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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/10/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Procedimento n.1001 / 2019 R.G.
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Verbale della causa n. 1001 / 2019 r.g
Udienza del 28/10/2025.
Dinanzi alla Giudice, Dott.ssa MO US, viene chiamata la causa di cui all'intestazione.
Compare per l'Avv. MARIA MADEO per delega dell' Avv. CP_1
CC GI la quale impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto e riportandosi al contenuto dei propri atti, da intendersi integralmente riportato e trascritto, precisa le proprie conclusioni, e nello specifico, insiste per l'accoglimento della domanda.
Compare per l'Avv. ZAGARESE MARIA TERESA che si riporta ai CP_2
propri scritti difensivi ed atti di causa, che si abbiano per infrascritti e riprodotti, e dei quali chiede integrale accoglimento;
chiede la revoca dell'ordinanza del 18.05.2022, ed insiste nella autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, ovvero degli eredi del defunto a norma dell'art. 269 cpc. Insiste altresì nell'ammissione delle Persona_1
richieste istruttorie formulate in atti
Compare per l'Avv. ALESSANDRA RUSSO per delega dell'Avv. VERONICA LE
PERA che si associa a quanto dedotto e richiesto dall'Avv. Zagarese.
LA GIUDICE ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano entrambe riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale. All'esito della discussione e della camera di consiglio la Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona della giudice, dott.ssa MO US, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1001/2019 r.g.a.c. pendente
TRA
(C.F.: ), in proprio e quale genitore Parte_1 C.F._1
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_2
nata a [...] in data [...] rappresentata e difesa, giusta procura in
[...] atti, dall'avv. Giovanni Giannicco
ATTRICE
E
(C.F.: ) rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Veronica Le Pera
(C.F.: ) rappresentata e difesa, giusta procura CP_2 C.F._3 in atti, dall'avv. Maria Teresa Zagarese
CONVENUTE
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
sulla figlia minore ha convenuto in giudizio e Persona_2 CP_2
deducendo: Controparte_3 - di aver stipulato in data 13/6/2011 con un atto pubblico di Persona_1
compravendita avente ad oggetto la proprietà di un immobile per civile abitazione, facente parte di un fabbricato più ampio sito in Rossano, C.da
Fermata Toscano-Castello, ubicato al primo piano e censito al NCEU del
Comune di Rossano al foglio 12, p.lla 144, sub. 2;
- che l'immobile è occupato da e , rispettivamente CP_2 Controparte_3
ex moglie e figlia di , in base ad una sentenza di separazione Persona_1
coniugi, resa dal Tribunale di Rossano in data 23/5/2006 con cui era stata stabilita in modo provvisorio la possibilità per entrambe di abitare nell'appartamento de quo;
- che successivamente con sentenza n. 955 depositata in data 6.11.2007 il
Tribunale di Rossano aveva dichiarato la proprietà esclusiva di Persona_1 sull'edificio sito in Rossano, C.da Fermata Toscano-Castello in cui è inserito l'immobile oggetto di causa;
- che l'occupazione dell'immobile da parte di e è CP_2 Controparte_3
abusiva e senza titolo;
- che le convenute sonno state invitate numerose volte bonariamente a rilasciare l'immobile de quo senza alcun utile riscontro;
- che le convenute sono state invitate a partecipare al procedimento di mediazione, ma non hanno aderito alla procedura;
- di aver instaurato il procedimento civile n. 1234/2012 dinanzi al Tribunale di
Rossano, convenendo in giudizio le odierne convenute e CP_2
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_3
“riconosciuta l'occupazione abusiva, da parte delle signore e CP_2
, dell'immobile sito al primo piano in Rossano, alla c/da Controparte_3
Fermata Casello Toscano n. 71 87067, ordinare alle stesse l'immediato rilascio del bene illegittimamente detenuto e, parimenti, dichiarare le convenute tenute al risarcimento del danno in favore dell'attrice che si quantifica in €. 5.000,00 ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre il rimborso del 12,50% IVA e CPA, come per legge”;
- che nel predetto detto giudizio le convenute, costituendosi, avevano chiamato in causa il terzo , ex marito di e padre di Persona_1 CP_2 CP_3 e in seguito al decesso del predetto terzo il giudizio è stato interrotto e
[...]
non riassunto nel termine di legge.
Tanto premesso, l'attrice ha dedotto di aver interesse a prendere possesso del bene oggetto della compravendita dell'11.06.2011 e a ottenere il risarcimento dei danni patiti e ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Giudice adito, contrariis reiectis, riconosciuta l'occupazione abusiva, da parte delle signore e , dell'immobile sito al primo piano in Rossano, CP_2 Controparte_3 alla C/da Fermata Casello Toscano n. 71 87067 – ordinare alle stesse l'immediato rilascio del bene illegittimamente detenuto e, parimenti, dichiarare le convenute tenute al risarcimento del danno in favore dell'attore che si quantifica in € 5.000,00 ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre il rimborso del 15%, IVA e CPA, come per legge”.
si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_3
depositata in data 18/02/2020 deducendo di essere figlia dei coniugi Persona_1
e , divorziati con sentenza del Tribunale di Rossano n. 480/2009 e di CP_2 vivere nell'immobile per cui è causa in quanto oggetto di assegnazione in favore di con cui ella stessa conviveva;
la predetta convenuta ha, inoltre, dedotto CP_2
che i coniugi in costanza di matrimonio avevano informalmente Persona_3 destinato talune porzioni dell'immobile (in particolare due piani) alle figlie e CP_3
e che ella, pertanto, ricevuta una porzione di immobile allo stato grezzo aveva Per_2 provveduto sin dall'adolescenza (lavorando come bracciante agricola dall'età di 14 anni) a completarne la realizzazione;
la stessa ha inoltre sostenuto che il contratto di compravendita stipulato tra l'attrice e fosse simulato tenuto conto del Persona_1
fatto che le predette parti nel 2011 avevano contratto matrimonio , che gli assegni utilizzati dall'attrice per l'apparente acquisto erano stati emessi a seguito di prelievi di danaro contante effettuati dal conto corrente dello stesso , oltre che Persona_1
della mancanza di qualsiasi traccia di pagamento della somma e della sproporzione tra il valore di mercato dell'immobile e quello indicato nell'atto negoziale.
La convenuta ha, infine, dedotto l'intervenuto acquisto della proprietà per Per_1 maturata usucapione e ha concluso chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo, ovvero degli eredi del defunto , a norma Persona_1 dell'art. 269 c.p.c.; nel merito, in via principale, rigettare integralmente la pretesa di parte attrice;
sempre nel merito in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la natura simulata dell'atto di compravendita del 13.06.2011, n. rep. 83099 posto in essere tra il sig. e per l'effetto dichiararlo nullo ed inefficace con Controparte_4
ogni conseguente e coerente statuizione;
sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione del bene immobile descritto e coerenziato in atti da parte della sig.ra ai sensi dell'art. 1158 c.c. con ogni conseguente statuizione Per_1 in ordine alla trascrizione della titolarità dell'immobile; accertare e dichiarare in ogni caso il diritto di credito alla sig.ra per le opere di completamento Controparte_3 dell'appartamento in cui abita e pari ad una somma di € 70.000,00, salvo diversa e maggiore somma che dovesse rilevare al termine di espletanda CTU e per l'effetto condannare la sig.ra ovvero gli eredi del sig. al Parte_1 Persona_1
pagamento di detta somma ovvero quella diversa che sarà ritenuta dovuta anche a mezzo di espletanda CTU ed in ogni caso dichiarare il diritto di ritenzione della sig.ra fino a corresponsione di tale somma. Vinte le spese” CP_2
La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e CP_2
risposta depositata in data 18/02/2020 deducendo:
- che con sentenza n. 354 del 2006 il Tribunale di Rossano aveva disposto l'assegnazione del primo piano dell'abitazione coniugale in suo favore e che la predetta statuizione era stata poi confermata integralmente con sentenza resa dallo stesso Tribunale di Rossano n. 480 del 3/8/2009 senza subordinare la predetta assegnazione, divenuta definitiva, ad alcuna condizione o termine finale;
- che quanto statuito dal Tribunale di Rossano con sentenza n. 955 del 2007 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1465/2003 R.G. in cui è stato riconosciuto il diritto di proprietà esclusivo di sull'immobile per Persona_1
essere stato realizzato su terreno di sua esclusiva proprietà, acquistato il
4.12.1972 non poteva avere rilevanza, essendo stato nella medesima pronuncia riconosciuto alla un diritto di credito quantificabile nella metà CP_2
del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione, quantificabile in € 47.054,55, per aver contribuito economicamente alla realizzazione dell'immobile, come pacificamente riconosciuto dallo stesso
; Per_1
- di avere inoltre diritto di ritenzione per l'ulteriore credito vantabile nei confronti di per i contributi AGEA e i ricavi da quest'ultimo incamerati Persona_1 per le annate agricole 2003 -201, pari ad € 215.933,97, per l'esercizio di attività di impresa agricola su terreni ricadenti in regime patrimoniale di comunione;
- che il contratto di compravendita stipulato tra e Persona_1 [...]
doveva ritenersi simulato in considerazione del rapporto tra i Pt_1 contraenti, che avevano contratto matrimonio nel 2011, dell'assenza di tracce del pagamento della somma e della sproporzione tra il valore di mercato dell'immobile e quello indicato nell'atto negoziale.
