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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO RM, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
TU SA, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2734/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249008249649 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249008249649 IRAP 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY502T302777-2013 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY502T302777-2013 IRAP 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1165/2025 depositato il
14/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2734/2024 depositato il 18/07/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione n.29120249008249649, nonché l'avviso di accertamento n.TY502T302777/2013, emesso dall'Agenzia delle
Entrate di Agrigento.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate di Agrigento si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con richiesta di estinzione del giudizio a seguito del provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
La Corte all'udienza del 06/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che l'Agenzia delle Entrate ha comunicato di avere provveduto all'annullamento in autotutela della pretesa tributaria, di cui all'avviso di accertamento impugnato, e ha chiesto sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
In assenza di diversa, successiva, prospettazione di parte ricorrente e della sopravvenuta carenza dell'interesse a proseguire il giudizio, va dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Agrigento, 06/10/2025 Il Relatore Il Presidente
US RE EO NE AL
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALMA ROMEO RM, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
TU SA, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2734/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249008249649 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249008249649 IRAP 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY502T302777-2013 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY502T302777-2013 IRAP 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1165/2025 depositato il
14/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2734/2024 depositato il 18/07/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione n.29120249008249649, nonché l'avviso di accertamento n.TY502T302777/2013, emesso dall'Agenzia delle
Entrate di Agrigento.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate di Agrigento si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con richiesta di estinzione del giudizio a seguito del provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
La Corte all'udienza del 06/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che l'Agenzia delle Entrate ha comunicato di avere provveduto all'annullamento in autotutela della pretesa tributaria, di cui all'avviso di accertamento impugnato, e ha chiesto sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
In assenza di diversa, successiva, prospettazione di parte ricorrente e della sopravvenuta carenza dell'interesse a proseguire il giudizio, va dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Agrigento, 06/10/2025 Il Relatore Il Presidente
US RE EO NE AL