TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1755 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 21.11.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Iolanda Miracco;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
IG Maiorano;
RESISTENTE
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di avere intrattenuto una relazione more uxorio con il resistente, oramai cessata, dalla cui unione nasceva il figlio il 23.07.2024, chiedeva disporsi l'affido Persona_1
esclusivo del figlio minore, il collocamento presso di sé, oltre alla regolamentazione del diritto di visita con il padre e un contributo al mantenimento nella misura indicata.
Si costituiva il resistente, il quale contestava le avverse domande.
Nel corso dell'udienza di comparizione del 21.11.2025, le parti addivenivano ad un accordo le cui condizioni concernenti l'affido condiviso del minore, il collocamento prevalente presso la madre,
pagina 1 di 2 le frequentazioni con il padre, il contributo di quest'ultimo al mantenimento del figlio nella misura di euro 400 mensili comprensive di spese straordinarie, la percezione dell'assegno unico per intero da parte della sig.ra , devono essere recepite non ravvisandosi ragioni ostative, avuto Parte_1
riguardo agli interessi della prole.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- recepisce le condizioni concordate dalle parti;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Giudice est. dott. Antonio Giovanni Provazza
Il Presidente
dott. Andrea Palma
pagina 2 di 2