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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/12/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 5492/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5492 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTO Parte_1
PENNACCHIO
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'Avv. ERMINIO GARRUTO
, in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. IVANOE CIOCCA
resistenti
FATTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2023, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09720191460003389008, notificatale dall' Controparte_1 in data 8.09.2023, relativa a 4 avvisi di addebito (nn.
[...] CP_2
39720170008292100000, 39720180011139087000, 39720180027067664000 e
39720190007285032000), asseritamente notificati, rispettivamente, in data
03.11.2017, 20.07.2018, 15.01.2019 e 22.07.2019, per l'importo complessivo di
€.47.171,54, dovuti a titolo di omesso/carente versamento di contributi previdenziali per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, oltre sanzioni ed interessi.
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente ha eccepito l'omessa – o, in subordine,
l'irregolare - notifica degli avvisi di pagamento sottesi all'atto impugnato, nonché
l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti dai medesimi portati. In via gradata, parte opponente ha chiesto “accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali riferibili agli anni 2010 e 2011 richiamati nei precedenti avvisi di addebito”.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha dedotto Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione per decorso del termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 del d.lgs. 46/99, nonché del termine di 20 giorni sancito dall'art. 617
c.p.c. per far valere i vizi afferenti agli atti esecutivi, eccependo, comunque, il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle censure inerenti la notifica degli avvisi di addebito e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata.
Si è costituito in giudizio anche l' , chiedendo al Tribunale di dichiarare il CP_2 proprio difetto di legittimazione passiva “in ordine alle domande avverso l'azione esecutiva in genere” e di “rigettare tutte le altre domande proposte dal ricorrente in quanto inammissibili per intervenuto decorso sia del termine di 20 giorni sia del termine di 40 giorni dalla notifica dell'atto opposto, dalla notifica degli avvisi di addebito o dalla data di conoscenza degli stessi nonché infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova”.
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 18.11.2025, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Al fine di dirimere la presente controversia, giova premettere, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede, per il contribuente, le seguenti possibilità di tutela:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, d.lgs n. 46 del 1999, da effettuare nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito);
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito).
Nel caso di specie, deve innanzitutto rilevarsi l'inammissibilità dell'eccezione di omessa (o irregolare) notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata, essendo decorsi oltre 20 giorni tra la notifica di quest'ultima (8.09.2023) e il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(18.10.2023).
Parimenti, non può trovare ingresso in questa sede l'eccezione di “intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali riferibili agli anni 2010 e 2011 richiamati nei precedenti avvisi di addebito”, la quale, attenendo al merito della pretesa contributiva, avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 40 giorni di cui all'art.24
d.lgs. 46/99.
È invece astrattamente ammissibile l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale, laddove intesa quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione degli avvisi di addebito, che consentirebbe di qualificare la presente opposizione, in parte qua, in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta ai termini di decadenza sopra indicati. Peraltro, non può al riguardo non evidenziarsi come detta eccezione sia stata genericamente sollevata solo nelle conclusioni del ricorso (laddove si chiede di
“Dichiarare la nullità, inammissibilità e/o illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09720191460003389008, fascicolo 2019/446799, relativa gli avvisi di addebito, richiamati dall'atto in questa sede impugnato, recanti numeri39720170008292100000,39720180011139087000,39720180027067664000
e 39720190007285032000, ovvero di tutti gli atti ad essa relativi, consequenziali e/o comunque connessi, con conseguente declaratoria della estinzione della pretesa creditoria dell'amministrazione procedente nei confronti del ricorrente per le motivazioni del presente ricorso per essere l'opposto diritto di credito prescritto non essendo mai stati notificati gli avvisi di addebito ed essendo trascorso il termine prescrizionale di legge pari a cinque anni per poter procedere al recupero dei contributi previdenziali ex art. 3, co. 9, legge 335/1995”), non avendo parte opponente specificato in alcun modo i fatti che ne costituirebbero il fondamento, tra cui l'indicazione della data di inizio del decorso prescrizionale e quello finale da prendere in considerazione.
In ogni caso, detta eccezione risulta palesemente infondata con riferimento agli avvisi di addebito nn. 39720180027067664000 e 39720190007285032000, notificati, rispettivamente, in data 15.01.2019 e 22.07.2019, essendo stata la comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata in questa sede pacificamente notificata l'8.09.2023, dunque entro il termine di cinque anni previsto dall'art. 3, comma 9, L. 335/1995.
Quanto agli avvisi di addebito nn. 39720170008292100000,
39720180011139087000, rispettivamente notificati in data 03.11.2017, 20.07.2018, occorre rilevare, in primo luogo, come l' abbia Controparte_1 dedotto e documentato di aver notificato all'opponente, in data 22.11.2019,
l'intimazione di pagamento n. 09720199075019662000, notificata (all. 7 memoria di costituzione ). CP_3
In secondo luogo, anche a prescindere dalla notifica di detto atto interruttivo, non può non evidenziarsi come, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali prevista dall'art. 37 del d.l. n.
18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020, “per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020”, nonché dall' art. 11, comma 9, del d.l.. 31.12.2020, convertito in l. n.
21/2021 (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), per un totale di n. 311 giorni, nessuna prescrizione fosse ancora maturata, alla data di notifica dell'atto impugnato in questa sede, nemmeno con riferimento agli avvisi di addebito suindicati.
Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, nonché della riduzione prevista per la natura processuale della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di e CP_2
, liquidate in complessivi € 1.645,50 per ciascun ente convenuto, oltre CP_3 accessori di legge.
Tivoli, 11/12/2025
Il Giudice
IO Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5492 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTO Parte_1
PENNACCHIO
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'Avv. ERMINIO GARRUTO
, in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. IVANOE CIOCCA
resistenti
FATTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2023, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09720191460003389008, notificatale dall' Controparte_1 in data 8.09.2023, relativa a 4 avvisi di addebito (nn.
[...] CP_2
39720170008292100000, 39720180011139087000, 39720180027067664000 e
39720190007285032000), asseritamente notificati, rispettivamente, in data
03.11.2017, 20.07.2018, 15.01.2019 e 22.07.2019, per l'importo complessivo di
€.47.171,54, dovuti a titolo di omesso/carente versamento di contributi previdenziali per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, oltre sanzioni ed interessi.
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente ha eccepito l'omessa – o, in subordine,
l'irregolare - notifica degli avvisi di pagamento sottesi all'atto impugnato, nonché
l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti dai medesimi portati. In via gradata, parte opponente ha chiesto “accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali riferibili agli anni 2010 e 2011 richiamati nei precedenti avvisi di addebito”.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha dedotto Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione per decorso del termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 del d.lgs. 46/99, nonché del termine di 20 giorni sancito dall'art. 617
c.p.c. per far valere i vizi afferenti agli atti esecutivi, eccependo, comunque, il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle censure inerenti la notifica degli avvisi di addebito e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata.
Si è costituito in giudizio anche l' , chiedendo al Tribunale di dichiarare il CP_2 proprio difetto di legittimazione passiva “in ordine alle domande avverso l'azione esecutiva in genere” e di “rigettare tutte le altre domande proposte dal ricorrente in quanto inammissibili per intervenuto decorso sia del termine di 20 giorni sia del termine di 40 giorni dalla notifica dell'atto opposto, dalla notifica degli avvisi di addebito o dalla data di conoscenza degli stessi nonché infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova”.
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 18.11.2025, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Al fine di dirimere la presente controversia, giova premettere, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede, per il contribuente, le seguenti possibilità di tutela:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, d.lgs n. 46 del 1999, da effettuare nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito);
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito).
Nel caso di specie, deve innanzitutto rilevarsi l'inammissibilità dell'eccezione di omessa (o irregolare) notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata, essendo decorsi oltre 20 giorni tra la notifica di quest'ultima (8.09.2023) e il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(18.10.2023).
Parimenti, non può trovare ingresso in questa sede l'eccezione di “intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali riferibili agli anni 2010 e 2011 richiamati nei precedenti avvisi di addebito”, la quale, attenendo al merito della pretesa contributiva, avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 40 giorni di cui all'art.24
d.lgs. 46/99.
È invece astrattamente ammissibile l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale, laddove intesa quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione degli avvisi di addebito, che consentirebbe di qualificare la presente opposizione, in parte qua, in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta ai termini di decadenza sopra indicati. Peraltro, non può al riguardo non evidenziarsi come detta eccezione sia stata genericamente sollevata solo nelle conclusioni del ricorso (laddove si chiede di
“Dichiarare la nullità, inammissibilità e/o illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09720191460003389008, fascicolo 2019/446799, relativa gli avvisi di addebito, richiamati dall'atto in questa sede impugnato, recanti numeri39720170008292100000,39720180011139087000,39720180027067664000
e 39720190007285032000, ovvero di tutti gli atti ad essa relativi, consequenziali e/o comunque connessi, con conseguente declaratoria della estinzione della pretesa creditoria dell'amministrazione procedente nei confronti del ricorrente per le motivazioni del presente ricorso per essere l'opposto diritto di credito prescritto non essendo mai stati notificati gli avvisi di addebito ed essendo trascorso il termine prescrizionale di legge pari a cinque anni per poter procedere al recupero dei contributi previdenziali ex art. 3, co. 9, legge 335/1995”), non avendo parte opponente specificato in alcun modo i fatti che ne costituirebbero il fondamento, tra cui l'indicazione della data di inizio del decorso prescrizionale e quello finale da prendere in considerazione.
In ogni caso, detta eccezione risulta palesemente infondata con riferimento agli avvisi di addebito nn. 39720180027067664000 e 39720190007285032000, notificati, rispettivamente, in data 15.01.2019 e 22.07.2019, essendo stata la comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata in questa sede pacificamente notificata l'8.09.2023, dunque entro il termine di cinque anni previsto dall'art. 3, comma 9, L. 335/1995.
Quanto agli avvisi di addebito nn. 39720170008292100000,
39720180011139087000, rispettivamente notificati in data 03.11.2017, 20.07.2018, occorre rilevare, in primo luogo, come l' abbia Controparte_1 dedotto e documentato di aver notificato all'opponente, in data 22.11.2019,
l'intimazione di pagamento n. 09720199075019662000, notificata (all. 7 memoria di costituzione ). CP_3
In secondo luogo, anche a prescindere dalla notifica di detto atto interruttivo, non può non evidenziarsi come, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali prevista dall'art. 37 del d.l. n.
18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020, “per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020”, nonché dall' art. 11, comma 9, del d.l.. 31.12.2020, convertito in l. n.
21/2021 (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), per un totale di n. 311 giorni, nessuna prescrizione fosse ancora maturata, alla data di notifica dell'atto impugnato in questa sede, nemmeno con riferimento agli avvisi di addebito suindicati.
Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, nonché della riduzione prevista per la natura processuale della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di e CP_2
, liquidate in complessivi € 1.645,50 per ciascun ente convenuto, oltre CP_3 accessori di legge.
Tivoli, 11/12/2025
Il Giudice
IO Busoli