TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/01/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4184/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.01.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4184/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 04/03/1999, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
BUONANNO GIUSEPPE
RICORRENTE
E
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. Angelo Abbate Controparte_2
NONCHE'
, con il patrocinio dell'avv. Angelo Abbate Controparte_3
RESISTENTI
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29/03/2024, presso la sezione lavoro del Tribunale di Napoli
Nord, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio i soggetti indicati in epigrafe al fine di rivendicare, previo accertamento del carattere subordinato della prestazione resa in favore della società , dal 5.2.2021 al CP_1 P_ Controparte_3
26.10.2023, le somme dovutele a titolo di differenze retributive nonché l'illegittimità del licenziamento intimato oralmente e comminato nel periodo di gestazione.
1 L'istante esponeva, quindi, quanto segue:
- di avere lavorato a nero alle dipendenze e sotto la direzione dei SI.ri P_
e , presso le sedi della ditta di AN (NA) e,
[...] P_ CP_1
saltuariamente, in TO di Napoli (NA), nel periodo dal 05/02/2021 al 26/10/2023, data quest'ultima del licenziamento orale, intimato dalla SI.ra ; P_
- che il nome dei negozi fisici della ditta corrisponde tutt'ora ad “ ” che CP_1 Pt_2
vanta tre punti vendita, tra cui AN, TO e Varcaturo;
- che e erano gli effettivi titolari dell'azienda, solo Controparte_3 P_ formalmente intestata a – madre di;
Controparte_2 P_
- di aver sempre svolto, per l'intera durata del rapporto, mansioni di responsabile addetta alle vendite online, corrispondenti al livello 5 del CCNL Commercio Confcommercio;
- di avere ricevuto le direttive di lavoro da e/o ; P_ Controparte_3
- che la sua prestazione lavorativa si era articolata da Febbraio 2021 a Settembre 2021 a tempo pieno, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 19:00, con un'ora di per Pt_3 la pausa pranzo;
dal mese di ottobre 2021e fino ad agosto 2022, l'orario lavorativo si trasformava da full time a part time per 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato, dalle ore
8:30 alle ore 13:30; mentre dal mese di settembre 2022 e fino a cessazione del rapporto di lavoro l'orario lavorativo si riduceva da 30 ore settimanali a 13,5 ore settimanali, e precisamente dalle ore 9:00 alle ore 13:30, per tre giorni settimanali, secondo le disposizioni aziendali;
- che le era stato corrisposto un compenso mensile pari ad € 1.000,00, da febbraio 2021 a settembre 2021, € 500,00 da ottobre 2021 e ad agosto 2022 ed € 400,00 da settembre
2022 sino a settembre 2023, non avendo ricevuto retribuzione per l'ultima mensilità
(ottobre 2023);
- che, per l'intera durata del rapporto di lavoro, la ricorrente si era costantemente confrontata con la responsabile delle vendite ( ), occupandosi di tutte le Testimone_1
mansioni indicate in ricorso;
- che, durante le pause pranzo, spesso la ricorrente era impegnata nella consegna e ritiro dei pacchi dagli spedizionieri, ovvero con il ricevimento delle modelle;
- che da NOVEMBRE del 2022, nonostante i titolari avessero conoscenza dello stato di gravidanza della ricorrente, il rapporto di lavoro continuava sino al giorno del parto
(16/07/2022), per poi riprendere due giorni dopo;
- che dal 01 al 15 luglio del 2022, il lavoro veniva prestato da remoto, allorquando veniva caricata la merce sul sito, gestite le giacenze, gestita e controllata la contabilità,
2 l'assistenza ai clienti, predisposto il materiale per le storie di Instagram e Facebook oltre alla pubblicazione del materiale su Tiktok e confronto con i collaboratori, i titolari e la responsabile;
- che, con la notizia della ulteriore gravidanza, nell'ottobre 2023, la SI.ra , a P_ seguito di una serie di atteggiamenti distaccanti e dell'assenza della ricorrente per tre giorni di malattia, la invitava verbalmente a non presentarsi più al lavoro, senza ulteriori motivazioni;
- di non avere mai ricevuto la 13ma e la 14ma mensilità né alcuna somma a titolo di straordinario e ferie non godute;
- che alla fine del rapporto non aveva ricevuto alcuna somma a titolo di TFR.
Tanto premesso la ricorrente, nella presente sede, lamentava che le somme che aveva percepito durante il predetto rapporto di lavoro subordinato erano state inferiori a quelle effettivamente dovutele e, pertanto, concludeva chiedendo di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le parti convenute, nel periodo decorrente dal
05/02/2021 al 26/10/2023, nonché di dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato per la mancanza di forma scritta ovvero poiché comminato nel periodo di gestazione, con condanna dei datori di lavoro resistenti a reintegrare la ricorrente nel suo posto di lavoro e/o alla corresponsione della indennità risarcitoria prevista dalla legge di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, pari a 12 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR sopra indicata o nella maggiore misura stabilita dal Tribunale;
l'istante chiedeva, infine, la condanna dei resistenti al pagamento delle differenze retributive così come quantificate nei conteggi allegati al ricorso;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituivano i resistenti che chiedevano, con diffuse argomentazioni, il rigetto del ricorso. Deducevano che la società convenuta aveva intrattenuto con la ricorrente una mera collaborazione di tipo professionale, strettamente legata alle riprese fotografiche della merce da indirizzare alla vendita online e negando l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato rivendicato in ricorso.
Espletata l'istruttoria orale e documentale, la causa veniva rinviata all'udienza del
30.01.2025 ed ivi disposta la sua sostituzione con la trattazione scritta, la causa veniva decisa, sulle note di trattazione delle parti, con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
3 Quanto alla domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – quale presupposto della impugnativa di licenziamento orale - si osserva quanto segue.
Come è noto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte circa la corretta applicazione di quanto sancito dall'art. 2094 c.c.: “Requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo” (Cassazione Civile,
Sez. Lav., 14/07/2020, n. 14975; Cassazione Civile, Sez. Lav. 04/10/2019, n. 24873);
Cassazione Civile, Sez. Lav., 19/07/2013, n. 17718); “hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la - subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione dei rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (Cassazione Civile, Sez. lav.,
10/02/2016, n. 2653), “sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto” (Cassazione civile,
Sez. Lav., 04/10/2019, n. 24873).
È dunque evidente che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, sia il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro.
4 Come noto, grava sulla parte ricorrente l'onere di dimostrare elementi precisi e circostanziati idonei a provare l'eterodirezione e l'etero-organizzazione della attività lavorativa svolta. Con l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi - obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di - messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi - assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni - e premesso che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie era interamente a carico della parte attrice, sulla quale gravava, quindi, l'onere di provare non solo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società resistente ma anche di avere effettuato il lavoro alle dipendenze dei SI.ri e , quali effettivi titolari- si P_ Controparte_3
osserva come la prova fornita da parte ricorrente, nel caso in esame, sia da considerarsi insufficiente.
Sul punto si sottolinea come – ai fini dell'accoglimento della domanda – non sia sufficiente, nel nostro ordinamento, fornire prova della sola “verosimiglianza” dei diritti vantati: occorre che la prova fornita raggiunga la soglia della “sufficiente certezza”.
E, invero, la domanda attorea non ha trovato sufficiente riscontro nelle prove raccolte e/o depositate che fanno quindi propendere per la non corrispondenza alla realtà dei fatti dedotti dalla ricorrente.
5 Le prime due testimoni di parte ricorrente, sentite nel corso del giudizio, avevano conoscenze troppo limitate dei fatti di causa, non essendo mai state dipendenti della società convenuta ma modelle esterne chiamate all'occorrenza per indossare i capi da inserire nella vetrina virtuale allestita dalla società per le vendite online e, quindi, prive di una conoscenza integrale dei fatti di causa.
In particolare, la prima teste escussa, , ha dichiarato: “….Conosco Testimone_2
che lavorava per l' la quale si occupava un po' di tutto all'interno Parte_1 Pt_2 dei negozi dell' , in particolare preparava i capi d'abbigliamento per le foto, scattava Pt_2
le foto, le caricava sul sito. Ogni volta che mi sono recata in negozio, ho sempre trovato la ricorrente a lavoro. So che la titolare del negozio è la SI. di cui non conosco il P_
cognome che ho visto la prima volta che mi recai nel negozio, la quale si presentò come la titolate dello stesso e mi spiegò in cosa sarebbe consistito il mio lavoro occasionale come modella. Successivamente è sempre stata la ricorrente a contattarmi per recarmi a lavoro, ed era sempre la ricorrente a provvedere al pagamento del mio corrispettivo. La ricorrente mi ha riferito di lavorare nel negozio fin dalla mattina dalle ore 8:00-8:30 e fino alle 19:00, anche se io come già detto, mi sono recata nel negozio solo di pomeriggio. In una settimana mi recavo al negozio con una frequenza di circa 2-3 volte a settimana quando vi erano novi capi da caricare sul sito e tutte le volte che mi sono recata ho sempre visto la ricorrente a lavoro. Preciso che ho svolto questo lavoro di modella per circa un paio di mesi, se non erro marzo, nel 2021…(omissis) Conosco la SI. Pt_4
che era una responsabile secondo quanto riferitomi dalla ricorrente ma non
[...]
ho mai parlato con la stessa. So che la ricorrente è stata mandata via dalla titolare SI.
dopo la seconda gravidanza della ricorrente, ma so questa circostanza solo P_ perché riferitami dalla ricorrente….(omissis).. Preciso che era la ricorrente ad avere rapporti con i corrieri ed, in particolare, era lei a preparare i pacchi per le spedizioni, una volta ho visto anche personalmente la stessa consegnare un pacco al corriere. Preciso che quando ho fatto il colloquio di lavoro con la SI. la stessa mi disse che per ogni P_
questione mi sarei dovuta rapportare con la SI. . Non è vero che la Pt_1 Pt_1 all'epoca in cui ho collaborato con l' aveva una propria attività di vendita online”. Pt_2
L'altra teste citata dalla ricorrente, , ha dichiarato: “Ho lavorato per Testimone_3
la società come modella esterna su chiamata del SInor CP_1 Controparte_3
per il periodo dal 2021 al 2023 con una frequenza di un paio di volte a settimana.
Adr: All'epoca io vidi sul social “facebook” un annuncio di lavoro dove cercavano una modella per fare degli scatti. Successivamente, quando sono andata a fare gli scatti
6 presso il negozio di AN, ho incontrato la ricorrente, la quale lavorava lì. Dico ciò in quanto era lei che ci passava gli abiti da indossare, scattava le foto e le pubblicava sul sito online della società. Il negozio di AN è organizzato su due piani ed ho sempre visto la ricorrente al piano inferiore. Tutte le volte che mi sono recata a AN ho sempre visto la ricorrente. Era lei l'unica a scattarci le foto. Una volta ho sentito la ricorrente inviare una nota vocale Whatsapp al SInor in cui gli ha chiesto di Controparte_3 disinstallare l'antifurto. Conosco la SInora che è la moglie del SInor P_
, secondo quanto riferitomi dalla ricorrente, ma non l'ho sempre vista a P_
AN. Mi è capitata di vederla circa 4/5 volte. La ricorrente è andata via nel mese di ottobre 2023. Adr: La ricorrente mi ha riferito di esser stata mandata via dalla SInora
quando era incinta. Adr: conosco la SInora la quale è la P_ Testimone_1 responsabile delle vendite. Io l'ho vista circa dieci volte presso la sede sia di AN che di .(omissis)..Adr: non conosco la SInora Adr: preciso che la Pt_5 Persona_1
ricorrente si occupava anche di preparare i pacchi per il corriere e mi riferiva che usciva un attimo fuori per consegnare gli stessi al corriere”.
Appare evidente che si è di fronte (per quanto riguarda la ricorrente) a degli esiti probatori mancanti e/o del tutto inadeguati a ritenere assolto il gravoso onere probatorio ricadente sull'istante.
In primo luogo, non può ritenersi provata la sussistenza del potere direttivo dei resistenti nei confronti della ricorrente.
Sul punto, infatti, nessuno dei testimoni escussi ha riferito che i Sig.ri e P_ P_
abbiano costantemente dato alla stringenti direttive su come svolgere la propria Pt_1
attività lavorativa, anzi affermando la teste di aver visto la SI.ra solo _3 P_
4/5 volte in due anni presso il punto vendita della società convenuta.
Come detto, l'esplicazione del potere direttivo costituisce il requisito fondamentale perché si possa riconoscere la natura subordinata di un rapporto di lavoro.
Inoltre, in ordine agli indici che la giurisprudenza ha qualificato come indici sussidiari della subordinazione, è dirimente la deposizione resa dalla teste – comune ad Parte_4 entrambe le parti – la quale, ha dichiarato: “Ho lavorato per l e lavoro tutt'ora fin CP_1
dal 2020 con mansioni di responsabile delle vendite e gestione della merce. I negozi della società sono i negozi siti in AN, Varcaturo e TO. Inizialmente ero CP_1 Pt_2
soggetta alle direttive della SI. ma mi confronto spesso anche Controparte_2
con la SI. anche se la titolare è la SI. . Persona_1 Controparte_2
Conosco la ricorrente la quale ha collaborato con l' dall'anno Parte_1 CP_1
7 2021 al 2022…..La SI. non aveva un orario di lavoro ed era libera di Pt_1
decidere quando venire per scattare le foto e preparare la grafica e caricarle sul sito della pagina Instagram….”.
