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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 4959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4959 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. AN Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A all'esito della udienza a trattazione scritta dell'1-10-2025 nel procedimento di reclamo ex art. 51 CCII, contrassegnato con il n.
861/2025 R. G., pendente
TRA
(C.F. ), nato il 10 Parte_1 C.F._1 giugno 1971 a San Felice a Cancello (CE), residente in [...], quale titolare di omonima ditta individuale con sede in San Felice a Cancello (CE), fraz.
Botteghino snc, P.VA , elettivamente domiciliato in P.VA_1
Santa Maria a Vico (Ce), Via Appia n. 317, presso lo studio dell'Avv. Giulio Russo (C.F. , dal quale è CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso, giusta procura agli atti
RECLAMANTE
E con sede legale in Conegliano (TV), alla Controparte_1 via V. Alfieri, Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v. Registro delle imprese Treviso - BE Codice Fiscale: P.VA_2
Partita VA: , iscritta dell'Elenco delle P.VA_2 P.VA_2 società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento di Banca d'Italia del 7 Cont giugno 2017 (la “ ”), al n. 48568.0, e per essa quale procuratrice con sede legale in Milano, Controparte_2 Bastioni di Porta Nuova n.19, capitale sociale Euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano - Monza -
IA - LO , iscritta al R.E.A. di Milano al numero P.VA_3
, in forza di procura speciale conferita da P.VA_4 [...]
quale rappresentante-persona fisica designata da e Parte_2 per conto della BLADE MANAGEMENT SRL, società a responsabilità limitata, con sede in Conegliano (Tv), Viale Italia n.203, codice fiscale, partita VA e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Treviso – BE , per atto a rogito del P.VA_5
Notaio di Pordenone, rep. 316171 racc. 45111, Persona_1 del 30.7.2024 registrato alla Agenzia delle Entrate di Pordenone in data 31.07.2024 al numero 10475 Serie 1T, in persona del procuratore speciale (C.F. Controparte_3
, nata a [...] il giorno 21 gennaio C.F._3
1986, domiciliata per l'incarico in Milano, Bastioni di Porta Nuova
n. 19, a tanto autorizzato in virtù di procura speciale conferita dall'Amministratore Delegato , con autentica per CP_4 notaio dott. del 2 agosto 2023 rep. 10860 racc. Persona_2
6173, registrata il 09 agosto 2023 a Milano 2 n. 83073 Serie 1T, rappresentata e difesa giusta procura speciale agli atti, dall'Avv.
AN De SI (C.F.: ) con studio in C.F._4
Napoli, al Corso Umberto I, n.22, ove elettivamente domicilia, giusta procura rilasciata su foglio separato agli atti
RECLAMATA
NONCHE' di (dichiarata con sentenza n. Controparte_5
11/2025, pubblicata il 29/01/2025, Rep. n. 13/2025 del
29/01/2025) in persona del Curatore p.t. dott. (c.f. CP_6
, con studio in Caserta (CE), Via Ferdinando C.F._5
Fuga n. 64;
RECLAMATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO Con ricorso rubricato sub R.G. n. 214-1/2024, la Controparte_1
vantando un credito di € 165.092,12, ha chiesto al
[...]
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che fosse dichiarata
“l'apertura della procedura della liquidazione giudiziale ex art 121
e ss. CCII ed in subordine di quella controllata ex art. 268 secondo comma CCII” a carico della ditta Individuale Parte_1
(C.F. - P.VA ) sulla base di C.F._1 P.VA_6 decreto ingiuntivo n. 868/2022 per euro 165.092,12, oltre interessi legali, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il
7.4.2022 per un credito derivante da un finanziamento progetto agricoltura.
Nel suddetto procedimento la ditta debitrice rimaneva contumace.
Con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
11/2025, pubblicata il 29/01/2025, Rep. n. 13/2025 del
29/01/2025, veniva accolto il ricorso della Controparte_1
e disposta l'apertura della liquidazione giudiziale.
