Articolo 9 della Legge 22 dicembre 1999, n. 512
Articolo 8
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25 gennaio 2000
Art. 9. (Disposizioni transitorie) 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, alle modalita' per la gestione del Fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396 .

Nota all' art. 9:
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396 , reca: "Regolamento recante modalita' per la gestione del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni".
Entrata in vigore il 25 gennaio 2000
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