In altre parole, i testi di parte ricorrente riferiscono circostanze troppo evanescenti per ritenere provate le circostanze indicate nell'atto introduttivo del giudizio, in ordine all'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata alle dipendenze della
[...]
in ordine alla sua durata, in ordine alla sottoposizione dell'istante ad ordini, controlli e CP_1 direttive dei SI.ri e , quali effettivi titolari dell'azienda. P_ Controparte_3
Non può non essere rimarcato che le prime due testimoni non erano dipendenti della società convenuta (e certamente vi erano altri dipendenti) e, quindi, le loro dichiarazioni, appaiono non del tutto affidabili perché frutto di conoscenze limitate e per lo più acquisite de relato dalla stessa ricorrente.
I testi citati dalla ricorrente non sono stati, quindi, in grado di riferire in modo diretto in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro della ricorrente: orario di lavoro, continuità della prestazione, esercizio delle direttive da parte del datore di lavoro, mansioni indicate in ricorso. Da tali dichiarazioni non emergono, difatti, gli elementi necessari per riscontrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (durata continuativa nel tempo, osservanza di un orario di lavoro prestabilito ed eterodeterminato, articolato in turni prestabiliti, suscettibili di aggiustamenti solo con il consenso della parte datoriale, sottoposizione al potere organizzativo (v. il potere di essere comandati a lavorare in uno piuttosto che in altro dei punti vendita gestiti dalla resistente), di controllo e di direttiva da parte dei SI.ri e . P_ P_
Peraltro, la prima teste escussa, che ha collaborato per soli due mesi con la società convenuta - e, quindi, con una cognizione davvero parziale dei fatti di causa - ha riferito che “…è sempre stata la ricorrente a contattarmi per recarmi a lavoro, ed era sempre la ricorrente a provvedere al pagamento del mio corrispettivo”.
Tale circostanza avvalora la ricostruzione dei fatti indicati dalla , ovvero che la SI.ra CP_1
, nell'ambito delle proprie autonome prestazioni, procurava all'azienda le modelle Pt_1
che poi provvedeva a retribuire.
Le altre circostanze riferite dalla teste sull'orario di lavoro osservato dalla e Pt_1 sull'asserito licenziamento orale risultano, poi, acquisite solo de relato dalla stessa ricorrente.
Quanto alle mansioni svolte, le dichiarazioni della prima teste escussa (“Conosco
che lavorava per l' la quale si occupava un po' di tutto all'interno Parte_1 Pt_2
8 dei negozi dell' , in particolare preparava i capi d'abbigliamento per le foto, scattava Pt_2 le foto, le caricava sul sito… Preciso che era la ricorrente ad avere rapporti con i corrieri ed, in particolare, era lei a preparare i pacchi per le spedizioni”) non hanno trovato riscontro nella deposizione dell'altra testimone citata dalla ricorrente, che si è limitata a confermare quanto allegato dall' sul punto, e cioè che la ricorrente si limitava a CP_1
scattare le foto e a caricarle sul sito.
Nulla ha, poi, riferito la teste in merito agli orari di lavoro osservati dalla _3
, né sul potere direttivo della parte datoriale, anzi affermando di aver visto dal 2021 Pt_1
al 2023 solo 4/5 volte la SI.ra , ovvero colei che - secondo la prospettazione P_ attorea – sarebbe stata l'effettiva datrice di lavoro della ricorrente unitamente al marito
. Controparte_3
A parere di chi scrive, la prova in ordine a tali elementi deve essere, particolarmente, rigorosa perché tali aspetti costituiscono l'essenza del rapporto di lavoro subordinato.
Per tali ragioni, la deposizione dei testi di parte ricorrente appare assolutamente insufficiente al fine di individuare la natura del rapporto per cui è causa.
Ed, invero, dalle deposizioni dei testi escussi, può affermarsi che esse consentono di ritenere provata soltanto un'attività di lavoro, espletata dalla ricorrente anche in favore della convenuta, ma non la natura di tale attività.
Nessuno dei testi escussi ha comunque mostrato conoscenza diretta del licenziamento orale, così non potendosi ritenere in ogni caso dimostrato neanche il fatto dell'estromissione unilaterale dal lavoro.
Quanto all'ultima teste indicata dalla ricorrente e ascoltata quale teste comune ad entrambe le parti in causa, la SI.ra , dipendente della società convenuta in Testimone_1
qualità di responsabile delle vendite e, dunque, teste con conoscenza certamente integrale dei fatti di causa, non ha confermato le circostanze allegate dalla ricorrente ed, in particolare, ha riferito che “La SI. non aveva un orario di lavoro ed era Pt_1
libera di decidere quando venire per scattare le foto e preparare la grafica e caricarle sul sito della pagina Instagram… So che la ricorrente nel periodo in cui ha collaborato con noi aveva anche una sua attività di vendita online denominata 'CHLOEDEMA''.
La SI.ra ha, quindi, negato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Tes_1
le parti in causa negando altresì che la SI.ra e il SI. P_ Controparte_3
fossero gli effettivi gestori dei punti vendita . Pt_2
9 La teste ha altresì confermato che la ricorrente, nel periodo oggetto dei fatti di causa, gestiva anche una propria attività individuale di vendite online con la denominazione
HL (cfr. all.3 memoria difensiva).
La deposizione della teste va ritenuta attendibile avendo la stessa trovato Tes_1
puntuale riscontro nella deposizione degli altri testi di parte resistente, i quali hanno confermato la natura autonoma del lavoro prestato dalla ricorrente per la società convenuta ed escluso il coinvolgimento dei SIg.ri e nella gestione CP_2 CP_4 dell'azienda.
Detti elementi di prova sono risultati confermati dall'interrogatorio formale dei resistenti e . P_ Controparte_3
Gli stessi testi di parte convenuta hanno, altresì, affermato: “Ho lavorato per l'ALOA come consulente esterno nel periodo post pandemia, se non erro dal 2020 fino al 2023. In particolare, mi occupavo di consulenza marketing. In particolare, la società si rivolse a me per la gestione del sito e delle vendite online. Conosco la ricorrente Parte_1
perché in quel periodo la stessa collaborava con la occupandosi di effettuare le CP_1
fotografie dei capi di abbigliamento e di caricarle sulla piattaforma online, so che non era una dipendente poiché non l'ho sempre vista nel magazzino del negozio . Io mi Pt_2 recavo nell'ufficio di AN, ove era presente una sala per effettuare gli shooting, che io sappia le foto venivano fatte solo a AN, salvo casi in cui si dovevano fare foto o video a tutta la merce in esposizione, in quest'ultimo caso si procedeva anche negli altri negozi. Mentre invece le foto dei capi d'abbigliamento sulle modelle venivano fatte, da quanto ne so, a AN. Mi recavo all'ufficio di AN almeno 2-3 volte a settimana, io inizialmente mi sono rapportato con la SI. che era la titolare, Controparte_2
per quanto riguarda il lavoro che avrei dovuto svolgere e per il compenso e le strategie che voleva che portassi avanti. Successivamente mi sono rapportato anche con la SI.
che era, se non erro, il supervisore del negozio di AN e con la SI. _1
. Conosco la SI. perché era la figlia della titolare e il SI. Testimone_1 P_
che era il marito della SI. ma con loro non mi sono Controparte_3 P_
mai rapportato, né credo che avessero alcun ruolo nella società, da quello che so gli stessi hanno una propria attività di ingrosso distinta dall'ALOA….(omissis)..Se non erro nel periodo in cui ho lavorato fui contattato anche dalla ricorrente, credo per avere conSIli sullo svolgimento del suo lavoro, anche se in quel periodo fui contattato da diverse persone dell'aloa e quindi ora non ricordo di preciso da chi fui contattato. Non so di preciso quando è terminata la collaborazione della ricorrente, né il motivo della cessazione della
10 stessa. Fu la SI. a dirmi che i SI. e la SI. CP_2 P_ P_ avevano una loro attività all'ingrosso ma non so di preciso di cosa si occupassero. Io all'epoca avevo due dipendenti e le fotografie venivano scattate e caricate sulla piattaforma dalla SI. poiché io non mi occupavo di quest'attività ma Pt_1 dell'attività di marketing, campagne digital marketing. Preciso che il processo era questo: la merce arrivava in magazzino, il magazziniere creava il codice dal gestionale ed in automatico si sincronizzava con il sito ed il prodotto era già in vendita con il prezzo ma senza la foto, poi la caricava la foto. Delle percentuali di sconto si occupava la Pt_1
SI. e inoltre chiedevano a noi di creare dei codici sconto avendo noi Testimone_1
competenze in materia di linguaggio di programmazione PHP. Preciso che nel 2023 qualche volta ho visto la ricorrente. Per circa un anno di sicuro nel 2021 e anche nel
2022 mi recavo con una frequenza di 2-3 volte a settimana, e in questo periodo qualche volta, più o meno una al mese mi è capitato di vedere la ricorrente presso il magazzino di AN, Preciso che alcune volte ho visto che ad occuparsi degli shooting non era la ricorrente ma la SI. . In queste occasioni non ho visto la _1 ricorrente” (teste ); Testimone_4
“Adr: lavoro per la società Per circa 20 anni ho lavorato per questo negozio CP_1
poi, intorno al 2020/2021, quando la gestione è passata alla SInora , Controparte_2
ho lavorato per lei con le mansioni di responsabile e supervisore prevalentemente del negozio di AN ma se vi erano problemi presso gli altri negozi di TO e Varcaturo, ero sempre presente. Adr: io sono soggetta alle direttive della SInora CP_2
che è la mia esclusiva referente.
[...]
Adr: conosco la ricorrente che era una freelance. La ricorrente veniva chiamata da me
o dalla SInora quando vi era la necessità di fare foto delle merci che Testimone_1
arrivavano e da caricare, poi, sul sito. La ricorrente si limitava a scattare le foto, a selezionare le migliori e le inviava a me o alla SInora che Testimone_1
provvedevamo a caricarle sul sito. In questa attività online ci ha aiutato molto il SInor
che ha creato il sito e ci dava indicazioni su come caricare le foto in Testimone_4
quanto era lui il responsabile marketing. Adr: preciso che la ricorrente non aveva alcun vincolo di orario. Noi la chiamavamo e, se era disponibile, veniva a scattare le foto.
Adr: so che la ricorrente aveva anche un proprio sito di vendita online di capi di abbigliamento denominato, se non erro, “Clodema”.…(omissis).. l'unica attività per la quale veniva chiamata la ricorrente, come già detto, era quella di scattare le foto dei capi di abbigliamento….(omissis..)…prima della SInora , il negozio era Controparte_2
11 gestito dalla ditta “Candida” ed il titolare era il SInor . Adr: io ho sempre Persona_2 svolto l'attività di direttrice del negozio poi mi sono occupata anche dell'attività online. Adr: preciso che non abbiamo più chiamato la perché lei ci disse che non era più Pt_1
disponibile. Solo successivamente sono venuta a sapere da altre persone del negozio che la stessa era incinta” (teste ). Persona_1
L'assenza di effettivi obblighi di presenza, di orario e la mancanza dell'adozione di stringenti direttive e controlli da parte degli asseriti datori di fatto ( e ) P_ P_ costituiscono elementi che convergono verso l'autonomia della prestazione della ricorrente, e che portano ad escludere l'inserimento della stessa nella struttura aziendale e la conseguente subordinazione e, quindi, ad escludere l'inquadramento della nel Pt_1
livello rivendicato in ricorso, con le conseguenti pretese economiche, quali istituti retributivi tipici della subordinazione.
E, invero, non sono emersi dalla istruttoria svolta quegli ordini precisi, continui, specifici
e stringenti nei quali soltanto si manifesta inequivocabilmente il governo conformativo della prestazione lavorativa nell'ambito di un rapporto di natura subordinata.
Neppure può darsi rilevanza alle chat Whatsapp versate in atti dalla ricorrente (documenti ric. 14, 15 e 16), che non sono rilevanti né utilizzabili ai fini della prova “rigorosa” richiesta per dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
In ogni caso, non è possibile rilevare che le chat della ricorrente, essendo state allegate nella mera forma della trascrizione e contestate dalle controparti, siano effettivamente autentiche e conformi alle conversazioni originali, essendo, in fase trascrittiva, facilmente emendabile il contenuto di tali messaggi;
inoltre, non è stata neppure articolata la prova per testi sul contenuto delle stesse.
A fronte della mancata prova di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, quale presupposto indispensabile perché si configuri un atto di recesso datoriale, anche la domanda di impugnativa di licenziamento va rigettata, perché infondata.
Peraltro, le dichiarazioni - assai generiche - fornite dai testi di parte ricorrente sull'asserito licenziamento risultano acquisite de relato dalla stessa ricorrente.
Le domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa (con le conseguenti differenze retributive) e l'impugnativa di licenziamento orale non possono, quindi, che essere rigettate, non essendo stata fornita una prova sicura ed affidabile in ordine a quanto dedotto nel ricorso.
12 Ogni altra questione dibattuta tra le parti è assorbita dal contenuto della presente decisione.
Quanto alle spese di lite, le stesse si compensano, stante l'intervenuto accertamento di una collaborazione della ricorrente in favore della società resistente comunque prolungata nel tempo, sebbene non secondo gli elementi sintomatici della subordinazione;
pertanto, considerata la natura delle questioni giuridiche trattate,
l'insufficienza della prova sul rapporto subordinato con le parti convenute (ma non la sua totale mancanza) e il rifiuto della proposta conciliativa da parte dei resistenti, si ritiene che possano essere compensate integralmente tra tutte le parti processuali le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro:
1) rigetta tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente;
2) compensa integralmente tra tutte le parti processuali le spese del giudizio.
Aversa, 31.01.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.01.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4184/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 04/03/1999, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
BUONANNO GIUSEPPE
RICORRENTE
E
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. Angelo Abbate Controparte_2
NONCHE'
, con il patrocinio dell'avv. Angelo Abbate Controparte_3
RESISTENTI
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29/03/2024, presso la sezione lavoro del Tribunale di Napoli
Nord, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio i soggetti indicati in epigrafe al fine di rivendicare, previo accertamento del carattere subordinato della prestazione resa in favore della società , dal 5.2.2021 al CP_1 P_ Controparte_3
26.10.2023, le somme dovutele a titolo di differenze retributive nonché l'illegittimità del licenziamento intimato oralmente e comminato nel periodo di gestazione.
1 L'istante esponeva, quindi, quanto segue:
- di avere lavorato a nero alle dipendenze e sotto la direzione dei SI.ri P_
e , presso le sedi della ditta di AN (NA) e,
[...] P_ CP_1
saltuariamente, in TO di Napoli (NA), nel periodo dal 05/02/2021 al 26/10/2023, data quest'ultima del licenziamento orale, intimato dalla SI.ra ; P_
- che il nome dei negozi fisici della ditta corrisponde tutt'ora ad “ ” che CP_1 Pt_2
vanta tre punti vendita, tra cui AN, TO e Varcaturo;
- che e erano gli effettivi titolari dell'azienda, solo Controparte_3 P_ formalmente intestata a – madre di;
Controparte_2 P_
- di aver sempre svolto, per l'intera durata del rapporto, mansioni di responsabile addetta alle vendite online, corrispondenti al livello 5 del CCNL Commercio Confcommercio;
- di avere ricevuto le direttive di lavoro da e/o ; P_ Controparte_3
- che la sua prestazione lavorativa si era articolata da Febbraio 2021 a Settembre 2021 a tempo pieno, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 19:00, con un'ora di per Pt_3 la pausa pranzo;
dal mese di ottobre 2021e fino ad agosto 2022, l'orario lavorativo si trasformava da full time a part time per 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato, dalle ore
8:30 alle ore 13:30; mentre dal mese di settembre 2022 e fino a cessazione del rapporto di lavoro l'orario lavorativo si riduceva da 30 ore settimanali a 13,5 ore settimanali, e precisamente dalle ore 9:00 alle ore 13:30, per tre giorni settimanali, secondo le disposizioni aziendali;
- che le era stato corrisposto un compenso mensile pari ad € 1.000,00, da febbraio 2021 a settembre 2021, € 500,00 da ottobre 2021 e ad agosto 2022 ed € 400,00 da settembre
2022 sino a settembre 2023, non avendo ricevuto retribuzione per l'ultima mensilità
(ottobre 2023);
- che, per l'intera durata del rapporto di lavoro, la ricorrente si era costantemente confrontata con la responsabile delle vendite ( ), occupandosi di tutte le Testimone_1
mansioni indicate in ricorso;
- che, durante le pause pranzo, spesso la ricorrente era impegnata nella consegna e ritiro dei pacchi dagli spedizionieri, ovvero con il ricevimento delle modelle;
- che da NOVEMBRE del 2022, nonostante i titolari avessero conoscenza dello stato di gravidanza della ricorrente, il rapporto di lavoro continuava sino al giorno del parto
(16/07/2022), per poi riprendere due giorni dopo;
- che dal 01 al 15 luglio del 2022, il lavoro veniva prestato da remoto, allorquando veniva caricata la merce sul sito, gestite le giacenze, gestita e controllata la contabilità,
2 l'assistenza ai clienti, predisposto il materiale per le storie di Instagram e Facebook oltre alla pubblicazione del materiale su Tiktok e confronto con i collaboratori, i titolari e la responsabile;
- che, con la notizia della ulteriore gravidanza, nell'ottobre 2023, la SI.ra , a P_ seguito di una serie di atteggiamenti distaccanti e dell'assenza della ricorrente per tre giorni di malattia, la invitava verbalmente a non presentarsi più al lavoro, senza ulteriori motivazioni;
- di non avere mai ricevuto la 13ma e la 14ma mensilità né alcuna somma a titolo di straordinario e ferie non godute;
- che alla fine del rapporto non aveva ricevuto alcuna somma a titolo di TFR.
Tanto premesso la ricorrente, nella presente sede, lamentava che le somme che aveva percepito durante il predetto rapporto di lavoro subordinato erano state inferiori a quelle effettivamente dovutele e, pertanto, concludeva chiedendo di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le parti convenute, nel periodo decorrente dal
05/02/2021 al 26/10/2023, nonché di dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato per la mancanza di forma scritta ovvero poiché comminato nel periodo di gestazione, con condanna dei datori di lavoro resistenti a reintegrare la ricorrente nel suo posto di lavoro e/o alla corresponsione della indennità risarcitoria prevista dalla legge di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, pari a 12 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR sopra indicata o nella maggiore misura stabilita dal Tribunale;
l'istante chiedeva, infine, la condanna dei resistenti al pagamento delle differenze retributive così come quantificate nei conteggi allegati al ricorso;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituivano i resistenti che chiedevano, con diffuse argomentazioni, il rigetto del ricorso. Deducevano che la società convenuta aveva intrattenuto con la ricorrente una mera collaborazione di tipo professionale, strettamente legata alle riprese fotografiche della merce da indirizzare alla vendita online e negando l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato rivendicato in ricorso.
Espletata l'istruttoria orale e documentale, la causa veniva rinviata all'udienza del
30.01.2025 ed ivi disposta la sua sostituzione con la trattazione scritta, la causa veniva decisa, sulle note di trattazione delle parti, con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
3 Quanto alla domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – quale presupposto della impugnativa di licenziamento orale - si osserva quanto segue.
Come è noto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte circa la corretta applicazione di quanto sancito dall'art. 2094 c.c.: “Requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo” (Cassazione Civile,
Sez. Lav., 14/07/2020, n. 14975; Cassazione Civile, Sez. Lav. 04/10/2019, n. 24873);
Cassazione Civile, Sez. Lav., 19/07/2013, n. 17718); “hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la - subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione dei rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (Cassazione Civile, Sez. lav.,
10/02/2016, n. 2653), “sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto” (Cassazione civile,
Sez. Lav., 04/10/2019, n. 24873).
È dunque evidente che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, sia il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro.
4 Come noto, grava sulla parte ricorrente l'onere di dimostrare elementi precisi e circostanziati idonei a provare l'eterodirezione e l'etero-organizzazione della attività lavorativa svolta. Con l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi - obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di - messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi - assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni - e premesso che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie era interamente a carico della parte attrice, sulla quale gravava, quindi, l'onere di provare non solo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società resistente ma anche di avere effettuato il lavoro alle dipendenze dei SI.ri e , quali effettivi titolari- si P_ Controparte_3
osserva come la prova fornita da parte ricorrente, nel caso in esame, sia da considerarsi insufficiente.
Sul punto si sottolinea come – ai fini dell'accoglimento della domanda – non sia sufficiente, nel nostro ordinamento, fornire prova della sola “verosimiglianza” dei diritti vantati: occorre che la prova fornita raggiunga la soglia della “sufficiente certezza”.
E, invero, la domanda attorea non ha trovato sufficiente riscontro nelle prove raccolte e/o depositate che fanno quindi propendere per la non corrispondenza alla realtà dei fatti dedotti dalla ricorrente.
5 Le prime due testimoni di parte ricorrente, sentite nel corso del giudizio, avevano conoscenze troppo limitate dei fatti di causa, non essendo mai state dipendenti della società convenuta ma modelle esterne chiamate all'occorrenza per indossare i capi da inserire nella vetrina virtuale allestita dalla società per le vendite online e, quindi, prive di una conoscenza integrale dei fatti di causa.
In particolare, la prima teste escussa, , ha dichiarato: “….Conosco Testimone_2
che lavorava per l' la quale si occupava un po' di tutto all'interno Parte_1 Pt_2 dei negozi dell' , in particolare preparava i capi d'abbigliamento per le foto, scattava Pt_2
le foto, le caricava sul sito. Ogni volta che mi sono recata in negozio, ho sempre trovato la ricorrente a lavoro. So che la titolare del negozio è la SI. di cui non conosco il P_
cognome che ho visto la prima volta che mi recai nel negozio, la quale si presentò come la titolate dello stesso e mi spiegò in cosa sarebbe consistito il mio lavoro occasionale come modella. Successivamente è sempre stata la ricorrente a contattarmi per recarmi a lavoro, ed era sempre la ricorrente a provvedere al pagamento del mio corrispettivo. La ricorrente mi ha riferito di lavorare nel negozio fin dalla mattina dalle ore 8:00-8:30 e fino alle 19:00, anche se io come già detto, mi sono recata nel negozio solo di pomeriggio. In una settimana mi recavo al negozio con una frequenza di circa 2-3 volte a settimana quando vi erano novi capi da caricare sul sito e tutte le volte che mi sono recata ho sempre visto la ricorrente a lavoro. Preciso che ho svolto questo lavoro di modella per circa un paio di mesi, se non erro marzo, nel 2021…(omissis) Conosco la SI. Pt_4
che era una responsabile secondo quanto riferitomi dalla ricorrente ma non
[...]
ho mai parlato con la stessa. So che la ricorrente è stata mandata via dalla titolare SI.
dopo la seconda gravidanza della ricorrente, ma so questa circostanza solo P_ perché riferitami dalla ricorrente….(omissis).. Preciso che era la ricorrente ad avere rapporti con i corrieri ed, in particolare, era lei a preparare i pacchi per le spedizioni, una volta ho visto anche personalmente la stessa consegnare un pacco al corriere. Preciso che quando ho fatto il colloquio di lavoro con la SI. la stessa mi disse che per ogni P_
questione mi sarei dovuta rapportare con la SI. . Non è vero che la Pt_1 Pt_1 all'epoca in cui ho collaborato con l' aveva una propria attività di vendita online”. Pt_2
L'altra teste citata dalla ricorrente, , ha dichiarato: “Ho lavorato per Testimone_3
la società come modella esterna su chiamata del SInor CP_1 Controparte_3
per il periodo dal 2021 al 2023 con una frequenza di un paio di volte a settimana.
Adr: All'epoca io vidi sul social “facebook” un annuncio di lavoro dove cercavano una modella per fare degli scatti. Successivamente, quando sono andata a fare gli scatti
6 presso il negozio di AN, ho incontrato la ricorrente, la quale lavorava lì. Dico ciò in quanto era lei che ci passava gli abiti da indossare, scattava le foto e le pubblicava sul sito online della società. Il negozio di AN è organizzato su due piani ed ho sempre visto la ricorrente al piano inferiore. Tutte le volte che mi sono recata a AN ho sempre visto la ricorrente. Era lei l'unica a scattarci le foto. Una volta ho sentito la ricorrente inviare una nota vocale Whatsapp al SInor in cui gli ha chiesto di Controparte_3 disinstallare l'antifurto. Conosco la SInora che è la moglie del SInor P_
, secondo quanto riferitomi dalla ricorrente, ma non l'ho sempre vista a P_
AN. Mi è capitata di vederla circa 4/5 volte. La ricorrente è andata via nel mese di ottobre 2023. Adr: La ricorrente mi ha riferito di esser stata mandata via dalla SInora
quando era incinta. Adr: conosco la SInora la quale è la P_ Testimone_1 responsabile delle vendite. Io l'ho vista circa dieci volte presso la sede sia di AN che di .(omissis)..Adr: non conosco la SInora Adr: preciso che la Pt_5 Persona_1
ricorrente si occupava anche di preparare i pacchi per il corriere e mi riferiva che usciva un attimo fuori per consegnare gli stessi al corriere”.
Appare evidente che si è di fronte (per quanto riguarda la ricorrente) a degli esiti probatori mancanti e/o del tutto inadeguati a ritenere assolto il gravoso onere probatorio ricadente sull'istante.
In primo luogo, non può ritenersi provata la sussistenza del potere direttivo dei resistenti nei confronti della ricorrente.
Sul punto, infatti, nessuno dei testimoni escussi ha riferito che i Sig.ri e P_ P_
abbiano costantemente dato alla stringenti direttive su come svolgere la propria Pt_1
attività lavorativa, anzi affermando la teste di aver visto la SI.ra solo _3 P_
4/5 volte in due anni presso il punto vendita della società convenuta.
Come detto, l'esplicazione del potere direttivo costituisce il requisito fondamentale perché si possa riconoscere la natura subordinata di un rapporto di lavoro.
Inoltre, in ordine agli indici che la giurisprudenza ha qualificato come indici sussidiari della subordinazione, è dirimente la deposizione resa dalla teste – comune ad Parte_4 entrambe le parti – la quale, ha dichiarato: “Ho lavorato per l e lavoro tutt'ora fin CP_1
dal 2020 con mansioni di responsabile delle vendite e gestione della merce. I negozi della società sono i negozi siti in AN, Varcaturo e TO. Inizialmente ero CP_1 Pt_2
soggetta alle direttive della SI. ma mi confronto spesso anche Controparte_2
con la SI. anche se la titolare è la SI. . Persona_1 Controparte_2
Conosco la ricorrente la quale ha collaborato con l' dall'anno Parte_1 CP_1
7 2021 al 2022…..La SI. non aveva un orario di lavoro ed era libera di Pt_1
decidere quando venire per scattare le foto e preparare la grafica e caricarle sul sito della pagina Instagram….”.
In altre parole, i testi di parte ricorrente riferiscono circostanze troppo evanescenti per ritenere provate le circostanze indicate nell'atto introduttivo del giudizio, in ordine all'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata alle dipendenze della
[...]
in ordine alla sua durata, in ordine alla sottoposizione dell'istante ad ordini, controlli e CP_1 direttive dei SI.ri e , quali effettivi titolari dell'azienda. P_ Controparte_3
Non può non essere rimarcato che le prime due testimoni non erano dipendenti della società convenuta (e certamente vi erano altri dipendenti) e, quindi, le loro dichiarazioni, appaiono non del tutto affidabili perché frutto di conoscenze limitate e per lo più acquisite de relato dalla stessa ricorrente.
I testi citati dalla ricorrente non sono stati, quindi, in grado di riferire in modo diretto in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro della ricorrente: orario di lavoro, continuità della prestazione, esercizio delle direttive da parte del datore di lavoro, mansioni indicate in ricorso. Da tali dichiarazioni non emergono, difatti, gli elementi necessari per riscontrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (durata continuativa nel tempo, osservanza di un orario di lavoro prestabilito ed eterodeterminato, articolato in turni prestabiliti, suscettibili di aggiustamenti solo con il consenso della parte datoriale, sottoposizione al potere organizzativo (v. il potere di essere comandati a lavorare in uno piuttosto che in altro dei punti vendita gestiti dalla resistente), di controllo e di direttiva da parte dei SI.ri e . P_ P_
Peraltro, la prima teste escussa, che ha collaborato per soli due mesi con la società convenuta - e, quindi, con una cognizione davvero parziale dei fatti di causa - ha riferito che “…è sempre stata la ricorrente a contattarmi per recarmi a lavoro, ed era sempre la ricorrente a provvedere al pagamento del mio corrispettivo”.
Tale circostanza avvalora la ricostruzione dei fatti indicati dalla , ovvero che la SI.ra CP_1
, nell'ambito delle proprie autonome prestazioni, procurava all'azienda le modelle Pt_1
che poi provvedeva a retribuire.
Le altre circostanze riferite dalla teste sull'orario di lavoro osservato dalla e Pt_1 sull'asserito licenziamento orale risultano, poi, acquisite solo de relato dalla stessa ricorrente.
Quanto alle mansioni svolte, le dichiarazioni della prima teste escussa (“Conosco
che lavorava per l' la quale si occupava un po' di tutto all'interno Parte_1 Pt_2
8 dei negozi dell' , in particolare preparava i capi d'abbigliamento per le foto, scattava Pt_2 le foto, le caricava sul sito… Preciso che era la ricorrente ad avere rapporti con i corrieri ed, in particolare, era lei a preparare i pacchi per le spedizioni”) non hanno trovato riscontro nella deposizione dell'altra testimone citata dalla ricorrente, che si è limitata a confermare quanto allegato dall' sul punto, e cioè che la ricorrente si limitava a CP_1
scattare le foto e a caricarle sul sito.
Nulla ha, poi, riferito la teste in merito agli orari di lavoro osservati dalla _3
, né sul potere direttivo della parte datoriale, anzi affermando di aver visto dal 2021 Pt_1
al 2023 solo 4/5 volte la SI.ra , ovvero colei che - secondo la prospettazione P_ attorea – sarebbe stata l'effettiva datrice di lavoro della ricorrente unitamente al marito
. Controparte_3
A parere di chi scrive, la prova in ordine a tali elementi deve essere, particolarmente, rigorosa perché tali aspetti costituiscono l'essenza del rapporto di lavoro subordinato.
Per tali ragioni, la deposizione dei testi di parte ricorrente appare assolutamente insufficiente al fine di individuare la natura del rapporto per cui è causa.
Ed, invero, dalle deposizioni dei testi escussi, può affermarsi che esse consentono di ritenere provata soltanto un'attività di lavoro, espletata dalla ricorrente anche in favore della convenuta, ma non la natura di tale attività.
Nessuno dei testi escussi ha comunque mostrato conoscenza diretta del licenziamento orale, così non potendosi ritenere in ogni caso dimostrato neanche il fatto dell'estromissione unilaterale dal lavoro.
Quanto all'ultima teste indicata dalla ricorrente e ascoltata quale teste comune ad entrambe le parti in causa, la SI.ra , dipendente della società convenuta in Testimone_1
qualità di responsabile delle vendite e, dunque, teste con conoscenza certamente integrale dei fatti di causa, non ha confermato le circostanze allegate dalla ricorrente ed, in particolare, ha riferito che “La SI. non aveva un orario di lavoro ed era Pt_1
libera di decidere quando venire per scattare le foto e preparare la grafica e caricarle sul sito della pagina Instagram… So che la ricorrente nel periodo in cui ha collaborato con noi aveva anche una sua attività di vendita online denominata 'CHLOEDEMA''.
La SI.ra ha, quindi, negato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Tes_1
le parti in causa negando altresì che la SI.ra e il SI. P_ Controparte_3
fossero gli effettivi gestori dei punti vendita . Pt_2
9 La teste ha altresì confermato che la ricorrente, nel periodo oggetto dei fatti di causa, gestiva anche una propria attività individuale di vendite online con la denominazione
HL (cfr. all.3 memoria difensiva).
La deposizione della teste va ritenuta attendibile avendo la stessa trovato Tes_1
puntuale riscontro nella deposizione degli altri testi di parte resistente, i quali hanno confermato la natura autonoma del lavoro prestato dalla ricorrente per la società convenuta ed escluso il coinvolgimento dei SIg.ri e nella gestione CP_2 CP_4 dell'azienda.
Detti elementi di prova sono risultati confermati dall'interrogatorio formale dei resistenti e . P_ Controparte_3
Gli stessi testi di parte convenuta hanno, altresì, affermato: “Ho lavorato per l'ALOA come consulente esterno nel periodo post pandemia, se non erro dal 2020 fino al 2023. In particolare, mi occupavo di consulenza marketing. In particolare, la società si rivolse a me per la gestione del sito e delle vendite online. Conosco la ricorrente Parte_1
perché in quel periodo la stessa collaborava con la occupandosi di effettuare le CP_1
fotografie dei capi di abbigliamento e di caricarle sulla piattaforma online, so che non era una dipendente poiché non l'ho sempre vista nel magazzino del negozio . Io mi Pt_2 recavo nell'ufficio di AN, ove era presente una sala per effettuare gli shooting, che io sappia le foto venivano fatte solo a AN, salvo casi in cui si dovevano fare foto o video a tutta la merce in esposizione, in quest'ultimo caso si procedeva anche negli altri negozi. Mentre invece le foto dei capi d'abbigliamento sulle modelle venivano fatte, da quanto ne so, a AN. Mi recavo all'ufficio di AN almeno 2-3 volte a settimana, io inizialmente mi sono rapportato con la SI. che era la titolare, Controparte_2
per quanto riguarda il lavoro che avrei dovuto svolgere e per il compenso e le strategie che voleva che portassi avanti. Successivamente mi sono rapportato anche con la SI.
