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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/12/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11/2023
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11/2023 tra Parte_1 attrice opponente e
Controparte_1 convenuta opposta
Oggi 11 dicembre 2025 alle ore 12.30, innanzi alla dott.ssa FR NT, sono comparsi:
Per l'avv. GOLME IVAN Parte_1
Per , l'avv. VIALE MARIO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Golme precisa le conclusioni come da precedenti scritti difensivi. L'avv. Viale precisa le conclusioni come da precedenti scritti, confermando che è stata integralmente pagata la somma di cui al decreto ingiuntivo per capitale, interessi e spese.
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti e dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il Giudice
FR NT
pagina 1 di 6 N.R.G. 11/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari Seconda Sottosezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice FR NT, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 11/2023, promossa da:
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Ivan Golme, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, via Alghero n. 42 attrice opponente c o n t r o
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AR Viale, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, via Cavour n. 71/B convenuta opposta
I CP_2
Per parte attrice opponente:
“- revocare e/o annullare per i motivi ut supra rappresentati il decreto ingiuntivo n°984/2022 (R.G. 3187/2022 Trib. Sassari), assolvendo l'opponente da ogni avversa domanda e pretesa ex adverso.
- accertare e dichiarare ex art. 1460 c.c. il grave inadempimento posto in essere dalla rispetto agli obblighi contrattuali inter partes, e revocare e/o annullare il CP_1 decreto ingiuntivo n°984/2022 (R.G. 3187/2022 Trib. Sassari) e accertare, se del caso in via riconvenzionale, il saldo dare avere tra le parti in lite, avuto riguardo alle somme corrisposte e alle analitiche contestazioni mosse e condannare per l'effetto la parte che pagina 2 di 6 risulterà debitrice (anche a mezzo di CTU) al pagamento del dovuto, con gli accessori di legge. Con vittoria di spese di lite ex DM 55/14, oltre forfettario e accessori.”
Per parte convenuta opposta, come da note conclusive del 10.10.2024:
“affinchè l'Ecc.mo Tribunale di Sassari, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia:
1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto in conseguenza dell'intervenuto pagamento nel corso del giudizio del capitale, degli interessi e delle competenze professionali
2) Rigettare la proposta opposizione assolvendo la da ogni Controparte_1 avversa domanda.
3) Con rifusione competenze di avvocato del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
1.1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 984/2022, Parte_1 con cui il Tribunale di Sassari le ha ingiunto di pagare a Controparte_1 la somma di € 8.977,98, quale credito per fornitura di carburante, oltre a interessi moratori e spese di lite ivi liquidate. Incontestato il rapporto contrattuale inter partes, l'opponente ha allegato che, secondo quanto pattuito, il carburante avrebbe dovuto essere erogato esclusivamente ai mezzi di sua proprietà, su richiesta dei soli dipendenti autorizzati e specificamente indicati a mediante l'utilizzo dei distributori self-service CP_1
e, solo in casi eccezionali, tramite i distributori “servito”, con l'accordo di scomputare successivamente la differenza rispetto al minor prezzo del self-service. Parte opponente ha quindi eccepito di aver legittimamente rifiutato il pagamento di parte della fornitura a fronte dell'inadempimento dell'opposta, che, in violazione dell'obbligo di buona fede, non ha proceduto a tale scomputo ed ha impedito più volte ai conducenti autorizzati di rifornirsi presso i distributori self-service. Infine, ha contestato l'entità della pretesa creditoria, il prezzo di vendita del carburante, le quantità erogate e che le forniture siano state effettuate esclusivamente ai mezzi e dipendenti autorizzati. Per tali ragioni, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, Parte_1 nonché l'accertamento del grave inadempimento di e del saldo dare-avere CP_1 tra le parti, con condanna al pagamento del dovuto della parte risultata debitrice.
1.2. Costituitasi in giudizio in data 3.04.2023, ha Controparte_1 dedotto l'infondatezza dell'opposizione, eccependo, in particolare, l'insussistenza di qualsivoglia accordo relativo al rifornimento presso i soli distributori self-service e all'applicazione del minor prezzo in caso di utilizzo del “servito”. L'opposta ha poi rilevato che nei buoni di consegna, rilasciati ai dipendenti di in occasione Parte_1
pagina 3 di 6 di ogni rifornimento e da questi sottoscritti, non risulta specificato né il tipo di erogazione utilizzato, né la targa dei veicoli riforniti e che, in ogni caso, l'opponente ha sempre pagato le fatture emesse, senza muovere alcuna contestazione durante l'intera esecuzione del rapporto a decorrere dal 2018. Pertanto, ha chiesto, previa concessione della provvisoria Controparte_1 esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Dato atto dell'intervenuto integrale pagamento degli importi dovuti per capitale, interessi e competenze per il monitorio, parte opposta ha poi precisato le conclusioni come in epigrafe.
1.3. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in data 13.06.2023, la causa è stata istruita mediante sole produzioni documentali. All'odierna udienza, la causa è discussa oralmente e posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
2. In primis, occorre rilevare che l'opposta, all'udienza del 29.02.2024, nelle note conclusive del 10.10.2024 e poi ancora nell'odierna udienza, ha dato atto che le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto sono state integralmente pagate, sia per capitale, sia per interessi e spese del procedimento monitorio. Di conseguenza, stante l'integrale pagamento, e quindi l'estinzione, del credito azionato in sede monitoria, pacificamente intervenuto successivamente alla notifica del decreto opposto, il decreto ingiuntivo n. 984/2022 deve essere revocato. Tuttavia, ai fini della pronuncia di condanna alle spese del presente giudizio di opposizione, rispetto alla quale le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, occorre in ogni caso vagliare la fondatezza delle ragioni di parte opponente (in questo senso, anche Cass. 13/09/2022, n. 26922).
2.1. Ebbene, giova innanzitutto rammentare che la particolare natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non muta la natura sostanziale delle posizioni rivestite dalle parti, assumendo l'opponente la posizione di convenuto e l'opposto quella di attore in senso sostanziale. Ne consegue l'applicazione dei consolidati principi in tema di onere della prova, secondo cui il contraente che agisca per la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno o l'adempimento deve fornire la prova del proprio titolo, ovvero dell'esistenza del rapporto tra le parti, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale grava invece l'onere di provare l'avvenuto adempimento o altro fatto estintivo dell'altrui diritto ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (Cass. Sez. Un. 30/10/2001, n. 13533). L'allegazione deve comunque essere specifica, in conformità al disposto pagina 4 di 6 degli artt.163, comma III n. 4 e 167 cpc, considerata anche la correlazione tra onere di contestazione e onere di allegazione (cfr. Cass. n. 10629 del 2024).
Il Tribunale rileva, allora, anzitutto, che, nel caso di specie, è risultata incontestata la sussistenza del rapporto tra le parti, avente ad oggetto la fornitura di carburante da parte di in favore di CP_1 Parte_1
Ciò posto, si rileva che, a fronte della prova del rapporto inter partes e dell'allegazione dell'inadempimento da parte dell'opposta, l'opponente ha contestato solo genericamente un inadempimento della creditrice, senza fornire la prova delle circostanze poste alla base dell'opposizione. In particolare, l'opponente non ha dimostrato la sussistenza di un accordo avente ad oggetto le precise modalità di erogazione del carburante e l'eventuale rideterminazione del prezzo nel caso di erogazione mediante i distributori con opzione “servito”. La circostanza, pertanto, è rimasta una mera allegazione, come pure le ulteriori e generiche contestazioni mosse, relative agli importi fatturati, alle quantità di carburante erogato ed agli asseriti rifornimenti di mezzi non autorizzati. Ciò anche a causa della irrilevanza delle istanze di prova orale, per come formulate dall'opponente, in quanto inidonee a dar dimostrazione dell'esistenza di specifiche pattuizioni in tal senso tra le parti del presente giudizio. In ogni caso, gli assunti attorei paiono essere smentiti dalle risultanze dei buoni di consegna prodotti dall'opposta (doc.ti 4-22), firmati dai dipendenti dell'opponente e corredati delle rispettive fatture mensili. Difatti, tali documenti, mai contestati dall'opponente prima del presente giudizio, non contengono alcuna specificazione relativa alle modalità di erogazione del carburante (self-service o servito), né alla targa dei mezzi riforniti. Inoltre, mediante un confronto tra i singoli buoni e le relative fatture mensili – parzialmente pagate e mai contestate durante l'esecuzione del rapporto - non è ravvisabile alcun tipo di scomputo del maggior prezzo del
“servito”.
Facendo quindi applicazione dei già menzionati principi in tema di distribuzione dell'onus probandi, ad avviso del Tribunale, deve allora ritenersi provata la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo. Di conseguenza, ritenuta l'infondatezza dei motivi di opposizione, ai soli fini della condanna alle spese del presente giudizio, deve considerarsi soccombente parte opponente.
3. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza come sopra stabilita e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, con applicazione dei parametri minimi, considerata la ridotta attività effettivamente svolta, la limitata difficoltà delle questioni trattate, nonché il pagamento intervenuto in corso di causa. pagina 5 di 6 P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 984/2022;
2. condanna a rifondere a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Sassari, 11/12/2025
Il Giudice
FR NT
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11/2023 tra Parte_1 attrice opponente e
Controparte_1 convenuta opposta
Oggi 11 dicembre 2025 alle ore 12.30, innanzi alla dott.ssa FR NT, sono comparsi:
Per l'avv. GOLME IVAN Parte_1
Per , l'avv. VIALE MARIO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Golme precisa le conclusioni come da precedenti scritti difensivi. L'avv. Viale precisa le conclusioni come da precedenti scritti, confermando che è stata integralmente pagata la somma di cui al decreto ingiuntivo per capitale, interessi e spese.
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti e dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il Giudice
FR NT
pagina 1 di 6 N.R.G. 11/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari Seconda Sottosezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice FR NT, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 11/2023, promossa da:
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Ivan Golme, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, via Alghero n. 42 attrice opponente c o n t r o
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AR Viale, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, via Cavour n. 71/B convenuta opposta
I CP_2
Per parte attrice opponente:
“- revocare e/o annullare per i motivi ut supra rappresentati il decreto ingiuntivo n°984/2022 (R.G. 3187/2022 Trib. Sassari), assolvendo l'opponente da ogni avversa domanda e pretesa ex adverso.
- accertare e dichiarare ex art. 1460 c.c. il grave inadempimento posto in essere dalla rispetto agli obblighi contrattuali inter partes, e revocare e/o annullare il CP_1 decreto ingiuntivo n°984/2022 (R.G. 3187/2022 Trib. Sassari) e accertare, se del caso in via riconvenzionale, il saldo dare avere tra le parti in lite, avuto riguardo alle somme corrisposte e alle analitiche contestazioni mosse e condannare per l'effetto la parte che pagina 2 di 6 risulterà debitrice (anche a mezzo di CTU) al pagamento del dovuto, con gli accessori di legge. Con vittoria di spese di lite ex DM 55/14, oltre forfettario e accessori.”
Per parte convenuta opposta, come da note conclusive del 10.10.2024:
“affinchè l'Ecc.mo Tribunale di Sassari, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia:
1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto in conseguenza dell'intervenuto pagamento nel corso del giudizio del capitale, degli interessi e delle competenze professionali
2) Rigettare la proposta opposizione assolvendo la da ogni Controparte_1 avversa domanda.
3) Con rifusione competenze di avvocato del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
1.1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 984/2022, Parte_1 con cui il Tribunale di Sassari le ha ingiunto di pagare a Controparte_1 la somma di € 8.977,98, quale credito per fornitura di carburante, oltre a interessi moratori e spese di lite ivi liquidate. Incontestato il rapporto contrattuale inter partes, l'opponente ha allegato che, secondo quanto pattuito, il carburante avrebbe dovuto essere erogato esclusivamente ai mezzi di sua proprietà, su richiesta dei soli dipendenti autorizzati e specificamente indicati a mediante l'utilizzo dei distributori self-service CP_1
e, solo in casi eccezionali, tramite i distributori “servito”, con l'accordo di scomputare successivamente la differenza rispetto al minor prezzo del self-service. Parte opponente ha quindi eccepito di aver legittimamente rifiutato il pagamento di parte della fornitura a fronte dell'inadempimento dell'opposta, che, in violazione dell'obbligo di buona fede, non ha proceduto a tale scomputo ed ha impedito più volte ai conducenti autorizzati di rifornirsi presso i distributori self-service. Infine, ha contestato l'entità della pretesa creditoria, il prezzo di vendita del carburante, le quantità erogate e che le forniture siano state effettuate esclusivamente ai mezzi e dipendenti autorizzati. Per tali ragioni, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, Parte_1 nonché l'accertamento del grave inadempimento di e del saldo dare-avere CP_1 tra le parti, con condanna al pagamento del dovuto della parte risultata debitrice.
1.2. Costituitasi in giudizio in data 3.04.2023, ha Controparte_1 dedotto l'infondatezza dell'opposizione, eccependo, in particolare, l'insussistenza di qualsivoglia accordo relativo al rifornimento presso i soli distributori self-service e all'applicazione del minor prezzo in caso di utilizzo del “servito”. L'opposta ha poi rilevato che nei buoni di consegna, rilasciati ai dipendenti di in occasione Parte_1
pagina 3 di 6 di ogni rifornimento e da questi sottoscritti, non risulta specificato né il tipo di erogazione utilizzato, né la targa dei veicoli riforniti e che, in ogni caso, l'opponente ha sempre pagato le fatture emesse, senza muovere alcuna contestazione durante l'intera esecuzione del rapporto a decorrere dal 2018. Pertanto, ha chiesto, previa concessione della provvisoria Controparte_1 esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Dato atto dell'intervenuto integrale pagamento degli importi dovuti per capitale, interessi e competenze per il monitorio, parte opposta ha poi precisato le conclusioni come in epigrafe.
1.3. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in data 13.06.2023, la causa è stata istruita mediante sole produzioni documentali. All'odierna udienza, la causa è discussa oralmente e posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
2. In primis, occorre rilevare che l'opposta, all'udienza del 29.02.2024, nelle note conclusive del 10.10.2024 e poi ancora nell'odierna udienza, ha dato atto che le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto sono state integralmente pagate, sia per capitale, sia per interessi e spese del procedimento monitorio. Di conseguenza, stante l'integrale pagamento, e quindi l'estinzione, del credito azionato in sede monitoria, pacificamente intervenuto successivamente alla notifica del decreto opposto, il decreto ingiuntivo n. 984/2022 deve essere revocato. Tuttavia, ai fini della pronuncia di condanna alle spese del presente giudizio di opposizione, rispetto alla quale le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, occorre in ogni caso vagliare la fondatezza delle ragioni di parte opponente (in questo senso, anche Cass. 13/09/2022, n. 26922).
2.1. Ebbene, giova innanzitutto rammentare che la particolare natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non muta la natura sostanziale delle posizioni rivestite dalle parti, assumendo l'opponente la posizione di convenuto e l'opposto quella di attore in senso sostanziale. Ne consegue l'applicazione dei consolidati principi in tema di onere della prova, secondo cui il contraente che agisca per la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno o l'adempimento deve fornire la prova del proprio titolo, ovvero dell'esistenza del rapporto tra le parti, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale grava invece l'onere di provare l'avvenuto adempimento o altro fatto estintivo dell'altrui diritto ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (Cass. Sez. Un. 30/10/2001, n. 13533). L'allegazione deve comunque essere specifica, in conformità al disposto pagina 4 di 6 degli artt.163, comma III n. 4 e 167 cpc, considerata anche la correlazione tra onere di contestazione e onere di allegazione (cfr. Cass. n. 10629 del 2024).
Il Tribunale rileva, allora, anzitutto, che, nel caso di specie, è risultata incontestata la sussistenza del rapporto tra le parti, avente ad oggetto la fornitura di carburante da parte di in favore di CP_1 Parte_1
Ciò posto, si rileva che, a fronte della prova del rapporto inter partes e dell'allegazione dell'inadempimento da parte dell'opposta, l'opponente ha contestato solo genericamente un inadempimento della creditrice, senza fornire la prova delle circostanze poste alla base dell'opposizione. In particolare, l'opponente non ha dimostrato la sussistenza di un accordo avente ad oggetto le precise modalità di erogazione del carburante e l'eventuale rideterminazione del prezzo nel caso di erogazione mediante i distributori con opzione “servito”. La circostanza, pertanto, è rimasta una mera allegazione, come pure le ulteriori e generiche contestazioni mosse, relative agli importi fatturati, alle quantità di carburante erogato ed agli asseriti rifornimenti di mezzi non autorizzati. Ciò anche a causa della irrilevanza delle istanze di prova orale, per come formulate dall'opponente, in quanto inidonee a dar dimostrazione dell'esistenza di specifiche pattuizioni in tal senso tra le parti del presente giudizio. In ogni caso, gli assunti attorei paiono essere smentiti dalle risultanze dei buoni di consegna prodotti dall'opposta (doc.ti 4-22), firmati dai dipendenti dell'opponente e corredati delle rispettive fatture mensili. Difatti, tali documenti, mai contestati dall'opponente prima del presente giudizio, non contengono alcuna specificazione relativa alle modalità di erogazione del carburante (self-service o servito), né alla targa dei mezzi riforniti. Inoltre, mediante un confronto tra i singoli buoni e le relative fatture mensili – parzialmente pagate e mai contestate durante l'esecuzione del rapporto - non è ravvisabile alcun tipo di scomputo del maggior prezzo del
“servito”.
Facendo quindi applicazione dei già menzionati principi in tema di distribuzione dell'onus probandi, ad avviso del Tribunale, deve allora ritenersi provata la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo. Di conseguenza, ritenuta l'infondatezza dei motivi di opposizione, ai soli fini della condanna alle spese del presente giudizio, deve considerarsi soccombente parte opponente.
3. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza come sopra stabilita e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, con applicazione dei parametri minimi, considerata la ridotta attività effettivamente svolta, la limitata difficoltà delle questioni trattate, nonché il pagamento intervenuto in corso di causa. pagina 5 di 6 P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 984/2022;
2. condanna a rifondere a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Sassari, 11/12/2025
Il Giudice
FR NT
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