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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 06/08/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1307/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 1307/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. CATOZZI MILENA Parte_1 e
con il patrocinio dell'Avv. CATOZZI MILENA CP_1
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale Conclusioni delle parti: 1) i coniugi vivranno separati con l'impegno di mantenere in futuro rapporti improntati al massimo reciproco rispetto;
2) la casa famigliare sita in Riva del Po, via Cà Pompa n. 1/A, di esclusiva proprietà di , identificata al Catasto Fabbricati del Comune Parte_1 di Riva del Po, Foglio 33, Particella 273, Sub. 1, con relative pertinenze di cui al sub. 2 e Per 3, verrà assegnata alla sig.ra che ivi vivrà unitamente al figlio che CP_1 manterrà la sua residenza in tale abitazione;
3) i coniugi faranno fronte al mantenimento Per del figlio maggiorenne in via diretta nonché versando ciascuno di loro direttamente allo stesso la somma di euro 200,00 mensili;
4) i coniugi parteciperanno, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie sanitarie, scolastiche e di svago secondo lo schema di cui al Protocollo del Tribunale di Ferrara che di seguito si riporta, ad eccezione delle spese per le tasse universitarie che verranno sostenute unicamente dal padre Pt_1 : a. Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1)
[...] visite specialistiche prescritte dal medico curante o già in corso;
2) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) spese sanitarie urgenti;
5) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
b. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali, fisioterapiche e psicoterapeutiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
4) farmaci omeopatici;
5) chirurgia estetica;
6)
1 attrezzatura medica non prescritta dal pediatra o dal medico curante;
c. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico o scuolabus;
6) strumenti tecnici necessari e obbligatori per lo studio (computer e relativi programmi, materiali per laboratorio); 7) dotazione informatica (pc. Tablet, etc) imposta dalla scuola connessa al programma di studio differenziato;
8) assicurazione scolastica;
9) fondo cassa richiesta dalla scuola;
d. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati e/o pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
3) Corsi di specializzazione, master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; 4) gite scolastiche con pernottamento;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
7) corsi di lingue;
e. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; 2) mensa scolastica, 3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
4) spese di bollo e di assicurazione e manutenzione per il mezzo di trasporto;
f. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby sitter;
2) campi estivi (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali;
3) spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); 4) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (auto, motorino, mini – car). 5) I coniugi suddivideranno altresì al 50% il canone di locazione della stanza presa in affitto in Padova dal figlio fino a che lo stesso continuerà a frequentare l'Università degli Studi di Padova;
6) in relazione alle spese straordinarie di cui al punto 4 da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms o whatsapp o email) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
la quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso; 7) le detrazioni fiscali per il figlio a carico spetteranno al 100% alla madre 8) i coniugi dichiarano di essere CP_1 economicamente indipendenti e di non chiedere per sé alcun assegno di mantenimento;
Tutto quanto sopra premesso, i sigg. e come sopra Parte_1 CP_1 rappresentati, difesi e domiciliati C H I E D O N O Previa fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti e designazione del Giudice Relatore, che il Tribunale di Ferrara Voglia omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni sopra specificate. Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione dei coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/06/2025 i sigg. e Parte_1 CP_1 esponevano che in data 01/05/2004 avevano contratto matrimonio in Copparo (FE); che Per dall'unione era nato il figlio , maggiorenne ma non autosufficiente.
2 Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso.
… La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza. Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate. In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e alle Parte_1 CP_1 condizioni concordate (matrimonio contratto in Copparo (FE) in data 01/05/2004 e trascritto al n. 6 p. II, s. A). Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Copparo (FE) provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 10.7.2025
Il Presidente est.
Paolo Sangiuolo
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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 1307/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. CATOZZI MILENA Parte_1 e
con il patrocinio dell'Avv. CATOZZI MILENA CP_1
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale Conclusioni delle parti: 1) i coniugi vivranno separati con l'impegno di mantenere in futuro rapporti improntati al massimo reciproco rispetto;
2) la casa famigliare sita in Riva del Po, via Cà Pompa n. 1/A, di esclusiva proprietà di , identificata al Catasto Fabbricati del Comune Parte_1 di Riva del Po, Foglio 33, Particella 273, Sub. 1, con relative pertinenze di cui al sub. 2 e Per 3, verrà assegnata alla sig.ra che ivi vivrà unitamente al figlio che CP_1 manterrà la sua residenza in tale abitazione;
3) i coniugi faranno fronte al mantenimento Per del figlio maggiorenne in via diretta nonché versando ciascuno di loro direttamente allo stesso la somma di euro 200,00 mensili;
4) i coniugi parteciperanno, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie sanitarie, scolastiche e di svago secondo lo schema di cui al Protocollo del Tribunale di Ferrara che di seguito si riporta, ad eccezione delle spese per le tasse universitarie che verranno sostenute unicamente dal padre Pt_1 : a. Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1)
[...] visite specialistiche prescritte dal medico curante o già in corso;
2) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) spese sanitarie urgenti;
5) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
b. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali, fisioterapiche e psicoterapeutiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
4) farmaci omeopatici;
5) chirurgia estetica;
6)
1 attrezzatura medica non prescritta dal pediatra o dal medico curante;
c. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico o scuolabus;
6) strumenti tecnici necessari e obbligatori per lo studio (computer e relativi programmi, materiali per laboratorio); 7) dotazione informatica (pc. Tablet, etc) imposta dalla scuola connessa al programma di studio differenziato;
8) assicurazione scolastica;
9) fondo cassa richiesta dalla scuola;
d. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati e/o pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
3) Corsi di specializzazione, master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; 4) gite scolastiche con pernottamento;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
7) corsi di lingue;
e. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; 2) mensa scolastica, 3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
4) spese di bollo e di assicurazione e manutenzione per il mezzo di trasporto;
f. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby sitter;
2) campi estivi (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali;
3) spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); 4) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (auto, motorino, mini – car). 5) I coniugi suddivideranno altresì al 50% il canone di locazione della stanza presa in affitto in Padova dal figlio fino a che lo stesso continuerà a frequentare l'Università degli Studi di Padova;
6) in relazione alle spese straordinarie di cui al punto 4 da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms o whatsapp o email) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
la quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso; 7) le detrazioni fiscali per il figlio a carico spetteranno al 100% alla madre 8) i coniugi dichiarano di essere CP_1 economicamente indipendenti e di non chiedere per sé alcun assegno di mantenimento;
Tutto quanto sopra premesso, i sigg. e come sopra Parte_1 CP_1 rappresentati, difesi e domiciliati C H I E D O N O Previa fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti e designazione del Giudice Relatore, che il Tribunale di Ferrara Voglia omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni sopra specificate. Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione dei coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/06/2025 i sigg. e Parte_1 CP_1 esponevano che in data 01/05/2004 avevano contratto matrimonio in Copparo (FE); che Per dall'unione era nato il figlio , maggiorenne ma non autosufficiente.
2 Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso.
… La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza. Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate. In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e alle Parte_1 CP_1 condizioni concordate (matrimonio contratto in Copparo (FE) in data 01/05/2004 e trascritto al n. 6 p. II, s. A). Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Copparo (FE) provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 10.7.2025
Il Presidente est.
Paolo Sangiuolo
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