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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente e Relatore
MATTEI FABIO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1128/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Via Olivastro Spaventola Snc 04023 Formia LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240012149884000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240012149884000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240012149884000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1090/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso
Resistente/Appellato: nel riportarsi alle controdeduzioni chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna una Cartella di pagamento, la n. 057 2024 00121498 84 000, pari ad € 8.110,40 relativa al presunto mancato pagamento di addizionali regionali e comunali più relativi sanzioni ed interessi a seguito del controllo modello 770 anno d'imposta 2020.
La ricorrente rappresenta che a seguito dei controlli automatizzati Ricorrente_1iceveva un avviso (c.d. avviso bonario) Comunicazione 0087753521701 (codice atto 55418272112) in data 15.11.2023 relativo alle verifiche eseguite sulla dichiarazione modello 770/2021 (anno d'imposta 2020) ove venivano accertate incongruenze per € 7.855,30, discendenti da presunti mancati versamenti dovuti non solo
Ricorrente_1 (codice fiscale P.IVA_1) ma anche dSocietà_1 (codice fiscale
P.IVA_2), società incorporata dalla MOF Scpa con Atto di fusione del 24.06.2020 Repertorio 2723 Progressivo 1775 a rogito Notaio Nominativo_1.
La società accertato che le irregolarità segnalate nell'avviso dall'Amministrazione non erano corrette in quanto il sistema automatizzato dell'Amministrazione “non aveva agganciato” il pagamento delle ritenute
IRPEF, addizionali regionali e comunali già corrisposte nei modelli F24, procedeva prontamente in data
16.11.2023 ad inviare tramite canale CIVIS istanza di richiesta di rettifica (prot. 2023111601745) con la relativa documentazione, il quale tuttavia confermava i valori dell'avviso e comunicava “lavorazione conclusa” in data 27.11.2023 con invito a presentare istanza annullamento in autotutela in quanto non si riscontravano i protocolli indicati.
Ricorrente_1, pertanto, procedeva in data 12.12.2023 ad inviare apposita “istanza in autotutela”
comunicando che le richieste dell'Amministrazione finanziaria erano infondate in quanto il contribuente aveva provveduto al pagamento delle trattenute fiscali (IRPEF ed Addizionali)
secondo le scadenze di periodo allegando le ricevute di pagamento eseguite mediante modello F24.
In data 10.01.2024 l'Agenzia delle Entrate a seguito dell'istanza di autotutela inviava una nuova comunicazione “a parziale rettifica della precedente 0087753521701, per un importo di euro 6.363,64.
Ciò nonostante, accertato che l'Ufficio aveva solo parzialmente accolto ed “agganciato” i pagamenti effettuati dalla MOF mediante modello F24, veniva emessa la cartella oggi opposta, nella quale, sostanzialmente, la parte ritiene che l'ufficio non abbia proceduto ad agganciare alle scadenze al pagamento delle trattenute IRPEF, addizionali comunali e regionali, i versamenti effettuati e quindi generando l'emissione del ruolo 2024/550125.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Latina, ente impositore, contestando la tesi secondo la quale i pagamenti non sarebbero stati correttamente abbinati dall'ufficio il quale ha comunque proceduto alla rettifica della originaria comunicazione di irregolarità. Deposita, sempre l'Agenzia, documentazione dalla quale ritiene si evinca il collegamento dei versamenti dal 17/02/2020 al 16/12/2020 ed i relativi abbinamenti al Mod. 770 per l'anno 2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti dall'ufficio è possibile ritenere infondate le censure mosse da parte ricorrente tese a far emergere un mancato abbinamento, imputabile all'ufficio, circa l'associazione dei pagamenti con gli F24 per II.DD. trasmessi.
Invero, alla luce delle risultanze di tale documentazione, raffrontata con quella della contribuente, è possibile verificare come, al di là della esatta indicazione degli importi versati nei righi esatti e dell'
“aggancio” degli F24, pur tenendo conto di quegli stessi versamenti, rimarrebbe comunque indimostrato l'avvenuto pagamento del residuo, ovvero dell'importo posto in riscossione con la cartella impugnata, che rimane quindi a debito. Spese compensate, in ragione della materia trattata e degli argomenti dibattuti
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I grado di Latina respinge il ricorso. Compensa le spese di lite. Il Giudice relatore
TI ER
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente e Relatore
MATTEI FABIO, Giudice
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1128/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Via Olivastro Spaventola Snc 04023 Formia LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240012149884000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240012149884000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240012149884000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1090/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso
Resistente/Appellato: nel riportarsi alle controdeduzioni chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna una Cartella di pagamento, la n. 057 2024 00121498 84 000, pari ad € 8.110,40 relativa al presunto mancato pagamento di addizionali regionali e comunali più relativi sanzioni ed interessi a seguito del controllo modello 770 anno d'imposta 2020.
La ricorrente rappresenta che a seguito dei controlli automatizzati Ricorrente_1iceveva un avviso (c.d. avviso bonario) Comunicazione 0087753521701 (codice atto 55418272112) in data 15.11.2023 relativo alle verifiche eseguite sulla dichiarazione modello 770/2021 (anno d'imposta 2020) ove venivano accertate incongruenze per € 7.855,30, discendenti da presunti mancati versamenti dovuti non solo
Ricorrente_1 (codice fiscale P.IVA_1) ma anche dSocietà_1 (codice fiscale
P.IVA_2), società incorporata dalla MOF Scpa con Atto di fusione del 24.06.2020 Repertorio 2723 Progressivo 1775 a rogito Notaio Nominativo_1.
La società accertato che le irregolarità segnalate nell'avviso dall'Amministrazione non erano corrette in quanto il sistema automatizzato dell'Amministrazione “non aveva agganciato” il pagamento delle ritenute
IRPEF, addizionali regionali e comunali già corrisposte nei modelli F24, procedeva prontamente in data
16.11.2023 ad inviare tramite canale CIVIS istanza di richiesta di rettifica (prot. 2023111601745) con la relativa documentazione, il quale tuttavia confermava i valori dell'avviso e comunicava “lavorazione conclusa” in data 27.11.2023 con invito a presentare istanza annullamento in autotutela in quanto non si riscontravano i protocolli indicati.
Ricorrente_1, pertanto, procedeva in data 12.12.2023 ad inviare apposita “istanza in autotutela”
comunicando che le richieste dell'Amministrazione finanziaria erano infondate in quanto il contribuente aveva provveduto al pagamento delle trattenute fiscali (IRPEF ed Addizionali)
secondo le scadenze di periodo allegando le ricevute di pagamento eseguite mediante modello F24.
In data 10.01.2024 l'Agenzia delle Entrate a seguito dell'istanza di autotutela inviava una nuova comunicazione “a parziale rettifica della precedente 0087753521701, per un importo di euro 6.363,64.
Ciò nonostante, accertato che l'Ufficio aveva solo parzialmente accolto ed “agganciato” i pagamenti effettuati dalla MOF mediante modello F24, veniva emessa la cartella oggi opposta, nella quale, sostanzialmente, la parte ritiene che l'ufficio non abbia proceduto ad agganciare alle scadenze al pagamento delle trattenute IRPEF, addizionali comunali e regionali, i versamenti effettuati e quindi generando l'emissione del ruolo 2024/550125.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Latina, ente impositore, contestando la tesi secondo la quale i pagamenti non sarebbero stati correttamente abbinati dall'ufficio il quale ha comunque proceduto alla rettifica della originaria comunicazione di irregolarità. Deposita, sempre l'Agenzia, documentazione dalla quale ritiene si evinca il collegamento dei versamenti dal 17/02/2020 al 16/12/2020 ed i relativi abbinamenti al Mod. 770 per l'anno 2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti dall'ufficio è possibile ritenere infondate le censure mosse da parte ricorrente tese a far emergere un mancato abbinamento, imputabile all'ufficio, circa l'associazione dei pagamenti con gli F24 per II.DD. trasmessi.
Invero, alla luce delle risultanze di tale documentazione, raffrontata con quella della contribuente, è possibile verificare come, al di là della esatta indicazione degli importi versati nei righi esatti e dell'
“aggancio” degli F24, pur tenendo conto di quegli stessi versamenti, rimarrebbe comunque indimostrato l'avvenuto pagamento del residuo, ovvero dell'importo posto in riscossione con la cartella impugnata, che rimane quindi a debito. Spese compensate, in ragione della materia trattata e degli argomenti dibattuti
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I grado di Latina respinge il ricorso. Compensa le spese di lite. Il Giudice relatore
TI ER