Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 259
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancato riconoscimento dei costi con ricalcolo del reddito netto

    L'accertamento è stato operato in via induttiva ai sensi dell'art.39 comma II del DPR 600/1973, riconoscendo un'incidenza percentuale di costi presunti pari al 5% dei ricavi.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    L'avviso di accertamento contiene la chiara indicazione dell'iter logico-giuridico seguito dall'Ufficio per determinare il reddito, consentendo una valida difesa.

  • Rigettato
    Violazione principio capacità contributiva e falsa applicazione art.109 TUIR

    L'Ufficio ha notificato lo schema di atto ai sensi dell'art. 6-bis, commi 1 e 3, della L. n.212/2000, rispettando l'onere della prova e il principio di capacità contributiva.

  • Rigettato
    Violazione art.41 DPR 600/1973 e art.2697 c.c. (onere della prova)

    La parte ricorrente non ha presentato la dichiarazione annuale né ha ottemperato all'invito al contraddittorio, mancando di fornire prova dell'esistenza, inerenza e competenza degli asseriti costi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 259
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 259
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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