Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 829
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Tardività del ricorso

    Il ricorso è stato proposto con PEC del 07/11/2024, mentre la notifica dell'atto impugnato è avvenuta in data 07/09/2024. Pertanto, il ricorso è stato presentato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, senza entrare nel merito degli altri motivi di impugnazione.

  • Rigettato
    Omessa notifica atto presupposto

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, senza entrare nel merito degli altri motivi di impugnazione.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, senza entrare nel merito degli altri motivi di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 829
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 829
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo