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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 259/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
NE MA, Relatore
TESTA FRANCESCO MA RODO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4291/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Società1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03A200049/2025 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03A200049/2025 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente per il ricorrente.
L'Ufficio insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 14/07/2025, Ricorrente_1 , in proprio e in qualità di legale rappresentante della Associazione_1 Ricorrente_2 del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, rappresentati e difesi per come in atti, propongono ricorso, avverso l'avviso di accertamento n.TYS03A200049/2025, notificato in data 15/04/2025, con il quale l'Ufficio, a seguito di omessa dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2018, ha accertato un maggior reddito di € 236.037,00
e maggiori imposte dovute di complessivi € 65.854,00 (Ires € 56.649,00 e Irap € 9.205,00) oltre interessi, irrogando la sanzione di € 79.024,80.
L'atto viene emesso a seguito della mancata risposta al schema di atto n.TYSQ3A200049/2025, emesso ai sensi dell'articolo 6-bis, commi 1 e 3, della L. n.212/2000
Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato e ne chiede l'annullamento, con vittoria di spese, competenze ed onorari:
1) per carenza di motivazione;
2) per violazione del principio di capacità contributiva (art.53 Cost.) e falsa applicazione art.109 TUIR;
3) per violazione e falsa applicazione dell'art.41 DPR 600/1973 e art.2697 c.c. (onere della prova);
4) per mancato riconoscimento dei costi con ricalcolo del reddito netto.
L'Agenzia Entrate di Catania si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali, insistendo sulla legittimità del proprio operato, chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, osserva che il ricorso è infondato e va rigettato in quanto: A) Non sussiste il difetto di motivazione atteso che l'avviso di accertamento impugnato contiene la chiara indicazione dell'iter logico-giuridico seguito dall'Ufficio per determinare il reddito, consentendo alla parte ricorrente valida difesa mediante la tempestiva impugnazione dell'atto medesimo.
B) Parte ricorrente, pur avendo dichiarato ai fini Iva un volume d'affari di € 248.460,00, dimostrando si esercitare un'attività commerciale non occasionale, ha omesso di presentare la dichiarazione ai fini Ires ed
Irap per l'anno d'imposta 2018 ed ha omesso di ottemperare all'invito al contraddittorio inviatole dall'Ufficio.
Legittimo, pertanto, risulta essere il reddito imponibile accertato, determinato sulla base dei componenti positivi dichiarati con il riconoscimento, a fronte dei maggiori ricavi accertati, di un'incidenza percentuale di costi presunti pari al 5% dei ricavi (pari ad € 12.423,00) come previsto dalla Circolare n.32/2006. L'omessa presentazione della dichiarazione ai fini Ires ed Irap consente all'Ufficio di disattendere le scritture contabili e legittima l'accertamento induttivo operato ai sensi dell'art.39 comma II del DPR 600/1973. Va ancora rilevato che l'Ufficio non ha affatto violato l'onere della prova, né il principio di capacità contributiva o l'art.109 del TUIR, avendo provveduto a notificare lo schema di atto n.TYSQ3A200049/2025, circostanza confermata dalla stessa parte ricorrente, emesso ai sensi dell'articolo 6-bis, commi 1 e 3, della L. n.212/2000.
C) Nessuna violazione dell'art.41 del DPR 600/1973 e dell'art.2697 c.c sussiste in quanto parte ricorrente non solo ha omesso di presentare la dichiarazione annuale ma anche omesso, ingiustificatamente, di ottemperare all'invito al contraddittorio formulato dall'Ufficio nello schema d'atto su menzionato, mancando di fornire prova della esistenza, inerenza e competenza degli asseriti costi.
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente e liquidate a favore dell'Agenzia Entrate di Catania come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 4.000,00 (euro quattromila/00), a favore dell'Agenzia Entrate di Catania.