che era, se non erro, il supervisore del negozio di AN e con la SI. _1
. Conosco la SI. perché era la figlia della titolare e il SI. Testimone_1 P_
che era il marito della SI. ma con loro non mi sono Controparte_3 P_
mai rapportato, né credo che avessero alcun ruolo nella società, da quello che so gli stessi hanno una propria attività di ingrosso distinta dall'ALOA….(omissis)..Se non erro nel periodo in cui ho lavorato fui contattato anche dalla ricorrente, credo per avere conSIli sullo svolgimento del suo lavoro, anche se in quel periodo fui contattato da diverse persone dell'aloa e quindi ora non ricordo di preciso da chi fui contattato. Non so di preciso quando è terminata la collaborazione della ricorrente, né il motivo della cessazione della
10 stessa. Fu la SI. a dirmi che i SI. e la SI. CP_2 P_ P_ avevano una loro attività all'ingrosso ma non so di preciso di cosa si occupassero. Io all'epoca avevo due dipendenti e le fotografie venivano scattate e caricate sulla piattaforma dalla SI. poiché io non mi occupavo di quest'attività ma Pt_1 dell'attività di marketing, campagne digital marketing. Preciso che il processo era questo: la merce arrivava in magazzino, il magazziniere creava il codice dal gestionale ed in automatico si sincronizzava con il sito ed il prodotto era già in vendita con il prezzo ma senza la foto, poi la caricava la foto. Delle percentuali di sconto si occupava la Pt_1
SI. e inoltre chiedevano a noi di creare dei codici sconto avendo noi Testimone_1
competenze in materia di linguaggio di programmazione PHP. Preciso che nel 2023 qualche volta ho visto la ricorrente. Per circa un anno di sicuro nel 2021 e anche nel
2022 mi recavo con una frequenza di 2-3 volte a settimana, e in questo periodo qualche volta, più o meno una al mese mi è capitato di vedere la ricorrente presso il magazzino di AN, Preciso che alcune volte ho visto che ad occuparsi degli shooting non era la ricorrente ma la SI. . In queste occasioni non ho visto la _1 ricorrente” (teste ); Testimone_4
“Adr: lavoro per la società Per circa 20 anni ho lavorato per questo negozio CP_1
poi, intorno al 2020/2021, quando la gestione è passata alla SInora , Controparte_2
ho lavorato per lei con le mansioni di responsabile e supervisore prevalentemente del negozio di AN ma se vi erano problemi presso gli altri negozi di TO e Varcaturo, ero sempre presente. Adr: io sono soggetta alle direttive della SInora CP_2
che è la mia esclusiva referente.
[...]
Adr: conosco la ricorrente che era una freelance. La ricorrente veniva chiamata da me
o dalla SInora quando vi era la necessità di fare foto delle merci che Testimone_1
arrivavano e da caricare, poi, sul sito. La ricorrente si limitava a scattare le foto, a selezionare le migliori e le inviava a me o alla SInora che Testimone_1
provvedevamo a caricarle sul sito. In questa attività online ci ha aiutato molto il SInor
che ha creato il sito e ci dava indicazioni su come caricare le foto in Testimone_4
quanto era lui il responsabile marketing. Adr: preciso che la ricorrente non aveva alcun vincolo di orario. Noi la chiamavamo e, se era disponibile, veniva a scattare le foto.
Adr: so che la ricorrente aveva anche un proprio sito di vendita online di capi di abbigliamento denominato, se non erro, “Clodema”.…(omissis).. l'unica attività per la quale veniva chiamata la ricorrente, come già detto, era quella di scattare le foto dei capi di abbigliamento….(omissis..)…prima della SInora , il negozio era Controparte_2
11 gestito dalla ditta “Candida” ed il titolare era il SInor . Adr: io ho sempre Persona_2 svolto l'attività di direttrice del negozio poi mi sono occupata anche dell'attività online. Adr: preciso che non abbiamo più chiamato la perché lei ci disse che non era più Pt_1
disponibile. Solo successivamente sono venuta a sapere da altre persone del negozio che la stessa era incinta” (teste ). Persona_1
L'assenza di effettivi obblighi di presenza, di orario e la mancanza dell'adozione di stringenti direttive e controlli da parte degli asseriti datori di fatto ( e ) P_ P_ costituiscono elementi che convergono verso l'autonomia della prestazione della ricorrente, e che portano ad escludere l'inserimento della stessa nella struttura aziendale e la conseguente subordinazione e, quindi, ad escludere l'inquadramento della nel Pt_1
livello rivendicato in ricorso, con le conseguenti pretese economiche, quali istituti retributivi tipici della subordinazione.
E, invero, non sono emersi dalla istruttoria svolta quegli ordini precisi, continui, specifici
e stringenti nei quali soltanto si manifesta inequivocabilmente il governo conformativo della prestazione lavorativa nell'ambito di un rapporto di natura subordinata.
Neppure può darsi rilevanza alle chat Whatsapp versate in atti dalla ricorrente (documenti ric. 14, 15 e 16), che non sono rilevanti né utilizzabili ai fini della prova “rigorosa” richiesta per dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
In ogni caso, non è possibile rilevare che le chat della ricorrente, essendo state allegate nella mera forma della trascrizione e contestate dalle controparti, siano effettivamente autentiche e conformi alle conversazioni originali, essendo, in fase trascrittiva, facilmente emendabile il contenuto di tali messaggi;
inoltre, non è stata neppure articolata la prova per testi sul contenuto delle stesse.
A fronte della mancata prova di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, quale presupposto indispensabile perché si configuri un atto di recesso datoriale, anche la domanda di impugnativa di licenziamento va rigettata, perché infondata.
Peraltro, le dichiarazioni - assai generiche - fornite dai testi di parte ricorrente sull'asserito licenziamento risultano acquisite de relato dalla stessa ricorrente.
Le domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa (con le conseguenti differenze retributive) e l'impugnativa di licenziamento orale non possono, quindi, che essere rigettate, non essendo stata fornita una prova sicura ed affidabile in ordine a quanto dedotto nel ricorso.
12 Ogni altra questione dibattuta tra le parti è assorbita dal contenuto della presente decisione.
Quanto alle spese di lite, le stesse si compensano, stante l'intervenuto accertamento di una collaborazione della ricorrente in favore della società resistente comunque prolungata nel tempo, sebbene non secondo gli elementi sintomatici della subordinazione;
pertanto, considerata la natura delle questioni giuridiche trattate,
l'insufficienza della prova sul rapporto subordinato con le parti convenute (ma non la sua totale mancanza) e il rifiuto della proposta conciliativa da parte dei resistenti, si ritiene che possano essere compensate integralmente tra tutte le parti processuali le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro:
1) rigetta tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente;
2) compensa integralmente tra tutte le parti processuali le spese del giudizio.
Aversa, 31.01.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
13