L'imprenditore in liquidazione giudiziale Parte_1 proponeva reclamo avverso la detta sentenza, chiedendo:
“accogliere il presente reclamo;
per l'effetto, revocare e/o annullare la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
11/2025, pubblicata il 29/01/2025, Rep. n. 13/2025 del
29/01/2025, con cui veniva aperta la liquidazione giudiziale della
”. Controparte_7
Si costituiva in giudizio solo la creditrice Controparte_1 che concludeva: “per il rigetto del reclamo in quanto inammissibile ed improcedibile, oltre che totalmente infondato in fatto ed in diritto;
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, - convertire ove possibile la domanda di Liquidazione Giudiziale ex art. 121 CC.II in quella di Liquidazione Controllata del patrimonio ex art. 268 CC.II, sussistendone i presupposti;
in mancanza - disporre ogni provvedimento utile affinché la Corte rimetta il presente fascicolo innanzi il Tribunale per la declaratoria in merito alla domanda di apertura della Liquidazione Controllata ex art. 268, secondo comma, CC.II.”.
Con ordinanza del 30-4-2025 il Collegio, letto l'articolo 363-bis c.p.c., disponeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione su una questione di diritto rilevante ai fini della decisione e disponeva la sospensione del giudizio.
In data 7-8-2025 era trasmessa la decisione della Corte di cassazione sul detto rinvio pregiudiziale.
Indi, con decreto del 18-9-2025 era fissata la udienza di prosecuzione del giudizio per l'1-10-2025, alla quale il Collegio si riservava per la decisione.
Il reclamo proposto avverso la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale è fondato.
In punto di diritto si rileva che l'articolo 121 del CCII prevede che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali (che presentino determinati requisiti dimensionali).
Dunque, deve ritenersi che il CCII abbia inteso tenere ferma la distinzione tra imprenditore commerciale, assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale e imprenditore agricolo, ab implicito e a contrario non assoggettabile alla detta procedura.
In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c. è imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività: “coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, attività connesse”, dove per coltivazione e selvicoltura si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine e per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad oggetto i prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione e dall'allevamento nonché tutte quelle attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.
Sul piano giurisprudenziale, è pacifico che la semplice iscrizione di una società nel registro delle imprese come impresa agricola non impedisce di accertare lo svolgimento effettivo e concreto di un'attività commerciale rientrante nei parametri di cui all'art. 1
l.fall. (Corte cost. 104/2012; Cass. 12215/2012, 1049/2021). Ed anche quando l'oggetto sociale contempli in via esclusiva l'attività agricola, è ben possibile accertare in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale (Cass. 5342/2019; cfr. Cass.
9308/2023, 32977/2023). Parimenti, lo svolgimento di attività agricola non esonera dal fallimento l'impresa che svolga anche un'attività di carattere commerciale (Cass. n. 5342/2019), quanto meno se in misura prevalente rispetto alle attività agricole tipizzate dall'art. 2135, comma 1, c.c. (Cass. 16614/2016), pena la sostanziale elusione del principio posto dall'art. 1, l. fall., che, come detto, assoggetta alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori esercenti un'attività commerciale (Cass. 32977/2023,
9308/2023, 12215/2012).
Si è anche detto che, a differenza dalle società commerciali, per le quali è lo Statuto a compiere tale identificazione, gli imprenditori individuali sono identificati dall'esercizio in concreto dell'attività
(Cass. 23157/2018; cfr. Cass. 6968/2019, 28015/2013,
21991/2012).
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, sulla base dell'art. 2697, comma 2, c.c. e del generale principio di vicinanza della prova, è stato ampiamente chiarito che, mentre compete a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore qualificato come agricolo allegare e dimostrare, quale fatto costitutivo, l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi eventualmente all'attività agricola (a soddisfazione del presupposto richiesto dall'art. 1, comma 1, , grava invece su CP_8 chi invochi l'esenzione dal fallimento, assumendo la riconducibilità delle attività commerciali svolte nell'ambito dell'art. 2135, comma
3, c.c., il corrispondente onere probatorio di tale fatto impeditivo
(Cass. 2153/2023, 3647/2023), sicché, in assenza di prova di tale causa esimente, «soccombe il soggetto che appaia rientrare, secondo i dati acquisiti nell'istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali» (Cass. 16614/2016, 1049/2021,
9353/2022, 9308/2023, 32977/2023).
Nel caso di specie, dalla visura camerale risulta che la ditta reclamante (impresa individuale) è iscritta con la qualifica di
“piccolo imprenditore” alla sezione “coltivatore diretto” e che ha come unico codice Ateco quello n. 01.15, relativo alla coltivazione del tabacco e quale “attività agricola” viene indicata quella relativa alla coltivazione del tabacco e dei cavolfiori.
Solo in precedenza risulta che l'impresa si occupava anche di commercio al dettaglio di piccoli animali domestici e relativi alimenti e di produzione e vendita di prodotti di panetteria fresca, bevande, prodotti lattiero-caseari e alimenti, attività cessare rispettivamente in data 16/10/2014 e in data 16/2/2016.
Inoltre, si rileva che dalle fatture attive emesse dalla medesima ditta negli ultimi quattro anni si evincono ricavi provenienti soltanto dall'attività di coltivazione del fondo (e cioè coltivazione di patate) e non dal commercio di prodotti acquistati da terzi e poi rivenduti, in quanto non emerge alcuna corrispondenza tra le fatture passive ed il raccolto venduto.
In particolare, le fatture passive registrano unicamente l'acquisto di beni e materiali funzionali alla coltivazione (ad esempio: spago, bobine, concimi, gasolio agricolo, ecc.) o di prodotti “vegetali” destinati alla semina o alla piantagione e alla successiva coltivazione, sul fondo (semi; piantine di tabacco burley;
patate da semina).
Ancora, dal verbale di sopralluogo del curatore del 31/1/2025 (agli atti), emerge come gli unici beni materiali in possesso dell'azienda siano due trattori, oltre alle vetture in possesso del sig. Pt_1 per uso privato.
Pertanto, anche considerato che la parte reclamata non ha fornito alcun elemento contrario, cioè relativo ad una eventuale attività commerciale in senso stratto esercitata dal reclamante, deve ritenersi che la impresa individuale di cui il medesimo è titolare sia una impresa agricola, come tale non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.
Dunque, deve essere revocata la liquidazione giudiziale aperta a carico del reclamante.
Inoltre, deve accertarsi ex art. 147 d.P.R. del 30 maggio 2002, n.
115 che l'apertura della procedura sia imputabile al debitore.
Infatti, che la ditta debitrice è rimasta contumace nel procedimento di primo grado, depositando, poi, soltanto nel procedimento di reclamo in oggetto la suddetta documentazione, nella presente sede esaminata ai fini dell'accertamento in concreto della sua natura agricola.
In merito alla istanza subordinata della parte reclamata “di convertire ove possibile la domanda di Liquidazione Giudiziale ex art. 121 CC.II in quella di Liquidazione Controllata del patrimonio ex art. 268 CC.II, sussistendone i presupposti e in mancanza - disporre ogni provvedimento utile affinché la Corte rimetta il presente fascicolo innanzi il Tribunale per la declaratoria in merito alla domanda di apertura della Liquidazione Controllata ex art. 268, secondo comma, CC.II.”, si osserva, innanzitutto, che essa deve essere intesa quale riproposizione nella presente sede di reclamo della istanza subordinata proposta in primo grado di apertura della diversa procedura della liquidazione controllata ex art. 268 secondo comma CCII, non esaminata dal Tribunale e quindi assorbita per aver il medesimo accolto la domanda principale di apertura della procedura della liquidazione giudiziale.
Orbene, al riguardo si rileva che l'art. 270 CCII (Liquidazione controllata) dispone al 5 comma che ”…per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III”, fra le quali è compresa anche quella di cui all'art. 50 CCII, secondo cui:
“In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3”.
Al riguardo deve ritenersi che l'ambito applicativo della suddetta ipotesi astratta di cui all'art. 50 CCII possa anche rientrare quella di specie, in cui la domanda subordinata di apertura della procedura di liquidazione controllata non sia stata esaminata dal
Tribunale (pur legittimamente, in quanto ritualmente assorbita), anche perché la medesima norma può considerarsi espressione del principio generale di economia processuale e perché comunque il contraddittorio in primo grado anche sulla domanda subordinata era stato ritualmente instaurato.
Dunque, occorre nella presente sede esaminare la suddetta istanza di apertura a carico della odierna parte reclamante della procedura della liquidazione controllata ex art. 268 secondo comma CCII.
Innanzitutto, occorre rilevare che nel caso di specie dagli atti (cfr. decreto ingiuntivo per euro 165.092,12, sulla cui base la odierna parte reclamata ha proposto l'originario Controparte_1 ricorso per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale e in subordine quella di liquidazione controllata a carico dell'odierna parte reclamante nonché la rilevanza del debito erariale iscritto a ruolo pari ad € 74.790,53) risulta che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati dalla odierna parte reclamante è certamente superiore ad a euro cinquantamila (cfr. art. 268 CCII: “Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila”).
Inoltre, non risulta che il debitore-odierna parte reclamante abbia richiesto la nomina dell'OCC e abbia ottenuto dallo stesso la attestazione che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie (cfr. art. 268 CCII “Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”.
Infine, deve ritenersi che ricorra lo stato di insolvenza dell'odierno reclamante.
Come già affermato dalla giurisprudenza nella vigenza della vecchia Legge Fallimentare, l'insolvenza consiste nella incapacità conclamata del debitore di far fronte agli impegni aziendali in maniera irreversibile che può essere dimostrata dal creditore mediante fatti esteriori sintomatici dell'incapacità dell'azienda di operare sul mercato con regolarità.
Nella fattispecie in esame, tali fatti sono rappresentati dal mancato adempimento del debito verso la originaria ricorrente CP_1 sulla base del decreto ingiuntivo per euro 165.092,12 e
[...] dalla rilevanza del debito erariale iscritto a ruolo pari ad €
74.790,53.
Tali elementi, valutati complessivamente, consentono di ritenere esistente lo stato di insolvenza della società resistente – inteso come incapacità, strutturale e non transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni – e, dunque, l'assenza di prospettive di ripresa della società. Va pertanto dichiarata aperta la liquidazione controllata a carico della parte reclamante e deve rimettersi gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 270, II comma
CCII.
In ordine alla regolazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, esse, stante, da un lato, l'accoglimento del reclamo avverso la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e dall'altro l'accoglimento della domanda subordinata di apertura della procedura di liquidazione controllata nonché in considerazione delle ragioni sopra esposte in merito alla mancanza di imputabilità al creditore né al debitore dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, devono essere dichiarate integralmente compensate fra le parti anche per reciproca soccombenza.
Non si dispongono gli obblighi informativi di cui all'art. 53, comma
4 CC.II., in quanto da ritenersi assorbiti negli effetti della dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata.
P.Q.M.
• accoglie il reclamo proposto da (C.F. Parte_1
- P.VA ) quale titolare della C.F._1 P.VA_6 omonima ditta individuale e per l'effetto revoca la liquidazione giudiziale aperta a suo carico con sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere n. 11/2025, pubblicata il 29/01/2025, Rep. n.
13/2025 del 29/01/2025;
• accoglie la domanda subordinata proposta dalla Controparte_1
e per l'effetto dichiara aperta la procedura della liquidazione
[...] controllata a carico della parte reclamante Parte_1
(C.F. - P.VA )
[...] C.F._1 P.VA_6 quale titolare della omonima ditta individuale.
