in via equitativa e già onnicomprensiva, perché attualizzata al corrente anno quanto al criterio di computo del valore di ogni punto.
Circa l'assenza di litisconsorzio necessario pagina 14 di 16 La convenuta ha sostenuto, nelle proprie difese, che ai sensi dell'art. 291 CDA ultimo comma sussisterebbe difetto di contraddittorio, non essendo stato citato il figlio della defunta.
In punto di analisi normativa della previsione, pare condivisibile l'orientamento interpretativo secondo cui la portata teleologica dell'art. 291 c. 4 CDA vada ricercata nella necessità di non superare il tetto massimo di capienza del fondo vittime , che alla data del 12.06.2012 ammontava ad € Parte_4
5.000.000,00.
La previsione di cui al quarto comma, in sintesi, deve essere letta in coerenza con i tre commi precedenti: “qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro ed il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate” (comma 1), la legge si cura di ridurre il risarcimento per ciascuno e di far partecipare tutti i possibili legittimati al contenzioso, onde evitare che, stante l'impossibilità di superare il tetto massimo, qualcuno resti escluso dal risarcimento.
Posto che, nel caso di specie, anche l'eventuale pretesa del figlio non avrebbe potuto intaccare il massimale previsto (vista la liquidazione del danno agli odierni attori per come sopra formulata), non sussiste la stretta necessità di integrarne il contraddittorio.
Del resto, se lo stesso figlio è oggi adottato da una nuova famiglia e ha perso ogni rapporto con la precedente, il suo coinvolgimento coatto nell'odierna vertenza avrebbe potuto avere ripercussioni peggiori di quelle dovute alla sua assenza, quantomeno sul piano affettivo e relazionale.
Premesso quindi che è certamente tenuta nei soli limiti fissati ex lege alla data di verificazione CP_1 dell'evento e premesso che in ogni caso il massimale non verrebbe superato (neanche con la partecipazione del figlio), è possibile pronunciare sentenza nel merito, all'esito della quantificazione del quantum debeatur operata nei precedenti punti di questa sentenza.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza reciproca delle parti e sono quindi compensate nella misura del 50%.
Nonostante talune eccezioni di siano risultate manifestamente infondate e pretestuose (errori CP_1
nella battitura della targa, eccezioni sulla presunta omessa prova del furto del veicolo, eccezioni sulla identificazione del veicolo, eccezioni sul fatto che il sinistro sarebbe avvenuto su una strada poderale), non paiono ravvisabili gli estremi della colpa grave di cui all'art. 96 c. 3 c.p.c. invocati dagli attori.
Ed infatti, la ricostruzione dei fatti prospettata da per quanto non accolta, non era del tutto CP_1 pagina 15 di 16 destituita di elementi indiziari;
inoltre, la pretesa creditoria è stata, all'esito della liquidazione odierna, notevolmente ridotta (anche in ragione del concorso colposo della danneggiata e del legame non forte fra la vittima del sinistro e il padre della stessa).
Anche talune osservazioni di parte attrice, del resto, si sono rivelate del tutto indimostrate: si pensi, ad esempio, all'asserito fortissimo legame che sarebbe sussistito fra padre e figlia, di cui vi sarebbe stata dimostrazione attraverso numerose telefonate e messaggi quotidiani;
esso è rimasto totalmente indimostrato.
È allora equa la compensazione per la metà delle spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i valori medi del D.M. 147/2022, per tutte le fasi del giudizio, con applicazione della tabella n. 2, valore compreso tra € 52.000,01 ad € 260.000,00, pari ad € 14.103,00, da dividere per due, oltreché € 545,00 per anticipazioni, non ravvisandosi i presupposti per il riconoscimento delle spese di trasferta in difetto di documentazione riguardante il mezzo utilizzato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- CONDANNA a versare la somma di € 147.835,80 a Controparte_1
favore di;
Parte_2
- CONDANNA a versare la somma di € 98.653,80 a Controparte_1
favore di;
Parte_1
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite Controparte_1
liquidate in € 545,00 per anticipazioni ed € 14.103,00 per compensi, compensandole per la metà, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Si pubblichi.
Bologna, 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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