TAR Perugia, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 125
TAR
Sentenza 24 marzo 2026

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  • Accolto
    Errore nei presupposti dell'atto comunale

    La determinazione regionale conclusiva della conferenza di servizi ha espressamente escluso la realizzazione della clinica privata, approvando il progetto solo a condizione che venisse modificato espungendo tale struttura. Il Comune, nell'adottare l'atto impugnato, ha erroneamente presupposto un assenso condizionato alla realizzazione della clinica.

  • Accolto
    Incompetenza del Comune nella valutazione di compatibilità della struttura sanitaria

    La valutazione di compatibilità di un progetto di struttura sanitaria con la programmazione regionale è di competenza esclusiva della Regione, ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992. Il Comune ha esorbitato dalle proprie attribuzioni nel ritenere autonomamente che la struttura fosse compatibile e che le potessero essere riservati i posti letto previsti dalla programmazione regionale.

  • Inammissibile
    Omessa impugnazione tempestiva dell'atto lesivo

    Il ricorso incidentale è inammissibile perché mira a contestare un atto (la determinazione regionale n. 11253/2022) che era immediatamente lesivo per la società proponente e che avrebbe dovuto essere impugnato nei termini di legge. L'interesse all'impugnazione non è sorto in dipendenza della domanda principale.

  • Inammissibile
    Omessa impugnazione tempestiva dell'atto lesivo

    Il ricorso incidentale è inammissibile perché mira a contestare un atto (la determinazione regionale n. 11253/2022) che era immediatamente lesivo per la società proponente e che avrebbe dovuto essere impugnato nei termini di legge. L'interesse all'impugnazione non è sorto in dipendenza della domanda principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 125
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 125
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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