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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/06/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 25 giugno 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1480/2025 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1 [...]
e dell'avv. Giovanna Marini, che lo rappresentano e difendono per Parte_2
procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
, rappresentato e TR
difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18 aprile 2025, ha agito in giudizio, Parte_1 davanti a questo Tribunale, nei confronti dell'odierno convenuto, esponendo:
- di aver prestato servizio alle dipendenze del TR
, come direttore generale, dal 31 gennaio 2012 al 27 febbraio 2017;
[...]
- che il , con nota contraddistinta dal n. prot. 2808/2025 del 19 marzo 2025, CP_1 denominata “provvedimento di recupero del danno erariale accertato a carico del Dott.
in qualità di Ex direttore del Parte_1 TR
”, aveva ordinato al ricorrente di pagare entro 30 giorni l'importo di euro
[...]
4.831,43, corrispondente a parte delle somme rappresentate nelle cartelle esattoriali contraddistinte dai nn. 025 2019 00087590 78 000, 025 2020 0001 69898 64 000 e 025 2020
00052524 56 000, nonché nell'intimazione di pagamento 025 2023 90073143 65 000, allegate alla medesima ordinanza ingiunzione, “assumendo la colpa grave dell'odierno ricorrente ed il conseguente presunto accertamento del credito erariale”;
- di ritenere il sprovvisto di legittimazione per la riscossione di quanto richiesto, CP_1
pagina 1 di 5 trattandosi di materia demandata alla magistratura contabile;
- che la pretesa sostanziale sarebbe comunque infondata.
Sulla base dell'esposizione in fatto che precede, il ricorrente ha concluso domandando al
Tribunale di dichiarare “nulla e/o illegittima e/o inefficace la impugnata ordinanza emessa dal , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, prot. Prot. 2808/2025 del 19.03.2025 e, per l'effetto, annullarla e/o revocarla”.
Si è regolarmente costituito in giudizio il , il quale ha insistito nella pretesa CP_1
creditoria dedotta in causa.
2. Deve in limine respingersi la deduzione di parte ricorrente, secondo cui il non CP_1 sarebbe legittimato a far valere il credito rappresentato nell'ingiunzione di pagamento del 19 marzo 2025.
All'Amministrazione non è infatti precluso di esperire nei confronti del proprio ex dipendente l'azione risarcitoria del danno sofferto a causa dell'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di impiego.
L'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice, sicché le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile (Cass. civ., S.U., 23 novembre 2021, n. 36205).
3. Nel merito, l'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Secondo la ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Né vale obiettare che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto
pagina 2 di 5 prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, in quanto ciò non implica affatto che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie”
(Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2016, n. 9989).
Anche il contrario orientamento, pur rinvenibile nella più risalente giurisprudenza di legittimità - secondo cui nel giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa dalla pubblica amministrazione ai sensi del r.d. n. 639 del 1910 l'opponente assumerebbe la posizione dell'attore in senso formale e in senso sostanziale, sicché su di lui graverebbe l'onere della prova - poggia tuttavia sull'assunto (si veda Cass. civ., Sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3341) in forza del quale tale onere si dovrebbe comunque correlare in concreto alle modalità di manifestazione della pretesa di cui all'ordinanza-ingiunzione: se questa fosse stata giustificata sulla base di documenti o atti suscettibili di rivestire forza dimostrativa secondo le normali regole probatorie, l'onere di allegazione e prova dell'opponente dovrebbe articolarsi o con difese tendenti ad incrinare l'efficacia probatoria di quei documenti o atti o con la deduzione e la prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'efficacia dei fatti costitutivi della pretesa della P.A. (naturalmente in vista dell'eventuale produzione in giudizio di quei documenti o atti da parte della P.A.). Se, invece, la pretesa della P.A. si fosse manifestata senza fondarsi su documenti o atti aventi valore di prova, l'onere probatorio dell'opponente non diverrebbe attuale se non quando, costituendosi, l'amministrazione avesse offerto la dimostrazione dei fatti costitutivi della sua pretesa, dovendosi escludere ogni valore di accertamento autoritativo al provvedimento opposto in sé e per sé considerato.
Nel caso di specie, è appena il caso di osservare che la pretesa del per un CP_1 asserito credito risarcitorio si basa sull'emissione, al suo indirizzo, da parte dell'Agenzia delle
Entrate, di tre distinte cartelle, per la riscossione di entrate tributarie e sanzioni, che riguarderebbero omessi pagamenti relativi a periodi di imposta in cui il ricorrente sarebbe stato al vertice dell'organizzazione dell'ente.
In particolare, il convenuto intende recuperare le somme che è stato costretto a versare per sanzioni ed interessi in forza di quei titoli.
Peraltro, l'azione del si basa su un ragionamento fallace, che può essere CP_1
pagina 3 di 5 sintetizzato nel modo seguente: poiché l'Agenzia delle Entrate ha preteso il pagamento di entrate tributarie, con relativi accessori, e poiché il sulla base della pretesa ha CP_1
pagato quanto richiesto, il ricorrente, che era direttore generale negli anni interessati dagli accertamenti tributari, deve essere chiamato a rispondere a titolo risarcitorio, per il danno ingiusto arrecato, in misura corrispondente alle sanzioni e agli interessi riscossi dall'Erario.
Il presupposto errato, in questo argomentare, è quello di ritenere in modo aprioristico fondata la pretesa dell'Agenzia delle Entrate, come se questa fosse assistita da una presunzione di legittimità.
Per contro, la pretesa fiscale all'amministrazione non è assistita da alcuna presunzione di tal fatta (cfr. Cass. civ., Sez. V, 21 ottobre 2005, n. 20398).
E questa constatazione ridonda nel presente giudizio, perché, partendo proprio dal presupposto per cui la pretesa dell'Agenzia delle Entrate non è assistita da alcuna presunzione di legittimità, sarebbe stato onere del , in questa separata sede, innanzitutto CP_1
chiarirne i contorni e, in secondo luogo, offrire argomentazioni utili al Tribunale per apprezzarne la fondatezza.
Ciò è del tutto mancato e il Tribunale non ha alcun motivo per ritenere che Parte_1
possa essere responsabile di una condotta contrattualmente illecita, per violazione dei
[...]
propri obblighi verso il Consorzio discendenti dal rapporto lavorativo, in connessione con l'azione di riscossione dell'Agenzia delle Entrate.
Deve quindi dichiararsi l'insussistenza del credito risarcitorio per cui è causa.
4. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il CP_1
deve essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause di lavoro di valore compreso tra gli euro 1.100,01 e gli euro
5.200,00, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara l'inesistenza del credito per cui è causa e, per l'effetto, annulla il provvedimento di ingiunzione n. prot. 2808/2025 del 19 marzo 2025;
- condanna il alla TR CP_1
rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
2.049,00, di cui euro 2.000,00 per compenso professionale, il residuo per spese di contributo pagina 4 di 5 unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 25 giugno 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 25 giugno 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1480/2025 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1 [...]
e dell'avv. Giovanna Marini, che lo rappresentano e difendono per Parte_2
procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
, rappresentato e TR
difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18 aprile 2025, ha agito in giudizio, Parte_1 davanti a questo Tribunale, nei confronti dell'odierno convenuto, esponendo:
- di aver prestato servizio alle dipendenze del TR
, come direttore generale, dal 31 gennaio 2012 al 27 febbraio 2017;
[...]
- che il , con nota contraddistinta dal n. prot. 2808/2025 del 19 marzo 2025, CP_1 denominata “provvedimento di recupero del danno erariale accertato a carico del Dott.
in qualità di Ex direttore del Parte_1 TR
”, aveva ordinato al ricorrente di pagare entro 30 giorni l'importo di euro
[...]
4.831,43, corrispondente a parte delle somme rappresentate nelle cartelle esattoriali contraddistinte dai nn. 025 2019 00087590 78 000, 025 2020 0001 69898 64 000 e 025 2020
00052524 56 000, nonché nell'intimazione di pagamento 025 2023 90073143 65 000, allegate alla medesima ordinanza ingiunzione, “assumendo la colpa grave dell'odierno ricorrente ed il conseguente presunto accertamento del credito erariale”;
- di ritenere il sprovvisto di legittimazione per la riscossione di quanto richiesto, CP_1
pagina 1 di 5 trattandosi di materia demandata alla magistratura contabile;
- che la pretesa sostanziale sarebbe comunque infondata.
Sulla base dell'esposizione in fatto che precede, il ricorrente ha concluso domandando al
Tribunale di dichiarare “nulla e/o illegittima e/o inefficace la impugnata ordinanza emessa dal , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, prot. Prot. 2808/2025 del 19.03.2025 e, per l'effetto, annullarla e/o revocarla”.
Si è regolarmente costituito in giudizio il , il quale ha insistito nella pretesa CP_1
creditoria dedotta in causa.
2. Deve in limine respingersi la deduzione di parte ricorrente, secondo cui il non CP_1 sarebbe legittimato a far valere il credito rappresentato nell'ingiunzione di pagamento del 19 marzo 2025.
All'Amministrazione non è infatti precluso di esperire nei confronti del proprio ex dipendente l'azione risarcitoria del danno sofferto a causa dell'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di impiego.
L'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice, sicché le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile (Cass. civ., S.U., 23 novembre 2021, n. 36205).
3. Nel merito, l'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Secondo la ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Né vale obiettare che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto
pagina 2 di 5 prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, in quanto ciò non implica affatto che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie”
(Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2016, n. 9989).
Anche il contrario orientamento, pur rinvenibile nella più risalente giurisprudenza di legittimità - secondo cui nel giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa dalla pubblica amministrazione ai sensi del r.d. n. 639 del 1910 l'opponente assumerebbe la posizione dell'attore in senso formale e in senso sostanziale, sicché su di lui graverebbe l'onere della prova - poggia tuttavia sull'assunto (si veda Cass. civ., Sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3341) in forza del quale tale onere si dovrebbe comunque correlare in concreto alle modalità di manifestazione della pretesa di cui all'ordinanza-ingiunzione: se questa fosse stata giustificata sulla base di documenti o atti suscettibili di rivestire forza dimostrativa secondo le normali regole probatorie, l'onere di allegazione e prova dell'opponente dovrebbe articolarsi o con difese tendenti ad incrinare l'efficacia probatoria di quei documenti o atti o con la deduzione e la prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'efficacia dei fatti costitutivi della pretesa della P.A. (naturalmente in vista dell'eventuale produzione in giudizio di quei documenti o atti da parte della P.A.). Se, invece, la pretesa della P.A. si fosse manifestata senza fondarsi su documenti o atti aventi valore di prova, l'onere probatorio dell'opponente non diverrebbe attuale se non quando, costituendosi, l'amministrazione avesse offerto la dimostrazione dei fatti costitutivi della sua pretesa, dovendosi escludere ogni valore di accertamento autoritativo al provvedimento opposto in sé e per sé considerato.
Nel caso di specie, è appena il caso di osservare che la pretesa del per un CP_1 asserito credito risarcitorio si basa sull'emissione, al suo indirizzo, da parte dell'Agenzia delle
Entrate, di tre distinte cartelle, per la riscossione di entrate tributarie e sanzioni, che riguarderebbero omessi pagamenti relativi a periodi di imposta in cui il ricorrente sarebbe stato al vertice dell'organizzazione dell'ente.
In particolare, il convenuto intende recuperare le somme che è stato costretto a versare per sanzioni ed interessi in forza di quei titoli.
Peraltro, l'azione del si basa su un ragionamento fallace, che può essere CP_1
pagina 3 di 5 sintetizzato nel modo seguente: poiché l'Agenzia delle Entrate ha preteso il pagamento di entrate tributarie, con relativi accessori, e poiché il sulla base della pretesa ha CP_1
pagato quanto richiesto, il ricorrente, che era direttore generale negli anni interessati dagli accertamenti tributari, deve essere chiamato a rispondere a titolo risarcitorio, per il danno ingiusto arrecato, in misura corrispondente alle sanzioni e agli interessi riscossi dall'Erario.
Il presupposto errato, in questo argomentare, è quello di ritenere in modo aprioristico fondata la pretesa dell'Agenzia delle Entrate, come se questa fosse assistita da una presunzione di legittimità.
Per contro, la pretesa fiscale all'amministrazione non è assistita da alcuna presunzione di tal fatta (cfr. Cass. civ., Sez. V, 21 ottobre 2005, n. 20398).
E questa constatazione ridonda nel presente giudizio, perché, partendo proprio dal presupposto per cui la pretesa dell'Agenzia delle Entrate non è assistita da alcuna presunzione di legittimità, sarebbe stato onere del , in questa separata sede, innanzitutto CP_1
chiarirne i contorni e, in secondo luogo, offrire argomentazioni utili al Tribunale per apprezzarne la fondatezza.
Ciò è del tutto mancato e il Tribunale non ha alcun motivo per ritenere che Parte_1
possa essere responsabile di una condotta contrattualmente illecita, per violazione dei
[...]
propri obblighi verso il Consorzio discendenti dal rapporto lavorativo, in connessione con l'azione di riscossione dell'Agenzia delle Entrate.
Deve quindi dichiararsi l'insussistenza del credito risarcitorio per cui è causa.
4. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il CP_1
deve essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause di lavoro di valore compreso tra gli euro 1.100,01 e gli euro
5.200,00, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara l'inesistenza del credito per cui è causa e, per l'effetto, annulla il provvedimento di ingiunzione n. prot. 2808/2025 del 19 marzo 2025;
- condanna il alla TR CP_1
rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
2.049,00, di cui euro 2.000,00 per compenso professionale, il residuo per spese di contributo pagina 4 di 5 unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 25 giugno 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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