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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/02/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13799 /2024
Segue verbale di udienza del 06/02/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dott.ssa Claudia Tanzarella, udita la discussione orale e le conclusioni rassegnate dalle parti, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 13799/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. FRASCELLA GIUSEPPE Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. MASTRORILLI FRANCESCA CP_1
Resistente
Oggetto: Assegno di invalidità;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.11.2024, l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver notificato all' il decreto di omologa reso all'esito del procedimento n. R.G. 5609/2023 dal Tribunale di CP_1
Bari, Sez. Lavoro, con il quale veniva accertata in proprio favore la sussistenza del requisito sanitario utile a percepire l'assegno di invalidità, lamentava la mancata liquidazione della prestazione, nonostante l'inoltro del modello AP70 e il decorso del termine di 120 giorni. Chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare il diritto a percepire l'assegno di invalidità civile e, per l'effetto, condannare l' al pagamento della prestazione, oltre ad accessori di legge, con il favore delle spese CP_1 processuali, da distrarsi.
Costituendosi, l' dava atto del riconoscimento in via amministrativa della prestazione richiesta. CP_1
*
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis, Cass.4079/84; Cass. 3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr. Cass. 3279/79; Cass 1264/78).
Nel caso di specie, l' ha provveduto in via amministrativa a liquidare la prestazione, essendo CP_1 così venuto meno l'interesse ad agire di parte ricorrente, postulato dall'art. 100 c.p.c., avendo, di conseguenza, il difensore di parte ricorrente concluso all'odierna udienza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere (v. verbale d'udienza del 06.02.2025; v. Comunicazione di liquidazione del 03.01.2025).
Giova ribadire che la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. Cass., civ. sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312).
Il fatto che il riconoscimento delle ragioni di parte ricorrente sia intervenuto dopo la proposizione e la notifica del ricorso impone di condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite, secondo soccombenza virtuale.
Ciò posto, le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato l'11.11.2024 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali sostenute che CP_1 liquida in Euro 1.865,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
Bari, lì 06.02.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
Segue verbale di udienza del 06/02/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dott.ssa Claudia Tanzarella, udita la discussione orale e le conclusioni rassegnate dalle parti, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 13799/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. FRASCELLA GIUSEPPE Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. MASTRORILLI FRANCESCA CP_1
Resistente
Oggetto: Assegno di invalidità;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.11.2024, l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver notificato all' il decreto di omologa reso all'esito del procedimento n. R.G. 5609/2023 dal Tribunale di CP_1
Bari, Sez. Lavoro, con il quale veniva accertata in proprio favore la sussistenza del requisito sanitario utile a percepire l'assegno di invalidità, lamentava la mancata liquidazione della prestazione, nonostante l'inoltro del modello AP70 e il decorso del termine di 120 giorni. Chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare il diritto a percepire l'assegno di invalidità civile e, per l'effetto, condannare l' al pagamento della prestazione, oltre ad accessori di legge, con il favore delle spese CP_1 processuali, da distrarsi.
Costituendosi, l' dava atto del riconoscimento in via amministrativa della prestazione richiesta. CP_1
*
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis, Cass.4079/84; Cass. 3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr. Cass. 3279/79; Cass 1264/78).
Nel caso di specie, l' ha provveduto in via amministrativa a liquidare la prestazione, essendo CP_1 così venuto meno l'interesse ad agire di parte ricorrente, postulato dall'art. 100 c.p.c., avendo, di conseguenza, il difensore di parte ricorrente concluso all'odierna udienza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere (v. verbale d'udienza del 06.02.2025; v. Comunicazione di liquidazione del 03.01.2025).
Giova ribadire che la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. Cass., civ. sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312).
Il fatto che il riconoscimento delle ragioni di parte ricorrente sia intervenuto dopo la proposizione e la notifica del ricorso impone di condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite, secondo soccombenza virtuale.
Ciò posto, le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato l'11.11.2024 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali sostenute che CP_1 liquida in Euro 1.865,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
Bari, lì 06.02.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella