TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/10/2025, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. ME EL, rilevato che l'udienza del 06/10 /2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 502/2025 R.G. vertente
TRA nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariachiara Rizzo, cod. fisc. C.F._1
( la quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni CodiceFiscale_2 all'indirizzo di posta elettronica ) con studio in Email_1
Messina, Via A. Saffi n.12, ed ivi elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Oliviero Atzeni, C.F. PEC C.F._3
C
in virtù di mandato generale alle liti del Email_2
22.03.2024 rep. 37875 racc n. 7313 a rogito del Notaio in Roma, elettivamente Per_1 domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura in Messina, Via Armeria1 CP_1
RESISTENTE MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo depositato presso il Tribunale di
Messina, Sez. Lavoro in data 17.04.2024 ed iscritto al n. 2133/2024 R.G., l'odierna parte ricorrente affermava di aver presentato domanda, in data 31.01.2024, ai sensi della legge n.118/71, n.83/88, n.18/90, all'autorità competente al fine di ottenere il riconoscimento di una invalidità pari al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento;
in pari data presentava domanda per ottenere i benefici della legge 104/92. Sottoposta a visita in data
21.03.2024 dalla commissione medica dell' , veniva riconosciuta invalida nella CP_1 misura del 99% ma si escludeva il diritto all'indennità di accompagnamento, per quanto riguarda la legge 104/92, il ricorrente veniva riconosciuto portatrice di Handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, ma si escludeva il connotato di gravità.
Concludeva, pertanto, chiedendo che il Giudice adito, nominasse un consulente tecnico d'ufficio onde disporre accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda;
si chiedeva inoltre che venga accertato il diritto al riconoscimento del comma 3 art. 3 della legge 104/92; anche in ordine alle spese, competenze ed onorari del procedimento.
Costituitosi in giudizio l' eccepiva l'inammissibilità della domanda e comunque CP_1
l'infondatezza della stessa per carenza dei presupposti di legge;
Veniva disposta CTU e nominato il medico Dott. ssa Persona_2
Veniva espletata CTU dal nominato consulente tecnico d'ufficio che concludeva escludendo il diritto all'indennità di accompagnamento ed anche l'art.3 comma tre della legge 104, ovvero il connotato di gravità dello stato di salute del ricorrente.
Avverso la relazione di CTU depositata in data 11.12.2024, veniva presentato atto di dissenso in data 05.01.2025.
Con ricorso nel merito depositato in data 30/01/2025 si rilevava ed eccepiva in questa sede che nella suddetta perizia il ctu non ha assolutamente valutato correttamente che le gravi ed inemendabili patologie da cui è affetto parte ricorrente sono tali da fondare il diritto alla prestazione richiesta.
Concludeva, chiedendo, di nominare un consulente tecnico d'ufficio onde disporre accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che costituiscono requisito necessario alla corresponsione dei ratei dell'indennità di accompagnamento il cui valore è di € 530,00 al mese, a far data della domanda;
2 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore costituito. CP_ L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 19.03.2025 chiedendo di dichiarare l'inammissibilità della domanda, e di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la CTU, in data odierna , ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note a trattazione scritta, la causa viene decisa.
Nel merito la domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e dei benefici di cui alla legge 104/92 art 3 comma 1 e 3, sia pure a decorrere dal 1 febbraio 2025 .
Il c.t.u nominato nel giudizio di merito, Dott. , infatti, con indagine Persona_3 accurata e completa, ha accertato che il ricorrente è affetto dalle seguenti infermità:
“Malattia di Parkinson (stadio clinico di malattia 3-4 secondo Hoehn and Yahr).
Cardiopatia ipertensiva in soggetto con fibrillazione atriale in trattamento con NAO e pregresso intervento chirurgico per aneurisma dell'aorta addominale in seconda classe funzionale NYHA. Esiti di TURP e frammentazione meccanica di calcolo vescicale”.
Il c.t.u. ha quindi ha dichiarato: “Tali infermità, valutate nel loro complesso e tenuto conto delle considerazioni medico-legali sopra esposte, consentono di poter dichiarare che la ricorrente è: − INVALIDA ultrasessantacinquenne con gravissime e persistenti difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età nella misura percentuale del 100% con diritto all'indennità d'accompagnamento con decorrenza 01.02.2025 ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 18/1980 e dell'art. 1 della Legge n. 508/1988 perché soggetto non in grado di compiere i più significativi atti quotidiani della vita e bisognevole di assistenza continua;
− PERSONA HANDICAPPATA con minorazioni psicofisiche in grado di ridurre l'autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e nella sfera di relazione, ricorrendo dunque le condizioni previste dall'art. 3 commi 1 e 3 della legge n. 104/92 con decorrenza dal 01.02.2025. “.
3 Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che il Sig. possiede il requisito utile per il riconoscimento dell'indennità di Parte_1 accompagnamento, e dei benefici di cui alla legge 104/92 art 3 comma 1 e 3, sia pure a decorrere dal 1 febbraio 2025 .
L'epoca del raggiungimento dello stato invalidante accertato, in considerazione dell'avvenuto riconoscimento delle condizioni sanitarie con decorrenza successiva alla presentazione della domanda amministrativa e giudiziale , giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio di entrambi i giudizi.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via CP_ definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 30.01.2025 e con ricorso ex art. 445bis c.p.c. del 17.04.2024 R.G. CP_ 2133/2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore,, vista le note scritte depositate dalla parte ricorrente così provvede: in parziale accoglimento delle domande, dichiara che il Sig. possiede Parte_1 il requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e dei benefici di cui alla legge 104/92 art 3 comma 1 e 3, sia pure a decorrere dal 1 febbraio
2025 .
- compensa integralmente tra le parti le spese giudiziali di entrambi i giudizi;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 07/10/ 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott ME EL
4
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. ME EL, rilevato che l'udienza del 06/10 /2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 502/2025 R.G. vertente
TRA nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariachiara Rizzo, cod. fisc. C.F._1
( la quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni CodiceFiscale_2 all'indirizzo di posta elettronica ) con studio in Email_1
Messina, Via A. Saffi n.12, ed ivi elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Oliviero Atzeni, C.F. PEC C.F._3
C
in virtù di mandato generale alle liti del Email_2
22.03.2024 rep. 37875 racc n. 7313 a rogito del Notaio in Roma, elettivamente Per_1 domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura in Messina, Via Armeria1 CP_1
RESISTENTE MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo depositato presso il Tribunale di
Messina, Sez. Lavoro in data 17.04.2024 ed iscritto al n. 2133/2024 R.G., l'odierna parte ricorrente affermava di aver presentato domanda, in data 31.01.2024, ai sensi della legge n.118/71, n.83/88, n.18/90, all'autorità competente al fine di ottenere il riconoscimento di una invalidità pari al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento;
in pari data presentava domanda per ottenere i benefici della legge 104/92. Sottoposta a visita in data
21.03.2024 dalla commissione medica dell' , veniva riconosciuta invalida nella CP_1 misura del 99% ma si escludeva il diritto all'indennità di accompagnamento, per quanto riguarda la legge 104/92, il ricorrente veniva riconosciuto portatrice di Handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, ma si escludeva il connotato di gravità.
Concludeva, pertanto, chiedendo che il Giudice adito, nominasse un consulente tecnico d'ufficio onde disporre accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda;
si chiedeva inoltre che venga accertato il diritto al riconoscimento del comma 3 art. 3 della legge 104/92; anche in ordine alle spese, competenze ed onorari del procedimento.
Costituitosi in giudizio l' eccepiva l'inammissibilità della domanda e comunque CP_1
l'infondatezza della stessa per carenza dei presupposti di legge;
Veniva disposta CTU e nominato il medico Dott. ssa Persona_2
Veniva espletata CTU dal nominato consulente tecnico d'ufficio che concludeva escludendo il diritto all'indennità di accompagnamento ed anche l'art.3 comma tre della legge 104, ovvero il connotato di gravità dello stato di salute del ricorrente.
Avverso la relazione di CTU depositata in data 11.12.2024, veniva presentato atto di dissenso in data 05.01.2025.
Con ricorso nel merito depositato in data 30/01/2025 si rilevava ed eccepiva in questa sede che nella suddetta perizia il ctu non ha assolutamente valutato correttamente che le gravi ed inemendabili patologie da cui è affetto parte ricorrente sono tali da fondare il diritto alla prestazione richiesta.
Concludeva, chiedendo, di nominare un consulente tecnico d'ufficio onde disporre accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che costituiscono requisito necessario alla corresponsione dei ratei dell'indennità di accompagnamento il cui valore è di € 530,00 al mese, a far data della domanda;
2 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore costituito. CP_ L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 19.03.2025 chiedendo di dichiarare l'inammissibilità della domanda, e di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la CTU, in data odierna , ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note a trattazione scritta, la causa viene decisa.
Nel merito la domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e dei benefici di cui alla legge 104/92 art 3 comma 1 e 3, sia pure a decorrere dal 1 febbraio 2025 .
Il c.t.u nominato nel giudizio di merito, Dott. , infatti, con indagine Persona_3 accurata e completa, ha accertato che il ricorrente è affetto dalle seguenti infermità:
“Malattia di Parkinson (stadio clinico di malattia 3-4 secondo Hoehn and Yahr).
Cardiopatia ipertensiva in soggetto con fibrillazione atriale in trattamento con NAO e pregresso intervento chirurgico per aneurisma dell'aorta addominale in seconda classe funzionale NYHA. Esiti di TURP e frammentazione meccanica di calcolo vescicale”.
Il c.t.u. ha quindi ha dichiarato: “Tali infermità, valutate nel loro complesso e tenuto conto delle considerazioni medico-legali sopra esposte, consentono di poter dichiarare che la ricorrente è: − INVALIDA ultrasessantacinquenne con gravissime e persistenti difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età nella misura percentuale del 100% con diritto all'indennità d'accompagnamento con decorrenza 01.02.2025 ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 18/1980 e dell'art. 1 della Legge n. 508/1988 perché soggetto non in grado di compiere i più significativi atti quotidiani della vita e bisognevole di assistenza continua;
− PERSONA HANDICAPPATA con minorazioni psicofisiche in grado di ridurre l'autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e nella sfera di relazione, ricorrendo dunque le condizioni previste dall'art. 3 commi 1 e 3 della legge n. 104/92 con decorrenza dal 01.02.2025. “.
3 Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che il Sig. possiede il requisito utile per il riconoscimento dell'indennità di Parte_1 accompagnamento, e dei benefici di cui alla legge 104/92 art 3 comma 1 e 3, sia pure a decorrere dal 1 febbraio 2025 .
L'epoca del raggiungimento dello stato invalidante accertato, in considerazione dell'avvenuto riconoscimento delle condizioni sanitarie con decorrenza successiva alla presentazione della domanda amministrativa e giudiziale , giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio di entrambi i giudizi.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via CP_ definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 30.01.2025 e con ricorso ex art. 445bis c.p.c. del 17.04.2024 R.G. CP_ 2133/2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore,, vista le note scritte depositate dalla parte ricorrente così provvede: in parziale accoglimento delle domande, dichiara che il Sig. possiede Parte_1 il requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e dei benefici di cui alla legge 104/92 art 3 comma 1 e 3, sia pure a decorrere dal 1 febbraio
2025 .
- compensa integralmente tra le parti le spese giudiziali di entrambi i giudizi;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 07/10/ 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott ME EL
4