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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTINI LUIGI, Presidente e Relatore POLITI FABRIZIO, Giudice SANTINI SILVANO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 342/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TA3CRT100030 2025 REC.CREDITO.IMP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso. Si riporta agli atti depositati. Resistente: insiste per il rigetto del del ricorso. Si riporta agli atti depositati.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'Atto di Recupero Crediti n.TA3CRT100030/2025, notificato in data 19.02.2025, con il quale l'Ufficio ha recuperato a tassazione crediti d'imposta che ha ritenuto indebitamente utilizzati in compensazione dalla ricorrente nell'anno d'imposta 2020, riprendendo a tassazione la somma di €.81.940,00 a titolo di importi indebitamente compensati, oltre interessi e sanzioni. In particolare, l'Ufficio ha ritenuto che la Ricorrente_1
S.r.l., società operante nel settore edile, avrebbe indebitamente fruito delle agevolazioni correlate allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo ed alla conseguente utilizzazione delle correlate agevolazioni fiscali, in assenza dei requisiti di novità previsti dall'art.3 del D.L.
n.145/2013 e dal c.d. Manuale Frascati.
A fondamento del ricorso, con una serie articolata di censure, la società ricorrente ha sollevato le seguenti censure: 1) violazione del diritto al contraddittorio preventivo previsto dagli artt.41 e 51 della Carta di Nizza. Obbligo di motivazione a carico dell'Ufficio. Violazione dell'art.6 bis della legge n.212/2000, nonché dell'art.7 bis del D.L. n.39/2024 e dell'art.38 bis
D.P.R. n.600/73; 2) illegittimità dell'atto di recupero. Motivazione illogica e insufficiente in merito alla ritenuta correttezza dell'operato erariale. Violazione della regola dell'onere della prova circa la ritenuta insussistenza nel progetto in esame dei requisiti sostanziali e tecnici per rientrare nell'ambito dell'attività di R&S agevolata. Violazione del principio della riserva di legge e del principio di capacità contributiva. Violazione degli artt. 42 del d.p.r. n. 600/73.
Violazione dell'art.2697 c.c., dell'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 24 della costituzione in combinato disposto. Violazione dell'art. 3 del d.l. n. 145/2013 e degli artt. 23 e
53 della Costituzione;
violazione dell'art.6 bis legge n.212/2000; 3) illegittimità dell'atto di recupero. Manifesta infondatezza della ritenuta insussistenza dei requisiti sostanziali e tecnici del progetto ai fini della inclusione nell'ambito dell'attività di R&S agevolata. Violazione del principio della riserva di legge. Violazione dell'art. 3 del d.l. n. 145/2013 nonché dell'art. 23 della Costituzione e dell'art. 42 d.p.r. n. 600/73 in combinato disposto, e anche dell'art 2697
c.c. e dell'art.7 del d.lgs. n.546/1992; 4) Illegittimità dell'atto di recupero in merito al tema dell'assolvimento – nella specie corretto e palese – dell'obbligo documentale e probatorio delle attività svolte e di conservazione dei documenti medesimi. Violazione dell'art. 7 del d.m.
27 maggio 2015 e dell'art. 3 del d.l. n. 145/2013. Motivazione errata e illogica sul medesimo profilo. Violazione dell'art 42 del d.p.r. n. 600/73; 5) “Eccesso di potere” dell'ufficio per aver negato la sussistenza dei requisiti tecnici per beneficiare del credito d'imposta in assenza del necessario parere tecnico del MISE;
6) Disapplicazione delle sanzioni per “obiettiva incertezza normativa” ovvero per errore sul fatto incolpevole di cui all'art. 6 d.lgs. n.
471/1997; 7) Illegittimità delle sanzioni comminate ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del d.lgs. n. 471/1997, da correlarsi all'ipotesi più mite di “credito non spettante”, e non a quella più grave (applicata dall'Ufficio) di “credito inesistente”. Ha quindi concluso come segue: “in via principale, e nel merito, di accogliere il ricorso della contribuente e, per l'effetto, annullare l'atto impositivo contestato e la relativa pretesa erariale, nonché le sanzioni irrogate, con ogni ulteriore effetto e conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite, liquidabili in base ai criteri indicati dal d.m. n. 55/2014, modificato dal successivo d.m. n. 37/2018 e, poi, dal d.m. 147/2022”.
L'Agenzia delle Entrate, indicata dal ricorrente come controparte, si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso, del quale ha chiesto il rigetto, sostenendone l'inammissibilità e/o l'infondatezza in relazione a ciascuna delle censure sollevate.
1.- Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di insufficienza della motivazione dell'atto impugnato, i cui elementi formali e sostanziali sono rigidamente prefissati dal legislatore e non possono quindi essere derogati motu proprio dall'Ufficio. L'obbligo di motivazione deve peraltro ritenersi assolto quando al destinatario venga fornita una chiara informativa sugli elementi essenziali della pretesa tributaria in modo che sia agevole individuare le ragioni e l'entità delle somme di cui si pretende il pagamento.
In quest'ordine di concetti, rileva il Collegio che l'atto impugnato indica i presupposti di fatto e le ragioni di diritto posti a base della pretesa, consentendo così al destinatario di conoscere dettagliatamente la pretesa fiscale e l'iter logico giuridico seguito nell'accertamento contestato e, pertanto, di svolgere efficacemente la propria difesa (come in effetti avvenuto) attraverso la tempestiva e motivata impugnazione giurisdizionale dell'atto medesimo;
***
2.- Va altresì disattesa l'eccezione di violazione del principio del contraddittorio preventivo, atteso che l'art.7 bis del D.L. n.39/2024, introdotto in sede conversione con Legge n.67/2024, di interpretazione autentica dell'art.6 bis della legge n.212/2000, ha chiarito che il primo comma della suddetta disposizione, laddove generalizza il principio del contraddittorio endoprocedimentale, non può trovare applicazione con riguardo “agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti”.
Ad ogni buon conto, come le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito,
“Differentemente dal diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l'obbligo dell' amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito;
mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (V. Cassazione civile, sez. un., 09/12/2015, n. 24823). Va dunque esclusa l'esistenza di un principio generale dell'ordinamento, che imponga l'osservanza del contraddittorio endoprocedimentale in rapporto a qualsiasi atto dell'Amministrazione fiscale lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente.
A ciò si aggiunga che la Corte di vertice ha specificato che la disposizione invocata (art. 12, c. 7 della l. n. 212 del 2000) non trova applicazione nei casi di rettifiche e indagini eseguite “a tavolino” (così come nella fattispecie), rimarcando che è onere del contribuente
“di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa”, essendosi, più specificamente, rilevato che “la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (Cass.
S.U., 9 dicembre 2015, n. 24823).
Nella fattispecie, pertanto, l'eccezione non può essere accolta, in considerazione del fatto che la società ricorrente non ha allegato nè dimostrato che, in presenza di interlocuzioni preventive più approfondite, avrebbe introdotto temi di prova che avrebbero potenzialmente e ragionevolmente allargato il quadro istruttorio posto a base della decisione, conducendo così
l'amministrazione a determinazioni di diverso tenore. La censura va dunque disattesa.
***
3.- Nel merito, con una serie articolata di motivi, che per la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, la società Ricorrente_1 S.r.l. censura il recupero a tassazione degli importi scaturenti dall'indebita utilizzazione di crediti di imposta correlati ad attività di ricerca e sviluppo, ritenuta però non agevolabile in quanto priva dei requisiti di cui al
“Manuale Frascati” per i crediti di imposta per investimento in attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell'art. 3 D.L 145/2013 e successive modifiche. La società ricorrente contesta nel merito la fondatezza dei rilievi su cui si basa l'atto di recupero, in cui non si sarebbe tenuto conto della circostanza che le attività di ricerca e sviluppo si erano effettivamente tenute, che il concetto di novità andava inteso in senso relativo e che le stesse rientravano negli ambiti tematici previsti dalla normativa, come dimostrato dalla documentazione prodotta.
Il ricorso è fondato.
In punto di diritto, la vicenda ruota attorno alla portata dell'art. 3 del decreto-legge n.145 del 2013 che riconosce - per i periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019 - alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, un credito di imposta pari al 25 per cento delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. La misura del credito è elevata al 50 per cento per le spese relative al personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca c.d. “extramuros” (contratti con Università, enti di ricerca e altre imprese, comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179). I commi 4 e 5 del predetto art. 3 del D.L. n. 145 del 2013 (unitamente all'articolo 2 del D.M. 27 maggio 2015, decreto attuativo della legge medesima) delimitano l'ambito oggettivo dell'agevolazione, elencando le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito di imposta e quelle escluse dal beneficio. Inoltre il comma 6 del predetto art. 3 aggiunge quali ulteriori spese ammissibili quelle per personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (personale in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge n. 145 del 2013, aggiunto dal comma 36 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015), le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio (nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze), le spese relative a contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221(c.d. ricerca
“extra-muros”) e le competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. L'art.3 del D.L. n.145/2013 definisce, quindi, quali sono le attività agevolabili (quarto comma) e le spese ammissibili al beneficio (sesto comma). I criteri per valutare il valore tecnico dei singoli progetti sono contenuti in un documento di prassi internazionale denominato “Manuale di Frascati”, che condiziona la effettiva qualificabilità di un'attività come
“Ricerca e Sviluppo” alla compresenza dei requisiti della “novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità/riproducibilità”.
Ebbene, l'Ufficio si è limitato a constatare la mancanza del carattere di innovazione, ai sensi del D.L. n.146/2013, in considerazione del fatto che nel caso specifico le informazioni contenute nel progetto R&S in tema di edilizia ecosostenibile sarebbero agevolmente reperibili su rete Internet e sintetizzate in tesi di laurea, e quindi prive dei caratteri di creatività ed innovatività, per essere invece limitate ad acquisizione di conoscenze già note ed ampiamente diffuse.
Ciò premesso, la difesa dell'Ufficio muove dal presupposto che la prova del diritto alle agevolazioni fiscali gravi su chi intenda beneficiarne, per cui ritiene che, a fronte della motivazione dell'atto di recupero e della contestata assenza del requisito della novità, pur non essendo in contestazione l'impiego del personale dipendente in attività qualificate come
Ricerca & Sviluppo, difetterebbe il connotato di novità che tale ultima attività deve presentare e che l'Ufficio ha invece ritenuto insussistente, in quanto mancante della finalizzazione alla acquisizione di nuove conoscenze.
L'Agenzia delle Entrate, pertanto, non contesta il fatto costitutivo per il diritto alle
Ricorrente_1agevolazioni (le spese sostenute dalla S.r.l. per il personale impiegato nell'attività di Ricerca & Sviluppo), ma deduce un autonomo fatto impeditivo (la mancanza del carattere di novità necessario per qualificare detta attività come Ricerca & Sviluppo), fatto impeditivo il cui onere probatorio deve ritenersi gravante sull'Ufficio.
Fermi restando i criteri di ripartizione dell'onere probatorio, è evidente che l'affermazione secondo cui l'attività di Ricerca & Sviluppo posta a sostegno del credito di imposta sarebbe già patrimonio del settore dell'edilizia ecosostenibile, postula una serie di valutazioni tecniche in ordine alle quali l'Ufficio non ha fornito motivazione sufficiente, tenuto conto del fatto che è lo stesso Ufficio che riconosce che, mentre “con riguardo alle precedenti annualità 2018 e
2019, l'Ufficio rappresenta che ha notificato alla contribuente gli atti di recupero crediti nn.TA3CRT100109-2023 (2018) e TA3CRT100036-2024 (2019), in quanto l'intero contenuto dei dossier relazioni tecniche prodotte dalla Società relativamente alla propria R&S si ritrova nelle allegate tesi di laurea facilmente reperibili su internet”, nella fattispecie in esame, invece, “l'Ufficio non ha rinvenuto una tesi di laurea copiata”, pur se “dalle ricerche condotte su internet ha potuto verificare che i concetti contenuti del dossier tecnico sono trattati e ripetuti in molti elaborati, riviste e la relazione altro non è che un riporto di dati attinti ovunque”.
Ciò premesso, è evidente che, se si fosse trattato di un mero copia-incolla, l'Ufficio sarebbe stato esonerato da ogni valutazione di natura tecnica, dal momento che un mero lavoro di integrale riproduzione costituisce un dato oggettivo di immediata percezione anche per chi non possiede particolari cognizioni tecniche. È quindi evidente che l'affermazione secondo cui l'attività di Ricerca & Sviluppo posta a sostegno del credito di imposta sarebbe già patrimonio del settore dell'edilizia ecosostenibile, postula una serie di valutazioni postulanti competenze tecniche, e quindi di specifiche professionalità che l'Ufficio non ha dimostrato di annoverare al suo interno.
Secondo l'Agenzia, in particolare, nel campo della applicazione del credito di imposta non rientrerebbero automaticamente tulle le attività di tipo innovativo, ma esclusivamente quelle che si caratterizzano per la presenza di reali contenuti di novità assoluta, in quanto dirette ad acquisire “nuove conoscenze”. Nella fattispecie, invece, non vi sarebbe innovazione, trattandosi di “una attività di ricerca e sviluppo volta a copiare, imitare o decodificare conoscenze” (v. pag. 4 atto recupero). A supporto di tale affermazione l'Ufficio richiama il c.d. Manuale di Frascati e cioè da un documento di prassi dell'OCSE, richiamato dalla
Comunicazione UE 198/2014, che individua tre ambiti di R&S (Ricerca di Base;
Ricerca
Applicata; Sviluppo Sperimentale). Anche su tale punto, la motivazione si appalesa però insufficiente, considerato che possono avere carattere innovativo non solo le attività dirette alla realizzazione di prodotti originali precedentemente non esistenti, ma anche le modifiche che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o di prodotti già esistenti.
Sul punto, lo stesso Manuale di Frascati chiarisce che la nuova conoscenza può essere integrata anche da un "incremento dello stato della conoscenza" e cioè da un progresso dello stato dell'arte. Sul punto, il M.I.S.E. (D.M. 26/05/2020) ha sottolineato che il criterio dell'avanzamento si intende raggiunto anche quanto il prodotto esistente venga migliorato applicandosi conoscenze esistenti, purché questo non sia facilmente attuabile o deducibile.
Ciò in coerenza con l'art. 2, c.2 del D.M. del 25/05/2015, secondo cui "Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti”. In altri termini, è ammissibile una attività che non porti necessariamente ad una novità radicale, ma che persegua un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico, anche mediante adattamento di conoscenze esistenti, purché tale avanzamento non sia facilmente attuabile, dovendosi escludere ciò che risulta ormai diffuso e introdotto nel settore.
Lo stesso M.I.S.E., con nota del 29/09/2017, precisa che sono da escludersi, in quanto ordinarie, “le attività finalizzate a semplici adattamenti di una gamma di prodotti esistenti attraverso, ad esempio, l 'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica, ad esempio, [...] di in quanto costituenti in via di principio modifiche ordinarie o di routine”. Conformemente,
l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n.5/E del 16.03.2016, ha definito il confine fra routinario e sostanziale in questi termini (v. pag.12): “Sono, pertanto, escluse dal perimetro dell'agevolazione le modifiche non significative di prodotti e di processi (a titolo esemplificativo, le modifiche stagionali, le modifiche di design di un prodotto, la mera sostituzione di un bene strumentale, i miglioramenti, qualitativi o quantitativi derivanti dall'utilizzo di sistemi di produzione che sono molto simili a quelli già usati). Sono agevolabili, invece, le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (quali, ad esempio, la sperimentazione di una nuova linea produttiva, la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto)”.
Erra pertanto l'Ufficio quando, in modo arbitrario e sommario, limita l'attività di Ricerca & Sviluppo al solo caso attività tesa alla produzione di una novità assoluta su un prodotto prima non esistente, senza procedere ad una analisi dettagliata per accertare e approfondire se le modifiche o i miglioramenti ai prodotti esistenti siano significative oppure ordinarie. Ciò che rileva, infatti, è l'avanzamento dello stato dell'arte, perchè la nuova conoscenza ben può essere incorporata in un prodotto già esistente e successivamente migliorato.
Ebbene, in ordine a tali aspetti, l'Ufficio si è limitato a sostenere apoditticamente che non è agevolabile una “una attività di ricerca e sviluppo volta a copiare, imitare o decodificare conoscenze”, ma nulla ha specificato in ordine alle concrete valutazioni tecniche in base alle quali l'attività di Ricerca & Sviluppo posta a sostegno del credito di imposta sarebbe già patrimonio del settore dell'edilizia ecosostenibile. Infatti, l'Ufficio non ha eseguito la dovuta verifica tecnica finalizzata a verificare se le modifiche apportate ai prodotti/processi erano "ordinarie" o diventavano "straordinarie" per la presenza di un apporto tecnico-ingegneristico.
Lo stesso Manuale di Frascati prevede infatti che la suddetta linea di demarcazione richiede un giudizio di natura tecnica circa il momento in cui l'elemento di novità cessa e il prodotto/processo diviene ordinario, ma una simile valutazione tecnica non risulta operata dall'Ufficio.
Né può sostenersi che una tale motivazione tecnica non fosse esigibile dall'Agenzia delle Entrate, per mancanza di pertinenti professionalità al suo interno, atteso che l'Ufficio ben avrebbe potuto avvalersi della facoltà (posta nel suo interesse) di richiedere un parere tecnico al M.I.S.E.. Non è infatti in dubbio il fatto che la richiesta di tale parere integri una mera facoltà, e non un obbligo, per l'amministrazione (v. art.8, secondo comma, D.M.
27.05.2015), ma ciò non toglie che trattasi comunque di uno strumento a disposizione dell'Ufficio per tutti i casi in cui sorgano dubbi di natura tecnica circa la sussistenza dei requisiti posti dall'art.3 del D.L. n.145/2013 per l'inquadramento dell'attività tra quelle di Ricerca & Sviluppo. Non facendo ricorso a tale strumento, quindi, l'Ufficio ha deliberatamente assunto su di sé il rischio di non essere in grado poi di esplicitare le reali motivazioni per cui ha ritenuto non agevolabili le attività di Ricerca & Sviluppo indicate nella documentazione tecnica predisposta dalla società ricorrente.
Né, infine, può sostenersi che nella fattispecie ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti dell'esistenza di un'operazione (comportante l'organizzazione di una attività di Ricerca &
Sviluppo basata su conoscenze già acquisite nel campo dell'edilizia ecosostenibile, e già pubblicate in studi scientifici) finalizzata fraudolentemente al solo godimento degli incentivi fiscali attraverso l'artificiosa creazione di un credito di imposta per scopi diversi da quelli per i quali il credito stesso è stato previsto. Nessun intento elusivo delle finalità del legislatore da Ricorrente_1parte della S.r.l. è stato infatti dedotto e dimostrato, per cui non può essere negato alla società ricorrente il credito di imposta per la attività di Ricerca & Sviluppo posta a base delle agevolazioni fiscali fruite.
Ricorrente_1Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso presentato dalla S.r.l. deve essere dunque accolto, con annullamento dell'atto impugnato ed assorbimento delle ulteriori censure sollevate.
Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi €.5.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P..
Così deciso in L'Aquila il 21 Gennaio 2026.
IL PRESIDENTE est.
UI NT
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTINI LUIGI, Presidente e Relatore POLITI FABRIZIO, Giudice SANTINI SILVANO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 342/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TA3CRT100030 2025 REC.CREDITO.IMP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso. Si riporta agli atti depositati. Resistente: insiste per il rigetto del del ricorso. Si riporta agli atti depositati.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'Atto di Recupero Crediti n.TA3CRT100030/2025, notificato in data 19.02.2025, con il quale l'Ufficio ha recuperato a tassazione crediti d'imposta che ha ritenuto indebitamente utilizzati in compensazione dalla ricorrente nell'anno d'imposta 2020, riprendendo a tassazione la somma di €.81.940,00 a titolo di importi indebitamente compensati, oltre interessi e sanzioni. In particolare, l'Ufficio ha ritenuto che la Ricorrente_1
S.r.l., società operante nel settore edile, avrebbe indebitamente fruito delle agevolazioni correlate allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo ed alla conseguente utilizzazione delle correlate agevolazioni fiscali, in assenza dei requisiti di novità previsti dall'art.3 del D.L.
n.145/2013 e dal c.d. Manuale Frascati.
A fondamento del ricorso, con una serie articolata di censure, la società ricorrente ha sollevato le seguenti censure: 1) violazione del diritto al contraddittorio preventivo previsto dagli artt.41 e 51 della Carta di Nizza. Obbligo di motivazione a carico dell'Ufficio. Violazione dell'art.6 bis della legge n.212/2000, nonché dell'art.7 bis del D.L. n.39/2024 e dell'art.38 bis
D.P.R. n.600/73; 2) illegittimità dell'atto di recupero. Motivazione illogica e insufficiente in merito alla ritenuta correttezza dell'operato erariale. Violazione della regola dell'onere della prova circa la ritenuta insussistenza nel progetto in esame dei requisiti sostanziali e tecnici per rientrare nell'ambito dell'attività di R&S agevolata. Violazione del principio della riserva di legge e del principio di capacità contributiva. Violazione degli artt. 42 del d.p.r. n. 600/73.
Violazione dell'art.2697 c.c., dell'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 24 della costituzione in combinato disposto. Violazione dell'art. 3 del d.l. n. 145/2013 e degli artt. 23 e
53 della Costituzione;
violazione dell'art.6 bis legge n.212/2000; 3) illegittimità dell'atto di recupero. Manifesta infondatezza della ritenuta insussistenza dei requisiti sostanziali e tecnici del progetto ai fini della inclusione nell'ambito dell'attività di R&S agevolata. Violazione del principio della riserva di legge. Violazione dell'art. 3 del d.l. n. 145/2013 nonché dell'art. 23 della Costituzione e dell'art. 42 d.p.r. n. 600/73 in combinato disposto, e anche dell'art 2697
c.c. e dell'art.7 del d.lgs. n.546/1992; 4) Illegittimità dell'atto di recupero in merito al tema dell'assolvimento – nella specie corretto e palese – dell'obbligo documentale e probatorio delle attività svolte e di conservazione dei documenti medesimi. Violazione dell'art. 7 del d.m.
27 maggio 2015 e dell'art. 3 del d.l. n. 145/2013. Motivazione errata e illogica sul medesimo profilo. Violazione dell'art 42 del d.p.r. n. 600/73; 5) “Eccesso di potere” dell'ufficio per aver negato la sussistenza dei requisiti tecnici per beneficiare del credito d'imposta in assenza del necessario parere tecnico del MISE;
6) Disapplicazione delle sanzioni per “obiettiva incertezza normativa” ovvero per errore sul fatto incolpevole di cui all'art. 6 d.lgs. n.
471/1997; 7) Illegittimità delle sanzioni comminate ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del d.lgs. n. 471/1997, da correlarsi all'ipotesi più mite di “credito non spettante”, e non a quella più grave (applicata dall'Ufficio) di “credito inesistente”. Ha quindi concluso come segue: “in via principale, e nel merito, di accogliere il ricorso della contribuente e, per l'effetto, annullare l'atto impositivo contestato e la relativa pretesa erariale, nonché le sanzioni irrogate, con ogni ulteriore effetto e conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite, liquidabili in base ai criteri indicati dal d.m. n. 55/2014, modificato dal successivo d.m. n. 37/2018 e, poi, dal d.m. 147/2022”.
L'Agenzia delle Entrate, indicata dal ricorrente come controparte, si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso, del quale ha chiesto il rigetto, sostenendone l'inammissibilità e/o l'infondatezza in relazione a ciascuna delle censure sollevate.
1.- Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di insufficienza della motivazione dell'atto impugnato, i cui elementi formali e sostanziali sono rigidamente prefissati dal legislatore e non possono quindi essere derogati motu proprio dall'Ufficio. L'obbligo di motivazione deve peraltro ritenersi assolto quando al destinatario venga fornita una chiara informativa sugli elementi essenziali della pretesa tributaria in modo che sia agevole individuare le ragioni e l'entità delle somme di cui si pretende il pagamento.
In quest'ordine di concetti, rileva il Collegio che l'atto impugnato indica i presupposti di fatto e le ragioni di diritto posti a base della pretesa, consentendo così al destinatario di conoscere dettagliatamente la pretesa fiscale e l'iter logico giuridico seguito nell'accertamento contestato e, pertanto, di svolgere efficacemente la propria difesa (come in effetti avvenuto) attraverso la tempestiva e motivata impugnazione giurisdizionale dell'atto medesimo;
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2.- Va altresì disattesa l'eccezione di violazione del principio del contraddittorio preventivo, atteso che l'art.7 bis del D.L. n.39/2024, introdotto in sede conversione con Legge n.67/2024, di interpretazione autentica dell'art.6 bis della legge n.212/2000, ha chiarito che il primo comma della suddetta disposizione, laddove generalizza il principio del contraddittorio endoprocedimentale, non può trovare applicazione con riguardo “agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti”.
Ad ogni buon conto, come le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito,
“Differentemente dal diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l'obbligo dell' amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito;
mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (V. Cassazione civile, sez. un., 09/12/2015, n. 24823). Va dunque esclusa l'esistenza di un principio generale dell'ordinamento, che imponga l'osservanza del contraddittorio endoprocedimentale in rapporto a qualsiasi atto dell'Amministrazione fiscale lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente.
A ciò si aggiunga che la Corte di vertice ha specificato che la disposizione invocata (art. 12, c. 7 della l. n. 212 del 2000) non trova applicazione nei casi di rettifiche e indagini eseguite “a tavolino” (così come nella fattispecie), rimarcando che è onere del contribuente
“di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa”, essendosi, più specificamente, rilevato che “la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (Cass.
S.U., 9 dicembre 2015, n. 24823).
Nella fattispecie, pertanto, l'eccezione non può essere accolta, in considerazione del fatto che la società ricorrente non ha allegato nè dimostrato che, in presenza di interlocuzioni preventive più approfondite, avrebbe introdotto temi di prova che avrebbero potenzialmente e ragionevolmente allargato il quadro istruttorio posto a base della decisione, conducendo così
l'amministrazione a determinazioni di diverso tenore. La censura va dunque disattesa.
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3.- Nel merito, con una serie articolata di motivi, che per la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, la società Ricorrente_1 S.r.l. censura il recupero a tassazione degli importi scaturenti dall'indebita utilizzazione di crediti di imposta correlati ad attività di ricerca e sviluppo, ritenuta però non agevolabile in quanto priva dei requisiti di cui al
“Manuale Frascati” per i crediti di imposta per investimento in attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell'art. 3 D.L 145/2013 e successive modifiche. La società ricorrente contesta nel merito la fondatezza dei rilievi su cui si basa l'atto di recupero, in cui non si sarebbe tenuto conto della circostanza che le attività di ricerca e sviluppo si erano effettivamente tenute, che il concetto di novità andava inteso in senso relativo e che le stesse rientravano negli ambiti tematici previsti dalla normativa, come dimostrato dalla documentazione prodotta.
Il ricorso è fondato.
In punto di diritto, la vicenda ruota attorno alla portata dell'art. 3 del decreto-legge n.145 del 2013 che riconosce - per i periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019 - alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, un credito di imposta pari al 25 per cento delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. La misura del credito è elevata al 50 per cento per le spese relative al personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca c.d. “extramuros” (contratti con Università, enti di ricerca e altre imprese, comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179). I commi 4 e 5 del predetto art. 3 del D.L. n. 145 del 2013 (unitamente all'articolo 2 del D.M. 27 maggio 2015, decreto attuativo della legge medesima) delimitano l'ambito oggettivo dell'agevolazione, elencando le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito di imposta e quelle escluse dal beneficio. Inoltre il comma 6 del predetto art. 3 aggiunge quali ulteriori spese ammissibili quelle per personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (personale in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge n. 145 del 2013, aggiunto dal comma 36 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015), le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio (nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze), le spese relative a contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221(c.d. ricerca
“extra-muros”) e le competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. L'art.3 del D.L. n.145/2013 definisce, quindi, quali sono le attività agevolabili (quarto comma) e le spese ammissibili al beneficio (sesto comma). I criteri per valutare il valore tecnico dei singoli progetti sono contenuti in un documento di prassi internazionale denominato “Manuale di Frascati”, che condiziona la effettiva qualificabilità di un'attività come
“Ricerca e Sviluppo” alla compresenza dei requisiti della “novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità/riproducibilità”.
Ebbene, l'Ufficio si è limitato a constatare la mancanza del carattere di innovazione, ai sensi del D.L. n.146/2013, in considerazione del fatto che nel caso specifico le informazioni contenute nel progetto R&S in tema di edilizia ecosostenibile sarebbero agevolmente reperibili su rete Internet e sintetizzate in tesi di laurea, e quindi prive dei caratteri di creatività ed innovatività, per essere invece limitate ad acquisizione di conoscenze già note ed ampiamente diffuse.
Ciò premesso, la difesa dell'Ufficio muove dal presupposto che la prova del diritto alle agevolazioni fiscali gravi su chi intenda beneficiarne, per cui ritiene che, a fronte della motivazione dell'atto di recupero e della contestata assenza del requisito della novità, pur non essendo in contestazione l'impiego del personale dipendente in attività qualificate come
Ricerca & Sviluppo, difetterebbe il connotato di novità che tale ultima attività deve presentare e che l'Ufficio ha invece ritenuto insussistente, in quanto mancante della finalizzazione alla acquisizione di nuove conoscenze.
L'Agenzia delle Entrate, pertanto, non contesta il fatto costitutivo per il diritto alle
Ricorrente_1agevolazioni (le spese sostenute dalla S.r.l. per il personale impiegato nell'attività di Ricerca & Sviluppo), ma deduce un autonomo fatto impeditivo (la mancanza del carattere di novità necessario per qualificare detta attività come Ricerca & Sviluppo), fatto impeditivo il cui onere probatorio deve ritenersi gravante sull'Ufficio.
Fermi restando i criteri di ripartizione dell'onere probatorio, è evidente che l'affermazione secondo cui l'attività di Ricerca & Sviluppo posta a sostegno del credito di imposta sarebbe già patrimonio del settore dell'edilizia ecosostenibile, postula una serie di valutazioni tecniche in ordine alle quali l'Ufficio non ha fornito motivazione sufficiente, tenuto conto del fatto che è lo stesso Ufficio che riconosce che, mentre “con riguardo alle precedenti annualità 2018 e
2019, l'Ufficio rappresenta che ha notificato alla contribuente gli atti di recupero crediti nn.TA3CRT100109-2023 (2018) e TA3CRT100036-2024 (2019), in quanto l'intero contenuto dei dossier relazioni tecniche prodotte dalla Società relativamente alla propria R&S si ritrova nelle allegate tesi di laurea facilmente reperibili su internet”, nella fattispecie in esame, invece, “l'Ufficio non ha rinvenuto una tesi di laurea copiata”, pur se “dalle ricerche condotte su internet ha potuto verificare che i concetti contenuti del dossier tecnico sono trattati e ripetuti in molti elaborati, riviste e la relazione altro non è che un riporto di dati attinti ovunque”.
Ciò premesso, è evidente che, se si fosse trattato di un mero copia-incolla, l'Ufficio sarebbe stato esonerato da ogni valutazione di natura tecnica, dal momento che un mero lavoro di integrale riproduzione costituisce un dato oggettivo di immediata percezione anche per chi non possiede particolari cognizioni tecniche. È quindi evidente che l'affermazione secondo cui l'attività di Ricerca & Sviluppo posta a sostegno del credito di imposta sarebbe già patrimonio del settore dell'edilizia ecosostenibile, postula una serie di valutazioni postulanti competenze tecniche, e quindi di specifiche professionalità che l'Ufficio non ha dimostrato di annoverare al suo interno.
Secondo l'Agenzia, in particolare, nel campo della applicazione del credito di imposta non rientrerebbero automaticamente tulle le attività di tipo innovativo, ma esclusivamente quelle che si caratterizzano per la presenza di reali contenuti di novità assoluta, in quanto dirette ad acquisire “nuove conoscenze”. Nella fattispecie, invece, non vi sarebbe innovazione, trattandosi di “una attività di ricerca e sviluppo volta a copiare, imitare o decodificare conoscenze” (v. pag. 4 atto recupero). A supporto di tale affermazione l'Ufficio richiama il c.d. Manuale di Frascati e cioè da un documento di prassi dell'OCSE, richiamato dalla
Comunicazione UE 198/2014, che individua tre ambiti di R&S (Ricerca di Base;
Ricerca
Applicata; Sviluppo Sperimentale). Anche su tale punto, la motivazione si appalesa però insufficiente, considerato che possono avere carattere innovativo non solo le attività dirette alla realizzazione di prodotti originali precedentemente non esistenti, ma anche le modifiche che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o di prodotti già esistenti.
Sul punto, lo stesso Manuale di Frascati chiarisce che la nuova conoscenza può essere integrata anche da un "incremento dello stato della conoscenza" e cioè da un progresso dello stato dell'arte. Sul punto, il M.I.S.E. (D.M. 26/05/2020) ha sottolineato che il criterio dell'avanzamento si intende raggiunto anche quanto il prodotto esistente venga migliorato applicandosi conoscenze esistenti, purché questo non sia facilmente attuabile o deducibile.
Ciò in coerenza con l'art. 2, c.2 del D.M. del 25/05/2015, secondo cui "Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti”. In altri termini, è ammissibile una attività che non porti necessariamente ad una novità radicale, ma che persegua un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico, anche mediante adattamento di conoscenze esistenti, purché tale avanzamento non sia facilmente attuabile, dovendosi escludere ciò che risulta ormai diffuso e introdotto nel settore.
Lo stesso M.I.S.E., con nota del 29/09/2017, precisa che sono da escludersi, in quanto ordinarie, “le attività finalizzate a semplici adattamenti di una gamma di prodotti esistenti attraverso, ad esempio, l 'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica, ad esempio, [...] di in quanto costituenti in via di principio modifiche ordinarie o di routine”. Conformemente,
l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n.5/E del 16.03.2016, ha definito il confine fra routinario e sostanziale in questi termini (v. pag.12): “Sono, pertanto, escluse dal perimetro dell'agevolazione le modifiche non significative di prodotti e di processi (a titolo esemplificativo, le modifiche stagionali, le modifiche di design di un prodotto, la mera sostituzione di un bene strumentale, i miglioramenti, qualitativi o quantitativi derivanti dall'utilizzo di sistemi di produzione che sono molto simili a quelli già usati). Sono agevolabili, invece, le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (quali, ad esempio, la sperimentazione di una nuova linea produttiva, la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto)”.
Erra pertanto l'Ufficio quando, in modo arbitrario e sommario, limita l'attività di Ricerca & Sviluppo al solo caso attività tesa alla produzione di una novità assoluta su un prodotto prima non esistente, senza procedere ad una analisi dettagliata per accertare e approfondire se le modifiche o i miglioramenti ai prodotti esistenti siano significative oppure ordinarie. Ciò che rileva, infatti, è l'avanzamento dello stato dell'arte, perchè la nuova conoscenza ben può essere incorporata in un prodotto già esistente e successivamente migliorato.
Ebbene, in ordine a tali aspetti, l'Ufficio si è limitato a sostenere apoditticamente che non è agevolabile una “una attività di ricerca e sviluppo volta a copiare, imitare o decodificare conoscenze”, ma nulla ha specificato in ordine alle concrete valutazioni tecniche in base alle quali l'attività di Ricerca & Sviluppo posta a sostegno del credito di imposta sarebbe già patrimonio del settore dell'edilizia ecosostenibile. Infatti, l'Ufficio non ha eseguito la dovuta verifica tecnica finalizzata a verificare se le modifiche apportate ai prodotti/processi erano "ordinarie" o diventavano "straordinarie" per la presenza di un apporto tecnico-ingegneristico.
Lo stesso Manuale di Frascati prevede infatti che la suddetta linea di demarcazione richiede un giudizio di natura tecnica circa il momento in cui l'elemento di novità cessa e il prodotto/processo diviene ordinario, ma una simile valutazione tecnica non risulta operata dall'Ufficio.
Né può sostenersi che una tale motivazione tecnica non fosse esigibile dall'Agenzia delle Entrate, per mancanza di pertinenti professionalità al suo interno, atteso che l'Ufficio ben avrebbe potuto avvalersi della facoltà (posta nel suo interesse) di richiedere un parere tecnico al M.I.S.E.. Non è infatti in dubbio il fatto che la richiesta di tale parere integri una mera facoltà, e non un obbligo, per l'amministrazione (v. art.8, secondo comma, D.M.
27.05.2015), ma ciò non toglie che trattasi comunque di uno strumento a disposizione dell'Ufficio per tutti i casi in cui sorgano dubbi di natura tecnica circa la sussistenza dei requisiti posti dall'art.3 del D.L. n.145/2013 per l'inquadramento dell'attività tra quelle di Ricerca & Sviluppo. Non facendo ricorso a tale strumento, quindi, l'Ufficio ha deliberatamente assunto su di sé il rischio di non essere in grado poi di esplicitare le reali motivazioni per cui ha ritenuto non agevolabili le attività di Ricerca & Sviluppo indicate nella documentazione tecnica predisposta dalla società ricorrente.
Né, infine, può sostenersi che nella fattispecie ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti dell'esistenza di un'operazione (comportante l'organizzazione di una attività di Ricerca &
Sviluppo basata su conoscenze già acquisite nel campo dell'edilizia ecosostenibile, e già pubblicate in studi scientifici) finalizzata fraudolentemente al solo godimento degli incentivi fiscali attraverso l'artificiosa creazione di un credito di imposta per scopi diversi da quelli per i quali il credito stesso è stato previsto. Nessun intento elusivo delle finalità del legislatore da Ricorrente_1parte della S.r.l. è stato infatti dedotto e dimostrato, per cui non può essere negato alla società ricorrente il credito di imposta per la attività di Ricerca & Sviluppo posta a base delle agevolazioni fiscali fruite.
Ricorrente_1Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso presentato dalla S.r.l. deve essere dunque accolto, con annullamento dell'atto impugnato ed assorbimento delle ulteriori censure sollevate.
Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi €.5.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P..
Così deciso in L'Aquila il 21 Gennaio 2026.
IL PRESIDENTE est.
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