• Rimette gli atti al Tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 270, II comma CCII. • Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio dell' 8-10-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. AN Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A all'esito della udienza a trattazione scritta dell'1-10-2025 nel procedimento di reclamo ex art. 51 CCII, contrassegnato con il n.
861/2025 R. G., pendente
TRA
(C.F. ), nato il 10 Parte_1 C.F._1 giugno 1971 a San Felice a Cancello (CE), residente in [...], quale titolare di omonima ditta individuale con sede in San Felice a Cancello (CE), fraz.
Botteghino snc, P.VA , elettivamente domiciliato in P.VA_1
Santa Maria a Vico (Ce), Via Appia n. 317, presso lo studio dell'Avv. Giulio Russo (C.F. , dal quale è CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso, giusta procura agli atti
RECLAMANTE
E con sede legale in Conegliano (TV), alla Controparte_1 via V. Alfieri, Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v. Registro delle imprese Treviso - BE Codice Fiscale: P.VA_2
Partita VA: , iscritta dell'Elenco delle P.VA_2 P.VA_2 società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento di Banca d'Italia del 7 Cont giugno 2017 (la “ ”), al n. 48568.0, e per essa quale procuratrice con sede legale in Milano, Controparte_2 Bastioni di Porta Nuova n.19, capitale sociale Euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano - Monza -
IA - LO , iscritta al R.E.A. di Milano al numero P.VA_3
, in forza di procura speciale conferita da P.VA_4 [...]
quale rappresentante-persona fisica designata da e Parte_2 per conto della BLADE MANAGEMENT SRL, società a responsabilità limitata, con sede in Conegliano (Tv), Viale Italia n.203, codice fiscale, partita VA e numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Treviso – BE , per atto a rogito del P.VA_5
Notaio di Pordenone, rep. 316171 racc. 45111, Persona_1 del 30.7.2024 registrato alla Agenzia delle Entrate di Pordenone in data 31.07.2024 al numero 10475 Serie 1T, in persona del procuratore speciale (C.F. Controparte_3
, nata a [...] il giorno 21 gennaio C.F._3
1986, domiciliata per l'incarico in Milano, Bastioni di Porta Nuova
n. 19, a tanto autorizzato in virtù di procura speciale conferita dall'Amministratore Delegato , con autentica per CP_4 notaio dott. del 2 agosto 2023 rep. 10860 racc. Persona_2
6173, registrata il 09 agosto 2023 a Milano 2 n. 83073 Serie 1T, rappresentata e difesa giusta procura speciale agli atti, dall'Avv.
AN De SI (C.F.: ) con studio in C.F._4
Napoli, al Corso Umberto I, n.22, ove elettivamente domicilia, giusta procura rilasciata su foglio separato agli atti
RECLAMATA
NONCHE' di (dichiarata con sentenza n. Controparte_5
11/2025, pubblicata il 29/01/2025, Rep. n. 13/2025 del
29/01/2025) in persona del Curatore p.t. dott. (c.f. CP_6
, con studio in Caserta (CE), Via Ferdinando C.F._5
Fuga n. 64;
RECLAMATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO Con ricorso rubricato sub R.G. n. 214-1/2024, la Controparte_1
vantando un credito di € 165.092,12, ha chiesto al
[...]
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che fosse dichiarata
“l'apertura della procedura della liquidazione giudiziale ex art 121
e ss. CCII ed in subordine di quella controllata ex art. 268 secondo comma CCII” a carico della ditta Individuale Parte_1
(C.F. - P.VA ) sulla base di C.F._1 P.VA_6 decreto ingiuntivo n. 868/2022 per euro 165.092,12, oltre interessi legali, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il
7.4.2022 per un credito derivante da un finanziamento progetto agricoltura.
Nel suddetto procedimento la ditta debitrice rimaneva contumace.
Con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
11/2025, pubblicata il 29/01/2025, Rep. n. 13/2025 del
29/01/2025, veniva accolto il ricorso della Controparte_1
e disposta l'apertura della liquidazione giudiziale.