Tanto premesso ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti CP_2 conclusioni: “In via preliminare fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo ovvero degli eredi del sig. ; nel merito, in via Persona_1 principale, rigettare integralmente la pretesa di parte attrice;
sempre nel merito, in via gradata, ed in accoglimento della spinta riconvenzionale accertare e dichiarare la natura simulata dell'atto di compravendita posto in essere tra il sig. e Persona_1
e per l'effetto dichiarare nullo ed inefficace l'atto di compravendita del CP_1
13 giugno 2011, n. rep. 83099 con ogni ulteriore coerente e consequenziale statuizione
; sempre nel merito ed in accoglimento della spinta riconvenzionale , accertare e dichiarare il diritto di credito della sig.ra per la metà del valore dei materiali e CP_2 della mano d'opera impiegati nella costruzione e pari alla somma di 47.054,55 €, salvo diversa e maggiore somma che dovesse rilevare al termine di espletanda CTU nonché del diritto di credito per € 216.000 per come di già esposto in narrativa, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di ragione e giustizia e per l'effetto condannare la sig.ra ovvero gli eredi del sig. al pagamento della Parte_1 Persona_1 somma complessiva pari ad € 260.000 ovvero quella diversa che sarà ritenuta dovuta anche a mezzo di espletanda CTU ed in ogni caso dichiarare il diritto di ritenzione della sig.ra fino a corresponsione di tale somma;
Vinte le spese ”. CP_2
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Il Tribunale osserva: in via preliminare deve essere dichiarata la tardività della costituzione in giudizio delle convenute e e la Controparte_3 CP_2
conseguente inammissibilità delle domande riconvenzionali dalle stesse proposte, per essere le parti incorse nelle decadenze di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.: infatti il convenuto al fine di proporre validamente domanda riconvenzionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 166 e 167, 2 co. c.p.c., nella versione vigente ratione temporis, deve costituirsi in giudizio entro il termine di 20 giorni antecedenti la prima udienza di comparizione fissata con atto di citazione o almeno 10 giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini ex art. 163 bis c.p.c., o ancora entro 20 giorni prima dell'udienza differita ex art. 168 bis, 5 co. c.p.c.
Decorso tale termine, la costituzione in giudizio del convenuto è tardivamente proposta, con la conseguenza che la parte deve essere dichiarata decaduta dalla proposizione di domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
Nel caso di specie nell'atto di citazione introduttivo del giudizio è stata indicata quale data di prima udienza il giorno 20/7/2019; successivamente, con provvedimento del
02/4/2019 il giudice designato ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente di
Sezione per la riassegnazione della causa al Giudice competente in base alle tabelle di organizzazione del Tribunale;
la riassegnazione è stata disposta con successivo provvedimento del 10/6/2019 e il Giudice designato, con provvedimento del 24/9/2019, ha differito la prima udienza al 09/3/2020.
Sul punto deve osservarsi che il differimento, anche se disposto ex art. 168 bis, 5 co.
c.p.c., se intervenuto, come nella specie, dopo la scadenza del termine ex art. 166
c.p.c., non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c. (Cfr. sul punto. Cass. n. 2394 del 2020, nonché più recentemente Cass. n. 4411 del 2025 in base alla quale “Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la data di comparizione indicata in citazione non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che sia stato previamente designato il giudice relatore o meno.”).
Nel caso di specie all'atto dell'adozione del provvedimento di differimento della prima udienza, in data 24/9/2019, era già spirato (in data 30/6/2019) il termine per la tempestiva costituzione delle parti convenute, con la conseguenza che entrambe le convenute - costituitesi soltanto in data 18/02/2020 - sono incorse nelle decadenze di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.
A quanto premesso consegue l'inammissibilità delle domande riconvenzionali di simulazione del contratto e di usucapione nonché delle eccezioni non rilevabili d'ufficio proposte da entrambe le convenute.
La predetta considerazione ha indotto questo Tribunale al rigetto delle richieste istruttorie articolate dalle convenute, ritenute irrilevanti ai fini della decisione in virtù della considerazione che il loro espletamento non avrebbe in alcun modo potuto influire sull'esito del giudizio, stante l'inammissibilità delle domande ed eccezioni dalle stesse proposte.
Tanto premesso e limitato, pertanto, l'oggetto del giudizio all'esame delle domande proposte da parte attrice, deve rilevarsi in fatto che è incontestato tra le parti, oltre che provato mediante documenti, che l'attrice abbia acquistato la proprietà del bene per cui è causa con atto pubblico del 13.06.2011, rep. n. 93099, racc. n. 28398 a rogito del notaio;
all'art. 2 del predetto contratto di compravendita è previsto Persona_4 che “La parte venditrice conferisce alla parte acquirente il solo possesso legale dell'immobile come sopra venduto in quanto l'immobile medesimo è posseduto in via temporanea dalla signora in virtù della sentenza del Tribunale di Rossano CP_2
23.06.2006 n. 144/2003 R. Gen. e n. 345 2006 Sent.”.
Deve, inoltre, evidenziarsi in diritto:
- che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario della prole, confermato in sede di sentenze di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non può dirsi venuto meno per effetto della morte dell'ex coniuge, divorziato, dell'assegnatario, trattandosi di un diritto personale di godimento
"sui generis", che, in funzione del "vincolo di destinazione collegato all'interesse dei figli", si estingue soltanto per il venir meno dei presupposti che hanno determinato l'assegnazione (la morte del beneficiario dell'assegnazione, il compimento della maggiore età dei figli o il conseguimento da parte degli stessi dell'indipendenza economica, il trasferimento altrove della loro abitazione) ovvero a seguito dell'accertamento delle circostanze (oggi codificate dall'art.337 sexies c.c.) legittimanti una revoca giudiziale, quali il passaggio a nuove nozze oppure la convivenza more uxorio del genitore assegnatario ovvero la mancata utilizzazione da parte dell'assegnatario, sempre previa valutazione dell'interesse prioritario dei figli (Cass.
Civ., Sez. 1, 15/01/2018, n. 772);
- che l'assegnazione della casa familiare, disposta in sede di separazione personale o divorzio ai sensi dell'abrogato art. 155-quater c.c., applicabile "ratione temporis”, è opponibile ai terzi se trascritta anteriormente alla trascrizione del titolo del diritto del terzo sull'immobile, così come previsto dalla norma citata (trasposta, senza modifiche, nel vigente art. 337- sexies c.c.) (Cass. Civ. Sez. 3, 15/04/2022, n. 12387);
- che il provvedimento di assegnazione della casa familiare è opponibile al terzo acquirente, altresì, se quest'ultimo abbia acquistato con una "clausola di rispetto" della situazione abitativa in essere (cfr. ordinanza n. 9990 depositata il 10 aprile 2019 Cass.
Civ.) ipotesi verificatasi nel caso di specie, in forza di quanto previsto dall'art. 2 del contratto di compravendita del 13.06.2011 in forza del quale “La parte venditrice conferisce alla parte acquirente il solo possesso legale dell'immobile come sopra venduto in quanto l'immobile medesimo è posseduto in via temporanea dalla signora
in virtù della sentenza del Tribunale di Rossano 23.06.2006 n. 144/2003 CP_2
R. Gen. e n. 345 2006 Sent.”.
Il Tribunale ritiene, infatti, che mediante la predetta clausola, inserendo nell'atto di acquisto la clausola cd. “di rispetto”, l'acquirente e l'alienante abbiano manifestato l'intenzione di rispettare il titolo di godimento dell'immobile in favore di CP_2
derivante dalla sentenza di separazione, le cui statuizioni sono state confermate dalla sentenza di divorzio, in funzione delle esigenze abitative della famiglia.
Nonostante la mancata trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, deve quindi ritenersi che per effetto della previsione, nel contratto di vendita, della salvezza del diritto di godimento del coniuge assegnatario dell'immobile, il conflitto tra questi e l'acquirente dell'immobile che ne ha chiesto la restituzione debba essere risolto in favore del primo.
Allo stato, pertanto le domande proposte da parte attrice devono essere rigettate, non potendosi ritenere l'occupazione dell'immobile da parte delle convenute priva di titolo.
L'efficacia del provvedimento di assegnazione ben potrà essere messa in discussione da parte del terzo acquirente eventualmente instaurando un ordinario giudizio di cognizione di accertamento dell'insussistenza delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale al fine di conseguire una declaratoria di inefficacia del titolo che legittima l'occupazione della casa coniugale, a tutela della pienezza delle facoltà connesse al diritto dominicale acquisito in quanto "il perdurare sine die dell'occupazione dell'immobile – perfino quando ne siano venuti meno i presupposti ... – si risolverebbe in un ingiustificato, durevole, pregiudizio al diritto del proprietario terzo di godere e disporre del bene, ai sensi dell'art. 42 Cost. e dell'art. 832 cod. civ." (cfr. Cass. n. 15367 del 22/07/2015)".
Stante l'esito della lite, in cui nessuna delle parti ha visto accogliere le proprie domande, le spese del giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1001/2019 R.G., così provvede:
1. RIGETTA le domande proposte da parte attrice;
2. DICHIARA inammissibili le domande proposte dalle convenute;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in data 28/10/2025.
La Giudice
Dott.ssa MO US
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Verbale della causa n. 1001 / 2019 r.g
Udienza del 28/10/2025.
Dinanzi alla Giudice, Dott.ssa MO US, viene chiamata la causa di cui all'intestazione.
Compare per l'Avv. MARIA MADEO per delega dell' Avv. CP_1
CC GI la quale impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto e riportandosi al contenuto dei propri atti, da intendersi integralmente riportato e trascritto, precisa le proprie conclusioni, e nello specifico, insiste per l'accoglimento della domanda.
Compare per l'Avv. ZAGARESE MARIA TERESA che si riporta ai CP_2
propri scritti difensivi ed atti di causa, che si abbiano per infrascritti e riprodotti, e dei quali chiede integrale accoglimento;
chiede la revoca dell'ordinanza del 18.05.2022, ed insiste nella autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, ovvero degli eredi del defunto a norma dell'art. 269 cpc. Insiste altresì nell'ammissione delle Persona_1
richieste istruttorie formulate in atti
Compare per l'Avv. ALESSANDRA RUSSO per delega dell'Avv. VERONICA LE
PERA che si associa a quanto dedotto e richiesto dall'Avv. Zagarese.
LA GIUDICE ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano entrambe riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale. All'esito della discussione e della camera di consiglio la Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona della giudice, dott.ssa MO US, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1001/2019 r.g.a.c. pendente
TRA
(C.F.: ), in proprio e quale genitore Parte_1 C.F._1
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_2
nata a [...] in data [...] rappresentata e difesa, giusta procura in
[...] atti, dall'avv. Giovanni Giannicco
ATTRICE
E
(C.F.: ) rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Veronica Le Pera
(C.F.: ) rappresentata e difesa, giusta procura CP_2 C.F._3 in atti, dall'avv. Maria Teresa Zagarese
CONVENUTE
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
sulla figlia minore ha convenuto in giudizio e Persona_2 CP_2
deducendo: Controparte_3 - di aver stipulato in data 13/6/2011 con un atto pubblico di Persona_1
compravendita avente ad oggetto la proprietà di un immobile per civile abitazione, facente parte di un fabbricato più ampio sito in Rossano, C.da
Fermata Toscano-Castello, ubicato al primo piano e censito al NCEU del
Comune di Rossano al foglio 12, p.lla 144, sub. 2;
- che l'immobile è occupato da e , rispettivamente CP_2 Controparte_3
ex moglie e figlia di , in base ad una sentenza di separazione Persona_1
coniugi, resa dal Tribunale di Rossano in data 23/5/2006 con cui era stata stabilita in modo provvisorio la possibilità per entrambe di abitare nell'appartamento de quo;
- che successivamente con sentenza n. 955 depositata in data 6.11.2007 il
Tribunale di Rossano aveva dichiarato la proprietà esclusiva di Persona_1 sull'edificio sito in Rossano, C.da Fermata Toscano-Castello in cui è inserito l'immobile oggetto di causa;
- che l'occupazione dell'immobile da parte di e è CP_2 Controparte_3
abusiva e senza titolo;
- che le convenute sonno state invitate numerose volte bonariamente a rilasciare l'immobile de quo senza alcun utile riscontro;
- che le convenute sono state invitate a partecipare al procedimento di mediazione, ma non hanno aderito alla procedura;
- di aver instaurato il procedimento civile n. 1234/2012 dinanzi al Tribunale di
Rossano, convenendo in giudizio le odierne convenute e CP_2
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_3
“riconosciuta l'occupazione abusiva, da parte delle signore e CP_2
, dell'immobile sito al primo piano in Rossano, alla c/da Controparte_3
Fermata Casello Toscano n. 71 87067, ordinare alle stesse l'immediato rilascio del bene illegittimamente detenuto e, parimenti, dichiarare le convenute tenute al risarcimento del danno in favore dell'attrice che si quantifica in €. 5.000,00 ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre il rimborso del 12,50% IVA e CPA, come per legge”;
- che nel predetto detto giudizio le convenute, costituendosi, avevano chiamato in causa il terzo , ex marito di e padre di Persona_1 CP_2 CP_3 e in seguito al decesso del predetto terzo il giudizio è stato interrotto e
[...]
non riassunto nel termine di legge.
Tanto premesso, l'attrice ha dedotto di aver interesse a prendere possesso del bene oggetto della compravendita dell'11.06.2011 e a ottenere il risarcimento dei danni patiti e ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Giudice adito, contrariis reiectis, riconosciuta l'occupazione abusiva, da parte delle signore e , dell'immobile sito al primo piano in Rossano, CP_2 Controparte_3 alla C/da Fermata Casello Toscano n. 71 87067 – ordinare alle stesse l'immediato rilascio del bene illegittimamente detenuto e, parimenti, dichiarare le convenute tenute al risarcimento del danno in favore dell'attore che si quantifica in € 5.000,00 ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre il rimborso del 15%, IVA e CPA, come per legge”.
si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_3
depositata in data 18/02/2020 deducendo di essere figlia dei coniugi Persona_1
e , divorziati con sentenza del Tribunale di Rossano n. 480/2009 e di CP_2 vivere nell'immobile per cui è causa in quanto oggetto di assegnazione in favore di con cui ella stessa conviveva;
la predetta convenuta ha, inoltre, dedotto CP_2
che i coniugi in costanza di matrimonio avevano informalmente Persona_3 destinato talune porzioni dell'immobile (in particolare due piani) alle figlie e CP_3
e che ella, pertanto, ricevuta una porzione di immobile allo stato grezzo aveva Per_2 provveduto sin dall'adolescenza (lavorando come bracciante agricola dall'età di 14 anni) a completarne la realizzazione;
la stessa ha inoltre sostenuto che il contratto di compravendita stipulato tra l'attrice e fosse simulato tenuto conto del Persona_1
fatto che le predette parti nel 2011 avevano contratto matrimonio , che gli assegni utilizzati dall'attrice per l'apparente acquisto erano stati emessi a seguito di prelievi di danaro contante effettuati dal conto corrente dello stesso , oltre che Persona_1
della mancanza di qualsiasi traccia di pagamento della somma e della sproporzione tra il valore di mercato dell'immobile e quello indicato nell'atto negoziale.
La convenuta ha, infine, dedotto l'intervenuto acquisto della proprietà per Per_1 maturata usucapione e ha concluso chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo, ovvero degli eredi del defunto , a norma Persona_1 dell'art. 269 c.p.c.; nel merito, in via principale, rigettare integralmente la pretesa di parte attrice;
sempre nel merito in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la natura simulata dell'atto di compravendita del 13.06.2011, n. rep. 83099 posto in essere tra il sig. e per l'effetto dichiararlo nullo ed inefficace con Controparte_4
ogni conseguente e coerente statuizione;
sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione del bene immobile descritto e coerenziato in atti da parte della sig.ra ai sensi dell'art. 1158 c.c. con ogni conseguente statuizione Per_1 in ordine alla trascrizione della titolarità dell'immobile; accertare e dichiarare in ogni caso il diritto di credito alla sig.ra per le opere di completamento Controparte_3 dell'appartamento in cui abita e pari ad una somma di € 70.000,00, salvo diversa e maggiore somma che dovesse rilevare al termine di espletanda CTU e per l'effetto condannare la sig.ra ovvero gli eredi del sig. al Parte_1 Persona_1
pagamento di detta somma ovvero quella diversa che sarà ritenuta dovuta anche a mezzo di espletanda CTU ed in ogni caso dichiarare il diritto di ritenzione della sig.ra fino a corresponsione di tale somma. Vinte le spese” CP_2
La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e CP_2
risposta depositata in data 18/02/2020 deducendo:
- che con sentenza n. 354 del 2006 il Tribunale di Rossano aveva disposto l'assegnazione del primo piano dell'abitazione coniugale in suo favore e che la predetta statuizione era stata poi confermata integralmente con sentenza resa dallo stesso Tribunale di Rossano n. 480 del 3/8/2009 senza subordinare la predetta assegnazione, divenuta definitiva, ad alcuna condizione o termine finale;
- che quanto statuito dal Tribunale di Rossano con sentenza n. 955 del 2007 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1465/2003 R.G. in cui è stato riconosciuto il diritto di proprietà esclusivo di sull'immobile per Persona_1
essere stato realizzato su terreno di sua esclusiva proprietà, acquistato il
4.12.1972 non poteva avere rilevanza, essendo stato nella medesima pronuncia riconosciuto alla un diritto di credito quantificabile nella metà CP_2
del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione, quantificabile in € 47.054,55, per aver contribuito economicamente alla realizzazione dell'immobile, come pacificamente riconosciuto dallo stesso
; Per_1
- di avere inoltre diritto di ritenzione per l'ulteriore credito vantabile nei confronti di per i contributi AGEA e i ricavi da quest'ultimo incamerati Persona_1 per le annate agricole 2003 -201, pari ad € 215.933,97, per l'esercizio di attività di impresa agricola su terreni ricadenti in regime patrimoniale di comunione;
- che il contratto di compravendita stipulato tra e Persona_1 [...]
doveva ritenersi simulato in considerazione del rapporto tra i Pt_1 contraenti, che avevano contratto matrimonio nel 2011, dell'assenza di tracce del pagamento della somma e della sproporzione tra il valore di mercato dell'immobile e quello indicato nell'atto negoziale.
Tanto premesso ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti CP_2 conclusioni: “In via preliminare fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo ovvero degli eredi del sig. ; nel merito, in via Persona_1 principale, rigettare integralmente la pretesa di parte attrice;
sempre nel merito, in via gradata, ed in accoglimento della spinta riconvenzionale accertare e dichiarare la natura simulata dell'atto di compravendita posto in essere tra il sig. e Persona_1
e per l'effetto dichiarare nullo ed inefficace l'atto di compravendita del CP_1
13 giugno 2011, n. rep. 83099 con ogni ulteriore coerente e consequenziale statuizione
; sempre nel merito ed in accoglimento della spinta riconvenzionale , accertare e dichiarare il diritto di credito della sig.ra per la metà del valore dei materiali e CP_2 della mano d'opera impiegati nella costruzione e pari alla somma di 47.054,55 €, salvo diversa e maggiore somma che dovesse rilevare al termine di espletanda CTU nonché del diritto di credito per € 216.000 per come di già esposto in narrativa, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di ragione e giustizia e per l'effetto condannare la sig.ra ovvero gli eredi del sig. al pagamento della Parte_1 Persona_1 somma complessiva pari ad € 260.000 ovvero quella diversa che sarà ritenuta dovuta anche a mezzo di espletanda CTU ed in ogni caso dichiarare il diritto di ritenzione della sig.ra fino a corresponsione di tale somma;
Vinte le spese ”. CP_2
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Il Tribunale osserva: in via preliminare deve essere dichiarata la tardività della costituzione in giudizio delle convenute e e la Controparte_3 CP_2
conseguente inammissibilità delle domande riconvenzionali dalle stesse proposte, per essere le parti incorse nelle decadenze di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.: infatti il convenuto al fine di proporre validamente domanda riconvenzionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 166 e 167, 2 co. c.p.c., nella versione vigente ratione temporis, deve costituirsi in giudizio entro il termine di 20 giorni antecedenti la prima udienza di comparizione fissata con atto di citazione o almeno 10 giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini ex art. 163 bis c.p.c., o ancora entro 20 giorni prima dell'udienza differita ex art. 168 bis, 5 co. c.p.c.
Decorso tale termine, la costituzione in giudizio del convenuto è tardivamente proposta, con la conseguenza che la parte deve essere dichiarata decaduta dalla proposizione di domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
Nel caso di specie nell'atto di citazione introduttivo del giudizio è stata indicata quale data di prima udienza il giorno 20/7/2019; successivamente, con provvedimento del
02/4/2019 il giudice designato ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente di
Sezione per la riassegnazione della causa al Giudice competente in base alle tabelle di organizzazione del Tribunale;
la riassegnazione è stata disposta con successivo provvedimento del 10/6/2019 e il Giudice designato, con provvedimento del 24/9/2019, ha differito la prima udienza al 09/3/2020.
Sul punto deve osservarsi che il differimento, anche se disposto ex art. 168 bis, 5 co.
c.p.c., se intervenuto, come nella specie, dopo la scadenza del termine ex art. 166
c.p.c., non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c. (Cfr. sul punto. Cass. n. 2394 del 2020, nonché più recentemente Cass. n. 4411 del 2025 in base alla quale “Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la data di comparizione indicata in citazione non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che sia stato previamente designato il giudice relatore o meno.”).
Nel caso di specie all'atto dell'adozione del provvedimento di differimento della prima udienza, in data 24/9/2019, era già spirato (in data 30/6/2019) il termine per la tempestiva costituzione delle parti convenute, con la conseguenza che entrambe le convenute - costituitesi soltanto in data 18/02/2020 - sono incorse nelle decadenze di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.
A quanto premesso consegue l'inammissibilità delle domande riconvenzionali di simulazione del contratto e di usucapione nonché delle eccezioni non rilevabili d'ufficio proposte da entrambe le convenute.
La predetta considerazione ha indotto questo Tribunale al rigetto delle richieste istruttorie articolate dalle convenute, ritenute irrilevanti ai fini della decisione in virtù della considerazione che il loro espletamento non avrebbe in alcun modo potuto influire sull'esito del giudizio, stante l'inammissibilità delle domande ed eccezioni dalle stesse proposte.
Tanto premesso e limitato, pertanto, l'oggetto del giudizio all'esame delle domande proposte da parte attrice, deve rilevarsi in fatto che è incontestato tra le parti, oltre che provato mediante documenti, che l'attrice abbia acquistato la proprietà del bene per cui è causa con atto pubblico del 13.06.2011, rep. n. 93099, racc. n. 28398 a rogito del notaio;
all'art. 2 del predetto contratto di compravendita è previsto Persona_4 che “La parte venditrice conferisce alla parte acquirente il solo possesso legale dell'immobile come sopra venduto in quanto l'immobile medesimo è posseduto in via temporanea dalla signora in virtù della sentenza del Tribunale di Rossano CP_2
23.06.2006 n. 144/2003 R. Gen. e n. 345 2006 Sent.”.
Deve, inoltre, evidenziarsi in diritto:
- che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario della prole, confermato in sede di sentenze di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non può dirsi venuto meno per effetto della morte dell'ex coniuge, divorziato, dell'assegnatario, trattandosi di un diritto personale di godimento
"sui generis", che, in funzione del "vincolo di destinazione collegato all'interesse dei figli", si estingue soltanto per il venir meno dei presupposti che hanno determinato l'assegnazione (la morte del beneficiario dell'assegnazione, il compimento della maggiore età dei figli o il conseguimento da parte degli stessi dell'indipendenza economica, il trasferimento altrove della loro abitazione) ovvero a seguito dell'accertamento delle circostanze (oggi codificate dall'art.337 sexies c.c.) legittimanti una revoca giudiziale, quali il passaggio a nuove nozze oppure la convivenza more uxorio del genitore assegnatario ovvero la mancata utilizzazione da parte dell'assegnatario, sempre previa valutazione dell'interesse prioritario dei figli (Cass.
Civ., Sez. 1, 15/01/2018, n. 772);
- che l'assegnazione della casa familiare, disposta in sede di separazione personale o divorzio ai sensi dell'abrogato art. 155-quater c.c., applicabile "ratione temporis”, è opponibile ai terzi se trascritta anteriormente alla trascrizione del titolo del diritto del terzo sull'immobile, così come previsto dalla norma citata (trasposta, senza modifiche, nel vigente art. 337- sexies c.c.) (Cass. Civ. Sez. 3, 15/04/2022, n. 12387);
- che il provvedimento di assegnazione della casa familiare è opponibile al terzo acquirente, altresì, se quest'ultimo abbia acquistato con una "clausola di rispetto" della situazione abitativa in essere (cfr. ordinanza n. 9990 depositata il 10 aprile 2019 Cass.
Civ.) ipotesi verificatasi nel caso di specie, in forza di quanto previsto dall'art. 2 del contratto di compravendita del 13.06.2011 in forza del quale “La parte venditrice conferisce alla parte acquirente il solo possesso legale dell'immobile come sopra venduto in quanto l'immobile medesimo è posseduto in via temporanea dalla signora
in virtù della sentenza del Tribunale di Rossano 23.06.2006 n. 144/2003 CP_2
R. Gen. e n. 345 2006 Sent.”.
Il Tribunale ritiene, infatti, che mediante la predetta clausola, inserendo nell'atto di acquisto la clausola cd. “di rispetto”, l'acquirente e l'alienante abbiano manifestato l'intenzione di rispettare il titolo di godimento dell'immobile in favore di CP_2
derivante dalla sentenza di separazione, le cui statuizioni sono state confermate dalla sentenza di divorzio, in funzione delle esigenze abitative della famiglia.
Nonostante la mancata trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, deve quindi ritenersi che per effetto della previsione, nel contratto di vendita, della salvezza del diritto di godimento del coniuge assegnatario dell'immobile, il conflitto tra questi e l'acquirente dell'immobile che ne ha chiesto la restituzione debba essere risolto in favore del primo.
Allo stato, pertanto le domande proposte da parte attrice devono essere rigettate, non potendosi ritenere l'occupazione dell'immobile da parte delle convenute priva di titolo.
L'efficacia del provvedimento di assegnazione ben potrà essere messa in discussione da parte del terzo acquirente eventualmente instaurando un ordinario giudizio di cognizione di accertamento dell'insussistenza delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale al fine di conseguire una declaratoria di inefficacia del titolo che legittima l'occupazione della casa coniugale, a tutela della pienezza delle facoltà connesse al diritto dominicale acquisito in quanto "il perdurare sine die dell'occupazione dell'immobile – perfino quando ne siano venuti meno i presupposti ... – si risolverebbe in un ingiustificato, durevole, pregiudizio al diritto del proprietario terzo di godere e disporre del bene, ai sensi dell'art. 42 Cost. e dell'art. 832 cod. civ." (cfr. Cass. n. 15367 del 22/07/2015)".
Stante l'esito della lite, in cui nessuna delle parti ha visto accogliere le proprie domande, le spese del giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1001/2019 R.G., così provvede:
1. RIGETTA le domande proposte da parte attrice;
2. DICHIARA inammissibili le domande proposte dalle convenute;
3. COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in data 28/10/2025.
La Giudice
Dott.ssa MO US