Così deciso in Catania il 12/01/2026
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Patanè Dott. Francesco Albo
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
NE MA, Relatore
TESTA FRANCESCO MA RODO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4291/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Società1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03A200049/2025 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03A200049/2025 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente per il ricorrente.
L'Ufficio insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 14/07/2025, Ricorrente_1 , in proprio e in qualità di legale rappresentante della Associazione_1 Ricorrente_2 del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, rappresentati e difesi per come in atti, propongono ricorso, avverso l'avviso di accertamento n.TYS03A200049/2025, notificato in data 15/04/2025, con il quale l'Ufficio, a seguito di omessa dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2018, ha accertato un maggior reddito di € 236.037,00
e maggiori imposte dovute di complessivi € 65.854,00 (Ires € 56.649,00 e Irap € 9.205,00) oltre interessi, irrogando la sanzione di € 79.024,80.
L'atto viene emesso a seguito della mancata risposta al schema di atto n.TYSQ3A200049/2025, emesso ai sensi dell'articolo 6-bis, commi 1 e 3, della L. n.212/2000
Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato e ne chiede l'annullamento, con vittoria di spese, competenze ed onorari:
1) per carenza di motivazione;
2) per violazione del principio di capacità contributiva (art.53 Cost.) e falsa applicazione art.109 TUIR;
3) per violazione e falsa applicazione dell'art.41 DPR 600/1973 e art.2697 c.c. (onere della prova);
4) per mancato riconoscimento dei costi con ricalcolo del reddito netto.
L'Agenzia Entrate di Catania si costituisce in giudizio depositando controdeduzioni con le quali, insistendo sulla legittimità del proprio operato, chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, osserva che il ricorso è infondato e va rigettato in quanto: A) Non sussiste il difetto di motivazione atteso che l'avviso di accertamento impugnato contiene la chiara indicazione dell'iter logico-giuridico seguito dall'Ufficio per determinare il reddito, consentendo alla parte ricorrente valida difesa mediante la tempestiva impugnazione dell'atto medesimo.
B) Parte ricorrente, pur avendo dichiarato ai fini Iva un volume d'affari di € 248.460,00, dimostrando si esercitare un'attività commerciale non occasionale, ha omesso di presentare la dichiarazione ai fini Ires ed
Irap per l'anno d'imposta 2018 ed ha omesso di ottemperare all'invito al contraddittorio inviatole dall'Ufficio.
Legittimo, pertanto, risulta essere il reddito imponibile accertato, determinato sulla base dei componenti positivi dichiarati con il riconoscimento, a fronte dei maggiori ricavi accertati, di un'incidenza percentuale di costi presunti pari al 5% dei ricavi (pari ad € 12.423,00) come previsto dalla Circolare n.32/2006. L'omessa presentazione della dichiarazione ai fini Ires ed Irap consente all'Ufficio di disattendere le scritture contabili e legittima l'accertamento induttivo operato ai sensi dell'art.39 comma II del DPR 600/1973. Va ancora rilevato che l'Ufficio non ha affatto violato l'onere della prova, né il principio di capacità contributiva o l'art.109 del TUIR, avendo provveduto a notificare lo schema di atto n.TYSQ3A200049/2025, circostanza confermata dalla stessa parte ricorrente, emesso ai sensi dell'articolo 6-bis, commi 1 e 3, della L. n.212/2000.
C) Nessuna violazione dell'art.41 del DPR 600/1973 e dell'art.2697 c.c sussiste in quanto parte ricorrente non solo ha omesso di presentare la dichiarazione annuale ma anche omesso, ingiustificatamente, di ottemperare all'invito al contraddittorio formulato dall'Ufficio nello schema d'atto su menzionato, mancando di fornire prova della esistenza, inerenza e competenza degli asseriti costi.
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente e liquidate a favore dell'Agenzia Entrate di Catania come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 4.000,00 (euro quattromila/00), a favore dell'Agenzia Entrate di Catania.
Così deciso in Catania il 12/01/2026
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Patanè Dott. Francesco Albo