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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 13/06/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore/estensore dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di conSIlio ha emesso il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2655 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024
TRA
(cf. ) n. OM (RM) il 30/08/1958 Parte_1 C.F._1 rappresentato dall'Avv. AGARO AGOSTINO ( ) CodiceFiscale_2
attore
CONTRO
OM (RM), 25/06/1962 (c.f. ), con il patrocinio CP_1 C.F._3
dell'avv. SABARESE CARMELA giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.11.24 chiedeva al Tribunale di voler Parte_1
modificare le statuizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita di separazione personale dei coniugi autorizzato dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia in data 28 maggio
2024 nel senso di disporre, a carico della SI.ra , l'obbligo di corrispondere la CP_1
somma di euro 300,00 mensili ovvero il diverso importo ritenuto equo dal Tribunale a titolo di mantenimento a favore del marito Parte_1 Premetteva l'istante che l'accordo di negoziazione assistita del 28 maggio 2024 che la procura della Repubblica di Civitavecchia aveva autorizzato finalizzato alla separazione personale dei coniugi non prevedeva alcun contributo al mantenimento per il Parte_2 SI. che il predetto era un operatore d'arte contemporanea ma il lavoro era Parte_1
via via venuto meno mentre la SI.ra è una lavoratrice dipendente di AGEA con la CP_1
qualifica di impiegata e percepisce uno stipendio mensile pari a circa euro 1.300,00 per 13 mensilità; che la disparità economica venutasi a creare tra le parti e la difficile, se non impossibile, collocazione del SI. nell'ambito del mercato del lavoro, essendo un Pt_1 uomo di ormai 66 anni imponeva una modifica delle condizioni della separazione.
Si costituiva la SI.ra che inizialmente si opponeva. CP_1
In corso di causa le parti raggiungevano un accordo che prevedeva la corresponsione da parte della convenuta al ricorrente, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della somma di euro 100,00 oltre ISTAT dalla pubblicazione della sentenza , ferme le altre statuizioni e con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale, esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che
nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che le spese possono essere compensate in ragione dell'accorso raggiunto
P. Q. M.
Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, pronunciando sul ricorso iscritto al n.
2655/2024 R.G., dispone la modifica delle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita del 28 maggio 2024 nel senso che la SI. corrisponderà al ricorrente, CP_1
a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento, la somma di euro 100,00 oltre ISTAT, ferme le altre statuizioni;
dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 13/06/2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Roberta Nardone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore/estensore dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di conSIlio ha emesso il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2655 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024
TRA
(cf. ) n. OM (RM) il 30/08/1958 Parte_1 C.F._1 rappresentato dall'Avv. AGARO AGOSTINO ( ) CodiceFiscale_2
attore
CONTRO
OM (RM), 25/06/1962 (c.f. ), con il patrocinio CP_1 C.F._3
dell'avv. SABARESE CARMELA giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.11.24 chiedeva al Tribunale di voler Parte_1
modificare le statuizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita di separazione personale dei coniugi autorizzato dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia in data 28 maggio
2024 nel senso di disporre, a carico della SI.ra , l'obbligo di corrispondere la CP_1
somma di euro 300,00 mensili ovvero il diverso importo ritenuto equo dal Tribunale a titolo di mantenimento a favore del marito Parte_1 Premetteva l'istante che l'accordo di negoziazione assistita del 28 maggio 2024 che la procura della Repubblica di Civitavecchia aveva autorizzato finalizzato alla separazione personale dei coniugi non prevedeva alcun contributo al mantenimento per il Parte_2 SI. che il predetto era un operatore d'arte contemporanea ma il lavoro era Parte_1
via via venuto meno mentre la SI.ra è una lavoratrice dipendente di AGEA con la CP_1
qualifica di impiegata e percepisce uno stipendio mensile pari a circa euro 1.300,00 per 13 mensilità; che la disparità economica venutasi a creare tra le parti e la difficile, se non impossibile, collocazione del SI. nell'ambito del mercato del lavoro, essendo un Pt_1 uomo di ormai 66 anni imponeva una modifica delle condizioni della separazione.
Si costituiva la SI.ra che inizialmente si opponeva. CP_1
In corso di causa le parti raggiungevano un accordo che prevedeva la corresponsione da parte della convenuta al ricorrente, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della somma di euro 100,00 oltre ISTAT dalla pubblicazione della sentenza , ferme le altre statuizioni e con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale, esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che
nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che le spese possono essere compensate in ragione dell'accorso raggiunto
P. Q. M.
Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, pronunciando sul ricorso iscritto al n.
2655/2024 R.G., dispone la modifica delle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita del 28 maggio 2024 nel senso che la SI. corrisponderà al ricorrente, CP_1
a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento, la somma di euro 100,00 oltre ISTAT, ferme le altre statuizioni;
dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 13/06/2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Roberta Nardone