L'imprenditore in liquidazione giudiziale Parte_1 proponeva reclamo avverso la detta sentenza, chiedendo:
“accogliere il presente reclamo;
per l'effetto, revocare e/o annullare la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
11/2025, pubblicata il 29/01/2025, Rep. n. 13/2025 del
29/01/2025, con cui veniva aperta la liquidazione giudiziale della
”. Controparte_7
Si costituiva in giudizio solo la creditrice Controparte_1 che concludeva: “per il rigetto del reclamo in quanto inammissibile ed improcedibile, oltre che totalmente infondato in fatto ed in diritto;
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, - convertire ove possibile la domanda di Liquidazione Giudiziale ex art. 121 CC.II in quella di Liquidazione Controllata del patrimonio ex art. 268 CC.II, sussistendone i presupposti;
in mancanza - disporre ogni provvedimento utile affinché la Corte rimetta il presente fascicolo innanzi il Tribunale per la declaratoria in merito alla domanda di apertura della Liquidazione Controllata ex art. 268, secondo comma, CC.II.”.
Con ordinanza del 30-4-2025 il Collegio, letto l'articolo 363-bis c.p.c., disponeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione su una questione di diritto rilevante ai fini della decisione e disponeva la sospensione del giudizio.
In data 7-8-2025 era trasmessa la decisione della Corte di cassazione sul detto rinvio pregiudiziale.
Indi, con decreto del 18-9-2025 era fissata la udienza di prosecuzione del giudizio per l'1-10-2025, alla quale il Collegio si riservava per la decisione.
Il reclamo proposto avverso la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale è fondato.
In punto di diritto si rileva che l'articolo 121 del CCII prevede che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali (che presentino determinati requisiti dimensionali).
Dunque, deve ritenersi che il CCII abbia inteso tenere ferma la distinzione tra imprenditore commerciale, assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale e imprenditore agricolo, ab implicito e a contrario non assoggettabile alla detta procedura.
In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c. è imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività: “coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, attività connesse”, dove per coltivazione e selvicoltura si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine e per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad oggetto i prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione e dall'allevamento nonché tutte quelle attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.
Sul piano giurisprudenziale, è pacifico che la semplice iscrizione di una società nel registro delle imprese come impresa agricola non impedisce di accertare lo svolgimento effettivo e concreto di un'attività commerciale rientrante nei parametri di cui all'art. 1
l.fall. (Corte cost. 104/2012; Cass. 12215/2012, 1049/2021). Ed anche quando l'oggetto sociale contempli in via esclusiva l'attività agricola, è ben possibile accertare in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale (Cass. 5342/2019; cfr. Cass.
9308/2023, 32977/2023). Parimenti, lo svolgimento di attività agricola non esonera dal fallimento l'impresa che svolga anche un'attività di carattere commerciale (Cass. n. 5342/2019), quanto meno se in misura prevalente rispetto alle attività agricole tipizzate dall'art. 2135, comma 1, c.c. (Cass. 16614/2016), pena la sostanziale elusione del principio posto dall'art. 1, l. fall., che, come detto, assoggetta alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori esercenti un'attività commerciale (Cass. 32977/2023,
9308/2023, 12215/2012).
Si è anche detto che, a differenza dalle società commerciali, per le quali è lo Statuto a compiere tale identificazione, gli imprenditori individuali sono identificati dall'esercizio in concreto dell'attività
(Cass. 23157/2018; cfr. Cass. 6968/2019, 28015/2013,
21991/2012).
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, sulla base dell'art. 2697, comma 2, c.c. e del generale principio di vicinanza della prova, è stato ampiamente chiarito che, mentre compete a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore qualificato come agricolo allegare e dimostrare, quale fatto costitutivo, l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi eventualmente all'attività agricola (a soddisfazione del presupposto richiesto dall'art. 1, comma 1, , grava invece su CP_8 chi invochi l'esenzione dal fallimento, assumendo la riconducibilità delle attività commerciali svolte nell'ambito dell'art. 2135, comma
3, c.c., il corrispondente onere probatorio di tale fatto impeditivo
(Cass. 2153/2023, 3647/2023), sicché, in assenza di prova di tale causa esimente, «soccombe il soggetto che appaia rientrare, secondo i dati acquisiti nell'istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali» (Cass. 16614/2016, 1049/2021,
9353/2022, 9308/2023, 32977/2023).
