Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 9
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Erroneità dell'accertamento e insussistenza della motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio abbia dimostrato la non corrispondenza dei corrispettivi, che il collaboratore fosse un evasore totale, che le prestazioni fossero solo di manodopera, che i pagamenti in contanti non fossero tracciabili e che le dichiarazioni del contribuente fossero contraddittorie. Pertanto, l'Ufficio ha legittimamente proceduto a una ricostruzione analitico-induttiva del costo effettivo.

  • Rigettato
    Insussistenza di evasione di imposta

    La Corte ha chiarito che il collaboratore era un evasore totale e nulla aveva adempiuto fiscalmente. L'Ufficio ha mitigato la contestazione iniziale riconoscendo una parziale sussistenza di costi e operando un calcolo basato sul numero di ore e sulla retribuzione oraria. L'Ufficio è legittimato al recupero delle imposte su tutte le fatture emesse dal collaboratore, anche se parte dei costi sono stati negati al ricorrente.

  • Rigettato
    Erroneità dell'applicazione dei parametri per la produzione del reddito

    La Corte rileva lo squilibrio tra ricavi e costi e l'esigua somma di reddito netto ritratto dall'attività, confermando l'operato dell'Ufficio.

  • Accolto
    Erroneo calcolo delle sanzioni ai fini del cumulo giuridico

    La Corte ha parzialmente accolto la censura, ritenendo che l'Ufficio abbia applicato correttamente l'aumento del 20% ai sensi del comma 3 dell'art. 12 per più tributi e che l'ulteriore aumento per continuazione (comma 5) dovesse essere applicato sulla sanzione base aumentata, e non prima. La maggiorazione per continuazione è stata ridotta al minimo del 50%.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 9
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
    Numero : 9
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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