Articolo 5 della Legge 20 giugno 2003, n. 140
Articolo 4Articolo 6
Versione
22 giugno 2003
Art. 5. 1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3, comma 4, e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorita' competente enuncia il fatto per il quale e' in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento.
Entrata in vigore il 22 giugno 2003
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