Nel caso di specie, dalla visura camerale risulta che la ditta reclamante (impresa individuale) è iscritta con la qualifica di
“piccolo imprenditore” alla sezione “coltivatore diretto” e che ha come unico codice Ateco quello n. 01.15, relativo alla coltivazione del tabacco e quale “attività agricola” viene indicata quella relativa alla coltivazione del tabacco e dei cavolfiori.
Solo in precedenza risulta che l'impresa si occupava anche di commercio al dettaglio di piccoli animali domestici e relativi alimenti e di produzione e vendita di prodotti di panetteria fresca, bevande, prodotti lattiero-caseari e alimenti, attività cessare rispettivamente in data 16/10/2014 e in data 16/2/2016.
Inoltre, si rileva che dalle fatture attive emesse dalla medesima ditta negli ultimi quattro anni si evincono ricavi provenienti soltanto dall'attività di coltivazione del fondo (e cioè coltivazione di patate) e non dal commercio di prodotti acquistati da terzi e poi rivenduti, in quanto non emerge alcuna corrispondenza tra le fatture passive ed il raccolto venduto.
In particolare, le fatture passive registrano unicamente l'acquisto di beni e materiali funzionali alla coltivazione (ad esempio: spago, bobine, concimi, gasolio agricolo, ecc.) o di prodotti “vegetali” destinati alla semina o alla piantagione e alla successiva coltivazione, sul fondo (semi; piantine di tabacco burley;
patate da semina).
Ancora, dal verbale di sopralluogo del curatore del 31/1/2025 (agli atti), emerge come gli unici beni materiali in possesso dell'azienda siano due trattori, oltre alle vetture in possesso del sig. Pt_1 per uso privato.
Pertanto, anche considerato che la parte reclamata non ha fornito alcun elemento contrario, cioè relativo ad una eventuale attività commerciale in senso stratto esercitata dal reclamante, deve ritenersi che la impresa individuale di cui il medesimo è titolare sia una impresa agricola, come tale non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.
Dunque, deve essere revocata la liquidazione giudiziale aperta a carico del reclamante.
Inoltre, deve accertarsi ex art. 147 d.P.R. del 30 maggio 2002, n.
115 che l'apertura della procedura sia imputabile al debitore.
Infatti, che la ditta debitrice è rimasta contumace nel procedimento di primo grado, depositando, poi, soltanto nel procedimento di reclamo in oggetto la suddetta documentazione, nella presente sede esaminata ai fini dell'accertamento in concreto della sua natura agricola.
In merito alla istanza subordinata della parte reclamata “di convertire ove possibile la domanda di Liquidazione Giudiziale ex art. 121 CC.II in quella di Liquidazione Controllata del patrimonio ex art. 268 CC.II, sussistendone i presupposti e in mancanza - disporre ogni provvedimento utile affinché la Corte rimetta il presente fascicolo innanzi il Tribunale per la declaratoria in merito alla domanda di apertura della Liquidazione Controllata ex art. 268, secondo comma, CC.II.”, si osserva, innanzitutto, che essa deve essere intesa quale riproposizione nella presente sede di reclamo della istanza subordinata proposta in primo grado di apertura della diversa procedura della liquidazione controllata ex art. 268 secondo comma CCII, non esaminata dal Tribunale e quindi assorbita per aver il medesimo accolto la domanda principale di apertura della procedura della liquidazione giudiziale.
Orbene, al riguardo si rileva che l'art. 270 CCII (Liquidazione controllata) dispone al 5 comma che ”…per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III”, fra le quali è compresa anche quella di cui all'art. 50 CCII, secondo cui:
“In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3”.
Al riguardo deve ritenersi che l'ambito applicativo della suddetta ipotesi astratta di cui all'art. 50 CCII possa anche rientrare quella di specie, in cui la domanda subordinata di apertura della procedura di liquidazione controllata non sia stata esaminata dal
Tribunale (pur legittimamente, in quanto ritualmente assorbita), anche perché la medesima norma può considerarsi espressione del principio generale di economia processuale e perché comunque il contraddittorio in primo grado anche sulla domanda subordinata era stato ritualmente instaurato.
Dunque, occorre nella presente sede esaminare la suddetta istanza di apertura a carico della odierna parte reclamante della procedura della liquidazione controllata ex art. 268 secondo comma CCII.
Innanzitutto, occorre rilevare che nel caso di specie dagli atti (cfr. decreto ingiuntivo per euro 165.092,12, sulla cui base la odierna parte reclamata ha proposto l'originario Controparte_1 ricorso per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale e in subordine quella di liquidazione controllata a carico dell'odierna parte reclamante nonché la rilevanza del debito erariale iscritto a ruolo pari ad € 74.790,53) risulta che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati dalla odierna parte reclamante è certamente superiore ad a euro cinquantamila (cfr. art. 268 CCII: “Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila”).
Inoltre, non risulta che il debitore-odierna parte reclamante abbia richiesto la nomina dell'OCC e abbia ottenuto dallo stesso la attestazione che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie (cfr. art. 268 CCII “Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”.
Infine, deve ritenersi che ricorra lo stato di insolvenza dell'odierno reclamante.
Come già affermato dalla giurisprudenza nella vigenza della vecchia Legge Fallimentare, l'insolvenza consiste nella incapacità conclamata del debitore di far fronte agli impegni aziendali in maniera irreversibile che può essere dimostrata dal creditore mediante fatti esteriori sintomatici dell'incapacità dell'azienda di operare sul mercato con regolarità.
Nella fattispecie in esame, tali fatti sono rappresentati dal mancato adempimento del debito verso la originaria ricorrente CP_1 sulla base del decreto ingiuntivo per euro 165.092,12 e
[...] dalla rilevanza del debito erariale iscritto a ruolo pari ad €
74.790,53.
Tali elementi, valutati complessivamente, consentono di ritenere esistente lo stato di insolvenza della società resistente – inteso come incapacità, strutturale e non transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni – e, dunque, l'assenza di prospettive di ripresa della società. Va pertanto dichiarata aperta la liquidazione controllata a carico della parte reclamante e deve rimettersi gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 270, II comma
CCII.
In ordine alla regolazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, esse, stante, da un lato, l'accoglimento del reclamo avverso la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e dall'altro l'accoglimento della domanda subordinata di apertura della procedura di liquidazione controllata nonché in considerazione delle ragioni sopra esposte in merito alla mancanza di imputabilità al creditore né al debitore dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, devono essere dichiarate integralmente compensate fra le parti anche per reciproca soccombenza.
Non si dispongono gli obblighi informativi di cui all'art. 53, comma
4 CC.II., in quanto da ritenersi assorbiti negli effetti della dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata.
P.Q.M.
• accoglie il reclamo proposto da (C.F. Parte_1
- P.VA ) quale titolare della C.F._1 P.VA_6 omonima ditta individuale e per l'effetto revoca la liquidazione giudiziale aperta a suo carico con sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere n. 11/2025, pubblicata il 29/01/2025, Rep. n.
13/2025 del 29/01/2025;
• accoglie la domanda subordinata proposta dalla Controparte_1
e per l'effetto dichiara aperta la procedura della liquidazione
[...] controllata a carico della parte reclamante Parte_1
(C.F. - P.VA )
[...] C.F._1 P.VA_6 quale titolare della omonima ditta individuale.
• Rimette gli atti al Tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 270, II comma CCII. • Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio dell' 8-10-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo