Sentenza 17 gennaio 2005
Massime • 1
Il dolo alternativo è contraddistinto dal fatto che il soggetto attivo prevede e vuole alternativamente, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi (nella specie morte o grave ferimento della vittima) ricollegabili alla sua condotta, con la conseguenza che esso ha natura di dolo diretto ed è compatibile con il tentativo.(In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto correttamente motivata l'ordinanza del giudice del riesame - confermativa della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di tentato omicidio - la quale aveva ritenuto la sussistenza della volontà omicida evidenziando che la condotta dell'indagato, che aveva tentato di accoltellare al petto la vittima, era idonea a cagionare la morte del ragazzo e la volontà era alternativamente intesa a determinare tale evento o alternativamente un evento di gravi lesioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2005, n. 6168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6168 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 17/1/2005
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 19
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 37689/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO RI PE, n. a Capizzi il 30 novembre 1932;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta depositata il 12 agosto 2004;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dr. Monetti Vito che ha concluso per il rigetto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta ha confermato, in sede di riesame e quale giudice di rinvio dalla Corte di Cassazione, la misura degli arresti domiciliari presso la comunità Santa Maria degli Angeli di Troina, applicata a RI PE RO, persona sottoposta a indagini per tentato omicidio ai danni del minore dodicenne CO AN.
Hanno ritenuto i giudici del merito che gravi indizi di colpevolezza a carico di RI PE RO si desumono dalle deposizioni della persona offesa e di due testimoni, i quali riferiscono del tentativo dell'indagato di accoltellare al petto il minore, sicché la condotta era idonea a cagionare la morte del ragazzo e la volontà era alternativamente intesa a determinare tale evento o alternativamente un evento di gravi lesioni;
mentre esigenze cautelari, in particolare l'esigenza di prevenire la reiterazione del fatto, si desumono dai precedenti penali, indicativi di una spiccata pericolosità, oltre che dalla gravità del fatto. Ricorre per Cassazione RI PE RO e propone cinque motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 623, 627 e 628 c.p.p., vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso e di motivare sui presupposti probatorio e cautelare della misura in ottemperanza alla sentenza di annullamento con rinvio. Con il secondo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine all'addebito di tentato omicidio, in particolare con riferimento all'idoneità dell'azione e alla volontà di uccidere. Aggiunge che nel tentato omicidio il dolo deve essere necessariamente diretto, non alternativo, come ipotizzato dai giudici del merito. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 273 c.p.p. e lamenta che il tribunale non abbia sottoposto a verifica l'attendibilità dei due testimoni indicati dalla polizia giudiziaria, trattandosi di due ragazzi di dodici e quattordici anni d'età, nonostante le contraddizioni tra le loro dichiarazioni e quelle rese dalla persona offesa. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 274 c.p.p., lamentando illogicità di motivazione sul presupposto cautelare della misura. Si duole in particolare che lo stesso elemento, vale a dire i suoi precedenti penali, sia stato valutato due volte attraverso il riferimento anche alle testimonianze di coloro che lo avevano accusato in occasione dei precedenti giudizi, mentre non s'è tenuto alcun conto delle sue dichiarazioni. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 273 e 284 c.p.p., lamentando che gli siano stati applicati arresti domiciliari presso la Santa Maria degli Angeli di Troina, anziché presso la sua abitazione, in ragione di un pericolo per tutti i suoi vicini di casa, arbitrariamente ipotizzato.
2. Il ricorso è infondato.
La sentenza di annullamento con rinvio aveva censurato la mancata indicazione sia di elementi dai quali desumere l'idoneità degli atti e la volontà di uccidere sia di elementi dai quali desumere l'esigenza degli arresti in luogo diverso da quello di abitazione. Quanto al presupposto probatorio della misura, i giudici del merito hanno fatto riferimento alle modalità dell'aggressione, vale a dire al tentativo di accoltellare al petto il minore sottratto al colpo dal provvidenziale intervento di un suo compagno, per concludere che gli atti erano idonei a cagionare la morte, anche per la giovane età dell'offeso, e che il ricorrente aveva la volontà di uccidere o in alternativa di ferire gravemente il ragazzo.
Il ricorrente deduce che il dolo alternativo è incompatibile con il tentativo, che non può aversi con il dolo meramente eventuale, ma richiede il dolo diretto. Tuttavia secondo la giurisprudenza prevalente "il dolo eventuale e il dolo alternativo sono due distinte forme di dolo: il primo è caratterizzato dal fatto che chi agisce non ha il proposito di cagionare l'evento delittuoso, ma si rappresenta la probabilità, od anche la semplice possibilità, che esso si verifichi e ne accetta il rischio;
il secondo è contraddistinto dal fatto che il soggetto attivo prevede e vuole alternativamente, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro evento e risponde per quello effettivamente realizzato" (Cass., sez. un., 6 dicembre 1991, Casu, m. 189405) . Sicché il dolo alternativo è un dolo diretto (Cass., sez. 1^, 20 ottobre 1997, Trovato, m. 208933, Cass., sez. 1^, 11 febbraio 1998, Andretti, m. 211534); ed è compatibile con il tentativo (Cass., sez. 1^, 19 novembre 1999, Denaro, m. 215251). Quanto al presupposto cautelare della misura i giudici del merito hanno argomentato dai precedenti penali di RI PE RO, più volte condannato per delitti contro la persona (lesioni, minaccia e violenza privata), in particolare si è reso responsabile di aggressioni ai danni dei vicini ed è stato proposto per un trattamento - sanitario obbligatorio in quanto schizofrenico.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2005